Ordinanza n. 332 del 1996

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ORDINANZA N. 332

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-   Avv. Mauro FERRI, Presidente

-   Prof. Enzo CHELI

-   Dott. Renato GRANATA

-   Prof. Giuliano VASSALLI

-   Prof. Francesco GUIZZI

-   Prof. Cesare MIRABELLI

-   Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-   Avv. Massimo VARI

-   Dott. Cesare RUPERTO

-   Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-   Prof. Valerio ONIDA

-   Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, e 6 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 21, terzo ed ultimo comma, della legge 10 maggio 1976,n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, promossi con ordinanze emesse: il 10 e 17 novembre 1995 dal Pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato; il 18 dicembre 1995 dal Pretore di Palmi, sezione distaccata di Taurianova; il 10 novembre (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato; l'8 gennaio 1996 (n. 2 ordinanze) dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Prato; il 25 gennaio 1996 dal Pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice; il 18 gennaio 1996 (n. 2 ordinanze) ed il 19 gennaio 1996 (n. 3 ordinanze) dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine; il 23 gennaio 1996 dal Pretore di Camerino; ordinanze rispettivamente iscritte ai nn. 181, 182, 198, 211, 212, 226, 227, 289, 290, 291, 292, 293, 294 e 335 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, nn. 10, 11, 12, 14 e 16 dell'anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

RITENUTO che con quattordici ordinanze, di seguito elencate -- emesse nel corso di altrettanti procedimenti penali promossi, nei confronti di diversi imputati, per essere stati effettuati scarichi senza avere richiesto la prescritta autorizzazione od oltre i limiti di accettabilità, in contrasto con le norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319) --, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale nei confronti di alcune disposizioni del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, ovvero della medesima legge di conversione, nonchè della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), come modificata dal citato decreto-legge;

che il Pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, con quattro ordinanze di analogo contenuto emesse il 10 novembre (reg. ord. nn. 181, 211 e 212 del 1996) ed il 17 novembre 1995 (reg. ord. n. 182 del 1996), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 della legge 17 maggio 1995, n. 172 (più precisamente: del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172), denunciandone il contrasto con gli artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41 della Costituzione;

che il giudice rimettente ritiene che le norme denunciate, non configurando più' come reato, ma come illecito amministrativo, il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalle Regioni con i piani di risanamento delle acque per gli scarichi diversi da quelli provenienti da insediamenti produttivi (artt. 1, 2 e 3) e prevedendo una sanzione pecuniaria amministrativa, anzichè l'originaria sanzione penale, per l'apertura o l'effettuazione di scarichi civili e delle pubbliche fognature senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata (art. 6), contrasterebbero: a) con il principio di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), giacchè la diversità di sanzioni (amministrative per gli scarichi civili e delle pubbliche fognature, penali per gli scarichi da insediamenti produttivi) sarebbe fondata non sulla diversa gravità dei fatti, ma sulla differente qualifica di chi li effettua; b) con la tutela del paesaggio (art. 9, secondo comma, della Costituzione) e della salute (art. 32 della Costituzione), in quanto la depenalizzazione di alcuni comportamenti, che egualmente determinano inquinamento idrico, ridurrebbe il livello di protezione della salubrità dell'ambiente; c) con la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione), sia perchè questa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale alla quale é da ricondurre anche il principio, di origine comunitaria, "chi inquina paga", sia perchè sarebbero penalizzate le imprese che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare gli scarichi che non recapitano in pubbliche fognature alla normativa in vigore;

che il Pretore di Palmi, sezione distaccata di Taurianova, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1995 (reg. ord. n. 198 del 1996), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge n. 319 del 1976, denunciando la disparità di trattamento sanzionatorio degli scarichi, a seconda che essi provengano da insediamenti produttivi o da pubbliche fognature;

che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Prato, con due ordinanze di identico contenuto emesse l'8 gennaio 1996 (reg. ord. nn. 226 e 227 del 1996), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 172 del 1995 (nella parte in cui converte in legge l'art. 3 del decreto-legge n. 79 del 1995) e dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, nel testo sostituito con l'art. 3 del decreto-legge n. 79 del 1995, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 32, 25, secondo comma, e 77, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente, oltre ad individuare una lesione dei principi costituzionali di parità di trattamento, di tutela del paesaggio e della salute in termini analoghi a quelli prospettati dalle precedenti ordinanze di rimessione, denuncia la mancanza degli indispensabili requisiti della necessità ed urgenza, in una materia, quella penale, nella quale l'uso del decreto- legge dovrebbe essere del tutto eccezionale, per evitare il rischio di sottrarre al Parlamento la funzione ad esso riservata e che dà corpo alla riserva di legge;

che il Pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice, con ordinanza emessa il 25 gennaio 1996 (reg. ord. n. 289 del 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172;

che il giudice rimettente, oltre a prospettare la violazione degli artt. 3, 9, 25, 32, 41 e 77 della Costituzione in termini analoghi a quelli in precedenza indicati, denuncia anche il contrasto con gli artt. 10 e 11 della Costituzione, ritenendo non rispettato l'obbligo di adeguamento al diritto comunitario ed in particolare alla direttiva 91/271/CEE;

che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, con cinque ordinanze di identico contenuto, emesse il 18 gennaio (reg. ord. nn. 290 e 291 del 1996) ed il 19 gennaio 1996 (reg. ord. nn. 292, 293 e 294 del 1996), ha sollevato, in termini analoghi a quelli già descritti ed in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32, 10, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 79 del 1995, convertito nella legge n. 172 del 1995;

che il Pretore di Camerino, con ordinanza emessa il 23 gennaio 1996 (reg. ord. n. 335 del 1996), ha sollevato, in riferimento all'art. 3, secondo comma (più precisamente: primo comma), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, nel testo sostituito con l'art. 3 del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito nella legge n. 172 del 1995, nella parte in cui limita ai soli pubblici amministratori la non applicabilità delle sanzioni previste, dal medesimo art. 21, terzo comma, in caso di sussistenza di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque, escludendo cosi' i privati titolari di insediamenti produttivi;

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e comunque per la non fondatezza delle questioni.

CONSIDERATO che tutte le ordinanze di rimessione investono le innovazioni alle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (legge 10 maggio 1976, n. 319), introdotte con il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172;

che venendo prospettate questioni identiche o analoghe, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che i dubbi di legittimità costituzionale si riferiscono alla configurazione dell'illecito come amministrativo, anzichè penale, ed alla disciplina delle sanzioni per gli scarichi provenienti da insediamenti civili o da pubbliche fognature; disciplina differenziata rispetto a quella prevista per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi senza autorizzazione o con superamento dei limiti di accettabilità;

che viene richiesto alla Corte di incidere sulle figure di illecito previste dalla legge sulla tutela delle acque dall'inquinamento, in modo da configurare come reato e rendere, quindi, punibili con sanzione penale comportamenti (lo scarico di pubbliche fognature con superamento dei limiti di accettabilità, stabiliti dalle Regioni, diversi da quelli inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile; l'apertura o comunque l'effettuazione di scarichi civili e delle pubbliche fognature senza previa autorizzazione, ovvero dopo che la medesima autorizzazione sia stata negata o revocata), che attualmente, per effetto delle modifiche introdotte con il decreto-legge n. 79 del 1995, sono puniti con sanzioni amministrative;

che, ancor prima di valutare la fondatezza delle questioni che vengono prospettate, in relazione ai molteplici parametri proposti, ne deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità (sentenza n. 330 del 1996), giacchè, secondo la giurisprudenza costituzionale (tra le molte, sentenze n. 411 del 1995 e nn. 314 e 226 del 1983; ordinanze nn. 132 e 25 del 1995), il fondamentale principio di stretta legalità dei reati e delle pene preclude pronunce, che configurino nuove ipotesi di reato o aggravamenti di pena;

che é manifestamente inammissibile anche la questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice, nei confronti della norma (art. 3 -- più' precisamente: comma 1, ultimo periodo -- del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito nella legge n. 172 del 1995) che stabilisce la non applicabilità delle sanzioni ai pubblici amministratori i quali, alla data di accertamento della violazione, dispongano di progetti esecutivi cantierabili, finalizzati alla depurazione delle acque, in quanto il giudice rimettente non motiva in alcun modo la rilevanza che la soluzione del dubbio di legittimità costituzionale avrebbe nel giudizio principale;

che la questione sollevata, nei confronti della stessa disposizione, dal Pretore di Camerino, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, é manifestamente infondata, giacchè l'ordinanza di rimessione, nel sollecitare l'estensione della norma anche agli scarichi da insediamenti produttivi, con superamento dei limiti di accettabilità, considera identiche situazioni in realtà diverse e non comparabili, trattandosi di un'esimente prevista per un illecito amministrativo che non può essere applicata anche a comportamenti diversamente configurati e qualificati dalla legge come reato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 172 e dell'art. 21, terzo e ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 della Costituzione, dai Pretori di Pisa e Palmi, sezione distaccata di Taurianova, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Prato, dal Pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice, e dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo sostituito con l'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/96.

Mauro FERRI, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 30/07/96.