SENTENZA N.398
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Chiuccariello Alfredo contro il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed altri, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione di Chiuccariello Alfredo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
uditi l'avv. Franco Gaetano Scoca per Chiuccariello Alfredo e l'Avvocato dello Stato Raffaele Tamiozzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.-Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 19 ottobre 1988 (R.O. n. 162 del 1989), solleva questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 108 della Costituzione, in riferimento agli artt. 104 e 105 della Costituzione, dell'art. 27, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) <nella parte in cui rimette alla competenza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste la scelta dei magistrati ordinari cui affidare l'ufficio di Commissario agli usi civici>.
2. -Nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura dello Stato eccepisce l'irrilevanza della questione di costituzionalità ai fini della decisione del caso concreto.
Il giudice a quo, argomentando circa la revocabilità ad nutum del Commissari o per la liquidazione degli usi civici da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, come ipotesi di condizionamento dell'imparziale esercizio della giurisdizione commissariale, introdurrebbe, a parere dell'Avvocatura dello Stato, il tema della revoca in luogo di quello della nomina, che solo avrebbe rilevanza nel caso di specie.
E' facile osservare in contrario che nell’ordinanza di rimessione la prospettazione della revocabilità della nomina del Commissario vale a sottolineare la natura fiduciaria della scelta già operata nei suoi confronti da parte del Ministro, e non può essere pertanto considerata estranea, ma anzi implicata logicamente come ipotesi subordinata nella questione del procedimento di nomina, che resta la tesi fondamentale, oggetto del petitum e ambito di rinvenimento della ratio decidendi.
3. - La questione é fondata.
La norma impugnata prevede che il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici é nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il consenso del Ministro di grazia e giustizia.
Il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, della legge del 1927, scelto tra i magistrati ordinari di grado non inferiore a quello di Consigliere di Corte d'appello, succede storicamente al Prefetto o allo speciale Commissario ripartitore, previsti nella legislazione immediatamente successiva all'unificazione degli stati italiani.
La legge del 1927 riuniva i compiti di amministrazione e di giurisdizione di primo grado nella nuova figura del Commissario liquidatore. Per essere questo giudice speciale dotato di poteri amministrativi per rapporti attratti ratione materiae nella competenza del Ministero per l'economia nazionale, poi dell'agricoltura e delle foreste, era comprensibile che la relativa proposta di nomina spettasse al capo di detto dicastero; trattandosi, poi, di magistrato ordinario, era indispensabile il consenso del Ministro di grazia e giustizia.
Con il nuovo ordinamento repubblicano, ed in particolare con l'entrata in funzione del Consiglio superiore della magistratura, il procedimento di nomina stabilito nella legge del 1927 non é apparso in contrasto con i parametri costituzionali invocati.
Questa Corte, con sentenza n. 73 del 20 maggio 1970, chiamata a rispondere al quesito se fossero garantite l'indipendenza e l'imparzialità del Commissario in quanto titolare di poteri amministrativi ed insieme di funzioni giurisdizionali, riconosceva che <per il (e nel) concreto esercizio dei poteri giurisdizionali egli non ha vincoli di precedente attività amministrativa e, appartenendo all'ordine giudiziario, non dipende da alcuno né é tenuto a seguire istruzioni di alcuno, essendo soggetto soltanto alla legge>. Pur formulata in ordine al primo comma dell'art. 27 della legge n. 1766 del 1927, la ratio decidendi di quella sentenza investiva complessivamente lo statuto istituzionale della figura del Commissario liquidatore, che e quello di un magistrato ordinario, assistito dalle garanzie costituzionali dell'ordine giudiziario, <distaccato non soltanto dall'organo che ne ha proposto la nomina, [...] ma anche dall'interesse amministrativo che l'organo proponente e chiamato a curare>.
4.- Trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di usi civici con d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, ultimo comma, e con d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66 e 71, residuando al Commissario funzioni prevalentemente se non esclusivamente giurisdizionali, il potere di proposta di nomina del Ministro dell'agricoltura e delle foreste appare avere, nella prospettiva dell’intera economia procedimentale, un rilievo eccessivo e disarmonico rispetto alle sopravvenute attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura ex art. 10, punto 1), della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura).
5. - Trattasi di vulnus sopravvenuto delle garanzie costituzionali di indipendenza del magistrato nominato Commissario per la liquidazione degli usi civici, in un contesto istituzionale gradualmente mutato, in assenza di necessaria armonizzazione del procedimento di nomina con i poteri dell'organo di autogoverno della magistratura secondo le attribuzioni di cui all'art. 105 della Costituzione e al citato art. 10, punto 1), della legge n. 195 del 1958.
In relazione all'esigenza della progressiva attuazione del disegno costituzionale, la norma impugnata va caducata senza che le nomine divenute inoppugnabili siano toccate nella loro legittimità (argom. ex art. 136 Cost.).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art . 27, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), nella parte in cui in luogo della disciplina ivi prevista non rimette alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 105 della Costituzione, le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civici.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 13/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE