Sentenza n. 306 del 1993

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SENTENZA N. 306

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma primo, lettera a), prima e seconda parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 15, comma primo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedi- menti di contrasto alla criminalità mafiosa), degli artt. da 1 a 10 e 15, comma secondo, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, promossi con ordinanze emesse il 10 ed il 3 luglio 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, il 10 e 17 giugno 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, il 2 luglio dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari, il 10 giugno 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Milano, il 7 agosto 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, il 7 luglio 1992 dal Pretore di Venezia, il 29 settembre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, il 15 ottobre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Bari, il 2 dicembre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso, il 7 ottobre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, il 1° ottobre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, il 21 ottobre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, il 12 novembre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Bari, il 6 ottobre ed il 24 novembre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, il 26 novembre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Bari ed il 1° ottobre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, rispettivamente iscritte ai nn. da 511 a 527, da 539 a 544, da 550 a 552, da 565 a 580, 583, da 766 a 768, 774, 775 e 800 del registro ordinanze 1992 e ai nn. 12, 13, 54, 64, 67, 72, 78, 96, 97, 102 e 108 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40, 41, 42 e 52, prima serie speciale, dell'anno 1992 e nn.2, 5, 8, 9, 10, 11 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto in fatto

1.- Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa", dettando, nel titolo IV, "Norme in materia penitenziaria", prevedendo, all'art. 15, il "divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata", ha, al comma 1, lettera a), modificato l'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), stabilendo tra l'altro - per quanto qui interessa - che:

a) "... le misure alternative previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere concesse ai detenuti ... per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonchè per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nel caso in cui tali detenuti ...collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-ter": collaborazione che, alla stregua di quest'ultima disposizione - introdotta con l'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 - si riferisce a "coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati".

Il comma 2 del medesimo art. 15, a sua volta, dispone tra l'altro che:

b) "nei confronti delle persone detenute ... per taluno dei delitti indicati nel primo periodo del comma 1 (dell'art. 4- bis) che fruiscano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure alternative alla detenzione ...l'autorità di polizia, ove lo ritenga, comunica al giudice di sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso il Tribunale ... di sorveglianza dispone la revoca della misura alternativa alla detenzione ... ".

Il predetto decreto-legge n. 306 del 1992 è stato convertito, con modificazioni, con la legge 7 agosto 1992, n. 356.

Le modifiche al testo del primo comma del citato art. 4-bis della legge n.354 del 1975 - così come innovato dall'art.15, comma 1, del decreto - sono le seguenti:

c) nella prima parte, si stabilisce che la disposizione si applica, tra l'altro, alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI "fatta eccezione per la liberazione anticipata";

d) viene aggiunta una seconda parte, del seguente tenore: "Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purchè siano acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata".

La legge di conversione ha apportato modificazioni anche al comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge, stabilendo che: e) al primo periodo, le parole: ", ove lo ritenga," sono soppresse; al secondo periodo, le parole: "In tal caso il tribunale o il magistrato di sorveglianza" sono sostituite dalle seguenti: "In tal caso, accertata l'insussistenza della suddetta condizione, il tribunale di sorveglianza".

2.- Nella vigenza del predetto decreto-legge n. 306, le disposizioni sub a) e b) hanno formato oggetto di varie questioni di costituzionalità.

2.1.- La disposizione sub a) (art. 15, comma 1) è stata impugnata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con ordinanza del 10 giugno 1992 (r.o. n. 550/1992) emessa in un procedimento per la concessione della liberazione condizionale: e ciò, nel presupposto che, sebbene il citato art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - nel testo modificato con l'art. 15, comma 1, del decreto - non faccia diretto riferimento alla liberazione condizionale, esso sia applicabile anche a questa in virtù dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, il quale dispone: "I condannati per i delitti indicati nel comma I dell'art.4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati".

Nella stessa data, poi, il medesimo Tribunale ha sollevato un'identica questione di costituzionalità nell'ambito di un procedimento concernente la concessione della liberazione anticipata, nel presupposto che la norma impugnata si riferisca anche a tale misura (r.o. n. 552/1992).

Lo stesso art. 15, comma 1 - nella parte, però, in cui prevede la medesima disciplina descritta sub a) per la concessione dei permessi premio (art.30-ter dell'ordinamento penitenziario) - è stato poi impugnato dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con tre ordinanze identiche emesse il 7 agosto 1992 (r.o. nn. 766, 767 e 768/1992).

2.2. - La disposizione sub b) (art. 15, comma 2, del decreto- legge), a sua volta, è stata impugnata: dal medesimo Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 17 giugno 1992 (r.o. n. 551/1992); dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari con ordinanza del 2 luglio 1992 (annotata nel registro ordinanze come una pluralità di ordinanze identiche: r.o. nn. da 565 a 580/1992); dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con sei ordinanze identiche emesse il 3 luglio 1992 (r.o. nn. da 539 a 544/1992), nonchè con un'ulteriore ordinanza emessa il 10 luglio 1992 (peraltro annotata come una pluralità di ordinanze relative a ciascuno dei soggetti interessati: r.o. nn. da 511 a 527/1992).

Tutte le ordinanze ora indicate sono state emesse nell'ambito di procedimenti di revoca della semilibertà instaurati a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 306 nei confronti di soggetti condannati, tra l'altro, per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. (sequestro di persona a scopo di estorsione).

Tanto il Tribunale di sorveglianza di Firenze che quello di Sassari riferiscono le censure alla norma sub a) agli artt.27, terzo comma e 25, secondo comma, Cost.; il primo la impugna, inoltre, in riferimento all'art. 24, secondo comma ed il secondo all'art. 3 Cost..

A sua volta, la norma sub b), nella parte in cui dispone la revoca delle misure alternative alla detenzione, è impugnata: dai Tribunali di sorveglianza di Firenze e Cagliari in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 24, secondo comma e 25, secondo comma, e dal secondo anche in riferimento all'art.3 Cost.; dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, in riferimento al primo, secondo e quarto di tali parametri.

2.3.- La medesima norma sub b), nella parte in cui stabilisce la procedura di revoca, è impugnata dai primi due Tribunali di sorveglianza in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma e 111, primo comma, Cost., e da quello di Firenze anche in riferimento all'art. 109 Cost.. Le censure del Tribunale di sorveglianza di Sassari assumono invece a parametro gli artt. 24, secondo comma e 111, primo comma, Cost..

3.- Le sopracitate disposizioni sono state oggetto di numerose impugnative anche nel testo risultante dalla legge di conversione n. 356 del 1992.

3.1.- In particolare, l'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, nel testo risultante dall'art. 15, comma 1, del decreto- legge n. 306 del 1992, come modificato dalla legge di conversione - e cioè con le modifiche sopra specificate alle lettere c) e d) (par. 1) - è stato impugnato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 24, secondo comma e 25, secondo comma, Cost. dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con ordinanza del 7 ottobre 1992 (r.o. n. 64/1993) emessa nel corso di un procedimento per l'ammissione alla semilibertà, o all'affidamento in prova al servizio sociale o alla liberazione condizionale.

Inoltre, in un procedimento relativo alla concessione della prima di tali misure, la medesima norma è stata impugnata anche dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con ordinanza del 24 novembre 1992 (r.o. n.97/1993), che assume a parametri gli artt. 27, terzo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, Cost., nonchè il principio di ragionevolezza.

3.2.- Numerose ordinanze hanno poi sollevato questioni di legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge n. 306 del 1992, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la legge di conversione, specificate sub e) (cfr. par. 1), nel corso di procedimenti vertenti tutti sulla revoca della semilibertà.

Tali questioni - per la parte in cui la norma statuisce la revoca delle misure alternative già concesse - sono state sollevate: dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con ordinanza del 21 ottobre 1992 (r.o. n. 72/1993) in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma e 27, terzo comma, Cost.; dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, con due ordinanze identiche del 1° ottobre 1992 (r.o. nn. 67 e 108/1993), in riferimento ai primi due di detti parametri; dal Tribunale di sorveglianza di Bari, con quattro ordinanze identiche emesse, le prime due il 15 ottobre e le altre il 12 ed il 26 novembre 1992 (r.o. nn. 12, 13, 78 e 102/1993) e dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso con ordinanza del 2 dicembre 1992 (r.o. n.54/1993), in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 25, secondo comma e 3 Cost.; dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con ordinanza del 6 ottobre 1992 (r.o. n. 96/1993), che coinvolge anche il già citato art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario ed assume a parametri, oltre che i tre da ultimo citati, anche l'art. 24, secondo comma, Cost. ed il principio di ragionevolezza.

3.3.- I Tribunali di sorveglianza di Firenze e Perugia censurano anche con le ordinanze dianzi citate, la medesima disposizione nella parte in cui disciplina la procedura di revoca, assumendo a parametri gli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma e 109 Cost., ed il secondo anche l'art. 11, primo comma, Cost..

4.- I motivi di censura addotti dai giudici a quibus sono in larga misura comuni, sicchè nell'esposizione che segue si assumeranno come base le ordinanze più diffusamente motivate ed il riferimento alle restanti ordinanze verrà fatto, in via generale, solo per evidenziarne le peculiarità e/o i tratti differenziali.

4.1.- Censure alla norma sub a).

4.1.1.- La censura mossa dal Tribunale di sorveglianza di Firenze (r.o. nn.550 e 552/1993) in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. muove dal rilievo che, secondo la sentenza di questa Corte n. 204 del 1974, da tale disposto costituzionale "sorge il diritto per il condannato a che, verificando si le condizioni poste dalla norma di diritto so stanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo"; diritto questo - nota ancora la sentenza citata - che "deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale".

Rilevato che tali principi sono stati confermati nelle successive sentenze nn. 343 del 1987, 282 del 1989 e 125 del 1992 (rispettivamente ai nn. 7, 8 e 4 della motivazione in diritto), il Tribunale osserva che, in virtù della norma impugnata, la mancanza di "collaborazione con la giustizia" rende irrilevante il percorso rieducativo - risocializzativo compiuto dall'interessato, sicchè il diritto del condannato a vedere riesaminato se "la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo" ne risulta frustrato, e con esso la finalità assegnata alla pena dal precetto costituzionale.

Al riguardo, il giudice rimettente rileva, innanzitutto, che la "collaborazione" in questione ha la propria sede naturale ed è prestata di norma nel processo, prima della condanna e comunque prima che inizi l'esecuzione della pena, dato che resta confinata al momento dell'accertamento dei reati e delle loro conseguenze, ed è possibile ad esecuzione iniziata solo se tale fase di cognizione non si è ancora esaurita.

Il collegamento, poi, tra la "collaborazione" ed il cammino della rieducazione-riabilitazione che deve caratterizzare il processo di esecuzione della pena sarebbe sostanzialmente mistificatorio, perchè la prima è un'opzione pratica che nasce dalla valutazione della convenienza processuale ed è fortemente condizionata dall'andamento delle indagini e del processo, mentre il secondo corrisponde invece ad un percorso di rivisitazione dei propri valori, delle proprie condizioni di vita ed alla creazione, nella fase riabilitativa, di valori e condizioni che favoriscano un corretto reinserimento sociale. Di conseguenza, per un verso si può collaborare senza interessarsi a compiere tale cammino e, per l'altro, questo può essere correttamente percorso pur se non si sia in condizione di collaborare.

Vi sono infatti - esemplifica il giudice rimettente - una serie di situazioni in cui la collaborazione è addirittura impossibile: da quella in cui la flagrante constatazione o, comunque, la rapida ricostruzione dei fatti abbia già portato al completo chiarimento delle responsabilità che vi sono connesse ed alla rimozione della loro conseguenza; a quella in cui la partecipazione di secondo piano al delitto non consente di conoscere fatti e condotte dei partecipi di livello superiore; a quello, ancora, del soggetto il cui ingresso nel processo avvenga quando ciò che poteva dire o su cui poteva incidere è già stato detto o fatto; fino ad arrivare al caso, estremo ma pur sempre possibile (stante la previsione normativa dell'errore giudiziario: artt. 643 ss. cod. proc. pen.), di chi non sia responsabile del delitto per cui è stato condannato e non possa perciò prestare alcuna collaborazione. Inoltre, quanto più ci si distacca dal momento dei fatti, tanto più la collaborazione può risultare non verificabile o non praticabile: sicchè la norma impugnata, applicandosi indifferentemente a tutte le situazioni, comprese quelle in cui la collaborazione è impraticabile, si risolve in una inammissibilità pura e semplice al sistema di interventi penitenziari alternativi alla detenzione.

D'altra parte, osserva ancora il giudice a quo, rispetto al presupposto su cui la norma poggia - e cioé che i delitti in essa considerati siano commessi da soggetti strettamente inseriti in organizzazioni criminali, dalle quali è impossibile o improbabile il distacco - il metodo prescelto per l'individuazione di costoro, ossia la tipizzazione per titoli di reato, è inidoneo, dato che la casistica rivela che in molti casi il collegamento con organizzazioni criminali non vi era all'epoca dei fatti e tantomeno in fase esecutiva.

Così è a dire, ad esempio, dei sequestri di persona, talvolta frutto di aggregazioni estemporanee e occasionali; o dell'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, a volte riconosciuta nei confronti di tossicodipendenti che gestivano in comune l'approvvigionamento ma non erano inseriti nelle organizzazioni criminali fornitrici; od anche dell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., dato che la dissociazione può talvolta verificarsi per varie ragioni, quali la partecipazione di secondo piano del soggetto, la dissoluzione del gruppo particolare in cui era inserito, il distacco da persone e ambienti.

Il vulnus al precetto costituzionale starebbe quindi, secondo il Tribunale rimettente, nella preclusione ad un esame nel merito di tali casi che consenta di distinguerli da quelli che siano espressione di permanente pericolosità.

4.1.2.- Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione impugnata viola anche il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), che è garantito anche nel procedimento di sorveglianza, dato che esso ha sicuramente natura giurisdizionale e, per giurisprudenza ormai costante, contenuto decisorio in quanto si conclude con un provvedimento che produce il normale effetto del giudicato (sentenza n. 267 del 1979). Dal momento che tale diritto comporta, in primo luogo, la garanzia di contraddittorio, ossia la possibilità dell'interessato di partecipare ad una effettiva dialettica processuale (sentenza n. 149 del 1983), la relativa garanzia include non soltanto la disponibilità degli strumenti con cui la difesa si realizza, ma il merito stesso della difesa, cioè la scelta di una linea difensiva piuttosto che un'altra: il che comporta l'impossibilità di imposizione di una determinata linea di difesa. Donde il rilievo per cui la normativa in esame, condizionando un vero e proprio diritto del soggetto (il diritto cioè al riesame degli effetti rieducativi prodotti dalla esecuzione della pena) alla c.d. collaborazione, vincola il soggetto stesso ad una linea difensiva, negandogli la libertà di scelta garantita costituzionalmente. Tutto ciò, in un quadro in cui la collaborazione è cosa ben diversa dal percorso rieducativo- riabilitativo richiesto per la concessione dei benefici penitenziari, ed è talvolta impraticabile pur se questo si sia già compiuto; e nel quale il sacrificio del diritto di difesa che essa comporta avviene in fase di cognizione ma può essere fatto valere solo nella procedura di sorveglianza, con sacrificio, in particolare, delle posizioni di coloro che, pur volendo, non avrebbero potuto collaborare, cui è preclusa ogni dialettica processuale nella fase esecutiva.

4.1.3 - Ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata, in quanto prevede la revoca dei benefici penitenziari già in corso da tempo e perciò modifica profondamente il regime della pena per coloro che vi sono già sottoposti, viola anche il principio di irretroattività della legge penale, garantito dall'art. 25, secondo comma, Cost. rispetto alla previsione legale non solo della fattispecie di reato, ma anche della pena. La revoca comporta infatti che diventi irrilevante il già compiuto percorso rieducativo-riabilitativo ed inammissibile il riesame del suo sviluppo, finalizzato alla ricognizione che la pena abbia o meno raggiunto il fine che le è proprio.

4.1.4.- A tali censure il Tribunale di sorveglianza di Sassari aggiunge quella riferita all'art. 3 Cost., la cui violazione consisterebbe nell'avere accomunato alla situazione di chi assume un atteggiamento di non collaborazione o di perdurante solidarietà con i correi quella di chi, per aver commesso da solo il reato a lui ascritto o perchè - come nei casi di specie - ogni aspetto della vicenda criminosa che lo riguardi sia stato chiarito, nessuna collaborazione può più prestare;

con la conseguenza che in tale modo si finisce, paradossalmente, per favorire proprio quei condannati che, per avere agito nell'ambito di una struttura criminale più articolata e segreta, sono di solito più pericolosi ma si trovano poi nella condizione di potere utilmente "spendere" la propria collaborazione.

4.2.- Censure alla norma sub b).

Rispetto a tale disposizione, i giudici a quibus ripetono le censure ex artt. 27, terzo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma e 3 Cost. di cui al precedente par. 4.l..

4.2.1.- Il Tribunale di sorveglianza di Firenze osserva, in particolare, che il contrasto della disposizione sulla revoca delle misure alternative alla detenzione con l'art. 27, terzo comma, Cost. è ancor più stridente di quanto non lo sia per la norma che limita l'ammissibilità ai benefici penitenziari, dato che in tal caso, essendo già stato compiuto (nella specie, ripetutamente) il riesame del percorso rieducativo-riabilitativo e quindi del raggiungimento delle finalità della pena, il diritto al riesame di cui alla sentenza n. 204 del 1974 è stato già riconosciuto ed esercitato: ond'è che per effetto della norma impugnata "la pena cambia natura e finalità, diventando puramente afflittiva".

Il Tribunale di sorveglianza di Sassari osserva, ancora che la collaborazione non è necessariamente sintomo di emenda, mentre la mancata collaborazione dovrebbe non ostare alla prosecuzione del "convenuto" trattamento penitenziario, se accompagnata da un'effettiva rottura con la pregressa scala di valori.

4.2.2.- In riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. il Tribunale di sorveglianza di Cagliari integra i rilievi di cui al precedente punto 4.l.2.osservando che nel giudizio di sorveglianza, ove la collaborazione con la giustizia deve essere accertata e fatta valere, l'attività del difensore sarebbe impossibile, non potendo egli concretamente svolgere alcuna utile funzione di critica e di illustrazione del caso, posto che l'attività del giudice si esaurisce in una presa d'atto della presenza o meno dell'attività di collaborazione, senza alcun potere valutativo.

4.2.3.- In riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., il predetto Tribunale, premesso che l'irretroattività della legge penale meno favorevole al reo concerne anche le disposizioni di natura sostanziale relative alle misure alternative alla detenzione - che, in quanto incidono sulla quantità e qualità della pena inflitta, rivestono indubbiamente natura penale - osserva che nei casi sottoposti al suo esame le condanne concernevano fatti puniti ex art. 630 cod. pen. per i quali, al momento della loro commissione (anteriore all'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986) non era consentita l'ammissione alla semilibertà. Ma, ad avviso del rimettente, il diritto al riesame del percorso rieducativo va valutato in riferimento alla norma sostanziale che ha consentito l'ammissione al regime di semilibertà, con la conseguenza che il principio di irretroattività è violato perchè la norma impugnata fa dipendere la prosecuzione della misura da un elemento (collaborazione con la giustizia) non richiesto al momento della concessione di essa. A conferma di tale assunto, il giudice a quo richiama la norma transitoria introdotta con l'art. 4 della legge 12 luglio 1991, n. 203, di conversione del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, che ha circoscritto l'applicabilità della norma limitativa della concessione dei benefici penitenziari per taluni delitti (di cui all'art. 58-quater, quarto comma, della legge n. 354 del 1975) ai condannati per delitti commessi dopo l'entrata in vigore del predetto decreto: norma con la quale, perciò, il legislatore ha riconosciuto la valenza del principio di irretroattività della norma penale meno favorevole anche con riferimento al regime della pena, indicando che il divieto di retroattività vale ogni qualvolta si voglia introdurre un nuovo e più sfavorevole regime.

Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, a sua volta premesso che il principio di irretroattività si estende a tutte le norme che descrivono il quadro sanzionatorio, osserva che < < se è vero che è stata autorevolmente criticata la costruzione teorica di chi voglia "fissare" al momento della commissione del reato non solo l'entità della pena che da questo può conseguire ma anche il tipo di trattamento penitenziario, si dovrà pure ammettere, con la migliore dottrina, che almeno dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, si stabilisca fra lo Stato e il condannato un "patto" che atterrà alla estensione della pretesa del primo e - per converso - alle aspettative del secondo. Patto che non sembra, durante lo svolgimento del trattamento da esso disciplinato, possa essere modificato, neppure con legge che stabilisce per il condannato condizioni deteriori e, pertanto aggravi la punizione alla quale lo ha esposto la sua condotta>>.

4.2.4.- In riferimento all'art. 3 Cost., il Tribunale di sorveglianza di Sassari ripete le censure esposte al par.4.l.4.; mentre quello di Cagliari, sulla premessa che il provvedimento di ammissione al regime di semilibertà trova la sua giustificazione nei progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento penitenziario, reputa irragionevole una revoca retroattiva che non sia fondata sulla sopravvenienza di fatti che rivelino la infondatezza del giudizio prognostico su cui si fonda il provvedimento di concessione; e ravvisa una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) nella sottoposizione allo stesso trattamento (revoca della misura) sia dei soggetti che si siano rivelati particolarmente meritevoli, con la loro condotta, della misura applicata, sia di quelli che abbiano serbato una condotta diversa e abbiano commesso fatti risultati incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa.

4.2.5.- Quanto alla disposizione che disciplina la procedura di revoca, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, dopo aver rilevato che il riferimento all'art. 58-ter concerne solo le caratteristiche della collaborazione con la giustizia, osserva che il suo accertamento non avviene nei modi previsti da tale norma, bensì attribuendo l'individuazione dei casi di non collaborazione e l'iniziativa della procedura di revoca all'autorità di polizia, rendendo tale iniziativa discrezionale ("ove lo ritenga") ed assegnando al Tribunale di sorveglianza una funzione meramente notarile. Di qui l'estensione dell'impugnativa agli artt.:

- 25, primo comma, Cost., perchè il momento decisionale è sottratto al giudice naturale precostituito per legge, che per la revoca di una misura alternativa è il tribunale di sorveglianza: al qua le, invece, non resta che prendere atto di una scelta discrezionale dell'autorità di polizia nella individuazione dei casi da segnalare e nella valutazione della sussistenza della collaborazione con la giustizia;

- 101, secondo comma, 109 e 111, primo comma, Cost., perchè l'adozione e il contenuto del provvedimento di revoca dipendono da una scelta discrezionale dell'autorità di polizia, così rovesciando il rapporto tra questa e l'autorità giudiziaria e deferendo a quella scelta la motivazione del provvedimento medesimo.

A tali rilievi il Tribunale di sorveglianza di Sassari aggiunge quello - riferito agli artt. 111, primo comma e 24, secondo comma, Cost. - secondo cui, una volta pervenuta la comunicazione dell'autorità di polizia, il giudice non può esprimere alcun apprezzamento circa la sussistenza del presupposto della revoca della misura, sicchè il suo provvedimento si risolve in una mera presa d'atto e non può, perciò, essere motivato; e che, di conseguenza, viene a mancare la possibilità per il difensore di svolgere un'effettiva difesa.

5.- Censure alle norme risultanti dalla legge di conversione.

5.1.- In ordine alla norma sull'ammissione ai benefici penitenziari, così come modificata dalla legge di conversione (sub a)), con le variazioni specificate sub c)), il Tribunale di sorveglianza di Firenze (r.o. n.64/1993) ripropone con identiche motivazioni le censure ex artt. 27, terzo comma, 24, secondo comma e 25, secondo comma, Cost. illustrate ai precedenti punti 4.l.l., 4.l.2. e 4.l.3..

5.1.2.- Ad avviso del rimettente, la prima di tali censure (art. 27, terzo comma) non viene meno per effetto dell'innovazione di cui alla precedente lett. b). Essa, infatti, non fa che prevedere, per casi particolari e ristretti, la necessità di una collaborazione attenuata, compensata, però, dalla dimostrazione "in maniera certa" di un dato negativo quale è la mancanza di attuali "collegamenti con la criminalità organizzata"; e perciò persiste, attraverso la tipizzazione per titoli di reato, nell'accomunare situazioni eterogenee, impedendo ogni distinzione a seconda del loro livello e della loro pericolosità.

Inoltre, dato che la norma fa pur sempre riferimento ad una collaborazione, pur se attenuata, restano fermi - ad avviso del rimettente - i rilievi concernenti i casi di impossibilità o impraticabilità della collaborazione, cui si aggiunge quello per cui la necessità di provare "in maniera certa" la mancanza di attuali "collegamenti con la criminalità organizzata" impone l'onere della prova di un dato negativo, tanto più irraggiungibile quanto più l'interessato non abbia mai avuto collegamenti del genere.

Per altro verso, le modifiche introdotte sono, secondo il giudice a quo, scarsamente razionali. Innanzitutto, perchè, rispetto alle fattispecie elencate nell'art. 4-bis, gli artt.62, n. 6 (risarcimento del danno) e 116 cod. pen. possono riguardare solo le prime due ipotesi, legate all'art. 416-bis, e quella di cui all'art. 630 cod. pen., non le altre. Inoltre, perchè il riferimento all'art. 116 (reato diverso da quello voluto da taluni dei concorrenti) introduce un regime di minore sfavore per i casi di maggiore gravità ma non è applicabile in quelli di minore gravità (ad es. gioca in caso di sequestro di persona aggravato dalla morte dell'ostaggio e non anche quando tale evento non si verifichi). Quanto poi all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (minima partecipazione), il Tribunale rileva che essa ricorre solo in casi eccezionali, anche se il ruolo del compartecipe sia subalterno, e che, essendo esclusa - in virtù del secondo comma - ove ricorra l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1 cod. pen. (concorso nel reato di cinque o più persone), risulterà inapplicabile nella grande maggioranza delle fattispecie considerate nell'art. 4-bis.

In aggiunta a tali rilievi, il Tribunale di sorveglianza di Brescia (r.o. n.97/1993) osserva, innanzitutto, che nel caso di specie il condannato ha espiato oltre i due terzi della pena, ha compiuto evidenti progressi nel trattamento serbando sempre ottima condotta e non è socialmente pericoloso;

tuttavia, non può collaborare con la giustizia perchè ha sempre negato ogni responsabilità. Posta tale premessa in fatto, assume che la norma impugnata stabilirebbe "una specie di presunzione iuris et de iure, senza possibilità di indagini sulla effettiva, attuale appartenenza alla criminalità organizzata, sulla effettiva pericolosità sociale (intesa rettamente come attuale probabilità di commissione di altri reati); sulla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del reato (nel caso di specie, 10 anni) sulla impossibilità - oggettiva o soggettiva - da parte del singolo a conformare la propria attuale condotta all'art. 58- ter Ord. Penit.; sulla possibilità che molti condannati per uno dei reati suddetti non appartengano all'area della criminalità mafiosa".

5.1.3.- Secondo lo stesso Tribunale sarebbe violato, inoltre, l'art. 25, primo comma, Cost. perchè viene inibito al tribunale di sorveglianza, giudice naturale in tema di misure alternative, l'esercizio del proprio potere discrezionale, nonchè l'art. 24, secondo comma, perchè, al di fuori della collaborazione, è inibito al condannato di dimostrare alcunchè.

La complessa normativa in questione - osserva ancora il giudice rimettente - è stata condizionata da un clima emergenziale segnato da eventi gravissimi ed è frutto di inadeguata meditazione: come dimostrerebbe, tra l'altro, la brevità della discussione e l'approvazione in base a voto di fiducia nei due rami del Parlamento, nonchè la circostanza che al Senato la relazione fu solo orale e che la discussione si svolse in assenza del Ministro competente.

5.2.- In ordine alla norma (sub b)) che prevede la revoca delle misure alternative alla detenzione, nel testo risultante dalla legge di conversione (e cioè con le modifiche specificate sub e)), i giudici a quibus ripetono sostanzialmente, con argomentazioni più o meno ampie, le censure ex artt.27, terzo comma, 24, secondo comma e 25, secondo comma, Cost. già esposte nei precedenti punti 4.l. e 4.2..

5.2.1.- A tali censure, il Tribunale di sorveglianza di Bari aggiunge quella di violazione dell'art. 3 Cost., che si fonda sul rilievo che la norma assoggetta ad identico trattamento sia i soggetti che si siano rivelati particolarmente meritevoli, con la loro condotta, della misura applicata, sia quelli che abbiano serbato una condotta diversa ed abbiano commesso fatti risultati incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa.

Secondo il Tribunale di sorveglianza di Campobasso, poi, l'art. 3 Cost. sarebbe violato perchè la norma accomuna i casi di chi non presta la collaborazione pur potendolo a quelli "in cui il condannato non può prestare alcuna collaborazione: a) - perchè i complici sono stati già tutti assicurati alla giustizia; b) - perchè l'episodio criminoso è stato comunque chiarito; c) - perchè a distanza di anni i collegamenti con le strutture dei sodalizi criminosi son venuti meno e non sussistono più riferimenti di fatto; d) - perchè in alcuni tipi di organizzazioni criminose a compartimento stagno il soggetto è stato comunque posto "abinitio" nella impossibilità di fornire un contributo, come recita l'art.58-ter della legge penitenziaria, nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati".

5.2.2.- Il Tribunale di sorveglianza di Brescia (r.o. n.96/1993), dopo aver rilevato che nel caso sottoposto al suo esame non poteva applicarsi l'ipotesi di collaborazione attenuata "anche dopo la condanna" introdotta nell'art. 4-bis della legge di conversione, in quanto gli autori del reato era no stati tutti identificati e condannati e non erano state concesse le attenuanti di cui agli artt. 114 e 116 cod. pen., osserva che anche se, in ipotesi, tali attenuanti fossero state concesse, occorrerebbe pur sempre una "collaborazione offerta anche se oggettivamente irrilevante", oltre alla certezza della - mancanza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata -; e peraltro, ad avviso del Tribunale, il riconoscimento di esse nella procedura di sorveglianza (cioé "dopo la condanna") non sarebbe possibile "perchè inesorabilmente si stravolgerebbe un giudicato ormai sul punto intoccabile". si potrebbe concedere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., sia perchè, non essendo stata riconosciuta in sede di cognizione, si urterebbe contro un giudicato ormai intangibile, sia perchè nella specie, a distanza di anni dal fatto, il condannato non potrebbe più adoperarsi per evitare ulteriori conseguenze di esso. Infine, la collaborazione "dopo la condanna" mediante apporto di "elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti" potrebbe verificarsi solo attraverso una procedura di revisione o l'apertura di un procedimento penale contro soggetti non coinvolti in quello già definito; ond'è che delle ipotesi di cui all'art. 58-ter l'unica concretamente possibile dopo la condanna sarebbe quella dell'individuazione e cattura degli autori dei reati.

Rispetto ai suesposti rilievi, il giudice a quo riconosce che l'art. 58-ter, al secondo comma, facoltizza il Tribunale di sorveglianza ad "accertare le condotte indicate nel comma 1", ma oppone che "la norma, estremamente generica, urta contro il principio del giudice naturale garantito dall'art.25, 1o comma, Cost.; fa sorgere gravi pericoli di contrasti tra giudicati o conflitti di competenza; pone in serio pericolo la intangibilità del giudicato penale".

In ordine all'art. 58-ter, il rimettente osserva, ancora, che non è chiaro se i "fatti" ed i "reati" cui l'art. 58-ter riferisce la collaborazione siano solo quelli di cui alla sentenza di condanna in espiazione ovvero anche reati diversi: nel qual caso ritiene che "la costituzionalità della norma verrebbe definitivamente compromessa".

Sul rilievo, poi, che le misure "emergenziali" previste dalla norma in questione sono definitive e non temporanee, il giudice rimettente ricorda che questa Corte, con la sentenza n. 15 del 1982, ritenne che misure consimili (nel caso, relative alla durata della carcerazione preventiva) perdono legittimità se si protraggono ingiustificatamente nel tempo fino a condurre ad una "sostanziale vanificazione della garanzia"; ed osserva che la disposizione impugnata, fondando il giudizio di pericolosità sul solo reato anzichè sulla personalità complessiva dell'autore, desunta - attraverso un accertamento caso per caso - da tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (e non solo da quelli di cui ai nn. 1 e 2), snatura il sistema penitenziario.

Il giudice a quo ricorda anche che la più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n. 313 del 1990) ha ritenuto superata quella precedente che limitava la rieducazione alla fase esecutiva della pena e ha confermato, invece, la polifunzionalità di questa e l'essenzialità - accanto alla difesa sociale ed alla dissuasione - della finalità rieducativa. É ben vero - soggiunge - che con le sentenza n. 107 del 1980 e ordinanza n. 10 del 1981 la Corte ha ritenuto rientrante nella discrezionalità legislativa l'esclusione dall'affidamento in prova e dalla semilibertà dei condannati per determinati delitti, e legittimo il divieto di concessione di misure alternative ai condannati per de terminati reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 354 del 1975: ma la liceità, da ciò desumibile, del ritorno al regime di rigore anteriore a tale legge non toglie che ciò dovrebbe valere solo per il futuro, cioé senza "pretese di revoca" nei confronti di condannati per reati ormai lontani nel tempo (come è avvenuto con il precedente decreto-legge n. 152 del 1991, che ha riguardato solo i reati commessi dopo la sua entrata in vigore).

5.2.3.- Rispetto, poi, alla parte della disposizione in esame che disciplina la procedura di revoca, il Tribunale di sorveglianza di Firenze (r.o. n.72/1993) osserva che, anche nel nuovo testo risultante dalle modifiche specificate sub c), la norma prevede che il procedimento di revoca non sorga senza l'iniziativa dell'autorità di polizia. Mentre nei primi tre commi del citato art. 4-bis introdotti con la legge 12 luglio 1991, n. 203 i ruoli dell'organo giudiziario, con funzione procedente e decidente, e dell'organo di polizia, con esclusiva funzione informativa, sono rispettati nella nuova disposizione - tanto nel comma 3-bis inserito nell'art. 4-bis che nel comma secondo, inseriti con l'impugnato art. 15 - alla funzione informativa dell'autorità di polizia si aggiunge quella di iniziativa, che ha carattere discrezionale e condiziona e limita gli spazi decisionali dell'organo di sorveglianza. Poichè, infatti, le comunicazioni "presuppongono, in sostanza, un'attività di polizia che verifica o la specifica pericolosità del caso o/e anche la inutilità della gestione dello stesso a fini informativi", esse potranno non esserci, a discrezione dell'organo di polizia, nei casi che possono essere utili a fini informativi, con la conseguenza che non potrà giungersi alla revoca ove la comunicazione sia omessa: rilievi, questi, che, ad avviso del rimettente, non sono scalfiti dal fatto che, alla stregua del nuovo testo, il tribunale decide non automaticamente, ma "accertata la insussistenza" della collaborazione e può previamente disporre ulteriori verifiche.

Sulla base di questi rilievi, il giudice a quo ritiene violato, innanzitutto, l'art. 25, primo comma, Cost. perchè l'iniziativa discrezionale della autorità di polizia e, quindi, la possibilità della stessa di dare o meno la "comunicazione", può sottrarre al giudice naturale precostituito per legge, che è il tribunale di sorveglianza, la revoca di una misura alternativa.

La circostanza, poi, che sia la scelta discrezionale della autorità di polizia che consente di aprire la procedura di revoca e di pervenire alla pronuncia relativa, comporta il rovesciamento del rapporto che dovrebbe intercorrere fra organo giudiziario decidente e organo informativo di polizia, e perciò infirma la soggezione del giudice "soltanto alla legge" garantita dall'art. 101, secondo comma, Cost..

Sarebbe violato, infine, anche l'art. 109 Cost., che, pur "se è scritto con riferimento ad un aspetto organizzativo del procedimento di cognizione, presuppone ovviamente ed esprime chiaramente la re lazione necessaria che deve intercorrere fra funzione informativa e funzione decisionale e fra gli organi che, anche fuori del procedimento di cognizione, gestiscono le funzioni stesse".

Analoghi rilievi svolge, più sinteticamente, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, che assume a parametro anche l'art.111, primo comma, Cost..

6.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto, con atti distinti, in tutti i predetti giudizi.

6.1.- Rispetto alle censure avanzate nei confronti delle norme del decreto-legge (sub a) e b)), l'Avvocatura chiede, innanzitutto, la restituzione degli atti ai giudici a quibus per riesame della rilevanza alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione: ciò, a motivo sia della previsione di concedibilità della liberazione anticipata, sia della "copertura" del segmento ipotizzato dai remittenti (impossibilità di collaborazione) attraverso la previsione del caso di chi - per posizione marginale rivestita nello svolgimento dei fatti, o per intervenuto globale chiarimento dei fatti stessi in sede processuale - offra una collaborazione "oggettivamente irrilevante".

La restituzione degli atti si imporrebbe anche rispetto alle censure concernenti la procedura di revoca, dato che la legge di conversione chiarisce in modo inequivoco che la decisione del tribunale in ordine alla revoca della misura alternativa in precedenza disposta deve essere adottata previo accertamento dell'insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la applicazione dei benefici: con il che sarebbe lasciato intatto il pieno potere di accertamento giurisdizionale, senza alcun "automatismo" nella previsione sulla revoca e senza alcun indebito slittamento di competenze proprie dell'autorità giudiziaria in capo a quella di polizia.

Le questioni, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbero, comunque, inammissibili o infondate, dato che:

a) non vi è contrasto neppure formale tra principio costituzionale della finalità rieducativa della pena e fissazione (per legge, col che la riserva è rispettata) di tetti e gradi di fruizione di certi benefici, in relazione di proporzione diretta con la gravità del reato per cui si è condannati;

b) collegare determinati effetti favorevoli a riscontrabili comportamenti di segno positivo ed antagonistici rispetto alla pregressa optata illegalità non solo non è affatto irrazionale, ma è perfettamente coerente con larga parte della disciplina penale, in particolare proprio sotto il profilo della sanzione e dell'esecuzione correlativa, frequentemente "condizionati" da siffatti comportamenti, che la legge penale valorizza in termini disparati (dalle attenuanti ex art. 62 n. 6 cod. pen., al regime di comparazione delle circostanze, all'entità della pena ex art. 133 cod. pen., ecc.);

c) una siffatta valorizzazione non "coarta" in alcun modo il diritto di difesa, essendo il portato di opzione libera dell'imputato (e poi condannato) quello dell'offerta di collaborazione e delle conseguenze che ne derivano;

d) il tema della retroattività è, nelle ordinanze, incentrato sul modo del trattamento di esecuzione, e così sovrapposto alla nozione di pena di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.: mentre la consistenza ed entità di questa rimane intatta, dato che le impugnative giocano solo sul piano degli istituti attuativi della pena.

6.2.- Rispetto alle questioni concernenti il testo delle norme impugnate risultante dalla legge di conversione, l'Avvocatura dello Stato, dopo aver richiamato i suesposti rilievi, aggiunge che non vi è conflitto tra la prima parte del primo comma dell'art. 4-bis e la finalità rieducativa della pena perchè, al contrario, il fatto che al detenuto sia richiesto un sincero pentimento, manifestato dalla collaborazione effettiva ed attuale con gli organi della giustizia, esalta il ruolo emendativo della sanzione penale.

vi sarebbe, secondo l'Avvocatura, violazione del diritto di difesa, < < per l'assorbente ragione che la "collaborazione" con la giustizia non è solo una "particolare linea di difesa", lasciata quindi alla libera valutazione dell'interessato, bensì il percorso riabilitativo per eccellenza del condannato>>. E del resto, l'azione riparatrice "post delictum" o, almeno, dopo l'esecuzione della condotta penalmente censurabile, è contemplata da diverse norme del sistema penale (cfr. art.56, quarto comma, e 62, n. 6, cod. pen.) come motivo di attenuazione della pena, senza che sia stata mai rilevata una lesione alla libertà di scelta delle condotte difensive nel fatto che la norma pretendesse specifici comportamenti del soggetto, volti ad attenuare le conseguenze del reato.

Quanto poi alle censure concernenti la procedura di revoca (cfr. r.o. n.72/1993), l'Avvocatura sostiene l'irrilevanza della questione, perchè nel caso di specie l'iniziativa dell'autorità amministrativa vi è stata e quindi non mette conto di discutere della sua eventuale inerzia.

Circa la violazione dell'art. 3 Cost. dedotta dal Tribunale di Bari, l'Avvocatura osserva che appare tutt'altro che irrazionale collegare pari effetti negativi a due situazioni pur differenti fra loro ma valutate entrambe negativamente dal legislatore: l'una (quella in questione) di non collaborazione o comunque di pericolosità attuale, l'altra di violazione di obblighi di comportamento.

Infondata sarebbe anche la censura ex art. 25, primo comma, Cost. prospettata dal Tribunale di Brescia, posto che la norma costituzionale non impedisce certo al legislatore ordinario di porre determinate condizioni per poter godere di certi benefici nella fase esecutiva della pena; e che, comunque, al giudice è rimessa, dalla norma in questione, la valutazione della consistenza della collaborazione offerta (che in certi casi può essere addirittura "oggettivamente irrilevante").

7.- Ulteriori questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate nei confronti della seconda parte del comma 1 dell'art. 4-bis della legge n.354 del 1975, così come sostituito dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992, che recita: "Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80 comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva".

Tale disposizione è rimasta testualmente inalterata con la legge di conversione, ma risente delle modifiche alla prima parte dello stesso comma precisate sub c) e d) (v. par. 1).

7.1.- Nel corso di una procedura concernente la concessione della liberazione anticipata ad Adamoli Roberto, detenuto per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, il Tribunale di sorveglianza di Milano esponeva che nella specie il diniego della misura era stato annullato dalla Corte di cassazione perchè non erano state assunte le informazioni finalizzate all'acquisizione di "elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva" prescritte in tali casi dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 nel testo introdotto con l'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203; e che, peraltro, nel frattempo, tale disposizione era stata modificata dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con la previsione che le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n.354 possono essere concesse "solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità eversiva".

Ciò premesso, il Tribunale ha sollevato, con ordinanza del 10 giugno 1992 (r.o. n. 583/1992), una questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

In riferimento all'art. 3, il Tribunale rimettente osserva che, al di là della sua impropria collocazione nel capo VI della legge penitenziaria, la liberazione anticipata realizza una riduzione di parte della pena detentiva, abbreviandone la durata, quale premio in favore dei detenuti che abbiano dato prova di partecipazione all'opera rieducativa, ed ha perciò contenuto ed effetti diversi dalle vere e proprie misure alternative alla detenzione, che sono invece sostitutive di un altro trattamento penale.

Quanto agli altri parametri, il giudice a quo sostiene che l'obbligatorietà (e non facoltatività) degli accertamenti imposti dalla norma impugnata comporta una grave alterazione della valenza incentivante e pedagogica dell'istituto della liberazione anticipata e quindi un grave svilimento della finalizzazione rieducativa della pena.

Il remittente sostiene, infine, che, per le stesse ragioni, l'illegittimità costituzionale dovrebbe essere estesa, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, alla prima parte del citato art. 4-bis, comma primo, nel punto in cui richiede obbligatoriamente, ai fini della stessa liberazione anticipata, accertamenti in ordine alla collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della stessa legge.

7.1.1.- In ordine a tale questione il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto la restituzione degli atti al giudice a quo per riesame della rilevanza, dato che la legge di conversione ha escluso la liberazione anticipata dal novero dei benefici cui si applicano le disposizioni restrittive introdotte con la prima parte dello stesso comma.

7.2.- Dovendo decidere sull'istanza di liberazione anticipata avanzata da Tripi Paolino, condannato per il delitto di rapina aggravata (art. 628, terzo comma, cod. pen.), il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha sollevato, con ordinanza del 29 settembre 1992 (r.o. n. 800/1992), una questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, seconda parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 15, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non consente la concessione di liberazione anticipata per i condannati per i delitti ivi indicati - tra i quali quello sopracitato - assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost..

Il Tribunale premette, sul piano interpretativo, che l'inciso "fatta eccezione per la liberazione anticipata", introdotto con la legge di conversione nella prima parte dell'art. 15, va inteso nel senso che per i delitti in questa indicati i benefici penitenziari possano essere concessi solo a chi collabora con la giustizia, ma che per costoro sia esclusa la concedibilità della liberazione anticipata. Ciò si ricaverebbe "non solo dall'evidente tenore letterale della norma, ma anche dalla lettura sistematica di tutta la normativa contenuta nella stessa legge concernente la c.d. protezione dei collaboratori, per i quali, se è possibile accedere ai benefici indicati nell'art. 13 della legge 356/1992 anche in deroga alle disposizioni "relative ai limiti di pena", non esiste alcuna ragione trattamentale che giustifichi la concessione soltanto di una riduzione di 45 giorni di pena per ogni semestre". La dizione "i benefici suddetti" usata nella seconda e terza parte della lettera a) dell'art. 4-bis significherebbe, poi, che la liberazione anticipata sarebbe da escludere anche per le categorie in essa indicate. Ciò si ricaverebbe, per altro verso, "dalla constatazione che nella quarta categoria di condannati presa in esame dall'art. 15, legge n. 356/1992 ("detenuti e inter nati per delitti dolosi" per i quali "il Procurato re Nazionale Antimafia o il Procuratore Distrettuale comunica ...l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata") si torna a fare riferimento alle "misure alternative alla detenzione previste dal capo VI"": sicchè "se il legislatore avesse inteso comprendere la liberazione anticipata fra i benefici concedibili alla categoria di condannati in esame (artt. 575, 628 cpv., 629 cpv., cod. pen., 73 e 80 cpv. del d.P.R. n. 309 del 1990), non avrebbe dovuto usare il riferimento ai "benefici suddetti", ma avrebbe dovuto parlare di "misure alternative alla detenzione"".

Tanto premesso, il giudice a quo osserva che il divieto di liberazione anticipata per coloro che risultino condannati "per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale", per omicidio volontario, per rapina e estorsione aggravata, per detenzione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, introduce nel nostro ordinamento penitenziario una discriminazione assolutamente ingiustificata e priva di qualsiasi ragionevolezza. Non ha infatti alcun senso, a suo avviso, che tutti i benefici penitenziari siano esclusi qualora siano stati acquisiti "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva", mentre ove questi elementi non vi siano il detenuto può accedere a tutti i benefici ma non alla liberazione anticipata.

In riferimento, poi, all'art. 27, terzo comma, Cost., il Tribunale rimettente sostiene che con la norma impugnata non si è fatto buon uso del c.d. "sinallagma carcerario", che consente di modulare la pena detentiva in funzione della personalità del condannato, della sua attuale pericolosità e delle possibilità di reinserimento sociale; essendo para dossale che chi ha dato prova di fattiva e consapevole partecipazione all'opera di rieducazione possa accedere - sussistendone le condizioni di ammissibilità - all'affidamento in prova al servizio sociale ed alla semilibertà ma non anche alla liberazione anticipata.

7.2.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la predetta questione sia dichiarata infondata in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo.

L'innovazione apportata in sede di conversione andrebbe, infatti, intesa nel senso che la liberazione anticipata non è soggetta ad alcuna delle restrizioni e dei limiti indicati nell'intero comma 1 dell'articolo 4-bis: il che comporta che tale istituto, che non ha natura premiale ma consegue alla sola corretta partecipazione all'opera di rieducazione in carcere, sarà applicato per tutti i reati indicati nell'articolo 4-bis seguendo le regole generali previste dall'articolo 54 in riferimento a qualunque reato.

8.- Con due ordinanze di identico tenore emesse il 7 luglio 1992, (r.o. nn.774 e 775/1992), il Pretore di Venezia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 (titolo I) del citato decreto-legge n. 306 del 1992, assumendone il contrasto con l'art. 77, secondo comma, Cost..

Premesso, in punto di rilevanza, di dover applicare nei giudizi - di cui peraltro non indica l'oggetto - quantomeno l'art. 238 cod. proc. pen., il remittente contesta la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza per introdurre con decreto-legge modifiche al codice di procedura penale: sia perchè avrebbe dovuto essere adottata la procedura di cui all'art. 7 della legge delega n. 81 del 1987, sia perchè la sussistenza di tali requisiti non potrebbe riconoscersi nell'esigenza di contrasto della criminalità mafiosa. Questa, infatti, è fenomeno diffuso da decenni, e d'altra parte le modifiche apportate dalle norme impugnate si applicano a tutti i procedimenti penali e non solo a quelli di criminalità organizzata.

8.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la predetta questione sia dichiarata inammissibile, per una pluralità di motivi, e cioè: a) perchè investe un intero gruppo di disposizioni del decreto-legge n. 306 del 1992, di contenuto disparato e non collegate necessariamente tra di loro; b) perchè non indica quali norme entrano in gioco, e di quali istituti il giudice a quo possa o debba fare applicazione: con la conseguenza, fra l'altro, che non può controllarsi se le modifiche apportate dalla legge di conversione non ne abbiano fatto venir meno la rilevanza; c) perchè la rilevanza di questioni ex art. 77 Cost. viene meno quando il decreto-legge sia stato convertito (cfr. ordinanza n. 810 del 1988); d) per l'inapplicabilità della procedura ex art. 7 della legge delega, essendo incompatibili con questa talune delle innovazioni introdotte col decreto; e) per la singolarità dell'assunto della non-urgenza della lotta al fenomeno della criminalità mafiosa, che è il substrato di fondo che sorregge i singoli, specifici articoli del complesso provvedimento.

Considerato in diritto

1.- Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe, o comunque coinvolgenti lo stesso articolo o altre disposizioni del medesimo testo legislativo.

É perciò opportuna la riunione dei relativi giudizi.

2.- Il Pretore di Venezia, con le due ordinanze di identico tenore indicate in epigrafe, dubita che gli artt. da 1 a 10 (titolo I) del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 contrastino con l'art. 77, secondo comma, della Costituzione, dato che a suo avviso non ricorrono i requisiti di necessità ed urgenza per introdurre con tale strumento modifiche al codice di procedura penale.

La questione è però manifestamente inammissibile perchè il giudice a quo, omettendo qualsivoglia indicazione in ordine al procedimento principale, non ha posto la Corte in condizione di verificare la rilevanza rispetto ad esso di tutte, o anche di una soltanto delle disposizioni impugnate, che nell'ordinanza è solo apoditticamente affermata.

3.- Il Tribunale di sorveglianza di Milano dubita, con l'ordinanza indicata in epigrafe, che l'art. 4- bis, primo comma, seconda parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato con l'art. 15, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, nella parte in cui prevede che ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, la liberazione anticipata - così come le misure alternative alla detenzione - può essere concessa "solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità eversiva", contrasti:

- con l'art. 3 Cost., dato che la liberazione anticipata ha contenuto ed effetti diversi dalle vere e proprie misure alternative, in quanto non è sostitutiva di un altro trattamento penale ma realizza una riduzione di parte della pena detentiva;

- con gli artt. 24 e 27, terzo comma, Cost., dato che l'obbligatorietà dei predetti accertamenti comporta una grave alterazione della valenza incentivante e pedagogica dell'istituto della liberazione anticipata e quindi un grave svilimento della finalizzazione rieducativa della pena.

3.l.- Con la legge di conversione n. 356 del 1992, la prima parte del primo comma del predetto art. 4-bis è stata modificata, nel senso che si è stabilito che la limitazione alla concessione dei benefici penitenziari ai soli collaboratori con la giustizia vale per le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI "fatta eccezione per la liberazione anticipata".

Poichè tale locuzione, come si dirà meglio in seguito, va intesa nel senso che la predetta limitazione non opera per tale istituto, ne consegue che esso non è ricompreso tra i "benefici suddetti" cui si applica la condizione posta dalla seconda parte del primo comma. Perciò la questione in esame deve essere dichiarata inammissibile.

4.- Muovendo dal presupposto interpretativo che l'inciso "fatta eccezione per la liberazione anticipata" introdotto dalla legge di conversione n. 356 del 1992 nel testo del citato art. 4-bis, primo comma, prima parte, sia da intendere nel senso che la liberazione anticipata non possa essere concessa neanche a coloro che collaborano con la giustizia, e che perciò essa sia da escludere anche per i condannati per i delitti indicati nella seconda parte del medesimo primo comma, il Tribunale di sorveglianza di Palermo dubita, con l'ordinanza indicata in epigrafe, che tale preclusione, per questi ultimi, contrasti:

- col principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), posto che sarebbe privo di giustificazione che tutti i benefici penitenziari siano esclusi qualora siano stati acquisiti "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva", mentre ove questi elementi non vi siano il detenuto può accedere a tutti i benefici ma non alla liberazione anticipata;

- con l'art. 27, terzo comma, Cost., essendo in contrasto con la funzione rieducativa della pena che chi ha dato prova di fattiva e consapevole partecipazione all'opera di rieducazione possa accedere - sussistendone le condizioni di ammissibilità - all'affidamento in prova al servizio sociale ed alla semilibertà ma non anche alla liberazione anticipata.

4.1.- L'interpretazione dell'inciso "fatta eccezione per la liberazione anticipata" che il giudice a quo pone a base della questione sollevata - e cioè che in virtù di essa tale beneficio non sarebbe mai concedibile ai condannati per i delitti specificati nella stessa norma, neanche se essi "collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter" - è contraddetta da quella adottata dalla Corte di cassazione, da gran parte dei giudici di merito e da questa stessa Corte (cfr. ordinanze nn. 413 e 483 del 1992, 83 del 1993).

In effetti, che l'inciso in questione sia volto ad escludere l'applicabilità alla liberazione anticipata della disposizione limitativa in cui esso è inserito lo si deduce non solo dal dato letterale, ma soprattutto dai lavori preparatori, univocamente contrassegnati dall'intento di mitigare il rigore della norma originaria del decreto-legge (come dimostrano anche le altre modifiche inserite in sede di conversione nei commi primo e secondo dello stesso art. 15).

Sarebbe stato ben strano, del resto, che in un testo legislativo in cui ad accentuate restrizioni nei confronti dei condannati per reati di criminalità organizzata si accompagnano misure di marcato favore (come quelle di cui al secondo comma dell'art. 13) nei confronti di quanti collaborano con la giustizia, venisse introdotta per costoro una limitazione incisiva quale l'esclusione dalla liberazione anticipata.

La questione in esame va quindi dichiarata infondata perchè poggia su un presupposto interpretativo erroneo.

5.- Le restanti questioni, sollevate dai Tribunali di sorveglianza di Firenze, Cagliari, Sassari, Perugia, Bari, Brescia e Campobasso, investono le disposizioni restrittive che in materia di misure alternative alla detenzione (ed in un caso, anche di permessi premio) sono state dettate con l'art.15 del decreto-legge n. 306 del 1992 - nel testo originario, ovvero in quello modificato con la legge di conversione n. 356 del 1992 - nei confronti dei detenuti per taluni delitti c.d. di criminalità organizzata, e cioé "per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonchè per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309". In particolare, le questioni investono:

a) la norma che dispone che per i suddetti delitti le misure alternative alla detenzione (o i permessi premio: r.o. nn.766, 767 e 768/1992) possono essere concesse "solo nei casi in cui tali detenuti ... collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter", e cioé solo "a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati": art. 4- bis, lettera a), primo comma, prima parte della legge n. 354 del 1975, nel testo modificato col primo comma dell'art. 15 del decreto;

b) la medesima norma sub a), così come integrata dalla legge di conversione, la quale ha previsto che "Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata";

c) la norma (art. 15, secondo comma) che prevede che le misure alternative alla detenzione di cui i detenuti per i predetti delitti fruiscano alla data di entrata in vigore del decreto sono revocate dal tribunale di sorveglianza a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia che i medesimi "non si trovano nelle condizioni per l'applicazione dell'articolo 58- ter";

d) la norma originaria del decreto che dispone che la revoca avvenga in base a comunicazione fatta, "ove lo ritenga", dall'autorità di polizia che i medesimi non si trovano nelle condizioni (collaborazione con la giustizia) per l'applicazione dell'art. 58-ter;

e) la medesima norma, nel testo modificato dalla legge di conversione, la quale prevede che la revoca avvenga in base alla predetta comunicazione, ma non più discrezionale e previo accertamento da parte del tribunale di sorveglianza dell'insussistenza della predetta condizione.

6.- Rispetto alla norma sub c), è da precisare che, in quanto è impugnata nel testo risultante dalla legge di conversione, essa deve ritenersi integrata da quella specificata sub b), pur se di questa manca un esplicito richiamo per un chiaro difetto di coordinamento. É infatti evidente che se le condizioni considerate in tale norma legittimano l'ammissione ai benefici in discorso, a maggior ragione esse debbono valere a precludere la revoca di quelli già concessi.

In ragione di tale modifica, di quella alla norma sub d) specificata sub e) e di quella alla norma sub a) indicata sub b), nonchè dell'esclusione della liberazione anticipata dal novero delle misure considerate in tali disposizioni (cfr.par. 4.l.), per le questioni sollevate nei confronti delle norme originarie del decreto-legge n. 306 dai Tribunali di sorveglianza di Firenze (r.o. nn.550, 551, 552/1992), Cagliari (r.o. nn. da 565 a 580/1992) e Sassari (r.o. nn. da 539 a 544, da 511 a 527, da 766 a 768/1992) deve disporsi la restituzione degli atti ai giudici a quibus perchè riesaminino la rilevanza delle questioni sollevate alla stregua delle modificazioni sopravvenute.

7.- La norma che disciplina la procedura di revoca delle misure alternative alla detenzione (sub e)) è stata impugnata dai Tribunali di sorveglianza di Firenze (r.o. n. 72/1993) e Perugia (r.o. nn. 67 e 108/1993) nonostante che nel testo risultante dalla legge di conversione l'iniziativa al riguardo dell'autorità di polizia non risulti più discrezionale (essendo stato soppresso l'inciso "ove lo ritenga") e si preveda che, a seguito della comunicazione di detta autorità circa la mancanza della condizione della "collaborazione con la giustizia", il tribunale di sorveglianza dispone la revoca "accertata l'insussistenza della suddetta condizione".

Si sostiene, al riguardo, che l'iniziativa dell'autorità di polizia è comunque indispensabile perchè sorga il procedimento di revoca, resta discrezionale quanto alla verifica della specifica pericolosità del caso e può essere omessa in quelli che possono essere utili ai fini informativi.

Di conseguenza, sarebbero violati:

- l'art. 25, primo comma, Cost. perchè tale facoltà comporterebbe la possibile sottrazione del potere di revoca al giudice naturale precostituito per legge, che è il tribunale di sorveglianza;

- gli artt. 101, secondo comma e 109 Cost., perchè tale discrezionalità comporterebbe il rovesciamento del rapporto tra organo giudiziario decidente, soggetto "soltanto alla legge", e organo informativo di polizia;

- l'art. 111, primo comma, Cost., perchè la motivazione del provvedimento sarebbe rimessa alla scelta dell'autorità di polizia.

7.1.- La questione non è fondata.

Le predette censure, invero, muovono dal presupposto che la norma attribuisca all'autorità di polizia la facoltà discrezionale di segnalare o meno i casi di non collaborazione all'autorità giudiziaria. Ma ciò non risulta affatto dal testo della disposizione, la quale, stabilendo che detta autorità "comunica" tali casi, prevede la comunicazione come obbligatoria: il che è reso evidente dalla soppressione dell'inciso "ove lo ritenga" contenuto nel testo originario del decreto.

Che poi l'iniziativa della comunicazione sia attribuita all'autorità di polizia è coerente sia con le funzioni informative a questa demandate, sia con l'attribuzione ad essa del potere di avere con i detenuti "colloqui" "al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata" prevista dal successivo art. 16. Il che non toglie, per altro verso, che la magistratura di sorveglianza, ove abbia in altro modo notizia di casi di non collaborazione, abbia il potere-dovere di promuovere essa stessa la procedura di revoca.

può dirsi che i poteri del tribunale di sorveglianza siano in qualche modo menomati, perchè ad esso spetta di accertare la condizione di non collaborazione, svolgendo al riguardo tutte le opportune verifiche.

8.- Tanto la norma (sub a)) che condiziona alla collaborazione con la giustizia l'ammissione alle misure alternative alla detenzione, quanto quella (sub c)) che prevede la revoca di tali misure in caso di non collaborazione - entrambe, con l'integrazione specificata sub b) - sono variamente censurate dai giudici a quibus in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 3 Cost. ed al principio di ragionevolezza.

Le censure ex art. 27, terzo comma, poggiano sul presupposto che esso garantisca al condannato il diritto a vedere riesaminato se "la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo" (sentenze nn.204 del 1974, 343 del 1987, 282 del 1989, 125 del 1992): e la violazione consisterebbe in ciò, che in mancanza di collaborazione con la giustizia - che peraltro nasce da una valutazione di convenienza processuale ed è possibile in fase esecutiva solo se quella di cognizione non si è ancora esaurita - viene reso irrilevante il percorso rieducativo- riabilitativo già compiuto, dal quale la collaborazione è, per altro verso, scollegata.

Tali motivi di censura varrebbero a maggior ragione in caso di revoca di benefici già concessi, dato che in essi è stato già riconosciuto il raggiungimento della finalità rieducativa - sicchè la pena diventa puramente afflittiva - e che, in assenza di motivi di demerito del condannato e di possibilità del medesimo di collaborare, viene stabilita una presunzione di non rieducabilità.

Ancora all'art. 27, terzo comma, ma anche all'art. 3 Cost. è riferito il motivo di censura fondato sulla considerazione dei casi in cui la collaborazione con la giustizia è impossibile, quali quelli: di flagrante constatazione o rapida ricostruzione dei fatti o, comunque, di completo accertamento delle responsabilità; di partecipazione di secondo piano al delitto (ad es., nelle organizzazioni criminali strutturate a compartimenti stagni) che non consente di conoscere fatti e condotte dei partecipi di livello superiore; di cessazione, a distanza di anni, dei collegamenti con l'organizzazione cri minale; di innocenti che siano vittime di errore giudiziario.

Rispetto a tali casi, il requisito della collaborazione, da un lato si tradurrebbe - rispetto alla norma sub a) - in una pura e semplice inammissibilità ai benefici penitenziari, contraria al principio rieducativo (Tribunale di sorveglianza di Firenze); dall'altra comporterebbe - ai fini della revoca (sub e)) - un'ingiustificabile assimilazione nel trattamento penitenziario tra chi non può prestare alcuna collaborazione e chi assume, invece, un atteggiamento di non collaborazione o di perdurante solidarietà con i correi (Tribunale di sorveglianza di Campobasso).

Incoerente col principio rieducativo sarebbe, inoltre, l'adozione del metodo di tipizzazione per titoli di reato, perchè il presupposto - su cui la norma poggia - dell'inserimento del soggetto in stabili organizzazioni criminali, da cui è impossibile o improbabile il distacco, è suscettibile di non verificarsi, come nei casi di aggregazioni estemporanee ed occasionali per il compimento di sequestri di persona, o di dissoluzione del gruppo marginale, non inserito nell'organizzazione mafiosa o dedita al traffico di stupefacenti. Con la conseguenza che, nei casi suddetti, è precluso un esame di merito che consenta di distinguerli da quelli in cui la pericolosità permanga.

I suesposti rilievi incentrati sui casi di impossibilità di collaborazione e sulle conseguenze della tipizzazione per titoli di reato, ad avviso del Tribunale di sorveglianza di Firenze, investono la norma (sub a)) concernente l'ammissibilità ai benefici penitenziari, anche in quanto integrata dalla previsione (sub b)) di casi di collaborazione attenuata, peraltro compensata dall'onere di provare un dato negativo, quale la mancanza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata.

Al riguardo, il giudice rimettente sottolinea la ristrettezza di tali casi, osservando che le attenuanti di cui agli artt.62, n. 6 e 116 cod. pen. sarebbero inapplicabili al delitto di cui all'art.74 del d.P.R. n. 309 del 1990, la seconda sarebbe applicabile ai casi più gravi (ad es., sequestro di persona seguito da morte dell'ostaggio) ma non a quelli meno gravi (mancanza di tale evento), e l'attenuante di cui all'art.114 cod. pen. sarebbe inapplicabile nella grande maggioranza della fattispecie di cui all'art. 4-bis, essendo esclusa ove ricorra l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen. (concorso nel reato di cinque o più persone).

Il Tribunale di sorveglianza di Brescia aggiunge che le predette attenuanti, se non applicate in sede di cognizione, non potrebbero essere riconosciute nella procedura di sorveglianza, ostandovi un giudicato ormai intangibile e - in riferimento a quella di cui all'art. 62, n. 6 - che non sarebbe possibile, a distanza di anni dalla condanna, adoperarsi per evitare ulteriori conseguenze del reato. Rileva, inoltre, che delle ipotesi di collaborazione di cui all'art.58-ter, l'unica concretamente possibile dopo la condanna sarebbe quella dell'individuazione e cattura degli autori del reato.

In riferimento, poi, all'art. 24, secondo comma, Cost. i giudici a quibus sostengono che il diritto di difesa - garantito nel procedimento di sorveglianza in quanto questo ha natura giurisdizionale e contenuto decisorio - sarebbe violato in ragione del fatto che la norma impugnata, condizionando al la c.d. collaborazione il diritto al riesame degli effetti rieducativi, costringerebbe alla scelta di una determinata linea difensiva e precluderebbe ogni dialettica processuale a chi, pur volendo, non avrebbe potuto collaborare: ed aggiungono che, al di fuori della collaborazione, è inibito al condannato di dimostrare alcunchè.

Tra le ordinanze qui in esame, la censura di violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost. è svolta dal Tribunale di sorveglianza di Firenze anche in quella (r.o. n. 64/1993) che, in quanto emessa in un procedimento relativo alla concessione di benefici penitenziari, investe solo la norma sull'ammissibilità di questi. In realtà, però, la motivazione sul punto concerne solo la retroattività della revoca di essi: ond'è che tale censura può essere considerata - unitamente a quelle analoghe dello stesso Tribunale (r.o. n.72/1993) e di quelli di Bari e di Brescia (r.o. n. 96/1993) - solo in riferimento alla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 15.

Le censure a quest'ultima disposizione muovono dal presupposto che il principio di irretroattività della legge penale meno favorevole al reo riguardi non solo la previsione della fattispecie legale di reato, ma anche le disposizioni di natura sostanziale (quali quelle relative alle misure alternative alla detenzione) che incidono sulla qualità e quantità della pena. Ciò stante, i giudici a quibus osservano che la revoca delle misure già in godimento comporta che il regime della pena venga retroattivamente modificato in peius, rendendo con ciò irrilevante il già compiuto percorso rieducativo-riabilitativo (r.o. n. 72/1993); ed aggiungono (r.o. n. 96/1993) che, se è vero che è stata riconosciuta (sentenza n. 107 del 1980 e ordinanza n. 10 del 1981) la legittimità costituzionale dell'esclusione dall'affidamento in prova e dalla semilibertà dei condannati per determinati delitti - e perciò lecito il ripristino di un precedente regime più rigoroso - ciò dovrebbe valere solo per il futuro, ma non dovrebbe autorizzare la revoca dei benefici già concessi ai condannati per reati ormai lontani nel tempo.

La norma sulla revoca, infine, è censurata dal Tribunale di Bari in riferimento all'art. 3 Cost. in quanto assoggetta ad identico trattamento sia i detenuti che si siano rivelati particolarmente meritevoli, con la loro condotta, della misura applicata, sia quelli che abbiano serbato una condotta diversa ed abbiano commesso fatti risultati incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa.

9.- La normativa in esame è frutto di scelte di politica criminale che si muovono in una triplice direzione, l'analisi delle quali è utile premessa allo scrutinio delle censure dianzi illustrate.

La prima di tali scelte consiste nell'enucleazione di una serie di figure delittuose che, per se stesse o per le modalità della condotta, sono espressi ve del fenomeno della c.d. criminalità organizzata e nella statuizione, in via generale, che ai condannati per tali reati non sono concedibili - e se già concessi, vanno revocati - i benefici che comportano un sia pur temporaneo distacco, totale o parziale, dal carcere (c.d. misure extramurali): scelta, questa, che nel testo originario del decreto-legge si estendeva a tutti i benefici penitenziari, e che è stata poi, in sede di conversione, ridimensionata mantenendo la concedibilità a tutti i detenuti della liberazione anticipata.

A fronte, cioé, dell'acuto allarme sociale creatosi nella contingenza in cui il decreto fu emanato - ampiamente testimoniato dai lavori parlamentari - il legislatore ha ritenuto di adottare una misura drastica, nettamente ispirata a finalità di prevenzione generale e di tutela della sicurezza collettiva, nella convinzione che per il contenimento del crimine organizzato fosse necessaria una decisa inversione di tendenza rispetto agli indirizzi della legge n. 663 del 1986: inversione che si era già in parte manifestata con la legge n. 203 del 1991, di conversione del decreto-legge n. 152 dello stesso anno, (nonchè con i decreti- legge non convertiti che precedettero quest'ultimo: nn. 324 del 1990, 5 e 76 del 1991).

La seconda scelta legislativa è consistita nello stabilire che, invece, tutti i benefici penitenziari sono concedibili ai detenuti per delitti di criminalità organizzata che si inducano a collaborare con la giustizia.

Tale indirizzo di favore per i collaboratori si era già concretizzato, nella legislazione più recente, con l'introduzione di specifiche attenuanti (art. 8 legge n. 203 del 1991); v. anche l'art.630, comma settimo, cod. pen.), l'ammissione a speciali programmi di protezione (capo II della legge n. 82 del 1991, di conversione del decreto-legge n. 8 del 1991) e l'esenzione dagli inasprimenti della quota di pena necessaria per l'ammissione a taluni benefici penitenziari (art.58-ter, introdotto con l'art. 1 della citata legge n. 203). Ma con il decreto-legge n. 306 del 1992 l'indirizzo è stato significativamente rafforzato, eccettuando i collaboratori dalla generalizzata esclusione dai benefici penitenziari prevista per gli altri detenuti per gli stessi reati (art. 15) e stabilendo, tra l'altro, che per coloro che sono stati ammessi a speciale programma di protezione i benefici penitenziari siano concedibili "anche in deroga alle vigenti disposizioni" (art. 13).

Tale differenziazione - che certo rappresenta un forte incentivo alla collaborazione - è essenzialmente espressione di una scelta di politica criminale, e non penitenziaria: come si evince dalla stessa dichiarazione del Ministro Guardasigilli proponente (Assemblea del Senato, seduta del 6 agosto 1992, resoconto stenografico, p. 61) che l'ha rappresentata come "l'arma più efficace ... per contrastare la criminalità organizzata", dato che "praticamente tutti i processi che hanno ottenuto qualche risultato ...sono stati fondati ... sulla collaborazione di ex appartenenti alle associazioni di stampo mafioso".

Va peraltro rilevato che lo stesso Ministro ha pure sostenuto, nella relazione alla legge di conversione del decreto-legge n.306 del 1992 (p. 11), che il fulcro dell'intervento legislativo non sta solo nel contributo alle indagini che la collaborazione comporta, ma che la scelta collaborativa è la sola ad esprimere con certezza la volontà di emenda, onde essa assume una valenza anche penitenziaria. Ma sotto questo profilo, non può non convenirsi con i giudici a quibus quando sostengono che la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione.

Con la legge di conversione, infine, si è in parte temperato il rigore dei due predetti indirizzi, ammettendo ai benefici penitenziari anche chi offra una collaborazione oggettivamente irrilevante nei risultati, alla condizione che vi sia la prova dell'inesistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Tale condizione - già introdotta come requisito di ammissione ai benefici penitenziari dall'art. 1 della citata legge n. 203 del 1991 (e prima ancora, di concessione dei permessi premio: art. 13 legge n. 55 del 1990) - è stata peraltro assunta nella sua accezione più rigorosa (e quindi di più difficile dimostrazione), richiedendosi non già che non sia provata l'esistenza dei predetti collegamenti ma che sia certa la loro insussistenza; e soprattutto ne è stata riconosciuta la rilevanza solo per i condannati cui siano state concesse le circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 o 116 cod. pen., o che abbiano provveduto, anche dopo la sentenza di condanna, al risarcimento del danno.

Si deve qui rilevare, peraltro, che, pur nei detti limiti, si è adottato, con la condizione in questione, un criterio pertinente all'area della prevenzione speciale, deducendosi dalla commissione di determinati delitti di criminalità organizzata una presunzione di persistenza dei collegamenti con questa - e quindi di pericolosità specifica - e richiedendosi la dimostrazione della loro rottura come requisito da aggiungere a quelli già vigenti per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione.

10.- Alla luce delle suesposte premesse, le censure alla disposizione sull'ammissione ai benefici penitenziari (art. 4- bis, lettera a), prima parte, primo e secondo periodo) riferite all'art. 27, terzo comma, Cost. non possono ritenersi fondate.

Va innanzitutto ribadito, al riguardo, che tra le finalità che la Costituzione assegna alla pena - da un lato, quella di prevenzione generale e difesa sociale, con i connessi caratteri di afflittività e retributività, e, dall'altro, quelle di prevenzione speciale e di rieducazione, che tendenzialmente comportano una certa flessibilità della pena in funzione dell'obiettivo di risocializzazione del reo - non può stabilirsi a priori una gerarchia statica ed assoluta che valga una volta per tutte ed in ogni condizione (cfr. sentenza n. 282 del 1989). Il legislatore può cioé - nei limiti della ragionevolezza - far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, l'una o l'altra finalità della pena, ma a patto che nessuna di esse ne risulti obliterata. Per un verso, infatti, il perseguimento della finalità rieducativa - che la norma costituzionale addita come tendenziale sol perchè prende atto "della divaricazione che nella prassi può verificarsi tra quella finalità e l'adesione di fatto del destinatario al processo di rieducazione" (sentenza n. 313 del 1990) - non può condurre a superare "la durata dell'afflittività insita nella pena detentiva determinata nella sentenza di condanna" (sentenza n. 282 cit.). Per altro verso, il privilegio di obiettivi di prevenzione generale e di difesa sociale non può spingersi fino al punto da "autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell'istituto della pena" (sentenza n. 313 del 1990 cit.): tant'è che questa Corte ha dedotto dal precetto dell'art. 27, terzo comma, Cost. che l'incentivo ad un'attiva partecipazione all'opera di rieducazione costituito dalla concedibilità della liberazione anticipata non può essere precluso neanche nei confronti dei condannati all'ergastolo (sentenza n.274 del 1983).

11.- In questo quadro appare certamente rispondente alla esigenza di contrastare una criminalità organizzata aggressiva e diffusa, la scelta del legislatore di privilegiare finalità di prevenzione generale e di sicurezza della collettività, attribuendo determinati vantaggi ai detenuti che collaborano con la giustizia.

Non si può tuttavia non rilevare come la soluzione adottata, di inibire l'accesso alle misure alternative alla detenzione ai condannati per determinati gravi reati, abbia comportato una rilevante compressione della finalità rieducativa della pena. Ed infatti la tipizzazione per titoli di reato non appare consona ai principi di proporzione e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario, mentre appare preoccupante la tendenza alla configurazione normativa di "tipi di autore", per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita.

Inoltre, non può non destare serie perplessità, pur in una strategia di incentivazione della collaborazione, la vanificazione dei programmi e percorsi rieducativi (in atto magari da lungo tempo) che sarebbe conseguita alla drastica impostazione del decreto-legge, particolarmente nei confronti di soggetti la cui collaborazione sia incolpevolmente impossibile o priva di risultati utili e, comunque, per i soggetti per i quali la rottura con le organizzazioni criminali sia adeguatamente dimostrata.

Il Parlamento, peraltro, ha corretto tale impostazione, smentendo la tesi affacciata nella relazione alla legge di conversione del predetto decreto-legge, secondo cui si dovrebbe presumere pericoloso chi non collabora con risultati rilevanti. Detta presunzione infatti, non è coerente con la possibilità - recepita nella legge di conversione - per tutti i soggetti, collaboranti o meno, qualunque sia stato il reato da essi commesso, di usufruire della liberazione anticipata.

Quest'ultima disposizione ha certamente mantenuto aperta la possibilità per tutti i detenuti che perseguono un programma di rieducazione di avvalersi di uno degli istituti volti a tale scopo: e ciò esclude che possa ritenersi vanificato, per i condannati di cui è questione, il perseguimento in concreto della finalità rieducativa della pena e perciò che sia violato l'art. 27, terzo comma, Cost..

Tale finalità, tuttavia, rimane compressa in misura rilevante per la preclusione assoluta di tutte le misure extramurarie, delle quali il legislatore ha riconosciuto l'utilità per il raggiungimento dell'obiettivo di risocializzazione: ed al proposito i giudici a quibus lamentano, più specificamente, che il principio rieducativo sarebbe violato in una serie di casi in cui la condotta positiva richiesta - e cioè la collaborazione - sarebbe oggettivamente impossibile.

Tra quelli che essi elencano, però, non può certo farsi rientrare quello del condannato che assume di non poter collaborare perchè si protesta innocente, giacchè dopo il giudicato una simile evenienza può assumere giuridica rilevanza solo a seguito dell'apposita procedura di revisione.

Quanto agli ulteriori casi menzionati, ad essi ben può essere estesa, in via interpretativa, la disposizione aggiuntiva introdotta con la legge di conversione. All'ipotesi in cui vi sia offerta di collaborazione oggettivamente irrilevante nei risultati può infatti agevolmente assimilarsi, per identità di ratio, quella in cui un'utile collaborazione non sia possibile perchè fatti e responsabilità sono già stati completamente acclarati o perchè la posizione marginale nell'organizzazione non consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti al livello superiore.

Per entrambe le ipotesi, peraltro, la concessione dei benefici è subordinata alla assenza di collegamenti con la criminalità organizzata: ed inoltre, al fatto che anche dopo l'accertamento giudiziale si sia provveduto al risarcimento del danno, ovvero che la sentenza di condanna sia stata pronunziata riconoscendo o l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, o le diminuzioni di pena di cui agli artt. 114 e 116, cod. pen..

Ora, è ben vero che queste ultime - come osservano i giudici a quibus - sono fattispecie normativamente assai ristrette, e che possono darsi ipotesi ad esse così prossime sul piano fattuale, da poterne sostenere ragionevolmente l'assimilazione. Ma nessuna delle ordinanze in esame ha mosso specifiche censure in questa prospettiva, ha, soprattutto, dato conto, ai fini della rilevanza, di aver accertato l'ulteriore requisito posto dalla norma in esame, costituito dalla prova certa, nel caso oggetto del giudizio principale, dell'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Esclusa, pertanto, la violazione dell'art. 27, terzo comma, va altresì respinta la censura di lesione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, incentrata sul rilievo che nel procedimento per l'ammissione alle misure alternative il detenuto non sarebbe ammesso a provare altro che la collaborazione e sarebbe costretto alla scelta di una determinata linea difensiva. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il diritto di difesa opera nei limiti della norma sostanziale che disciplina il diritto fatto valere, sicchè se essa vi appone limiti o condizioni è giocoforza che sia solo in quest'ambito che le ragioni difensive abbiano modo di esplicarsi.

12.- Le censure alla norma che prevede la revoca delle misure alternative alla detenzione per chi non collabori con la giustizia o non rientri nella condizione descritta nell'art. 4- bis, lettera a), prima parte, secondo periodo (cfr. par. 6) sono principalmente incentrate sulla dedotta violazione del principio di irretroattività della legge penale sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost..

Circa il presupposto da cui i giudici a quibus muovono, e cioé che detto principio sia dettato, oltre che per la pena, anche per le disposizioni che ne regolano l'esecuzione, può astrattamente ipotizzarsi - nel caso che tale assunto, che potrebbe meri tare una seria riflessione, fosse riconosciuto valido - che il divieto di introdurre siffatte innovazioni sia fatto risalire, alternativamente: o al momento della commissione del reato; o al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna; o al momento dell'inizio dell'esecuzione; o, ancora, al momento della maturazione dei presupposti ovvero a quello della concessione della misura alternativa.

In relazione a ciò, si deve rilevare che i sei casi descritti nelle ordinanze concernono la revoca della semilibertà (cui si accede dopo l'espiazione di metà della pena) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 630 cod. pen. (cinque casi) o all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per i quali sono previsti livelli di pena assai elevati; che la disciplina della semilibertà ha subito nel tempo modificazioni in tema di preclusioni oggettive alla sua concessione; che, infine, le ordinanze di rimessione non contengono i riferimenti in fatto idonei a precisare quale fosse la legge applicabile in ciascuno dei predetti momenti.

Di conseguenza, al di fuori dell'ipotesi in cui debba farsi riferimento all'ultimo di questi, l'indagine sul quesito principale circa l'applicabilità dell'art. 25, secondo comma, Cost. nella materia in esame, dovendo necessariamente muovere dalla premessa della sua sicura rilevanza nei giudizi a quibus, non può essere compiuta perchè rischia di restare astratta.

13.- Ciò non significa, però, che la revoca di una misura che ha comportato una sostanziale modificazione nel grado di privazione della libertà personale possa considerarsi fenomeno privo di rilievo sotto il profilo costituzionale.

Questa Corte ha invero più volte riconosciuto, anche in materie - quale quella dei diritti patrimoniali - non soggette al principio di irretroattività della legge, che la vanificazione con legge successiva di un diritto positivamente riconosciuto da una legge precedente non può sottrarsi al necessario scrutinio di ragionevolezza (cfr., ad esempio, la sentenza n. 822 del 1988 e le altre ivi citate); e ciò, evidentemente, vale a maggior ragione nella materia in esame.

Sotto questo profilo, occorre considerare che, con la concessione della semilibertà, l'aspettativa del condannato a veder riconosciuto l'esito positivo del percorso di risocializzazione già compiuto si è trasformata nel diritto ad espiare la pena con modalità idonee a favorire il completamento di tale processo; e che alla base dell'ammissione alla misura sta il riconoscimento giudiziale che la pericolosità sociale del reo è talmente scemata da consentire un parziale riacquisto della libertà personale senza apprezzabile pericolo per la sicurezza collettiva.

Ora, se si considerano i principi costituzionali vigenti in materia penitenziaria, si deve constatare che tra di essi va innanzitutto annoverato il principio di colpevolezza di cui all'art. 27, primo comma, Cost. che è "criterio garantistico (non solo) dell'irrogazione (ma anche) dell'esecuzione della pena" (sentenza n. 282 del 1989). A tale principio, del resto, la legislazione ordinaria in materia di benefici penitenziari si è costantemente attenuta, dato che la revoca di essi è stata sempre ancorata ad una condotta addebitabile al condannato (cfr. artt. 47, comma undicesimo, 47-ter, comma se sto, 51, 51-ter, 53-bis, 54, comma terzo, della legge sull'ordinamento penitenziario); ed esso è stato osservato - proprio per i condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis - nello stesso testo legislativo qui in esame, che prevede (art.14) che la revoca dei benefici in corso di fruizione debba essere disposta in caso di commissione di un delitto doloso punito con pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione.

In materia di benefici penitenziari, questa Corte ha inoltre stabilito il principio che l'effetto della revoca di essi deve essere proporzionato (oltre che al quantum di afflittività che da essi è derivato) alla gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha determinato la revoca (cfr. sentenze nn. 343 del 1987 e 282 del 1989): principio che consegue a quelli di proporzionalità e individualizzazione della pena, cui l'esecuzione deve essere improntata, i quali a loro volta discendono dagli artt. 27, primo e terzo comma (cfr. sentenze nn. 50 del 1980 e 203 del 1991) e 3 della Costituzione.

L'uguaglianza di fronte alla pena significa infatti < < "proporzione" della pena rispetto alle "personali" responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguono>> (sentenza n. 299 del 1992).

Esaminando la fattispecie in discorso alla stregua di questi principi, si deve innanzitutto rilevare che essa si caratterizza per l'assenza di motivi di demerito da parte del condannato in semilibertà ed anzi - come alcuni dei giudici a quibus sottolineano - per l'avanzato stadio del processo di risocializzazione.

Il requisito della collaborazione con la giustizia non è d'altra parte, coerente con i suddetti principi, perchè nell'ottica della norma esso è strumento di politica criminale (cfr. par. 9) e non indice di colpevolezza o criterio di individualizzazione del trattamento.

É ben vero che la collaborazione consente di presumere che chi la presta si sia dissociato dalla criminalità e che ne sia perciò più agevole il reinserimento sociale. Ma dalla mancata collaborazione non può trarsi una valida presunzione di segno contrario, e cioé che essa sia indice univoco di mantenimento dei legami di solidarietà con l'organizzazione criminale: tanto più, quando l'esistenza di collegamenti con quest'ultima sia stata altrimenti esclusa.

In caso di revoca della semilibertà per condannati per i delitti in questione, giocano infatti in senso contrario - oltre alle considerazioni generali svolte dianzi in tema di revoca - il più specifico dato costituito dal lungo tempo normalmente trascorso dal momento del fatto, quale si desume dall'elevatezza delle pene per essi comminate e dalla concedibilità del beneficio solo dopo l'espiazione di metà di quelle irrogate.

I casi dedotti nel presente giudizio sono, inoltre, quasi tutti riferiti ad un reato - il sequestro di persona a scopo di estorsione - che può bensì far capo ad organizzazioni criminali stabili, ma non di rado è frutto di aggregazioni occasionali o comunque di strutture criminali circoscritte, che tendono a dissolversi con la cattura dei compartecipi.

In siffatte condizioni, la mancata collaborazione non può essere assunta come indice di pericolosità specifica, ben potendo essere frutto - come i giudici rimettenti sottolineano - di incolpevole impossibilità di prestarla, ovvero essere conseguenza di valutazioni che non sarebbero ragionevolmente rimproverabili, quale, ad esempio, l'esposizione a gravi pericoli per o per i propri familiari che la collaborazione del condannato possa eventualmente comportare.

La norma in esame (che come già detto ricomprende necessariamente l'ipotesi della collaborazione con esiti rilevanti), offre peraltro un criterio che - come già si è osservato - è coerente coi canoni di colpevolezza ed individualizzazione cui una previsione di revoca deve conformarsi, e che è nel contempo sufficiente a soddisfare i bisogni di tutela della sicurezza collettiva perseguiti dal legislatore.

La persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata è, in effetti, un indice di pericolosità sociale che può ragionevolmente autorizzare la revoca della misura alternativa in quanto è addebitabile al condannato e testimonia un'effettiva carenza del processo di risocializzazione. Ma poichè in sede di concessione della misura la pericolosità sociale del condannato è già stata valutata ed in tale valutazione ben può essere stato considerato - pur se all'epoca non espressamente prescritto - l'elemento concernente la persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, è logica conseguenza dei suesposti principi - considerati anche nel loro raccordo con quello di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. - che la revoca non possa essere legittimamente disposta se non quando sia stata accertata l'attuale esistenza di siffatti collegamenti. Nel contesto di tale verifica, la mancata collaborazione con la giustizia può certo assumere valore indiziante. Ma quando il predetto accertamento dia esito negativo, stabilire che la misura alternativa già concessa debba essere revocata sulla sola base della mancata collaborazione trasmoda in regolamentazione irragionevole della materia.

L'art. 15, secondo comma, va quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la revoca delle misure alternative alla detenzione sia disposta, per i condannati per i delitti di cui al primo comma che non collaborano con la giustizia a norma dell'art.58-ter, anche quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali dei medesimi con la criminalità organizzata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la revoca delle misure alternative alla detenzione sia disposta, per i condannati per i delitti indicati nel primo periodo del primo comma che non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'art.58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali dei medesimi con la criminalità organizzata;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del predetto art. 15, secondo comma, nella parte in cui prevede che il tribunale di sorveglianza dispone la revoca delle misure alternative alla detenzione "accertata l'insussistenza della suddetta condizione", sollevate in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma e 109 della Costituzione dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1993, nonchè dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, in riferimento ai predetti articoli ed anche all'art.111, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, lettera a), prima parte, primo e secondo periodo della legge 26 luglio 1975, n.354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo modificato con l'art. 15, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, come convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevate in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 24, secondo comma, 25, primo e secondo comma e 3 della Costituzione dai Tribunali di sorveglianza di Firenze e di Brescia con le ordinanze iscritte, rispettivamente, ai nn. 64 e 97 del registro ordinanze 1993;

4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 4- bis, prima parte, nel testo come sopra modificato, nella parte in cui riferisce la disciplina ivi contenuta alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, "fatta eccezione per la liberazione anticipata", sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe;

5) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, lettera a), primo comma, seconda parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato con l'art. 15, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale di sorveglianza di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe;

6) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 (titolo I) del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, sollevata in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione dal Pretore di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe;

7) ordina la restituzione ai Tribunali di sorveglianza di Firenze, Cagliari e Sassari degli atti relativi alle ordinanze iscritte, rispettivamente, ai numeri: da 550 a 552; da 565 a 580; da 539 a 544, da 511 a 527, da 766 a 768 del registro ordinanze 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/06/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Ugo SPAGNOLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 07/08/93.