SENTENZA N. 40
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 commi primo e secondo, legge 26 giugno 1865, n. 2359 e 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1977 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Venuti Guido e Consorzio Vianini-Manfredi ed altro, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 1978.
Visti l'atto di costituzione di Venuti Guido nonché l'atto d’intenerito del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con atti rispettivamente notificati il 2 e 4 ottobre 1975, Venuti Guido convenne avanti il Tribunale di Firenze l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato e il Consorzio Vianini-Manfredi per sentirsi a) condannare - in solido fra loro o quello dei convenuti che risultasse obbligato - a corrispondergli la giusta indennità d’occupazione per il periodo corrente tra il 15 marzo 1971 e il 5 luglio 1973, relativamente ad un appezzamento di terreno di mq. 4.850 in Comune di Reggello di proprietà dell'attore, b) condannare la A.A.F.S. a corrispondergli la giusta indennità per gli espropri della stessa area pronunciati con decreti nn. 864 e 865 del 5 luglio 1973 dal Prefetto di Firenze in favore della A.A.F.S., notificati il 20 luglio 1973, rivalutando l'indennità di lire 620.940 determinata a norma della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Il Consorzio Vianini-Manfredi eccepì la improponibilità delle domande attrici per essere state proposte nell'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 51, l. 25 giugno 1865, n. 2359 nonché il proprio difetto di legittimazione a contraddire e chiese nel merito il rigetto delle domande del Venuti; dal suo canto la A.A.F.S. eccepì l'improponibilità per decadenza delle domande attrici e in via gradata chiese che della indennità di occupazione (biennale e ultrabiennale) fosse dichiarato debitore il Consorzio Vianini-Manfredi e che si provvedesse come di giustizia sulla determinazione della misura.
Con sentenza non definitiva 21 aprile-20 ottobre 1977 l'adito Tribunale dichiarò la legittimazione passiva della A.A.F.S. in ordine alla domanda di revisione della indennità di espropriazione e la legittimazione passiva del Consorzio Vianini-Manfredi in ordine alla domanda di determinazione della indennità di occupazione sospendendo il giudizio come da separata ordinanza ai sensi dell'art. 23, l. 87/1953.
1.2. - Con ordinanza pronunciata sotto la data del 22 aprile 1977 (notificata e comunicata il successivo 2 novembre 1977; pubblicata sulla G.U. n. 74 del 15 marzo 1978 e iscritta al n. 1 R.O. 1978) ma pervenuta alla Corte il 3 gennaio 1978, l'adito Tribunale giudicò non manifestamente infondate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. a) la questione di illegittimità dell'art. 51, l. 25 giugno 1865, n. 2359, commi primo e secondo nella parte in cui dispone che il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima decorra dalla notifica effettuata ad esclusiva cura dell'espropriante, e b) la questione di illegittimità dell'art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742 in quanto non dispone che la sospensione previstavi si applichi anche al termine di cui all'art. 51, l. 2359/1865.
In merito alla questione sub a) osservò che sussiste disparità di trattamento tra espropriante ed espropriato per ciò che il primo, al fine di predisporre e proporre l'opposizione alla stima, ha a sua disposizione non solo la durata del termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione all'espropriato del decreto, effettuata a sua cura, ma anche il tempo intercorrente tra la ricezione del decreto del Prefetto e la notifica del medesimo all'espropriato (durata della quale non può ovviamente giovarsi quest'ultimo).
In merito alla questione sub b) osservò che il sospetto di incostituzionalità dell'art. 51, l. 2359/1865 appariva tanto più fondato se, per essere la notificazione effettuata nell'imminenza del periodo feriale, si ipotizzava l'inapplicabilità al termine di trenta giorni dell'art. 1, l. 742/1969. Sospetto di incostituzionalità della or menzionata disposizione, motivato in riferimento all'art. 3 Cost., per ciò che la sospensione dei termini per ferie, ove l'impugnazione fosse indirizzata ai TAR, sarebbe soggetta a sospensione, di cui l'interessato non fruirebbe se l'impugnazione fosse diretta al giudice ordinario per coinvolgere nel primo caso interessi legittimi e nel secondo caso diritti soggettivi, e in riferimento all'art. 24 Cost. per la brevità del termine (sospetto che sarebbe privato di base se al termine fosse riconosciuta natura sostanziale in considerazione del fatto che la indennità é determinata dallo stesso espropriante e non da un collegio di periti).
2. - Avanti la Corte si é costituito, nell'interesse del Venuti, l'avv. Carlo Lessona giusta delega in margine alle deduzioni depositate il 4 aprile 1978, con la quale ha concluso in via principale dichiararsi che la esatta interpretazione delle disposizioni impugnate non comporta la prospettata decadenza e, pertanto, dichiarare l'infondatezza delle questioni che vi si basano, e in via subordinata pronunciare la incostituzionalità delle disposizioni stesse per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto e nei limiti di cui alla ordinanza di rimessione.
Con memoria depositata il 30 aprile 1984, la difesa del Venuti ha ampiamente illustrato i motivi fatti propri dal Tribunale di Firenze nella ordinanza di rimessione e, in particolare, ha posto in rilievo che, essendo la A.A.F.S. venuta a conoscenza dell'ammontare dell'indennità il 26 maggio 1973 (data sotto la quale il Pretore di Pontassieve aveva disposto il deposito della indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti) e avendo provveduto alla notificazione del decreto di esproprio al Venuti soltanto il 20 luglio 1973, avrebbe l'Amministrazione avuto a disposizione per opporsi ben 75 giorni laddove il Venuti ebbe a sua disposizione soltanto 30 giorni a far tempo dalla data della notificazione del decreto, effettuata a cura dell'Amministrazione espropriante (di qui la irrazionale disparità di trattamento tra espropriante ed espropriato). In punto poi alla sent. 15 luglio 1974, n. 130, ha osservato che la Corte aveva esaminato la questione generale del diverso trattamento, ai fini della sospensione feriale, dei termini processuali e sostanziali laddove nella presente specie si tratta di esaminare in particolare la questione inerente allo speciale termine di cui all'art. 51, l. 2359/1865, che la questione in allora decisa ineriva ad una specie in cui si chiedeva dichiararsi illegittima la sospensione dei termini processuali e non quella dei termini di "diritto sostanziale" in attuale discussione e che il Tribunale di Firenze ha posto in discussione lo speciale sistema delle opposizioni previste dal ripetuto art. 51 sotto il particolare profilo della conformità sua agli artt. 3 e 24 Cost..
É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 4 aprile 1978, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione d'illegittimità dell'art. 51, l. 2359/1865 in riferimento all'art. 3 perché si giustifica la disparità di trattamento tra l'ente espropriante, che persegue la realizzazione di interessi pubblici, e l'espropriato pur titolare di un diritto soggettivo e in riferimento all'art. 24 perché il termine di trenta giorni, fissato dall'art. 51, corrisponde a quello generalmente spettante per l'impugnazione degli atti amministrativi, e si é richiamata alla sent. 130/1974 della Corte e alle sentt. 2033 e 494/1976 della Corte di Cassazione che hanno qualificato di natura sostanziale il termine de quo; per quel che attiene alla questione d'illegittimità dell'art. 1, l. 742/1969 ha sottolineato che, una volta riconosciuta la natura sostanziale del termine in esame, é identica a quella decisa con la ripetuta sent. 130/1974.
3. - La trattazione dell'incidente, già svoltasi alla pubblica udienza del 15 maggio 1984, é stata, a seguito del decesso del giudice Maccarone, riportata sul ruolo e assegnata alla pubblica udienza del 12 dicembre 1984, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione e l'avv. dello Stato Corti si é rimesso agli scritti.
Considerato in diritto
4. - Poiché il solo espropriato Venuti ha spiegato opposizione alla stima, alla quale ha per contro prestato acquiescenza l'A.A.F.S., le considerazioni svolte dal giudice a quo in riferimento all'art. 3 sulla condizione all'espropriato resa deteriore rispetto all'altra del beneficiario dell'espropriazione da ciò che quest'ultimo può venire a conoscenza della stima dalla notifica del decreto prefettizio nel tempo anteriore alla sollecitazione, assunta dallo stesso beneficiario, della notifica del decreto sono estranee al thema decidendum, per delibare il quale non é quindi necessario impegnarsi a verificare la persuasività dell'argomento ricavato dalla preminenza dell'espropriante sul soggetto passivo della espropriazione su cui é basata la conclusione d'infondatezza della questione d'incostituzionalità dell'art. 51, commi primo e secondo, l. 25 giugno 1865, n. 2359, formulata dall'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri.
Che poi l'art. 24 non si appalesi di per sé parametro più valido dell'art. 3 Cost. riesce agevole desumere da ciò che la durata di trenta giorni si annovera tra quelle con maggiore frequenza fissate nelle leggi processuali.
5. - Si appalesa invece fondata la seconda questione cui ha dato origine il giudice a quo con lamentare che la giurisprudenza e parte della dottrina non ritengono applicabile al termine per la opposizione alla stima l'art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742, a tenor del quale "il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative é sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione". Postoché il termine di trenta giorni previsto nell'art. 51 ha natura ad un tempo processuale e sostanziale per ciò che la opposizione avanti il giudice competente é l'unico rimedio posto a disposizione dell'espropriato per conseguire il giusto indennizzo, nel quale l'art. 42 Cost. ravvisa l'indefettibile bilanciamento della espropriazione della proprietà privata per interesse generale, si attenterebbe al diritto di agire in giudizio per la tutela delle proprie pretese con escludere dall'area di applicazione dell'art. 1 l'opposizione dell'espropriato alla stima.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione d'illegittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze con ordinanza 21 aprile 1977 (n. 1 R.O. 1978), dell'art. 51, commi primo e secondo, l. 25 giugno 1865, n. 2359 sull'espropriazione per pubblica utilità in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui il termine di trenta giorni per l'opposizione dell'espropriato alla stima decorre dalla notifica fatta ad esclusiva cura dell'espropriante,
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all'art. 51, commi primo e secondo, l. 25 giugno 1865, n. 2359.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
Leopoldo ELIA - Virgilio ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1985.