Ordinanza n. 483 del 1992

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ORDINANZA N. 483

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia nel procedimento di sorveglianza promosso da Colavito Vittorio, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

RITENUTO che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 13 febbraio 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per la parte in cui prevede, in relazione alle istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena per la liberazione anticipata presentate dai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che simili istanze possano trovare accoglimento "solo se sono stati acquisiti elementi tali da far escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva", previa richiesta da parte del magistrato di sorveglianza ai competenti comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;

CONSIDERATO che questa Corte, con ordinanze n. 271 del 1992 e n.350 del 1992, ha già dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto il presupposto interpretativo alla base delle censure di legittimità, presupposto secondo il quale l'informativa del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica avrebbe carattere vincolante per il giudice, così da non rendere necessari ulteriori, più approfonditi accertamenti ove non siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva risulta smentito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che qualifica la detta informativa come atto obbligatorio ma non vincolante, potendo il giudice, per un verso, trarre da altre fonti gli elementi di valutazione, e per un altro verso, dissentire, purchè con appropriate proposizioni interpretative, dal parere del comitato;

che, peraltro, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto 1992, n.356, che ha, fra l'altro, "novellato" la norma denunciata, sia facendo un'eccezione al regime previgente proprio per l'istituto della liberazione anticipata sia con l'innovare il metodo per la concessione dei benefici riguardo a tutte le "misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354";

che, di conseguenza, è necessario che gli atti vengano restituiti al giudice a quo perchè verifichi se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (cfr. ordinanza n. 413 del 1992).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Perugia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/12/92.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 22/12/92.