ORDINANZA N.296
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1997 dalla Corte d’appello di Roma nel procedimento civile vertente tra il Comune di Ussita e MA.CO.GE. s.r.l., iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Roma - sezione speciale per gli usi civici, con ordinanza del 3 aprile 1997, pervenuta il 5 novembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che la sospensione dei termini nel periodo feriale si applichi anche a quello previsto dall’art. 15, quarto comma, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), per la proposizione, avanti il Commissario per la liquidazione degli usi civici, dell’opposizione al progetto di affrancamento dei diritti di uso civico;
che il giudice rimettente ritiene che il termine sancito dal citato art. 15, quarto comma, del r.d. n. 332 del 1928 sia un termine sostanziale, e non processuale, essendo previsto per la proposizione di un’azione giudiziaria, e che, comunque, quella del Commissario per la liquidazione degli usi civici sia una giurisdizione speciale, come sarebbe dimostrato dal fatto che le questioni relative al riparto di attribuzioni fra tale organo ed il giudice ordinario sono risolte con regolamento di giurisdizione e non di competenza;
che, in tal modo, la sospensione dei termini prevista dalla legge n. 742 del 1969 non potrebbe applicarsi al giudizio a quo, in quanto prevista soltanto per i termini processuali e nell’ambito dei soli giudizi avanti le giurisdizioni ordinarie ed amministrative;
che, così interpretato, l’art. 1 della legge n. 742 del 1969 risulterebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dato che, essendo l’istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nato dall’esigenza di assicurare un periodo di riposo agli avvocati e procuratori legali, la mancata applicazione dello stesso al termine per proporre opposizione contro il progetto di liquidazione degli usi civici "comporta una disparità di trattamento fra titolari di medesime posizioni giuridiche, con violazione dell’art. 3 Cost., ed ancor più incide sul diritto di difesa, con violazione dell’art. 24 Cost., quando, come nel caso, la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l’unico rimedio per far valere il suo diritto, essendo evidente che tale possibilità, per la brevità del termine, é fortemente limitata dalla difficoltà di avvalersi dell’opera del difensore nel periodo destinato al riposo degli avvocati";
che, d’altra parte, non vi sarebbero preminenti ragioni a tutela di altri valori costituzionali, tali da giustificare la rigorosa osservanza del termine de quo;
che, a conforto della propria tesi, la Corte d’appello richiama diverse pronunce della Corte costituzionale, con le quali é stato dichiarato illegittimo l’art. 1 della legge n. 742 del 1969 in fattispecie analoghe (sentenze n. 40 del 1985, n. 255 del 1987, n. 278 del 1987, n. 49 del 1990, n. 380 del 1992);
che nel giudizio avanti la Corte costituzionale non si é costituita alcuna parte, nè é intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri.
Considerato che la questione verte sulla legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che la sospensione feriale, prevista per i "termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative", si applichi anche al termine previsto dall’art. 15, quarto comma, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) per la proposizione, avanti il Commissario per la liquidazione degli usi civici, dell’opposizione al progetto di affrancamento dei diritti di uso civico;
che, secondo il giudice a quo, al termine previsto dalla norma impugnata non può applicarsi la sospensione feriale, per due motivi: a) perchè sarebbe di tipo sostanziale (cioé previsto, a pena di decadenza, per la proposizione di un’azione) e non processuale (cioé relativo agli adempimenti previsti all’interno di un giudizio già iniziato); b) perchè si riferirebbe ad un processo avanti una giurisdizione speciale, quale sarebbe quella del Commissario per gli usi civici;
che, quanto al primo argomento, la Corte costituzionale si é ripetutamente pronunciata su fattispecie analoghe, dichiarando che la sospensione feriale dei termini deve applicarsi a tutti i casi in cui "la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l’unico rimedio per far valere un suo diritto" e, quindi, anche ai termini previsti per la proposizione di un’azione, al di là del richiamo formalistico all’una o all’altra categoria di termini (cfr. le sentenze n. 255 del 1987, n. 49 del 1990, n. 380 del 1992, n. 268 del 1993), e a partire dal 1990 anche la giurisprudenza della Corte di cassazione include nella nozione di termine processuale, ai fini della sospensione feriale, quello entro il quale deve essere proposta l’azione giudiziaria (v. Cass., 19 luglio 1990, n. 7409; Cass., 28 maggio 1991, n. 6041);
che, quanto al secondo argomento, la natura della giurisdizione del Commissario per gli usi civici non ha formato specificamente oggetto delle pronunce della Corte costituzionale – pur se non sono mancati alcuni accenni in proposito (v. le sentenze n. 73 del 1970, n. 398 del 1989, n. 133 del 1993, n. 46 del 1995) –, nè sembra potersi affermare con univoca certezza alla luce della giurisprudenza ordinaria (v. Cass., sez. un., 13 dicembre 1973, n. 3378; Cass., sez. un., 15 marzo 1975, n. 1004; Cass., sez. un., 12 dicembre 1988, n. 6760) e della dottrina, anche perchè "la distinzione tra giurisdizioni ordinarie e speciali non trova fondamento in esplicite determinazioni di diritto positivo; essa é delineata dalla dottrina e dalla giurisprudenza" ed "il criterio discretivo …, già in passato d’ardua determinazione, é divenuto, in seguito all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, ancora più incerto, avendo questa esteso alle giurisdizioni speciali preesistenti alcuni dei caratteri che si consideravano propri di quella ordinaria" (cfr. la sentenza di questa Corte n. 278 del 1987);
che, peraltro, stante la lata dizione della norma impugnata, che dispone la sospensione feriale dei termini "relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative", é possibile ritenere già ricompresa in queste ultime – almeno ai fini della sospensione dei termini – anche la giurisdizione del Commissario per gli usi civici, la quale – benchè sia diversa da quelle tipiche ed abbia ad oggetto diritti soggettivi – riguarda rapporti generalmente intercorrenti con la pubblica amministrazione.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Roma - sezione speciale per gli usi civici, con ordinanza del 3 aprile 1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Presidente: Giuliano VASSALLI
Redattore: Fernando SANTOSUOSSO
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.