ORDINANZA N. 271
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del l'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1991 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona nel procedimento di sorveglianza relativo ad istanza di liberazione anticipata nei confronti di Giampaolo Giovanni, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
RITENUTO che Giampaolo Giovanni veniva condannato dalla Corte di assise di Torino alle pene di 30 anni di reclusione e lire 1.200.000 di multa per i reati di concorso in omicidio aggravato, in sequestro di persona a scopo di estorsione, in associazione per delinquere e altro;
che la condanna diveniva irrevocabile il 30 novembre 1988;
che, mentre era detenuto nella Casa di reclusione di Fossombrone, il Giampaolo proponeva richiesta di riduzione di pena per liberazione anticipata commisurata al periodo detentivo sofferto dall'inizio di espiazione della pena fino alla data della decisione;
che, con ordinanza del 28 febbraio 1991, il Tribunale di sorveglianza di Ancona accoglieva la richiesta, pervenendo ad un simile giudizio sul presupposto dell'irrilevanza, ai fini del decidere, delle informazioni acquisite dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Reggio Calabria - che aveva riferito in ordine all'attualità di collegamenti del Giampaolo con la criminalità organizzata - perchè il beneficio concesso non poteva annoverarsi fra le misure alternative alla detenzione;
che avverso la detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona deducendo erronea applicazione, per un verso, dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5 (non convertito in legge e reiterato con i decreti-legge 13 marzo 1991, n. 76, e 13 maggio 1991, n.152, quest'ultimo finalmente convertito dalla legge 12 luglio 1991, n.203), per la mancata valutazione del parere del comitato, valutazione necessaria perchè il beneficio richiesto doveva essere ricondotto al genus delle misure alternative alla detenzione e, per un altro verso, dell'art. 54 della legge n. 354 del 1975 e successive modificazioni, laddove la valutazione espressa dal Tribunale si fondava esclusivamente sulla regolarità custodiale del condannato;
che con sentenza 26 giugno 1991 la Corte di cassazione accoglieva il ricorso limitatamente al secondo motivo, annullando l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio e dichiarava inammissibile il primo motivo perchè nel corso del giudizio di impugnazione era intervenuta la decadenza, per mancata conversione in legge, della norma di cui era stata dedotta l'erronea applicazione, non mancando, peraltro, di avvertire che, ove nelle more del giudizio di rinvio, i decreti-legge successivamente emanati fossero stati convertiti, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto tenere in debito conto il novum ius;
che il Tribunale di sorveglianza di Ancona, preso atto del vincolo derivante dalla sentenza di annullamento, ha, con ordinanza del 24 ottobre 1991, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per la parte in cui prevede, in relazione alle istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata presentate dai condannati per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal l'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 630 del codice penale e al l'articolo 74 del testo unico in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, repressione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, che tali istanze possano trovare accoglimento "solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collega menti con la criminalità organizzata o eversiva", previa richiesta da parte della magistratura di sorveglianza ai competenti comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;
che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, nel caso di specie, gli elementi ostativi alla riduzione della pena per liberazione anticipata derivano dalle informazioni acquisite per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Reggio Calabria le quali asseriscono, ma in maniera "apodittica", la presenza di collegamenti del Giampaolo con la cosca capeggiata dalla famiglia dei Nirta operante in San Luca, senza peraltro fornire elementi di "riscontro a fondamento dell'affermazione", notizie che, considerata la presunzione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, appaiono sufficienti "al fine di consustanziare una pronuncia di reiezione dell'istanza", senza rendere necessari ulteriori più approfonditi accertamenti, "siccome sarebbe viceversa opportuno laddove la disciplina legislativa fosse analoga a quella prevista per i soggetti individuati nella seconda parte del primo comma dell'art. 4-bis" dell'ordinamento penitenziario, nei confronti dei quali le dette informazioni sono ostative della concessione del beneficio "solo se vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva";
che l'osservanza dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione resterebbe compromessa dalla previsione di una presunzione qualificata di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, superabile soltanto attraverso la prova positiva dell'assenza dei collegamenti stessi, di assai difficile - se non impossibile - acquisizione, così da porre un "ostacolo alla fruizione di uno tra i più pregnanti strumenti di trattamento penitenziario" e da svilire la finalità rieducativa della sanzione penale in un momento strettamente connesso al perseguimento di tale finalità qual'è quello dell'esecuzione e del trattamento;
che sarebbe anche violato l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento fra i soggetti di cui alla prima parte e quelli di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975: con riguardo agli uni, sussiste l'obbligo di acquisizione di elementi positivi atti a comprovare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata od eversiva, conseguentemente privando la magistratura di sorveglianza di ogni potere, mentre con riguardo ai secondi la semplice mancanza di elementi di riscontro circa l'ipotesi di presenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata potrebbe, in presenza degli altri presupposti individuati dalla legge, consentire l'accoglimento delle istanze, disparità da ritenere irrazionale perchè questi ultimi con dannati potrebbero risultare responsabili di delitti di non minore efferatezza e disvalore sociale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata, in via principale, inammissibile e, in subordine, non fondata;
che una prima ragione d'inammissibilità deriverebbe dall'ambiguità della statuizione con la quale, mentre, da un lato, si contesta la natura di misura alternativa alla detenzione della riduzione di pena per la liberazione anticipata, per un altro verso, si fa riferimento alla soluzione adottata dalla Corte di cassazione, peraltro non vincolante, neppure nel caso di specie, nei confronti del giudice a quo;
che un ulteriore motivo d'inammissibilità si sostanzierebbe nell'avere l'ordinanza di rimessione ritenuto che l'applicazione della norma denunciata deriverebbe ineluttabilmente dall'informativa acquisita dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, "anche se ritenuta scarna e non significativa", un presupposto da considerare erroneo, potendo la decisione essere fondata aliunde, "anche in eventuale difficoltà, in casi-limite adeguatamente motivati, delle informazioni di poli zia";
che, sotto il profilo della non fondatezza, l'Avvocatura Generale dello Stato deduce che la previsione di due fasce di reato con una disciplina differenziata non lederebbe in alcun modo i parametri costituzionali invocati: non l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, sia per il carattere non vincolante delle informative, sia perchè le informative stesse non avrebbero carattere "assorbente" rispetto alle valutazioni che devono essere tratte dall'esperienza intramuraria ai fini del riconosci mento dei presupposti sostanziali di cui all'art.54 dell'ordinamento penitenziario, ma rileverebbero esclusivamente ai fini dell'individuazione di un elemento impeditivo "esterno" all'istituto, i cui presupposti "primari" non risulterebbero "trasformati";
senza contare che l'accertato collegamento con la criminalità organizzata o eversiva deve rilevare ai fini della verifica della partecipazione all'opera di rieducazione, potendosi altrimenti consentire <<anche un'anticipata liberazione del detenuto apparentemente "modello" ma in realtà ancora organicamente inserito nell'organizzazione criminosa>>;
che, in ordine alla dedotta violazione del principio di eguaglianza, l'Avvocatura deduce che la meno rigida disciplina dettata per la seconda fascia di reati, non soltanto è ispirata ad un'incensurabile, perchè non irragionevole, ottica di "gradualità", ma si giustifica anche in conseguenza della diversa natura dei reati di cui alla seconda parte dell'art. 4-bis, non necessariamente connaturata a fattispecie associative, prospettate solo in via eventuale;
CONSIDERATO che le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura Generale dello Stato devono essere entrambe disattese: la prima, per avere il giudice a quo operato una inequivoca scelta interpretativa affermando che "anche in relazione alle istanze intese all'ottenimento di riduzione di pena per liberazione anticipata, presentate per le fattispecie delittuose individuate dal primo comma dell'art. 4-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod., sussiste l'obbligo della magistratura di sorveglianza di procedere all'acquisizione di informazioni sulla sussistenza di collegamenti attuali del richiedente con la criminalità organizzata o eversiva, ed alla conseguente valutazione del le istanze predette"; la seconda, perchè non attiene alla rilevanza della questione, coinvolgendo, invece, l'interpretazione della norma denunciata e, quindi - come risulta confermato dal ripetuto richiamo al carattere non vincolante del parere nelle deduzioni anche in tema di non fondatezza - il merito della questione;
che, peraltro - a parte il rilievo che nel caso di specie sono stati indicati elementi in positivo circa il collegamento dell'interessato con la criminalità organizzata - il presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente, presupposto in base al quale l'informativa del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sarebbe da sola "sufficiente allo scopo di consustanziare una pronuncia di reiezione dell'istanza intesa all'ottenimento di una riduzione di pena", senza "rendere necessari ulteriori, più approfonditi accertamenti circa l'effettiva sussistenza dei denunciati collegamenti", risulta smentito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, costante nella linea interpretativa in base alla quale la verifica quanto all'esistenza di elementi in grado di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva è di esclusiva ed inderogabile competenza della magistratura di sorveglianza, con la conseguente qualificazione dell'informativa come atto obbligatorio ma non vincolante, potendo il giudice, per un verso, trar re da altre fonti gli elementi di valutazione, e per un altro verso, dissentire, purchè con appropriate proposizioni interpretative, dal parere del comitato;
che tale interpretazione è univocamente con fermata dal disposto del secondo comma dello stesso art. 4-bis, in base al quale in ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni;
che, infine, fra gli elementi che la magistratura di sorveglianza ha il potere di acquisire aliunde, è da ricomprendere, ai fini indicati dalla norma denunciata, anche la condotta del condannato nel corso dell'espiazione della pena;
che, di conseguenza, risultando erroneo il presupposto interpretativo posto a base delle censure prospettate dal giudice a quo, la questione è da ritenere manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art.1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, questione sol levata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/06/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 12/06/92.