SENTENZA N. 489
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma ottavo, e 21, comma dodicesimo della legge della regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 384 in data 19 dicembre 1981) promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1991 dal Pretore di Alba nel procedimento civile vertente tra Pulina Giovanni ed il Sindaco di Alba ed altro iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione al provvedimento con cui l'autorità comunale aveva ordinato il rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il Pretore di Alba, con ordinanza in data 16 aprile 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, ottavo comma, e 21, dodicesimo comma, della legge regionale del Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64.
Le disposizioni impugnate, prevedendo nei due distinti casi di annullamento e decadenza dall'assegnazione, con identica formula, che "Contro il provvedimento del Sindaco, si applica il 13°, il 14° e il 15° comma, dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035", estenderebbero il rimedio giurisdizionale previsto dalle norme statali ad ipotesi non solo dalla stessa non contemplate, ma rispetto alle quali, il ricorso al giudice ordinario sembrerebbe addirittura doversi escludere alla stregua dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di riparto di giurisdizioni.
Trattandosi, dunque, di un rinvio recettizio (e non privo di autonomo significato normativo) che amplierebbe le competenze attribuite dalla legge statale all'autorità giudiziaria ordinaria, il principio della riserva statale in materia giurisdizionale (art. 108 Cost.) ed i limiti della competenza regionale in materia legislativa (art. 117 Cost.) sarebbero violati.
La rilevanza della questione viene infine motivata nel presupposto che l'azione intentata dinanzi al giudice a quo risulterebbe proponibile solo in forza del rinvio contenuto nelle norme impugnate.
2. - Non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato in diritto
1. - Viene sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, ottavo comma, e 21, dodicesimo comma, della legge della regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione. Le disposizioni impugnate, stabilendo che relativamente agli atti di annullamento e decadenza dell'assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare si applicano le norme statali contenute negli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, che prevedono il rimedio dell'opposizione dinanzi al Pretore, violerebbero il principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale, esorbitando dalla sfera delle potestà legislative di spettanza regionale.
2. - La questione è fondata.
Le ipotesi di annullamento e decadenza dall'assegnazione, alle quali viene esteso il suindicato rimedio giurisdizionale, risultano del tutto diverse dall'ipotesi di decadenza per mancata occupazione dell'alloggio entro un certo termine presa in considerazione dalle disposizioni statali, cui le impugnate norme regionali fanno rinvio. La fattispecie normativa oggetto del presente giudizio è perciò analoga a quella già ritenuta costituzionalmente illegittima da questa Corte con sentenza n. 594 del 1990 ed i principi in quell'occasione affermati vanno, pertanto, in questa sede ribaditi.
Anche in questo caso, infatti, attraverso la recezione delle norme statali nella legislazione regionale, si innova al regime del riparto di giurisdizione - delineato dalla recente giurisprudenza della Cassazione - in ordine ai provvedimenti che dichiarano l'annullamento, la revoca o la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. E, pertanto, il rinvio contenuto nelle norme impugnate, modificando la normativa, in una materia - quale quella dell'ordinamento giurisdizionale e della regolamentazione processuale dei giudizi dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa - che non solo esula dall'ambito delle competenze costituzionalmente attribuite alla regione, ma che è anche oggetto di espressa riserva di legge statale, viola entrambi gli invocati parametri costituzionali.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 20, ottavo comma, e, 21, dodicesimo comma, della legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.