SENTENZA N.338
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, delle Regioni Toscana e Umbria e della Provincia autonoma di Trento, notificati il 22 novembre 1988, depositati in cancelleria il 29 novembre, il 6 e il 9 dicembre 1988 ed iscritti ai nn. 28, 29, 30 e 31 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1988, dal titolo: <Determinazione degli standards del personale ospedaliero>.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi gli Avvocati Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano, Alberto Predieri per le Regioni Toscana ed Umbria e Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.-I conflitti di attribuzione oggetto degli attuali giudizi sono stati sollevati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dalle Regioni della Toscana e dell'Umbria.
Mentre le Province ritengono che gli artt. I, 2, 5 e 6 del Decreto del Ministro della Sanità del 13 settembre 1988, dal titolo <Determinazione degli standards del personale ospedaliero>, ledano tanto la loro competenza esclusiva in materia di <ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto> (art. 8, n. 1, dello Statuto), quanto quella concorrente in materia di <igiene e sanità>, ivi compresa <l'assistenza sanitaria e ospedaliera> (art. 9, n. 10, dello Statuto), oltreché le relative funzioni amministrative ad esse assicurate nelle stesse materie (art. 16 dello Statuto), le Regioni Toscana e Umbria, invece, sospettano che le competenze ad esse assegnate in materia di sanità dagli artt. 117 e 118 della Costituzione (come attuati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal d.l. 8 febbraio 1988, n. 27, convertito nella legge 8 aprile 1988, n. 109) risultino lese dagli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e terzo comma, 4, 5 e 6 del medesimo decreto.
Dal momento che i quattro conflitti ora indicati hanno ad oggetto disposizioni identiche o fra loro connesse, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2.-Va, innanzitutto, respinta l'eccezione d'inammissibilità presentata dall'Avvocatura dello Stato nei confronti di tutti i ricorsi. Secondo tale eccezione le richieste delle ricorrenti sarebbero da rigettare in limine, in quanto, dolendosi di una pretesa esorbitanza del potere del Ministro della Sanità nei confronti di competenze proprie del Parlamento in conseguenza dell'adozione con decreto ministeriale di disposizioni che dovrebbero essere approvate dalle Camere, prospetterebbero in realtà un conflitto tra poteri dello Stato. In senso contrario e appena il caso di ricordare che, secondo una giurisprudenza da tempo consolidata (v., ad esempio, sentt. nn. 110 del 1970, 211 del 1972, 191 del 1976, 129 del 1981, 152 del 1986, 731 del 1988), gli estremi del conflitto di attribuzione tra Stato e regione sussistono, non soltanto quando l'uno o l'altro dei soggetti ora menzionati contestino la spettanza di un determinato potere, ma anche quando la regione (o lo Stato) assuma che il corretto svolgimento delle proprie competenze risulti pregiudicato o turbato dall'illegittimo esercizio di un potere spettante allo Stato (o alla regione). E poiché nel caso di specie le ricorrenti contestano che lo Stato, violando le norme sulle competenze relative a poteri di propria spettanza, produca indebite interferenze sull'esercizio di attribuzioni ad esse assegnate dalla Costituzione o dagli statuti speciali, nessun dubbio può sussistere, sotto tale profilo, circa l'ammissibilità dei conflitti in discussione.
3.-Il decreto ministeriale impugnato costituisce un'immediata attuazione del d.l. n. 27 del 1988, convertito nella legge n. 109 del 1988, che, nel determinare le misure urgenti per le dotazioni organiche del personale ospedaliero e per la razionalizzazione della spesa sanitaria, prevede un intervento, in parte statale e in parte regionale (o provinciale), composto da quattro fasi poste fra loro in successione cronologica e corrispondenti ad altrettante competenze.
La prima di queste fasi é costituita dall'esercizio del potere del Ministro della Sanità di fissare gli standards del personale ospedaliero per posto letto e per tipologie di ospedali (art. 1, primo comma). Entro un termine perentorio decorrente dalla pubblicazione del decreto ministeriale di fissazione degli standards, il procedimento si snoda in una seconda fase, consistente nella rideterminazione dei posti letto da parte delle regioni o delle province autonome su proposta delle UU.SS.LL. (art. 2, primo comma). Entro un successivo termine, decorrente da quello finale indicato per la fase precedente, se ne apre una terza, di competenza delle regioni o delle province autonome, costituita dalla determinazione delle piante organiche e dall'applicazione delle misure sulla mobilita del personale eventualmente in esubero (art. 2, comma secondo). Infine, una quarta fase e data dal compimento da parte del Ministro della Sanità, su delega del Consiglio dei ministri (della quale dev'esser data notizia al Parlamento), degli atti sostitutivi resisi necessari in conseguenza dell'eventuale omissione da parte delle regioni o delle province autonome degli adempimenti precedentemente previsti (art. 2, comma terzo).
Con l'adozione del decreto 13 settembre 1988, intitolato <Determinazione degli standards del personale ospedaliero>, il Ministro della Sanità ha esercitato le competenze ad esso demandate come prima fase dell'intervento programmatico ora delineato. Tuttavia, esprimendo nel primo <considerato> del decreto la convinzione che <la ristrutturazione dei presidi ospedalieri assume per un verso carattere di priorità rispetto alla determinazione degli standards di personale ospedaliero> e ritenendo, come si legge nel secondo <considerato>, che <la standardizzazione di cui trattasi presuppone altresì la esplicitazione delle finalità da perseguire nel riordinamento degli ospedali>, lo stesso Ministro ha conferito al proprio decreto un contenuto più complesso, avente la seguente struttura: art. 1, norme per la rideterminazione dei posti letto; art. 2, indirizzi organizzativi in materia ospedaliera; art. 3, standards di personale da applicarsi nelle unita operative di degenza; art. 4, maggiorazioni delle dotazioni organiche in relazione alle applicazioni degli standards prima citati; art. 5, valore degli standards in relazione alle istituzioni convenzionate obbligatoriamente; art. 6, norme e direttive per l'attuazione del decreto.
Poiché ciascuno di tali articoli é oggetto di varie contestazioni, si rende opportuno esaminare le censure prospettate articolo per articolo.
4. - L'art. 1 del d.M. 13 settembre 1988 é impugnato da tutte le ricorrenti con il duplice argomento, in base al quale, per un verso, tale articolo conterrebbe la disciplina di una materia, la rideterminazione dei posti letto, che l'art. 2, primo comma, del d.l. n. 27 del 1988 conferisce alla competenza delle regioni e delle province autonome e, per altro verso, ove dovesse ritenersi che prevede misure di indirizzo e di coordinamento, sarebbe privo della dovuta base legale.
In effetti, il complesso contenuto dell'art. 1 consiste nella previsione di norme finalistiche e di poteri sostitutivi del Ministro della Sanità che si pongono in un vario rapporto con le disposizioni di legge contenute nel d.l. n. 27 del 1988. E' certo, comunque, che l'intero articolo disciplina una materia-la rideterminazione dei posti letto-che, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.l. n. 27, e indiscutibilmente attribuita alle regioni e alle province autonome.
In senso contrario non possono valere le osservazioni contenute nel preambolo del decreto impugnato (primo e secondo <considerato>), e riformulate nel corso di questi giudizi dall'Avvocatura dello Stato, secondo le quali la connessione finalistica della riorganizzazione dei presidi ospedalieri (di competenza delle regioni e delle province autonome) con la fissazione degli standards di personale ospedaliero (di competenza del Ministro della Sanità) e la priorità logica della prima materia rispetto alla seconda imporrebbero al Ministro della Sanità di disciplinare insieme l'una e l'altra. Per un verso, infatti, e giurisprudenza costante di questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 94 e 165 del 1985, 304 e 433 del 1987) che la ripartizione delle materie fra Stato e regioni non può essere identificata nei suoi precisi confini in base a una correlazione di strumentalità rispetto a un determinato scopo o risultato, ma va determinata, piuttosto, in base all’oggettiva consistenza ontologica della materia stessa; e, per altro verso, il decreto ministeriale impugnato non può, certo, rovesciare un ordine di priorità logiche che il d.l. n. 27 del 1988 delinea ragionevolmente in modo inverso, ponendo, cioè, come pregiudiziale alla ristrutturazione ospedaliera e alla rideterminazione delle relative piante organiche la fissazione (ministeriale) degli standards di personale ospedaliero.
Posto, dunque, che l'art. 1 del decreto impugnato ha ad oggetto una materia assegnata alle competenze regionali (o provinciali) e che, in relazione a questa, pone norme di indirizzo volte a coordinare la futura disciplina regionale (o provinciale), si tratta di verificare, ai fini della risoluzione dei conflitti in discussione, se le disposizioni impugnate rispondano ai requisiti di forma e di sostanza propri della funzione statale di indirizzo e di coordinamento.
4.1. - Per quel che concerne i primi tre commi dell'art. 1 - con l'eccezione delle ultime due proposizioni normative contenute nel secondo comma, laddove e previsto un potere sostitutivo che verrà esaminato nel successivo punto 4.3 -, le censure delle ricorrenti sono inammissibili, poiché, come ha sottolineato l'Avvocatura dello Stato, le disposizioni ivi contenute riformulano gli obiettivi già posti alle regioni e alle province autonome dal d.l. n. 27 del 1988.
Più precisamente, il primo comma riproduce il contenuto normativo dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge appena citato, che disciplina le procedure e i criteri direttivi relativi alla rideterminazione dei posti letto. Il secondo comma riformula le norme poste dall'art. 2, secondo comma, del d.l. n. 27, nella parte in cui si riferisce alla consistenza dei posti letto nei singoli ospedali e alla conseguente dotazione organica del personale.
Infine, il terzo comma riproduce l'art. 2, secondo comma, lett. a, dello stesso decreto-legge esplicitando i rinvii normativi che vi sono contenuti, nonché la prescrizione, peraltro implicita nelle norme riprodotte, secondo la quale i posti letto ad esaurimento, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 833 del 1978, vanno esclusi dal computo relativo alla rideterminazione dei posti letto. Da ciò consegue che le ricorrenti non hanno interesse a chiedere l'annullamento delle disposizioni ora indicate, le quali, essendo già contenute nel d.l. n. 27 del 1988 (decreto che, peraltro, non e stato oggetto di alcuna impugnazione da parte delle regioni o delle province autonome), continuerebbero ad avere vigore nella loro forma legislativa anche nell'ipotesi che i ricorsi in discussione fossero riconosciuti fondati.
4.2. - Meritano, invece, accoglimento le censure che le ricorrenti prospettano in relazione ai commi quarto, quinto, sesto (salva l'ultima proposizione che verrà esaminata nel successivo punto 4.3) e settimo del decreto ministeriale impugnato, in quanto contengono disposizioni di indirizzo e di coordinamento sprovviste dei requisiti di forma e di sostanza propri di questa funzione.
In particolare, le norme contenute nel quarto e nel quinto comma prescrivono (<le regioni e province autonome debbono programmare...>) la predisposizione di misure coordinate al fine della disattivazione dei presidi ospedalieri con meno di centoventi posti letto (prevedendo, in certi casi, la loro riconversione in strutture sanitarie diversamente finalizzate) e fissano termini perentori per l'adozione dei suddetti programmi.
Inoltre, il sesto comma-diversamente dall'art. 2, comma secondo, del d.l. n. 27 del 1988, che prevede la possibilità, previo parere del Consiglio sanitario nazionale, di evitare la soppressione di divisioni o di servizi specialistici quando non esistano ospedali con specialità corrispondenti entro distanze o percorrenze predeterminate per tipi di area-autorizza semplicemente le regioni e le province autonome a derogare al principio della disattivazione per le <zone particolarmente disagiate, obiettivamente verificabili sulla base di indicatori di accessibilità>.
Si tratta, in breve, di disposizioni che pongono indirizzi diversi da quelli legislativamente fissati, i quali, per le espressioni usate e per la loro disciplina complessiva, non possono essere qualificati, secondo la prospettazione difensiva dell'Avvocatura dello Stato, come manifestazioni ottative o come consigli rivolti dallo Stato alle regioni e alle province autonome. Pertanto, pur a non voler considerare che lo stesso decreto impugnato le con figura come anticipazioni del piano sanitario nazionale - di un piano, cioè, per il quale e previsto un particolare procedimento culminante nell'approvazione parlamentare con atto non legislativo -, tali disposizioni, per essere ritenute valide, esigono, per lo meno, la forma richiesta per l'approvazione degli atti di indirizzo e di coordinamento, vale a dire esigono che siano adottate, quantomeno, con deliberazione del Consiglio dei ministri o con decreto ministeriale emanato su delega del Consiglio dei ministri (v. sentt. nn. 111 del 1975; 245 del 1984; 304 del 1987; 242 del 1989). Inoltre, sempre ai fini della loro validità, alle stesse disposizioni non può mancare un'adeguata copertura legislativa, nel senso che esse devono avere il loro fondamento in puntuali norme di legge, volte a determinarne, se pure nelle loro linee essenziali, il sostanziale contenuto normativo (v. sentt. nn. 150 del 1982; 340 del 1983; 177 del 1988).
Poiché le disposizioni ora esaminate contravvengono all'uno e all'altro requisito, né possono essere giustificate come misure provvisorie di salvaguardia del Servizio sanitario nazionale, dato che anche di queste, alla luce della sentenza n. 610 del 1988 di questa Corte, sono prive della forma (atto legislativo o d'indirizzo e coordinamento) e della sostanza (provvisorietà), non resta che dichiararle illegittime e annullarle.
Per gli stessi motivi, identica conclusione deve trarsi in ordine al settimo comma dello stesso art. 1. In questo comma si prescrive (<le regioni e le province autonome debbono, altresì, indicare...>) il contenuto strutturale dei provvedimenti di riorganizzazione dei presidi ospedalieri, che dovranno essere adottati, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del d.l. n. 27 del 1988, dalle regioni e dalle province autonome. Anche in tal caso si tratta, dunque, di misure di indirizzo e di coordinamento che si aggiungono ai criteri e agli obiettivi indicati dall'art. 2, secondo comma, del decreto-legge, senza peraltro averne la necessaria copertura, e che, non potendo essere interpretate come dotate di un'efficacia meramente <indicativa> (come suppone, invece, l'Avvocatura dello Stato) e non essendo fornite della forma richiesta dalle leggi per gli atti governativi di indirizzo e di coordinamento, non possono esser considerate legittime.
4.3.-L'art. 1 del decreto impugnato prevede, al secondo e al sesto comma, che, in caso di omissione degli adempimenti previsti a carico delle regioni e delle province autonome, il Ministro della Sanità possa adottare gli atti sostitutivi necessari in luogo di quelli omessi dalle competenti autorità.
Più precisamente, il secondo comma di tale articolo, nel richiamare l'art. 2, comma terzo, del d.l. n. 27, che prevede un analogo potere in caso di omissione degli adempimenti relativi alle procedure ivi stabilite a proposito della rideterminazione dei posti letto, della riorganizzazione dei singoli ospedali e delle corrispondenti piante organiche, ne estende l'ambito di operatività anche alle ipotesi <di applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto>, norme che, come si é già detto e si dirà anche in seguito, dispongono adempimenti ulteriori rispetto a quelli determinati dai ricordati primo e secondo comma dell'art. 2 del d.l. n. 27 del 1988. In particolare, esse riferiscono il potere sostitutivo del Ministro della Sanità anche all'eventualità di inadempimento da parte delle regioni e delle province autonome delle prescrizioni relative alle disattivazioni e alle riconversioni dei presidi ospedalieri previste nei commi precedenti.
Nella parte in cui tali disposizioni estendono le ipotesi per le quali é previsto il potere sostitutivo contemplato nell'art. 2, terzo comma, del d.l. n. 27 del 1988 -e, segnatamente, per quanto disposto nell'ultima proposizione contenuta nel sesto comma dell'art. 1 del decreto impugnato e per l'inciso <o in caso di applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto>, contenuto nell'ultima proposizione del secondo comma dello stesso articolo -, esse devono considerarsi illegittime.
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare (v. sent. n. 177 del 1988) che le ipotesi in cui può esser esercitato un potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni (o delle province autonome) e le modalità di esercizio dello stesso debbono essere previste da un atto fornito di valore di legge, che le determini in via generale (com'é nell'ipotesi dell'art. 5, quarto comma, della legge n. 833 del 1978) o caso per caso. E ciò, come é stato precisato dalla stessa sentenza, dipende dal fatto che il potere di sostituzione di un organo di governo verso enti che godono di autonomia costituzionale deve considerarsi un evento eccezionale, in quanto l'esercizio di quel potere comporta, se pure in un'ipotesi puntuale e in presenza di un evidente pericolo di grave pregiudizio ad interessi unitari dovuto alla persistente inerzia regionale, il superamento della separazione costituzionale delle competenze fra Stato e regioni (o province autonome).
5. - Per ragioni identiche a quelle espresse nel precedente punto 4.2. della motivazione deve ritenersi illegittimo anche l'art. 2 del decreto impugnato (salvando, per ora, le ultime due proposizioni del comma terzo, che verranno esaminate immediatamente dopo).
Con l'eccezione del primo periodo contenuto nel terzo comma, che riproduce il contenuto normativo dell'art. 2, secondo comma, del d.l. n. 27 del 1988, le restanti disposizioni dell'art. 2 ora in esame - e precisamente quelle previste nei primi due commi dello stesso articolo -determinano gli indirizzi cui <le regioni e le province autonome debbono ispirarsi> nel disciplinare la riorganizzazione degli ospedali, incluse la gestione del personale e delle risorse materiali e tecniche (v. lett. c ed e), nonché nel predisporre le politiche direzionali dei presidi ospedalieri (v. comma secondo).
Anche tali disposizioni vanno considerate illegittime per il fatto che esse sono state adottate senza la forma richiesta per gli atti governativi di indirizzo e di coordinamento e senza un'adeguata copertura legislativa.
Per ragioni analoghe a quelle espresse nel precedente punto 4.3 della motivazione, vanno pure considerate illegittime le ultime due proposizioni del comma terzo dell'art. 2, laddove si prevede un termine perentorio per gli adempimenti descritti nel precedente capoverso e si introduce un potere sostitutivo del Ministro della Sanità non previsto, relativamente a quelle attività, da alcuna norma di legge.
6. -Gli artt. 3 e 4 del decreto impugnato stabiliscono gli standards del personale ospedaliero, nonché una maggiorazione delle dotazioni organiche per alcuni servizi. Poiché si tratta di disposizioni adottate dal Ministro della Sanità in attuazione delle competenze a lui attribuite dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 27 del 1988, nessuna delle ricorrenti ne contesta la legittimità per quel che riguarda il loro fondamento legale o la loro forma. Tuttavia le Regioni Toscana e Umbria, rilevando che l'art. 3, comma primo, si riferisce anche alle fasi di preospedalizzazione e di dimissione protetta, nonché all'assistenza dei degenti a ciclo continuo e a ciclo diurno, contestano la legittimità di tale estensione a funzioni e ad attività che, a loro giudizio, esorbiterebbero dal tipico ambito ospedaliero.
Siffatte censure non possono essere accolte, poiché, se e pur vero che si tratta di attività sostitutive dell'assistenza ospedaliera, altrettanto certo è che esse adempiano a funzioni equivalenti a quelle connesse all'assistenza ospedaliera. Sarebbe, pertanto, palesemente illogico pretendere che attività del tutto analoghe siano sottoposte a parametri diversi sol perché svolte in strutture diverse da quelle ospedaliere. In considerazione di ciò é del tutto ragionevole che il Ministro della Sanità, con proprio decreto, determini gli standards di personale in relazione alla globalità delle attività assistenziali erogate dai presidi ospedalieri o dalle istituzioni di cura similari.
Le stesse ricorrenti contestano, poi, anche i commi secondo e terzo dell'art. 3, in quanto vincolerebbero le regioni nell'esercizio delle competenze programmatorie ad esse spettanti in materia, a seguire, nell'organizzazione dell’unita operative, i moduli tipo delineati nello stesso articolo. Pur in tal caso le censure vanno rigettate, in quanto, come é espressamente detto nel comma terzo, i moduli tipo costituiscono tanto < la soglia mini ma al di sotto della quale la gestione dell'unita operativa diviene antieconomica>, quanto <una indicazione parametrica per la determinazione della dotazione organica del personale delle divisioni, sezioni o servizi>. Pertanto, come é precisato nella susseguente proposizione dello stesso comma, i moduli tipo non sono diretti a vincolare le scelte programmatorie delle regioni, dal momento che <non costituiscono riferimento per la strutturazione formale dell’unita operative>, ma assolvono, piuttosto, alla funzione connessa alla determinazione degli standards del personale, vale a dire alla fissazione dei criteri di proporzionalità relativi al rapporto tra il personale e le attività ospedaliere, da un lato, e i posti letto, dall'altro.
Poiché, a norma dell'art. 1 del d.l. n. 27 del 1988, tale funzione e appunto demandata al Ministro della Sanità, i suddetti ricorsi, per gli aspetti indicati, vanno rigettati.
Restano assorbiti i profili relativi all'art. 4 del decreto impugnato, i quali sono stati sollevati dalle regioni ricorrenti come aspetti consequenziali delle contestazioni relative ai primi tre commi dell'art. 3.
7. -Tutte le ricorrenti contestano, poi, la legittimità dell'art. 5 del decreto ministeriale impugnato, in quanto, a loro giudizio, andrebbe al di la dei limiti posti dal d.l. n. 27 del 1988 al Ministro della Sanità, in conseguenza dell'estensione degli standards anche a soggetti ulteriori rispetto ai presidi ospedalieri (istituti di ricovero o cura a carattere scientifico, università, istituti, enti ed ospedali convenzionati).
Le censure vanno rigettate. Nell'ambito di una legislazione volta alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria nella sua globalità, non può apparire esorbitante dai limiti posti dall'art. I del d.l. n. 27 del 1988 alla competenza ministeriale di determinazione e di applicazione degli standards del personale ospedaliero che questi ultimi siano diretti ad operare con riferimento a tutti gli enti la cui attività incide sulla spesa sanitaria statale.
8. - Oggetto di impugnazione e, infine, l'art. 6, che dispone, nei suoi otto commi, varie norme collegate all'attuazione dei molteplici aspetti regolati dal decreto ministeriale. La valutazione della legittimità delle diverse disposizioni contenute nei predetti commi e, pertanto, in gran parte consequenziale alla valutazione data alle disposizioni esaminate nei punti precedenti, alle quali quelle ora analizzate si collegano.
Su tali basi, vanno respinte le censure proposte contro il primo comma, il quale, precisando che gli standards fissati nei precedenti articoli si riferiscono al dimensionamento massimo della dotazione complessiva in ambito regionale (o provinciale), salve le determinazioni delle stesse regioni (o delle province autonome) in tema di ripartizione di tale dotazione complessiva fra i singoli presidi, disciplinano la materia che l'art. 1, primo comma del d.l. n. 27 del 1988 riserva alla competenza del Ministro della Sanità.
Al contrario, gli obiettivi, i criteri e i termini posti alle regioni (e alle province autonome) in materia di riorganizzazione ospedaliera nei commi che vanno dal secondo al quinto costituiscono misure di indirizzo relative all'esercizio di competenze regionali (o provinciali) che non hanno una specifica base legislativa e non sono adottate con un atto idoneo a porre in essere forme di indirizzo e di coordinamento. Per le stesse ragioni, vanno considerati illegittimi gli indirizzi stabiliti nel settimo comma, che riguardano una materia di spettanza regionale, quale la riqualificazione professionale del personale eccedente, stabilendo disposizioni parzialmente difformi rispetto alla disciplina legislativa vigente.
Inoltre, va dichiarata inammissibile la censura che le ricorrenti muovono al comma sesto dell'art. 6, in quanto riproduce sostanzialmente l'indirizzo già contenuto nell'art. 2, secondo comma, lett. c, del d.l. n. 27 del 1988.
Infine, va respinta la censura mossa al comma ottavo dell'art. 6, il quale stabilisce semplicemente doveri di informazione e di relazione sullo stato di attuazione del decreto che le regioni (e le province autonome) sono tenute ad adempiere nei confronti del Ministro della Sanità, doveri che, per loro natura, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non possono essere lesivi di competenza alcuna e sono, anzi, giustificati dal principio fondamentale della <leale cooperazione> fra le regioni e lo Stato (v. sentt. nn. 359 del 1985; 153, 177 e 294 del 1986; 201 del 1987; 730 del 1988).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dalle Regioni della Toscana e dell'Umbria nei confronti dell'art. 1, commi primo, secondo, salvo l'inciso <o in caso di applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto> e terzo, nonché dell'art. 6, comma sesto, del decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1988 (Determinazione degli standards del personale ospedaliero), in attuazione del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1988, n. 109 (Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria);
2) dichiara che non spetta allo Stato adottare con il decreto del Ministro della Sanità sopra indicato le disposizioni contenute nell'art. 1, comma secondo, limitatamente all'inciso <o in caso di applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto>, nonché commi quarto, quinto, sesto e settimo; nell'art. 2, commi primo, secondo e terzo, limitatamente agli ultimi due periodi; nell'art. 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e settimo; e, conseguentemente, annulla le suddette disposizioni;
3) dichiara che spetta allo Stato adottare con il decreto del Ministro della Sanità sopra indicato le disposizioni contenute nell'art. 2, comma terzo, limitatamente al primo periodo; negli artt. 3, 4, 5 e 6, commi primo e ottavo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/06/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 15/06/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Antonio BALDASSARRE, REDATTORE