Sentenza n.203 del 1987

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SENTENZA N. 203

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo e terzo comma, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41 ("Disciplina e organizzazione dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella provincia autonoma di Trento"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 agosto 1979 dal pretore di Pergine Valsugana nel procedimento civile vertente tra Covi Giorgio e il Segretario Generale della Giunta Provinciale di Trento, iscritta al n. 719 del Registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 17 dicembre 1979 dal pretore di Fondo nel procedimento civile vertente tra Seppi Gino ed altri e la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 dell'anno 1980.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione ad una ingiunzione emessa dalla provincia autonoma di Trento nei confronti di Giorgio Covi per il pagamento di una sanzione amministrativa conseguente all'accertato esercizio dell'attività di maestro di sci senza la prescritta licenza, il Pretore di Pergine Valsugana ha sollevato, d'ufficio, con ordinanza emessa il 20 agosto 1979 (R.O. 719/79), questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo e terzo comma, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41.

Il Pretore, premesso che la competenza a giudicare della opposizione doveva ritenersi fondata, non già sulla legge statale 3 maggio 1967, n. 317, ma sulla legge della Provincia di Trento n. 41/1976, ha rilevato che tale legge, nel disciplinare la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, ha creato una procedura difforme da quella prevista dal T.U. 14 aprile 1910, n.639. La procedura prevista nella legge provinciale, infatti, si articola nella emissione di una ingiunzione priva delle caratteristiche previste dal predetto T.U. n. 639/1910, in quanto dotata dell'efficacia di titolo esecutivo senza che sia necessaria la previa vidimazione da parte dell'Autorità Giudiziaria ordinaria. Inoltre, dopo aver osservato che, a norma dell'art. 27, comma terzo, l'opposizione all'ingiunzione va proposta dinanzi al Pretore del luogo in cui l'infrazione é stata accertata mediante ricorso da presentarsi nel termine di trenta giorni, il giudice a quo osserva che la legge provinciale incide sulla competenza come stabilita dal C.P.C. e deroga agli articoli 163, e seguenti, dello stesso codice, senza che gli articoli da 8 a 15 dello Statuto Trentino Alto Adige prevedano alcuna competenza della Provincia in materia di procedura civile o in materia di procedura amministrativa per la riscossione di entrate patrimoniali.

2. - Si é costituita la Provincia autonoma di Trento, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata infondata la questione sollevata dal Pretore di Pergine Valsugana.

L'Avvocatura osserva che il Pretore ha omesso di considerare che la legge statale 24.12.1975, n. 706, all'articolo 8, disciplina la riscossione delle sanzioni per la commissione di illeciti amministrativi, prevedendo una procedura identica a quella riprodotta nella Legge provinciale. La Provincia Autonoma di Trento, pertanto, non ha esercitato alcun autonomo potere in materia di procedura civile ma si é soltanto adeguata, riproducendola, alla normativa statale vigente.

Non si é costituita la parte privata del giudizio a quo.

3. - Nel corso di un giudizio di opposizione a tre ingiunzioni emesse dalla Provincia Autonoma di Trento nei confronti di Gino Seppi, Lino Larcher e Gianni Seppi per il pagamento di una sanzione amministrativa conseguente all'accertato espletamento dell'attività di maestro di sci senza la prescritta licenza, il Pretore di Fondo ha sollevato, d'ufficio, con ordinanza emessa il 17.12.1979 (R.O. 40/1980), questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27, secondo e terzo comma, della legge provinciale di Trento 3.12.1976, n. 41 per contrasto con gli articoli 116 Cost. e degli artt. 8 - 15 dello Statuto del Trentino Alto Adige (d.P.R. 630/1972).

I profili prospettati nella ordinanza emessa dal Pretore di Fondo coincidono con quelli prospettati nella ordinanza del Pretore di Pergine Valsugana, mentre viene ipotizzata, in aggiunta al parametro costituito dagli artt. da 8 a 15 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, la violazione dell'art. 116 Cost.

Nel giudizio nessuna delle parti si é costituita.

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze riferite in narrativa hanno ad oggetto le medesime disposizioni e pongono due questioni identiche: i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti e decisi con una unica sentenza.

2. - La prima questione concerne la legittimità costituzionale dell'art. 27 della Legge Provinciale di Trento 3 dicembre 1976 n. 41 nella disposizione, contenuta nel capoverso, che, prevedendo l'ingiunzione di pagamento come titolo esecutivo indipendentemente dalla vidimazione dell'autorità giudiziaria, detta una disciplina difforme dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, senza che lo Statuto del Trentino Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) preveda competenze provinciali in materia di procedura amministrativa per la riscossione delle entrate patrimoniali.

La questione é manifestamente infondata.

Con la sentenza n. 72 del 1977 questa Corte ha già affermato che rientra nella competenza legislativa regionale - e quindi, anche della Provincia Autonoma di Trento - la disciplina dei requisiti e delle modalità di emanazione delle ingiunzioni di pagamento, compresa la possibilità che queste siano considerate titolo esecutivo senza che sia prescritta la vidimazione della competente autorità giudiziaria, trattandosi di atti di natura non giurisdizionale.

3. - La seconda questione riguarda la legittimità costituzionale del comma terzo del predetto art. 27, che, disciplinando il procedimento di opposizione all'ingiunzione, stabilisce che l'opposizione stessa può esser proposta, entro un certo termine, con ricorso al Pretore del luogo in cui é stata accertata l'infrazione.

La questione é fondata.

Non vi é dubbio, infatti, che la disposizione impugnata, nell'individuare il giudice competente del giudizio di opposizione all'ingiunzione nel pretore del luogo in cui l'infrazione é stata accertata, disciplina una materia di natura squisitamente giurisdizionale. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non solo deve escludersi che spetti alle Regioni e alle Province Autonome una qualsiasi competenza in materia giurisdizionale (sent. n. 4 del 1956, n.12 del 1957, n. 81 del 1976, n. 72 del 1977), ma deve anche affermarsi che "nel disciplinare le materie rientranti nella propria competenza legislativa, sia essa concorrente o esclusiva, gli organi legislativi delle Regioni debbono astenersi dall'interferire con la normativa, generale o speciale, dello Stato sull'ordinamento giurisdizionale e sulla regolamentazione processuale dei giudizi dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa" (sent. n. 81 del 1976).

Sulla base dei predetti principi, appare del tutto evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma terzo, della legge Provinciale sopra riferita, in quanto diretta a disciplinare una materia statutariamente non assegnata alla competenza legislativa della Provincia Autonoma di Trento. Né, in senso contrario, può rilevare l'asserita coincidenza con corrispondenti norme statali, poiché, pur concedendo in via ipotetica la correttezza di tale rilievo, peraltro assai dubbia in fatto, alla Provincia Autonoma di Trento, come del resto a ogni altra Regione, é preclusa in base alla giurisprudenza di questa Corte, ogni possibilità di riproduzione nelle proprie leggi di norme legislative statali, in quanto comporterebbe un'indebita novazione della fonte (sent. n. 128 del 1963).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma terzo, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma secondo, della citata legge Provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41, sollevata, con riferimento agli artt. da 8 a 15 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 116 Cost. con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE