Sentenza n. 411 del 1995

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SENTENZA N. 411

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 727 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1994 dal Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Bertocci Danilo, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto in fatto

1.-- Nel giudicare della responsabilità penale di Danilo Bertocci, imputato del reato previsto dall'art. 727 cod. pen., per aver arrecato, senza giustificato motivo, gravi sofferenze fisiche al cane di sua proprietà fino a provocarne la morte, colpendolo con un bastone, il Pretore di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 727 cod. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 10 della Costituzione.

Il giudice a quo osserva che nel nostro ordinamento l'uccisione immotivata dell'animale da parte del proprietario, non è sanzionata penalmente, se non nel caso in cui questa segua all'esercizio di crudeltà e sevizie nei confronti dell'animale, mentre, nel caso in cui si uccida l'animale di altri, tale condotta costituisce il contenuto di uno specifico reato di danneggiamento punito dall'art. 638 cod. pen. e previsto a tutela del patrimonio. Ad avviso del giudice rimettente, ciò sarebbe lesivo dei principi costituzionali espressi dagli invocati artt. 3 e 10 della Costituzione. In particolare, risulterebbe violato il principio di uguaglianza, poichè, mentre il maltrattamento di animali, ancorchè non seguito da morte, sarebbe assoggettato a sanzione penale dall'impugnato art. 727 cod. pen., nessuna conseguenza penale si configurerebbe per la più grave condotta consistente nell'uccisione ingiustificata del proprio animale. Inoltre, un ulteriore profilo di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, si determinerebbe anche rispetto al sistema complessivo della normativa di tutela degli animali, poichè la norma impugnata sarebbe in contrasto con l'affermazione, contenuta nell'art. 1 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), secondo la quale "lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e dell'ambiente". Infine, si realizzerebbe la violazione di obblighi internazionali derivanti al nostro paese dall'appartenenza all'Unione Europea, come quelli che discendono dall'adesione a convenzioni internazionali, che abbiano la finalità di tutelare gli animali da sofferenze e patimenti ingiustificati.

La questione di legittimità costituzionale in oggetto sarebbe rilevante nel caso nel quale è tenuto a pronunciarsi il giudice a quo, in quanto, pur essendo certa l'uccisione del cane da parte del proprietario, mancherebbe la prova delle gravi sofferenze arrecate all'animale e, pertanto, applicando la norma impugnata, l'imputato dovrebbe andare assolto.

2.-- Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio, chiedendo una pronuncia di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale in oggetto.

La difesa erariale osserva che il giudice rimettente, per sostenere l'incostituzionalità dell'art. 727 cod. pen., avrebbe preso le mosse da una interpretazione errata della stessa norma che, a suo dire, non contemplerebbe come comportamento sanzionabile l'uccisione immotivata di animali. Al contrario, poichè, in conseguenza della modifica operata dalla legge 22 novembre 1993, n. 473 (Nuove norme contro il maltrattamento degli animali), il fatto di cagionare la morte dell'animale maltrattato costituisce circostanza aggravante della contravvenzione base, ne deriverebbe che la condotta oggetto del giudizio a quo non sarebbe sprovvista di sanzione penale, bensì rientrerebbe, secondo l'opinione espressa dall'Avvocatura dello Stato, nella fattispecie del novellato art. 727 cod. pen.. Pertanto, la questione di legittimità costituzionale in oggetto risulterebbe inconferente rispetto alla risoluzione del giudizio penale.

Considerato in diritto

1.-- Oggetto del giudizio di legittimità costituzionale è l'art. 727 cod. pen., nella parte in cui tale norma non assoggetta a sanzione penale colui che uccide l'animale di sua proprietà, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 10 della Costituzione. Per quanto concerne l'art. 3 della Costituzione, l'omissione denunziata determinerebbe una non giustificata disparità di trattamento nei confronti di coloro che sono sottoposti a sanzione penale per aver adoperato sevizie e maltrattamenti nei confronti degli animali e, quindi, per aver posto in essere una condotta meno grave; sotto il profilo dell'art. 10 della Costituzione, invece, l'omissione denunziata sarebbe in contrasto con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di tutela degli animali domestici.

2.-- La questione di legittimità costituzionale è inammissibile.

Il Pretore di Grosseto si propone, nel sottoporre a questa Corte il dubbio di costituzionalità in oggetto, di introdurre nell'ordinamento penale una nuova norma diretta ad assoggettare a sanzione penale l'uccisione immotivata dell'animale da parte del proprietario dello stesso animale.

Tuttavia, una pronuncia additiva, dalla quale consegua l'inserimento nell'impugnato art. 727 cod. pen. di una norma incriminatrice della condotta posta in essere da colui che provoca la morte di un animale di sua proprietà, non rientra fra i poteri costituzionalmente spettanti a questa Corte. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "al giudice costituzionale non è dato di pronunciare una decisione dalla quale possa derivare la creazione - esclusivamente riservata al legislatore - di una nuova fattispecie penale: e ciò in forza del principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione" (v., ad esempio, ordinanze n. 25 del 1995 e n. 146 del 1993; sentenze n. 108 del 1981 e n. 42 del 1977). Per tali ragioni, va dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 727 cod. pen., nella parte in cui non assoggetta a sanzione penale la condotta di chi uccide l'animale di sua proprietà.

                                                                                                       PER QUESTI MOTIVI    

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 727 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.