Sentenza n. 81 del 1976
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SENTENZA N. 81

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7 (espropriazioni per cause di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1973 dalla Corte suprema di cassazione nel procedimento civile vertente tra il Comune di Trento e De Maffei Maria e Giacomo, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973 e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 28 maggio 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

udito l'avv. Vitaliano Lorenzoni, per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento di regolamento di competenza promosso da De Maffei Maria ed altri nei confronti del Comune di Trento, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 10 aprile 1973, ha sollevato, con riferimento all'art. 108, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, concernente espropriazioni per causa di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato.

Secondo la Corte suprema, la norma impugnata, che devolve il giudizio di opposizione alla stima, alla autorità giudiziaria competente "per valore e territorio", graduando la competenza per valore a conoscere della controversia fra conciliatore, pretore e tribunale, contrasta con il sistema della competenza inderogabile del tribunale sancito dalla legge statale, in violazione dell'art. 108, primo comma, della Costituzione che riserva alla legge statale le norme sull'ordinamento giudiziario e sulla magistratura affinché, nell'ambito del territorio nazionale, gli stessi diritti siano tutelati dinanzi a giudici della stessa natura e di pari grado.

L'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

2. - Con deduzioni depositate fuori termine il 10 gennaio 1974, si é costituito in giudizio il Comune di Trento chiedendo che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della norma denunciata.

É inoltre intervenuto ritualmente in giudizio il Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige che, con atto di intervento e deduzioni del 5 settembre 1973, chiede che la questione proposta dalla Corte di cassazione sia dichiarata infondata. In proposito la difesa della Regione osserva che la formula "avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e per territorio", ha l'unico scopo di rinviare l'interprete alla sede legislativa appropriata che é il codice di procedura civile e costituisce espressione rispettosa delle competenze statali in materia di ordinamento giudiziario.

Considerato in diritto

1. - Va preliminarmente dichiarata inammissibile per tardività la costituzione in giudizio del Comune di Trento, stante che il deposito delle sue deduzioni é stato effettuato il 10 gennaio 1974 e quindi oltre il perentorio termine di 20 giorni (previsto dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), decorrente dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14 novembre 1973.

2. - La Corte di cassazione denuncia la illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, nella parte in cui stabilisce che il giudizio di opposizione alla stima per la determinazione della indennità di espropriazione é deferito all'autorità giudiziaria competente "per valore e territorio". Ora, poiché quest'ultima proposizione normativa, per quanto concerne il valore, non può avere altro significato se non quello che la competenza a decidere in materia spetta al pretore o al tribunale, secondo i limiti stabiliti dalla legge processuale, il giudice a quo ritiene che esso contrasti con i criteri di determinazione della competenza che, nelle controversie relative all'ammontare della indennità, sono stati desunti dalla legge fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359, in tema di espropriazione per pubblica utilità, e alla stregua dei quali si é ritenuto, per antica e consolidata giurisprudenza, che tale competenza appartenga, ratione materiae, al tribunale. (Ora però alla Corte di appello, a seguito della legge 27 giugno 1974, n. 247).

Dal contrasto così delineato, deriverebbe la illegittimità della normativa regionale che, disponendo in ordine alla ripartizione della competenza giurisdizionale in modo difforme dalla legge nazionale, violerebbe l'art. 108 della Costituzione, il quale dispone che le norme sull'ordinamento giudiziario sono stabilite con legge.

3. - La suddetta questione é da ritenersi fondata.

Secondo l'orientamento di questa Corte (sent. n. 4 del 1956) anche recentemente ribadito (sent. n. 112 del 1973), l'art. 108 della Costituzione, nel riservare alla "legge" le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura, si riferisce inequivocabilmente alla sola legge dello Stato, alla quale compete in via esclusiva disciplinare in modo uniforme per l'intero territorio nazionale e nei confronti di tutti (art. 3 Cost.), i mezzi e le forme di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (artt. 24, primo comma, e 113 Cost.).

Da tale fondamentale premessa non solo discende che in materia giurisdizionale non spetta alle Regioni alcuna potestà legislativa, ma deriva altresì che, nel disciplinare le materie rientranti nella propria competenza legislativa, sia essa concorrente od esclusiva, gli organi legislativi delle Regioni debbono astenersi dall'interferire con la normativa, generale o speciale, dello Stato sull'ordinamento giurisdizionale e sulla regolamentazione processuale dei giudizi dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa.

Ciò posto, appare evidente che, nell'ambito della disciplina regionale delle espropriazioni per causa di pubblica utilità contenuta nella legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 1956, l'art. 34, facendo riferimento, per il giudizio di opposizione alla stima, "alla autorità giudiziaria competente per valore e territorio" introduce, come criterio di determinazione della competenza in quel giudizio, il parametro del valore, alterando il criterio della legge nazionale, la quale, assegna le controversie relative alla indennità di espropriazione a un giudice competente per ragione della materia.

Ben vero che l'espressione contenuta nella legge regionale sembra limitarsi a rinviare, per la individuazione del giudice competente, ai criteri generali del codice di procedura civile; questa circostanza, però, non esclude che il citato art. 34 incida sull'ordine delle competenze previsto dalla legge statale, perché anche il rinvio ai principi generali costituisce una illegittima interferenza nella materia giurisdizionale, quando l'istituto che si intende disciplinare mediante il rinvio é regolato da un diverso e speciale criterio sicuramente desumibile dalla legislazione statale.

Pertanto, la norma impugnata va dichiarata costituzionalmente illegittima limitatamente alla proposizione "per valore e territorio", che, alterando l'ordine della competenza giurisdizionale, determina il contrasto con l'art. 108 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per tardività la costituzione nel presente giudizio dei Comune di Trento;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge regionale Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, limitatamente alla espressione "per valore e territorio".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1976.