SENTENZA N. 76
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Ugo SPAGNOLI, Presidente
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, della legge regionale 4 aprile 1989 (recte 6 aprile 1989), n. 13, della Regione Sardegna (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia P3 residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1994 dal Pretore di Oristano nel procedimento civile vertente tra Mastinu Giuseppe e il Sindaco del Comune di Solarussa, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;
udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Giuseppe Mastinu per la sospensione cautelare d'urgenza dell'ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Solarussa per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica effettuata in favore del ricorrente, il Pretore di Oristano, ritenendo sussistente la propria competenza in ordine alla sospensione in via d'urgenza del provvedimento amministrativo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, ottavo comma, della legge regionale della Sardegna 4 aprile 1989, (recte 6 aprile 1989) n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui stabilisce che avverso l'ordinanza del Sindaco di annullamento dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è ammesso il ricorso secondo il procedimento previsto negli ultimi tre commi dell'art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, e cioè il ricorso davanti al Pretore. Ritiene il giudice a quo, che tale disposizione si ponga in contrasto con l'art. 108 della Costituzione, che riserva in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato il compito di distribuire la giurisdizione fra i giudici ordinari e quelli speciali, e quindi anche il compito di attribuire all'autorità giudiziaria ordinaria anziché a quella amministrativa il potere di decidere talune controversie aventi ad oggetto la lesione di un interesse legittimo (come nel caso in esame).
Con la disposizione impugnata, conclude il giudice rimettente, il legislatore della Sardegna avrebbe esorbitato dalla propria competenza, in quanto in materia di giurisdizione, non ha alcun potere normativo (art. 5 dello Statuto speciale).
2. - Non si sono costituite la parte privata n ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 20, ottavo comma, della legge regionale della Sardegna 4 aprile 1989 n. 13 (recte 6 aprile 1989 n. 13) nella parte in cui stabilisce che avverso l'ordinanza del Sindaco di annullamento dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è ammesso il ricorso avanti al Pretore.
La questione è fondata.
La disposizione denunciata rende applicabile al caso di specie una norma che, prevedendo il rimedio del ricorso innanzi al Pretore, ha natura strettamente giurisdizionale ed in quanto tale di esclusiva competenza del legislatore statale.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte è preclusa alle regioni la possibilità non solo di riprodurre ma anche di richiamare nelle loro leggi norme statali che dispongono in materia di giurisdizione, innanzitutto in quanto tale materia esula dalle competenze regionali, essendo oggetto di riserva di legge statale ai sensi dell'art. 108 Cost., ed in secondo luogo perché quand'anche, come nel caso, la norma regionale è riproduttiva della norma statale contenuta nell'art. 11, tredicesimo comma, del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, ci comporta un'indebita novazione della fonte (sent. nn. 303 del 1994, 210 del 1993, 505 e 489 del 1991).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 20, ottavo comma, della legge regionale della Sardegna 4 aprile 1989, n. 13 (recte 6 aprile 1989, n. 13), (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
Ugo SPAGNOLI, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.