Sentenza n. 505 del 1991

 

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SENTENZA N. 505

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                   Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

Prof. Cesare MIRABELLI                                               “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma decimo, e 10, ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano del 23 maggio 1977, n. 13 (Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale) e dell'art. 46, comma decimo, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1991 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Osele Mauro e Istituto per l'edilizia abitativa agevolata della provincia di Bolzano iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione al provvedimento di annullamento dell'assegnazione di un alloggio popolare, il Tribunale di Bolzano, in fase di appello, con ordinanza in data 22 febbraio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, e 46, decimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (come sostituito dall'art. 5 della citata legge n. 13 del 1977), per contrasto con l'art. 108, primo comma, della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, prevedendo che, contro il provvedimento di annullamento dell'assegnazione, l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, violerebbero il principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale, di cui all'invocato parametro costituzionale.

2. - Non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale degli artt. 10, ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, e 46, decimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, come sostituito dall'art. 5 della predetta legge n. 13 del 1977.

Le disposizioni denunciate si porrebbero in contrasto con il principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale sancito dall'art. 108 della Costituzione. La violazione del parametro invocato viene ravvisata, relativamente alla prima norma, in quanto stabilisce che al decreto di annullamento dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si applica la seconda, anch'essa impugnata poiché prevede (per la differente ipotesi di decadenza dall'assegnazione), la possibilità di proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio.

2. - La questione è fondata.

Entrambe le disposizioni denunciate, sia quella di rinvio che quella richiamata, rendono infatti applicabile, al caso di specie, una norma che, prevedendo il rimedio giurisdizionale del ricorso dinanzi al pretore, ha natura strettamente processuale, e la cui disciplina è pertanto riservata dall'art. 108 della Costituzione alla esclusiva competenza del legislatore statale (sent. n. 81 del 1976).

Né la violazione del predetto parametro costituzionale potrebbe escludersi in base al rilievo che la norma provinciale richiamata (art. 46, decimo comma della legge n. 15 del 1972) è riproduttiva della norma statale contenuta nell'art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035. La giurisprudenza di questa Corte ritiene infatti preclusa alle Province autonome, come del resto ad ogni altra regione, la possibilità di riprodurre, nelle loro leggi, norme legislative statali, in quanto ciò comporterebbe un'indebita novazione della fonte (sentt. nn. 128 del 1963, 203, 615 del 1987, 727 del 1988). Va al riguardo osservato che, anche quando, come nell'ipotesi disciplinata dal citato art. 46, decimo comma, della legge provinciale n. 15 del 1972, la norma statale riprodotta risultasse già di per sé applicabile, ciò non escluderebbe l'illegittimità della norma riproduttiva, perché essa, a causa dell'intervento regionale, novativo della fonte, continuerebbe ad essere vigente nella formula riprodotta anche se la disposizione statale, per una qualsiasi ragione, fosse stata modificata, o fosse comunque venuta meno.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 (Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale) e dell'art. 46, decimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), come sostituito dall'art. 5 della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI - Cesare MIRABELLI.

 

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.