Sentenza n.615 del 1987

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SENTENZA N. 615

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della provincia di Trento 26 luglio 1973, n. 18 ("Norme per la disciplina della raccolta dei funghi"), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1982 dal Pretore di Pergine Valsugana nel procedimento civile vertente tra Ioriatti Luigi e la provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 879 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 142 dell'anno 1983;

Visto l'atto di costituzione della provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza in data 16 ottobre 1982, il Pretore di Pergine Valsugana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge provinciale di Trento 26 luglio 1973, n. 18, nella parte in cui, disciplinando la raccolta dei funghi e sanzionando amministrativamente la violazione delle connesse prescrizioni, individua l'autorità giudiziaria territorialmente competente a conoscere delle opposizioni alle relative ordinanze-ingiunzioni. Ad avviso del giudice a quo la norma si porrebbe in contrasto con gli artt. da 4 a 9 dello Statuto regionale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) che non riconoscono alla provincia autonoma potestà legislativa in materia processuale civile.

La provincia autonoma di Trento, costituendosi, ha eccepito l'irrilevanza della questione sollevata in quanto, anche in assenza della norma impugnata, il giudice competente a conoscere dell'opposizione sarebbe sempre "il pretore del luogo in cui é stata accertata la violazione", e ciò in virtù di quanto dispone la legge 3 maggio 1967, n. 317 modificatrice della disciplina prevista dalla legge 14 aprile 1910, n. 639, (che il giudice a quo aveva invece ritenuto ancora applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame).

Osserva poi nel merito la parte costituita che la norma impugnata, limitandosi a riprodurre la vigente normativa statale, non avrebbe inteso, dettare, né avrebbe di fatto creato una autonoma disciplina provinciale, e comunque, l'individuazione del mezzo di impugnazione e della competenza territoriale dell'organo prescelto non rientrerebbero nella materia processuale, attenendo invece alla regolamentazione della sanzione amministrativa; la provincia, infatti, ben potrebbe in ipotesi e ferma restando la tutela giurisdizionale ex art. 113 Cost., sostituire il rimedio dell'opposizione con la previsione di un ricorso in via amministrativa.

Considerato in diritto

1. - É sottoposta all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge prov. Trento 26 luglio 1973, n. 18, sollevata, in riferimento agli artt. da 4 a 9 dello statuto speciale per la regione del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), dal Pretore di Pergine Valsugana.

L'articolo di legge denunciato, che attiene alle sanzioni amministrative relative alle violazioni della disciplina della raccolta dei funghi, indica al terzo comma l'autorità giudiziaria territorialmente competente a conoscere delle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni. La disposizione, ad avviso del giudice a quo, sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto regola una materia sottratta alla competenza legislativa della provincia autonoma di Trento.

2. - Questa Corte con sentenza n. 203 del 1987 si é già occupata del problema in relazione ad altra norma di identico contenuto (art. 27 comma terzo, l. prov. Trento 3 dicembre 1976, n. 41, disciplina ed organizzazione dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella provincia autonoma di Trento) di cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in quanto la disposizione impugnata, nell'individuare il giudice competente del giudizio di opposizione all'ingiunzione nel pretore del luogo in cui l'infrazione é stata accertata, disciplina una materia di natura processuale sottratta alla competenza legislativa della provincia autonoma di Trento (sentt. n. 4 del 1956, n. 12 del 1957, n. 81 del 1976, n. 72 del 1977), e riservata al legislatore nazionale (sent. n. 81 del 1986).

Sulla base di tali principi é del tutto evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge provinciale di Trento 26 luglio 1973, n. 18. Né varrebbe in contrario obiettare che la disciplina in concreto dettata dalla disposizione impugnata coincide con quella posta dalla normativa statale. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che le Regioni, nelle materie per le quali non hanno alcuna competenza legislativa, possano riprodurre norme legislative statali, in quanto ciò comporterebbe una indebita novazione della fonte (sent. n. 128 del 1963).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma terzo della legge provinciale di Trento 6 dicembre 1976, n. 41, ("Norme per la disciplina della raccolta dei funghi").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI