Sentenza n. 226 del 1983

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SENTENZA N. 226

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15, 21, 25 e 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) promossi con le ordinanze emesse dalla Corte di cassazione il 9,1'8 e il 14 marzo, il 6 giugno e il 20 maggio 1977, dal Tribunale di Teramo il 3 aprile 1978 (due ordinanze), dal Pretore di Vigevano il 6 marzo 1978 (tre ordinanze) e dalla Corte di cassazione il 25 ottobre 1979 e il 15 aprile 1980, rispettivamente iscritte ai nn. 547, 548 e 557 del registro ordinanze 1977, ai nn. 162, 274, 325, 326, 353, 354 e 355 del registro ordinanze 1978, al n. 497 del registro ordinanze 1980 e al n. 16 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 158, 194, 271 e 278 del 1978, n. 263 del 1980 e n. 70 del 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1983 il Giudice relatore Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 9 marzo 1977, la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, 21, 25, ultimo comma, 26, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 ("Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), per pretesa violazione degli artt. 2, 3, 9 e 32 della Costituzione.

Nella specie, il ricorrente era stato imputato di contravvenzione agli artt. 6 e 33 del testo unico delle leggi sulla pesca, per aver scaricato in un torrente rifiuti industriali inquinanti. Condannato in primo grado e poi assolto in appello per insufficienza di prove, egli deduceva nel ricorso per cassazione che il reato ascrittogli doveva considerarsi abrogato per effetto degli artt. 25 e 26 della legge n. 319 del 1976 e non più applicabile a coloro che avessero osservato le prescrizioni dell'art. 15 della legge stessa, presentando domanda di rinnovo dell'autorizzazione a scaricare (senza che questa venisse respinta nel termine di sei mesi dalla presentazione). Ma, precisamente in tal senso, l'ordinanza di rimessione rileva che "le norme tutte invocate dal ricorrente come cause estintive del reato a lui ascritto o come cause di giustificazione della sua condotta non si sottraggono al sospetto di legittimità costituzionale".

Premesso che la disciplina in esame non determinerebbe un'abolitio criminis ma una sorta di amnistia o di condono, senza per altro seguire il procedimento prescritto dall'art. 79 Cost., la Cassazione osserva che "il sistema dei precetti e delle sanzioni introdotti dalla legge n. 319 in sostituzione delle norme abrogate non appare uniformato al dichiarato fine di tutela delle acque dall'inquinamento" e alle norme costituzionali rilevanti in materia. In primo luogo, cioé, ne deriverebbe una "diversità di trattamento di casi sostanzialmente identici", poiché gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi dovrebbero immediatamente uniformarsi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A, mentre per gli scarichi esistenti si prescriverebbe un primo adeguamento - entro tre anni - alla tabella C ed un ulteriore adeguamento - entro sei anni - alla predetta tabella A (per di più disponendo che in quest'ultimo caso la domanda di rinnovo si consideri tacitamente autorizzata, qualora l'autorizzazione provvisoria non venga rifiutata entro sei mesi dalla presentazione della domanda medesima).

Inoltre, la questione risulterebbe non manifestamente infondata in vista dell'art. 2 (in quanto esso esige che "la generalità delle persone fisiche o giuridiche adempia ai doveri di solidarietà"), dell'art. 9 (relativamente alla tutela del paesaggio, "da intendersi non tanto e non solo come panorama ma altresì e soprattutto come habitat") e dell'art. 32 Cost. (che garantisce la salute "come fondamentale diritto dell'individuo e preminente interesse della collettività").

2. - Identica questione é stata riproposta dalla seconda, dalla terza e dalla sesta sezione penale della Cassazione, con altre quattro ordinanze (dell'8, del 14 marzo e del 6 giugno 1977, nonché del 25 ottobre 1979), emesse nel corso di una serie di procedimenti penali per violazione degli artt. 6 e 33 del testo unico delle leggi sulla pesca, 9 del testo stesso come modificato dall'art. 43 del d.P.R. n. 987 del 1955, 635 e 650 cod. pen. La motivazione di tali provvedimenti ricalca la linea argomentativa testé ricordata, salvo il richiamo all'art. 79 Cost., che si ritrova nella sola ordinanza del 6 giugno 1977. Viene per altro chiarita la ragione della denuncia dell'art. 21 della legge n. 319, che sarebbe viziato - a quanto già si legge nell'ordinanza dell'8 marzo 1977 - poiché "prevede sanzioni soltanto per coloro che aprano o comunque effettuino nuovi scarichi senza aver richiesto la preventiva autorizzazione e per coloro che, dopo che sia stata loro negata o revocata l'autorizzazione, continuino ad effettuare o mantenere gli scarichi, mentre nessuna sanzione é prevista per coloro che, come nel caso in esame, mai richiesero l'autorizzazione".

Ancora, la Corte di cassazione ha poi denunciato - con ordinanza del 20 maggio 1977 - gli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, 25, ultimo comma, e 26, primo comma, della legge n. 319 del 1976, in riferimento ai soli artt. 3 e 32 Cost. E la stessa Corte ha nuovamente lamentato la violazione di questi due parametri - con ordinanza del 15 aprile 1980 - ma coinvolgendo nell'impugnativa anche l'art. 21 della legge n. 319.

3. - Intervenuto nei giudizi instaurati dalle ordinanze dell'8, 9 e 14 marzo 1977, il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso nel senso della non fondatezza.

Nel primo atto di intervento si premette che la pretesa violazione dell'art. 79 Cost., sia pure adombrata nella sola motivazione dell'ordinanza in esame, non sussiste dal momento che "tutte le ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, in virtù della quale... nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato, sono espressione dello stesso fenomeno rilevato dalla Corte di cassazione".

D'altronde, non avrebbe senso lamentare un'offesa al principio costituzionale di eguaglianza, non essendo inusuale che ai titolari di situazioni già esistenti si conceda "un margine di tempo entro il quale adeguarsi alla nuova disciplina". Del pari, non si potrebbe disconoscere che le norme impugnate si propongano la tutela del paesaggio e della salute. E la circostanza che questa tutela venga conseguita entro certi termini di tempo, piuttosto che in altri, sarebbe il frutto di un'insindacabile scelta di politica legislativa.

In particolare modo, poi, l'impugnativa dell'art. 21 della legge in esame prenderebbe lo spunto da una inesatta interpretazione della norma stessa non potendosi affermare che vada esente da pena colui che non abbia presentato la domanda imposta dall'art. 15, secondo comma lett. a. Al contrario, anche questo soggetto sarebbe responsabile dell'effettuazione di nuovo scarico, in quanto rinnovato di momento in momento senza il sostegno della prescritta autorizzazione.

4. - Da ultimo, analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state prospettate dal Pretore di Vigevano e dal Tribunale di Teramo.

Il primo, con tre ordinanze identicamente motivate, emesse il 6 marzo 1978, ha impugnato gli artt. 15, 21, 25 e 26 della legge n. 319 del 1976, sempre in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost.: argomentando, in sostanza, negli stessi termini di cui alle citate ordinanze della Corte di cassazione. Il secondo, con due ordinanze identicamente motivate, emesse il 3 aprile 1978, ha invece impugnato i soli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, e 21 della legge in questione, per pretesa violazione dell'art. 3 Cost.: vale a dire, censurando la disparità di trattamento fra i titolari degli insediamenti produttivi nuovi ed i titolari di aziende già esistenti (come nel caso di specie).

Anche in tali giudizi, l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che le impugnative siano dichiarate non fondate, tornando però a contestare l'interpretazione dell'art. 21, fatta propria dal Pretore di Vigevano.

Considerato in diritto

1. - Le dodici ordinanze sollevano un complesso di questioni strettamente collegate, tutte concernenti la legittimità costituzionale di norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, le quali differenziano - agli effetti penali - la condizione degli scarichi di insediamenti produttivi già esistenti, rispetto a quella degli scarichi aperti o comunque effettuati durante la vigenza della legge stessa. Pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Salvi i casi all'esame del Tribunale di Teramo, i giudizi a quibus riguardano una serie di condotte che sarebbero state realizzate o, quanto meno, iniziate antecedentemente all'entrata in vigore delle apposite "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento": condotte costitutive, in ipotesi, di "fatti connessi con l'inquinamento delle acque..., previsti come reato da precedenti disposizioni di legge", secondo l'espressione adoperata dall'art. 25, ultimo comma, della legge n. 319 del 1976. Per altro, sia la Corte di cassazione sia il Pretore di Vigevano assumono che tali condotte sarebbero state scriminate dalla legge medesima, concretando un'arbitraria disparità di trattamento fra titolari di vecchi e nuovi scarichi e determinando l'ulteriore lesione delle norme costituzionali sull'"adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà" o sulla tutela del "paesaggio della Nazione" e della "salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività". Di qui la conclusione che l'art. 3, primo comma, nonché gli artt. 2, 9 cpv. e 32, primo comma, della Costituzione sarebbero stati violati dagli artt. 15, 21, 25 e 26 della legge n. 319: con specifico riguardo - come precisano alcune ordinanze della Cassazione (R.O. 547/1977, 162/1978, 16/1981) - al secondo, ottavo e nono comma dell'art. 15, all'intero testo dell'art. 21, al citato ultimo comma dell'art. 25 ed al primo comma dell'art. 26.

Anche nei termini così circoscritti, non si può, dire, però, che in tutti i loro aspetti le proposte impugnative si dimostrino rilevanti ai fini dei giudizi a quibus. In particolar modo, non si riesce ad intendere perché sia stato impugnato l'intero testo dell'art. 21 (concernente le sanzioni comminabili a coloro che aprano od effettuino scarichi non autorizzati): una parte delle ordinanze in esame trascura, in verità, di motivare sia quanto alla rilevanza sia quanto alla non manifesta infondatezza della questione; e negli stessi casi (R.O. 548/1977, 557/1977, 353-355/1978, 497/1980), nei quali si asserisce che l'articolo medesimo contrasterebbe con il principio costituzionale di eguaglianza, poiché ometterebbe di punire i titolari degli scarichi già in essere che non richiedano affatto l'autorizzazione prescritta dall'art. 15, fermo rimane che, quando si tratti di inquinamenti pregressi e "previsti come reato da precedenti disposizioni di legge" l'art. 21 rileva - eventualmente - solo per stabilire quali siano le misure delle sanzioni applicabili; mentre la norma penale puntualmente riferita alle fattispecie in esame é pur sempre quella stabilita dall'ultimo comma dell'art. 25. Quale che sia l'interpretazione dell'art. 21, l'impugnazione di tale disciplina va dunque dichiarata inammissibile: come ha intuito l'ordinanza n. 274/1978 della stessa Cassazione, che si é giustamente limitata a sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, secondo comma lett. a, ottavo e nono comma, 26, primo comma, e 25, ultimo comma, della legge n. 319 del 1976.

Ciò premesso, d'altronde, anche la rilevanza dell'impugnativa concernente l'art. 15 va fortemente ridimensionata: nei casi sottoposti al giudizio della Cassazione e del Pretore di Vigevano, la disciplina delle autorizzazioni occorrenti per poter ulteriormente effettuare gli scarichi già in essere al momento dell'entrata in vigore della legge n. 319 non viene in diretta considerazione, ma influisce nella sola misura in cui vi é fatto richiamo da parte dell'ultimo comma dell'art. 25. L'oggetto specifico delle questioni proposte dalle indicate ordinanze di rimessione si risolve, invece, in quello che la Corte di cassazione definisce come "il combinato disposto" dell'art. 25, ultimo comma (che subordina la non punibilità dei "fatti connessi con l'inquinamento delle acque..., previsti come reato da precedenti disposizioni di legge", all'osservanza delle norme e prescrizioni di cui all'art. 15, secondo comma, lettere a) e b), ed al presente articolo"), e dell'art. 26, primo comma, nella parte recante la clausola abrogativa di "tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento".

Sono queste, infatti, le norme invocate dalle difese degli imputati, per vedersi assolti nei giudizi a quibus, e viceversa contestate dal Procuratore generale della Cassazione, per superare l'ostacolo da esse frapposto. Ed é, in ogni caso, sulle norme stesse che la Cassazione (come pure il Pretore di Vigevano) impernia la parte essenziale delle proprie censure: specialmente là dove si osserva - nell'ordinanza n. 557/1977 - che "il contesto... degli artt. 25 e 26 della legge, abrogativo di tutte le precedenti norme che, direttamente o indirettamente, regolavano il regime degli scarichi delle acque, salvo solo le disposizioni penali in materia di incolumità delle persone, sembra far pensare alla introduzione di una sorta di immunità penale, perché il titolare di un insediamento industriale una volta ottemperato all'obbligo di richiedere l'autorizzazione ed una volta osservate le prescrizioni stabilite dalla Regione e dagli Enti locali, non é più punibile per i fatti connessi con inquinamento delle acque, di cui all'art. 1 lett. a)".

In detta prospettiva, dunque, il sindacato di questa Corte deve concentrarsi sul problema se l'ultrattività delle abrogate norme penali, già sanzionanti l'inquinamento delle acque, sia stata o meno ridotta a tal punto, da ledere i ricordati precetti costituzionali. Per contro, resta affidata ai giudici a quibus (tanto più che fra essi figura la Corte regolatrice della giurisdizione penale) la soluzione di ogni altra sottostante questione interpretativa: sia quanto al rapporto fra l'art. 25, ultimo comma, e l'art. 26, primo comma, della legge n. 319; sia quanto all'esatta individuazione delle figure di reato - con particolare riguardo al "danneggiamento" di cui all'art. 635 cod. pen. - congiuntamente od alternativamente interessate dalle due norme in discussione.

3. - Nel merito, la questione non é fondata.

Anzitutto, non regge la premessa, esplicita od implicita, su cui le ordinanze in esame fondano le loro impugnative: ossia che la legge n. 319 avrebbe previsto una sorta di immunità per gli autori dei pregressi reati di inquinamento delle acque: o avrebbe addirittura realizzato - come inizialmente assumono le ordinanze n. 547/1977 e n. 162/1978, pur senza poi trarne motivo per sollevare un'autonoma questione di legittimità costituzionale - una vera e propria amnistia, in forme diverse da quelle prescritte nell'art. 79 Cost. Vero é piuttosto - a quanto finisce per ammettere la stessa Cassazione - che la causa di non punibilità, di cui all'ultimo comma dell'art. 25, non opera se non concorrono tre ordini di condizioni, puntualmente fissate dal legislatore per saldare il vecchio al nuovo regime della tutela delle acque dagli inquinamenti, nello sforzo di impedire che medio tempore gli scarichi esistenti aggravassero i danni già in atto. Occorre, cioé, che risulti presentata la domanda di autorizzazione allo scarico (o di rinnovo dell'autorizzazione stessa), precisando le "caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto", nonché l'"indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare" (come prescrive il terzo comma dell'art. 15); che siano osservate, in quanto compatibili con la legge n. 319, "le prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali"; e, soprattutto, che un fattivo comportamento del titolare dello scarico, consistente nell'adozione delle misure a ciò necessarie, valga ad evitare "un aumento anche temporaneo dell'inquinamento" (cfr. il primo comma dell'art. 25).

S'intende che il momento amministrativo é stato così privilegiato - come si é detto in dottrina - rispetto al momento repressivo, affidato ai giudici penali. Ma questa scelta legislativa non può ritenersi priva di giustificazione. Nel sindacato sulla legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 25, ultimo comma, e 26, primo comma, non devono infatti trascurarsi la considerazione del sistema normativo in cui tali disposti si inseriscono e la valutazione complessiva delle finalità che la legge n. 319 ha perseguito e tuttora persegue (malgrado i gravi ritardi verificatisi in sede attuativa). Per affrontare in modo organico il fenomeno degli inquinamenti delle acque, questa legge fa perno sulla programmazione degli indispensabili interventi pubblici, sia da parte statale sia da parte regionale (cfr. gli artt. 1 lett. d, 2 lett. c, 4, lett. a e lett. c, ed 8); ed a ciò si collega la previsione di una sistematica raccolta di dati, con particolare riguardo al catasto provinciale di tutti gli scarichi ed al censimento regionale dei corpi idrici (cfr. gli artt. 1 lett. e, 2 lett. b, 4 lett. d, 5 lett. a e 7).

In un tale quadro, si rendeva dunque necessaria la collaborazione fra i titolari degli scarichi e le autorità amministrative o di governo del settore: collaborazione che é stata per l'appunto incentivata dall'ultimo comma dell'art. 25, temperando il rigore delle norme penali preesistenti e così facilitando la presentazione delle domande di cui all'art. 15 e la conseguente rilevazione degli scarichi stessi.

D'altra parte, ingiustificata é invece la pretesa dei giudici a quibus, là dove essi ragionano - a partire dall'ordinanza n. 547/1977 - di un "obbligo d'immediato allineamento ai limiti di accettabilità". In effetti, tali giudici non si dolgono della lunghezza dei termini originariamente stabiliti per adeguarsi alle tabelle allegate alla legge n. 319 (e meno ancora censurano le varie successive proroghe, che non formano oggetto del presente giudizio). Con particolare riguardo all'art. 3 Cost., le ordinanze in esame si spingono ben oltre, sino a far intendere che il principio generale d'eguaglianza avrebbe richiesto la previsione di identiche cadenze temporali per i titolari degli scarichi di tutti gli insediamenti produttivi, non importa se nuovi o già esistenti: facendo pertanto gravare su entrambe le categorie l'obbligo di conformarsi senz'altro alle allegate tabelle, sin dall'entrata in vigore della legge e mantenendo altrimenti in vigore, quanto meno, le precedenti disposizioni penali).

A questa stregua, però, non si tiene conto della novità rappresentata dalla legge n. 319, rispetto alla frammentaria e lacunosissima legislazione preesistente. Imporre agli insediamenti produttivi già in essere, sebbene realizzati durante la vigenza di norme ben diversamente orientate, l'immediata osservanza delle tabelle A e C, avrebbe infatti significato - nella più parte dei casi - prevedere alcunché di materialmente impossibile, determinando la totale interruzione o il drastico ridimensionamento delle più varie attività industriali. Viceversa, la prevista gradualità dell'adeguamento ha inteso contemperare gli antitetici valori ed interessi in gioco, sulla base d'una discrezionale ma non irragionevole valutazione delle esigenze dell'economia del Paese, dei tempi tecnici occorrenti per conformare gli scarichi (ed eventualmente gli stessi procedimenti produttivi), dei notevoli costi da sopportare comunque in tal senso. Ed anzi va ricordato che nemmeno la legge n. 319 ha saputo far fronte in maniera efficace ai problemi finanziari, collegati alla tutela delle acque dagli inquinamenti: tanto é vero che le generiche previsioni degli artt. 19 e 20 hanno dovuto essere variamente integrate da una serie di successive norme di leggi, statali e regionali.

Ciò basta a far escludere che le norme impugnate contrastino con l'art. 3 Cost. La denunciata disparità di trattamento fra titolari di vecchi e nuovi scarichi non lede il principio generale d'eguaglianza, dato il profondo divario esistente fra le due situazioni messe a raffronto. Né la disparità verrebbe meno, del resto, quand'anche si annullasse la causa di non punibilità, configurata dall'art. 25, ultimo comma, della legge n. 319.

Del pari, le considerazioni già esposte consentono di pervenire ad una pronuncia di rigetto, anche in riferimento al più pertinente fra gli altri parametri invocati dai giudici a quibus: vale a dire, con riguardo al primo comma dell'art. 32 Cost. É ben vero, infatti, che la tutela della salute implica "la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro", come ora é chiarito dall'art. 2, primo comma n. 5, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (sull'istituzione del servizio sanitario nazionale). Ma non si può certo affermare - diversamente da quanto sembrano assumere le ordinanze di rimessione - che le norme impugnate, fingendo di tutelare l'ambiente, finiscano in realtà per comprometterlo.

A più forte ragione, vanno infine respinte le censure fondate sulle altre norme costituzionali in discussione. Circa il richiamo dell'art. 2 Cost., nella parte concernente i "doveri inderogabili di solidarietà", esso non aggiunge nulla alla più puntuale indicazione dell'art. 32, primo comma. E lo stesso varrebbe per l'art. 9 cpv., anche se si potesse ritenere che la tutela costituzionale del paesaggio includa la tutela dell'ambiente, nei sensi dei quali si tratta nel presente giudizio.

4. - Come già si accennava, le due ordinanze emesse dal Tribunale di Teramo si distinguono dalle altre, in quanto riguardano condotte consistenti nell'aver effettuato scarichi superiori ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella C: le quali sarebbero state realizzate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 319, ma prima della scadenza dei termini ivi stabiliti per l'adeguamento ai limiti medesimi. Ed é appunto allo scopo di poter sanzionare condotte del genere, che il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo, ottavo e nono comma, e dell'art. 21 della legge n. 319, per pretesa violazione dell'art. 3 Cost.: lamentando, ancora una volta, la "diversità di trattamento di casi sostanzialmente identici", che il legislatore avrebbe determinato fra i titolari dei nuovi insediamenti produttivi, tenuti ad adeguare i relativi scarichi sin dal momento della loro attivazione, ed i titolari degli insediamenti produttivi esistenti, che per conformarsi disporrebbero del triennio di cui all'art. 13, primo comma.

Sotto entrambi gli aspetti, l'impugnativa in tal senso proposta si rivela però inammissibile. Da un lato, infatti, non si vede perché venga denunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, visto che la disciplina della autorizzazione per i titolari degli scarichi già in essere non é destinata - stando alle stesse ordinanze in questione - ad essere applicata nei procedimenti penali pendenti presso il Tribunale. D'altro lato, questa Corte non può esaminare nel merito neanche la censura concernente l'art. 21, malgrado sia proprio questa la norma in base alla quale sono state contestate le contravvenzioni all'esame del giudice a quo: secondo la logica delle ordinanze di rimessione, la Corte dovrebbe, infatti, manipolare il regime sanzionatorio della legge sulla tutela delle acque dall'inquinamento, in modo da rendere punibili condotte che attualmente sfuggono al regime medesimo; mentre la giurisprudenza della Corte stessa é ormai consolidata (si veda, per ultima la sentenza n. 148 del presente anno) nel senso che il processo costituzionale non può concludersi con pronunce di accoglimento additivo, configuranti nuove norme penali in deroga al principio di legalità dei reati e delle pene.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 ("Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione, con le ordinanze nn. 547/1977, 548/1977, 557/1977, 162/1978, 497/1980, 16/1981, e dal Pretore di Vigevano, con le ordinanze nn. 353-355/1978;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, 25, ultimo comma, e 26, primo comma, della legge n. 319 del 1976, in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione e dal Pretore di Vigevano, con le ordinanze predette nonché con l'ordinanza n. 274/1978;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo, ottavo e nono comma, e dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Teramo, con le ordinanze nn. 325-326/1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.