SENTENZA N. 204
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1972 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Biella su istanza di Trinca Giuseppe, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1974 il Giudice relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto in fatto
In data 16 ottobre 1972 Giuseppe Trinca, detenuto in espiazione di pena, inoltrava al Ministero di grazia e giustizia istanza diretta ad ottenere la liberazione condizionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 176 del codice penale.
Il giudice di sorveglianza del tribunale di Biella ha sollevato, in sede di parere sull'istanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
Il proponente, premesso che l'istituto della liberazione condizionale rappresenta uno strumento di "individualizzazione" del trattamento penitenziario del condannato, contesta, sotto profili diversi, la legittimità costituzionale della facoltà riconosciuta dalla legge al Ministro di grazia e giustizia di concedere o meno il beneficio.
La facoltà in questione sarebbe, per il proponente, quanto mai anacronistica e imperniata su residue concezioni storiche del carattere amministrativo della esecuzione penale, ormai generalmente ripudiate, in quanto "gli indirizzi teorici e legislativi" più moderni tenderebbero a "giurisdizionalizzare" l'esecuzione stessa della pena.
Tale facoltà, comunque, violerebbe tanto l'art. 111, comma secondo, quanto l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, poiché la procedura amministrativa non consentirebbe, quantunque si verta in tema di libertà personale, né il contraddittorio né l'impugnativa del provvedimento di rigetto dell'istanza.
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza del giudice di sorveglianza del tribunale di Biella pone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
L'articolo impugnato attribuisce al Ministro della giustizia la facoltà di concedere, con proprio decreto, la liberazione condizionale prevista e regolata dall'art. 176 del codice penale.
La questione é fondata.
2. - L'istituto della liberazione condizionale rappresenta un particolare aspetto della fase esecutiva della pena restrittiva della libertà personale e si inserisce nel fine ultimo e risolutivo della pena stessa, quello, cioé, di tendere al recupero sociale del condannato. Per esso, infatti, il condannato che abbia, durante il tempo della esecuzione, tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento e che abbia soddisfatto, avendone la capacità economica, le obbligazioni civili derivanti dal commesso reato, può essere posto in libertà prima del termine previsto dalla sentenza definitiva di condanna, previa imposizione, da parte del giudice di sorveglianza, incaricato dell'esecuzione del provvedimento, di prescrizioni idonee ad evitare la commissione di nuovi reati (artt. 228, secondo comma, e 230, primo comma, n. 2, del codice penale).
Con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione l'istituto ha assunto un peso e un valore più incisivo di quello che non avesse in origine; rappresenta, in sostanza, un peculiare aspetto del trattamento penale e il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle.
Sulla base del precetto costituzionale sorge, di conseguenza, il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo; tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale.
Non v'é dubbio che tale garanzia é del tutto carente nel procedimento previsto dal vigente ordinamento giuridico. Per la normativa in atto si determina, infatti, una anomala successione di interventi e di attribuzioni che vanno dal giudice di sorveglianza al Ministro della giustizia.
Un siffatto legame tra organo del potere giudiziario e organo del potere esecutivo, in un aspetto così importante della fase esecutiva della pena, contrasta con quelle guarentigie che attengono alla libertà personale, in riferimento alla quale l'art. 24 della Costituzione, nel quadro dei precetti contenuti nell'art. 13, ne assicura la tutela giurisdizionale.
Devesi rilevare che il Ministro della giustizia gode di una discrezionalità talmente ampia da poter disattendere il parere espresso, sulla istanza per l'applicazione del beneficio, dall'organo giudiziario, il solo idoneo, per le funzioni attribuitegli dalla legge nel processo esecutivo della pena, a poter valutare l'effettiva esistenza in concreto delle condizioni oggettive e soggettive - particolarmente quest'ultime - per la concessione di esso beneficio.
La disarmonia del sistema appare ancor più inaccettabile a seguito della legge 25 novembre 1962, n. 1634, che ha modificato il testo originario dell'art. 176 del codice penale e che, tra l'altro, ha esteso l'applicazione dell'istituto della liberazione condizionale anche ai condannati all'ergastolo.
Per la legge n. 1634 del 1962 la liberazione condizionale assume senz'altro una fisionomia e una dimensione diverse da quelle attribuitele dal legislatore del 1930.
Siamo in presenza di una vera e propria rinuncia, sia pure sottoposta a condizioni prestabilite, da parte dello Stato alla ulteriore realizzazione della pretesa punitiva nei riguardi di determinati condannati, rinuncia che non può certamente far capo ad un organo dell'esecutivo, ma ad un organo giudiziario, con tutte le garanzie sia per lo Stato che per il condannato stesso. Oltretutto si tratta di interrompere l'esecutorietà di una sentenza passata in giudicato, legata al principio dell'intangibilità, salvo interventi legislativi (art. 2, comma secondo, del codice penale) o previsioni costituzionali (art. 87, penultimo comma, della Costituzione), o provvedimenti giurisdizionali (artt. 553 e 554 del codice di procedura penale) fino a determinare la estinzione della pena, una volta adempiuti gli obblighi imposti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1974.