Ordinanza n. 132 del 1995

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ORDINANZA N. 132

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge della Regione Trentino- Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, in relazione all'art. 18, primo comma, della stessa legge (T.U. delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Trento nel procedimento penale a carico di Nanci Elena, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del la Giunta regionale del Trentino-Alto Adige; udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.

RITENUTO che il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge della Regione Trentino- Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, nella parte in cui, in riferimento all'illecito costituito dalla sottoscrizione di più liste di candidati alla elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, richiama, per quanto riguarda le disposizioni penali, le disposizioni del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ("Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati") anzichè quelle - più gravi - previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 ("Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale"), da ritenersi più aderenti, o comunque maggiormente omogenee, alle fattispecie di reato sottoposte al suo esame; che, ad avviso del remittente, la norma impugnata eccede i limiti alla potestà legislativa regionale previsti dagli artt. 4 e 23 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), confliggendo con il principio della riserva di legge statale in materia penale, e determinando, altresì, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, una disciplina più favorevole nella Regione, rispetto al resto del territorio nazionale, in ordine al reato costituito dalla sottoscrizione di più liste di candidati alle elezioni del Consiglio regionale; che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della questione.

CONSIDERATO che il petitum della questione, così come sollevata dal giudice remittente, è chiaramente volto a rendere più gravi, mediante un intervento di questa Corte, le sanzioni previste per il reato costituito dalla sottoscrizione di più liste di candidati alla elezione del Consiglio regionale; che una siffatta pronuncia va al di là dei poteri spettanti a questa Corte, essendole preclusa dal fondamentale ed inderogabile principio di stretta legalità dei reati e delle pene, il quale vieta qualsiasi intervento volto all'aggravamento di una pena prevista in astratto dal legislatore (v. sent. 3 marzo 1988, n. 249); che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, in relazione all'art. 18, primo comma, della stessa legge (T.U. delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale), sollevata, in riferimento all' art. 3 della Costituzione, ed agli artt. 4 e 23 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Trento, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/04/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 14/04/95.