Ordinanza n. 413 del 1992

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 413

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n.354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art.1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 marzo 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona sull'istanza proposta da La Montagna Giuseppe, iscritta al n.240 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 1 aprile 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso sull'istanza proposta da Caglione Vincenzo, iscritta al n.309 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

RITENUTO che il Tribunale di sorveglianza di Ancona, con ordinanza del 12 marzo 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art.1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n.203, per la parte in cui prevede, in relazione alle istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena per la liberazione anticipata presentate dai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che simili istanze possano trovare accoglimento "solo se sono stati acquisiti elementi tali da far escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva", previa richiesta da parte del magistrato di sorveglianza ai competenti comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;

e che un'analoga questione ha sollevato anche il Tribunale di sorveglianza di Campobasso, con ordinanza del 1 aprile 1992, denunciando, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, lo stesso art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o comunque non fondate;

che, in prossimità della data fissata per la Camera di consiglio, l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato una memoria per ciascuno dei procedimenti incidentali, con la quale ha chiesto che gli atti vengano restituiti ai giudici a quibus per un nuovo esame della rilevanza, essendo nel frattempo entrato in vigore il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

CONSIDERATO che le ordinanze sollevano questioni analoghe e che i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti;

e che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha, fra l'altro, "novellato" la norma denunciata, per un verso, facendo un'eccezione al regime previgente proprio per l'istituto della liberazione anticipata e, per un altro verso, con l'innovare il metodo per la con cessione dei benefici riguardo a tutte le "misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354".

che, di conseguenza, è necessario che gli atti vengano restituiti ai giudici a quibus perchè ciascuno di essi verifichi se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Ancona e al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/10/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 29/10/92.