SENTENZA N.49
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1989 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Paglialonga Cosimo ed altri e il Condominio Via Ventotene, 51 Genova, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un giudizio civile promosso da alcuni condomini per la impugnazione di una delibera assembleare, l'adito Tribunale di Genova, con ordinanza del 9 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di 30 giorni, di cui all'ultimo comma dell'art. 1137 dei codice civile, in tema di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale.
Il giudice a quo ha, in primo luogo, affermato la rilevanza della proposta questione, dal momento che "la somma dei lassi temporali inter correnti tra il 7 luglio 1987 (data della deliberazione impugnata) ed il 1° agosto 1987 (inizio del periodo feriale) nonchè tra il 15 settembre 1987 (fine del periodo feriale) ed il 18 settembre 1987 (data di proposizione dell'impugnazione) non raggiunge i trenta giorni" indicati nell'art. 1137 del codice civile, sicchè la risoluzione della predetta questione si palesa decisiva nella fattispecie, nella quale la impugnativa degli attori - in quanto diretta avverso una delibera assembleare approvativa del rendiconto annuale e della ripartizione delle spese tra i condomini - deve ritenersi pacificamente soggetta al predetto termine decadenziale.
Lo stesso giudice rimettente non contesta la natura sostanziale (quale ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione) del termine previsto dal citato art. 1137, ultimo comma, del codice civile, ma ne sottolinea la contestualevalenza processuale. E partendo da tale presupposto ed evidenziato, altresì, che la norma impugnata sembra riferirsi soltanto "ai termini di origine e carattere esclusivamente processuale", di modo che la semplice interpretazione della norma medesima non consentirebbe di fare applicazione, nel giudizio a quo, dell'istituto della sospensione, motiva l'esigenza di un intervento "additivo" di questa Corte, alla luce anche delle precedenti sentenze nn. 40 del 1985 e 255 del 1987.
2.- Nessuno si é costituito nel presente giudizio, nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. -Il Tribunale di Genova dubita, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione dei termini processuali si applichi anche a quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 del codice civile per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale.
2. - La questione è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 40 del 1985 e n. 255 del 1987) ha già in altre occasioni censurato l'illegittimità costituzionale della disposizione ora denunciata, nella parte in cui non prevedeva anche la sospensione dei termini per agire in giudizio quando essi fossero stabiliti, a pena di decadenza, da norme di carattere sostanziale.
In tali occasioni la Corte ha rilevato come la sospensione di detti termini per il periodo feriale si imponga, quando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere un suo diritto.
Tale principio deve ritenersi applicabile al caso in esame che riguarda la previsione dell'art. 1137 del codice civile, il quale fissa, a pena di decadenza, il termine di trenta giorni per l'impugnativa delle delibere dell'assemblea condominiale. La brevità di tale termine rende particolarmente difficile, a colui che intenda esercitare il proprio diritto di impugnativa delle suddette delibere, di munirsi della necessaria difesa tecnica quando detto termine cada nel periodo feriale, proprio perchè, come è stato precisato (sent. n. 255 del 1987 cit.) <l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali> e, quindi, ove la sospensione in parola non fosse estesa anche a detta ipotesi, ne risulterebbe menomato il diritto alla tutela giurisdizionale, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Poichè non si ravvisano preminenti ragioni a tutela di altri valori costituzionali, che impongano la rigorosa osservanza del suddetto termine, ricorre anche nel caso in esame la medesima ratio che ha indotto il legislatore ad introdurre con la norma denunciata la sospensione dei termini processuali e, poichè il giudice a quo non ritiene che l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 possa essere interpretato nel senso di comprendervi anche il termine previsto dall'art. 1137 del codice civile, la prima disposizione deve dichiararsi costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede la sospensione, durante il periodo feriale, del suddetto termine.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.