Sentenza n.433 del 1987

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SENTENZA N. 433

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante: Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli, promossi con i ricorsi dei Presidenti delle Giunte Provinciali di Bolzano e Trento e del Presidente della Giunta regionale della Sardegna, notificati il 6 dicembre 1978, depositati in cancelleria il 15 dicembre 1978 ed iscritti ai nn. 35, 36 e 37 del registro ricorsi 1978;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avv. Sergio Panunzio per le Province Autonome di Bolzano e Trento e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorsi notificati il 6 dicembre 1978 e depositati il 15 dicembre successivo (Reg. Ric. nn. 35/78 e 37/78) le province autonome di Bolzano e Trento hanno impugnato, con identiche argomentazioni, la legge 20 ottobre 1978 n. 674 recante Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli avente il fine di integrare il regolamento del Consiglio delle Comunità Europee 19 giugno 1978 n. 1360 concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola nazionale e regionale (art. 1).

Le Province Autonome assumono che la legge impugnata viola le attribuzioni legislative primarie ad esse devolute dall'art. 8 n. 21 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica.

In particolare, l'art. 2 della legge invaderebbe la sfera di competenza delle Province per il fatto di contenere una minuziosissima elencazione dei requisiti che gli statuti di associazioni e unioni di produttori agricoli debbono contenere, la quale si riferisce espressamente alle Regioni a Statuto speciale e ordinario e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Secondo la difesa delle Province, l'equiparazione delle Province autonome alle Regioni a statuto ordinario sarebbe il frutto di una svista del legislatore, posto che, in occasione della recezione delle direttive comunitarie in materia di agricoltura, le posizioni degli enti a statuto speciale vennero tenute distinte da quelle degli enti ad autonomia ordinaria (art. 2 legge 2 maggio 1975 n. 153).

Una seconda questione riguarda altre disposizioni della legge, in particolare gli artt. 3, 4, 5, 11, commi primo, secondo e terzo, 13. Poiché secondo il tenore letterale di tali disposizioni destinatari esclusivi delle stesse sono le regioni, le difese provinciali chiedono che ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale a condizione che la Corte le interpreti nel senso della loro applicabilità alle Province ricorrenti.

Una terza questione riguarda, infine, le norme finanziarie della legge impugnata (artt. 9, secondo comma, e 10, primo comma), di cui si prospetta il contrasto con l'art. 78 dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige, in quanto prevedono che le somme per provvedere alle finalità indicate nella legge vengono ripartite tra le Regioni con deliberazione del C.I.P.A.A. (di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1977 n. 984) di intesa con la Commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge n. 281 del 1970, anziché devolute, per la quota di loro spettanza, alle Province autonome.

1.2. - Con ricorso notificato il 6 dicembre 1978 e depositato il 15 dicembre successivo (Reg. Ric. n. 36/78) la Regione Sardegna ha impugnato la medesima legge 20 ottobre 1978 n. 674, per contrasto con l'art. 3, lett. d) dello Statuto sardo, che devolve alla Regione la competenza legislativa primaria in materia di agricoltura. Le argomentazioni addotte dalla difesa regionale si incentrano sull'art. 2 della legge impugnata e risultano identiche a quelle svolte nei ricorsi delle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. - L'Avvocatura Generale dello Stato ha resistito ai tre ricorsi con atto di costituzione del 21 dicembre 1978. Viene osservato che l'art. 8, lettere b) ed f) del d.P.R. 22 marzo 1974 n. 279, recante norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige in materia di agricoltura, riserva allo Stato potestà normativa quanto all'applicazione degli atti normativi della Comunità Economica Europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati, nonché gli interventi per la regolamentazione del mercato agricolo, ivi compresi quelli effettuati in favore di organismi associativi dei produttori. L'Avvocatura aggiunge, richiamandosi alla sentenza n. 182 del 1976 di questa Corte, che gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla C.E.E., e dunque anche dai regolamenti comunitari, vincolano l'esercizio delle attività legislative ed amministrative anche delle Regioni a Statuto speciale.

3. - In prossimità dell'udienza le ricorrenti hanno depositato unica memoria, con la quale vengono ulteriormente illustrati i motivi dei ricorsi.

Viene anzitutto osservato che già la legge 8 luglio 1975, n. 306 disciplinava la materia dell'associazionismo dei produttori agricoli anche con riguardo alle modalità organizzative, alla composizione ed alle finalità di tali associazioni. Le ricorrenti si richiamano alla sentenza n. 248 del 1976, con cui questa Corte accolse il ricorso sollevato dalla provincia autonoma di Bolzano avverso detta normativa, e assumono che la legge n. 674 del 1978, che forma oggetto dell'attuale impugnativa, contiene una disciplina ancor più analitica e minuziosa di quella allora caducata. In secondo luogo, vengono richiamate le disposizioni del d.P.R. n. 616 del 1977, che attribuiscono alle Regioni tanto le funzioni relative agli interventi di incentivazione e di sostegno della cooperazione e delle strutture associative nel campo della coltivazione, della lavorazione e del commercio dei prodotti agricoli (art. 66, secondo comma, lett. c), quanto quelle relative all'applicazione dei regolamenti della C.E.E. nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio (art. 6, primo comma). In proposito le ricorrenti ricordano che le sentenze nn. 223 del 1984 e 216 del 1985 di questa Corte hanno affermato il principio dell'applicabilità delle norme del detto decreto presidenziale agli enti ad autonomia differenziata. Del resto, aggiungono le ricorrenti, gli artt. 6 e 53, 1ø comma, lett. h) del d.P.R. 19 giugno 1979 n. 348, recanti norme di attuazione dello Statuto della Sardegna, contengono disposizioni esattamente corrispondenti a quelle, prima citate, del d.P.R. n. 616 del 1976. Nella specie, la spettanza alle Regioni e alle Province autonome della competenza ad emanare la disciplina legislativa integrativa, necessaria per l'applicazione delle norme prodotte da regolamenti comunitari che abbiano formulato i principi della disciplina della materia, viene desunta dallo stesso Regolamento C.E.E. n. 1360 del 78, il quale non solo contiene i detti principi, ma, sotto vari aspetti, disciplina anche la materia in modo estremamente minuzioso (così, avviene, ad esempio, per il riconoscimento delle associazioni dei produttori e dei relativi requisiti: artt. 4-10). E l'esorbitanza del legislatore nazionale sarebbe tanto più grave ed inammissibile alla luce della sentenza 28 marzo 1985 (in causa 272/83) della Corte di giustizia delle Comunità Europee, la quale ha stabilito che l'art. 2, secondo comma, n. 4 della legge n. 674 del 1978, che ha inserito fra i requisiti per la concessione e la revoca del riconoscimento delle associazioni di produttori l'obbligo, per tali associazioni, di esercitare le loro attività commerciali esclusivamente in rappresentanza dei loro associati, ha contravvenuto al Regolamento C.E.E. n. 1360/78, che non contempla simile requisito. Il carattere minuzioso della normativa prodotta con tale regolamento comunitario viene altresì opposto dalle ricorrenti al richiamo, operato dall'Avvocatura dello Stato, alla sentenza di questa Corte n. 182 del 1976, ricordandosi che quella pronuncia aveva riguardo alle direttive comunitarie, e non ai regolamenti.

Nella memoria viene ulteriormente osservato che le norme impugnate non potrebbero configurarsi come norme di carattere suppletivo. Ciò in base alla testuale statuizione del primo comma dell'art. 2 della legge n. 674 del 1978 che impone anche agli Enti ad autonomia differenziata l'obbligo di legiferare in materia nell'osservanza di quanto disposto nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 aprile 1978, n. 1360 e nella presente legge. Tanto che, si aggiunge, la legge 2 giugno 1983, n. 15 della regione Sardegna e la legge 28 ottobre 1985, n. 18 della Provincia di Trento, recanti disciplina attuativa del Regolamento C.E.E. n. 1360/78, hanno regolato la materia nei limiti tracciati dalla pendente legge statale. E tanto che l'art. 1 della citata legge della Provincia di Trento, ha formulato espressa riserva di successiva diversa disciplina, emanabile in caso di accoglimento del gravame di cui si discute.

4. - All'udienza pubblica del 29 settembre il giudice Baldassarre ha svolto la relazione e le difese delle parti hanno ribadito le conclusioni svolte negli atti depositati.

Considerato in diritto

1. - Nei presenti giudizi, riuniti per parziale identità di oggetto, vengono sottoposte all'esame di questa Corte tre distinte questioni di costituzionalità, sollevate in via principale dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano e, limitatamente alla prima, dalla Regione Sardegna, le quali riguardano la legge 20 ottobre 1978 n. 674, emanata ad integrazione del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giungo 1978 n, 1360 e contenente norme sulla formazione e sulla disciplina delle associazioni e delle unioni di produttori agricoli. Più precisamente, l'oggetto del giudizio é:

a) se l'art. 2 della predetta legge, nel prevedere determinati contenuti normativi e criteri direttivi per la formazione degli statuti delle associazioni e delle unioni ivi considerate, violi l'art. 8 n. 21 St. T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), il quale attribuisce alle Province autonome la competenza legislativa esclusiva in materia di agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, nonché l'art. 3 lett. d St. Sa. (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3), che attribuisce alla Regione Sardegna la medesima competenza legislativa in materia di agricoltura e foreste, piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;

b) se gli artt. 3, 4, 5, 11, commi 1ø, 2ø e 3ø, e 13 della citata legge n. 67 del 1978, ove siano ritenuti applicabili alle Province autonome di Trento e di Bolzano, siano contrastanti con l'art. 8 n. 21 St. T.A.A., ricordato alla lettera precedente;

c) se gli artt. 9, capoverso, e 10, alinea, della predetta legge n. 674 del 1978 che contengono le norme per lo stanziamento e modalità di erogazione dei fondi occorrenti per l'incentivazione della costituzione delle anzidette associazioni e unioni, nonché per l'attuazione dei loro compiti, siano in contrasto con l'art. 78 St. T.A.A., nella parte in cui non dispongono che le somme ivi previste siano devolute, per la quota di spettanza, alle Province autonome, com'é invece richiesto nella disposizione statutaria appena citata.

Nessuna delle questioni proposte dalle ricorrenti può essere accolta.

1.1. - Pregiudiziale all'esame delle questioni di costituzionalità prospettate contro la presente legge é la verifica se la materia disciplinata riguardi l'agricoltura, che gli Statuti della Regione e delle Province ricorrenti assegnano alla competenza legislativa primaria delle stesse, ovvero la politica (o regolazione) dei prezzi e dei mercati, che é invece una sub-materia, avente un autonomo rilievo, attribuita alla competenza statale in relazione all'applicazione o all'attuazione dei regolamenti o di altri atti della Comunità Economica Europea (cfr. le norme di attuazione degli anzidetti Statuti, segnatamente l'art. 8 lett. b d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; l'art. 2 d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, sebbene sotto altro riguardo (sent. n. 304 del 1987), la materia agricoltura assume un autonomo e distinto rilievo rispetto alla politica (o regolazione) dei prezzi e dei mercati in quanto riguarda direttamente la produzione e le strutture produttive (programmazione della produzione, interventi sulle dimensioni produttive, riconversioni, etc.). Ciò significa che, contrariamente a quel che suppone l'Avvocatura dello Stato, ai fini della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni (o Province autonome), gli interventi diretti sulla struttura degli operatori economici o delle unità produttive, anche se questi ultimi si collocano ovviamente sul lato dell'offerta dei prodotti, non possono essere confusi con quelli sul mercato, vale a dire con gli interventi immediatamente incidenti sullo sbocco finale di una determinata produzione e, come tali, direttamente attinenti all'incontro tra domanda e offerta, oltreché ai relativi termini e prezzi (costi di produzione, prezzi finali, etc.).

Analizzato in base ai criteri ora detti, l'art. 2 della legge n. 674 del 1978 appare indubbiamente inerente alla materia agricoltura, anziché a quella politica dei prezzi e dei mercati. Quest'articolo, infatti, nel fissare i principi sulla partecipazione dei soci alle associazioni del medesimo settore, nel disciplinare le regole fondamentali sulle elezioni degli organi direttivi delle associazioni maggiori nonché sulla rappresentanza e sulle relative deleghe nelle assemblee, nel prevedere i principali poteri deliberativi e di controllo delle associazioni medesime, nell'indicare alcuni fini di progresso sociale e di sviluppo da perseguire anche in collaborazione con enti nazionali e, infine, nello stabilire il principio che i rapporti tra cooperative e soci siano regolati dalle cooperative medesime, non fa altro che predisporre interventi che, con tutta evidenza, incidono direttamente sulla struttura degli operatori economici (associazioni produttive e relative unioni) e sulle loro possibilità di sviluppo, non già sui prezzi e sui termini del mercato agricolo come tali.

Certo, non si può nascondere che la disciplina degli elementi relativi alla struttura delle unità produttive generi in via di massima effetti o ripercussioni sui prezzi dei prodotti e sul mercato. Tantomeno si può nascondere che il regolamento comunitario, di cui la legge impugnata si autoqualifica come atto di integrazione e di attuazione, avendo principalmente lo scopo di favorire una drastica riduzione del numero di aziende agricole di dimensioni ridotte e insufficientemente organizzate e, di conseguenza, mirando a concentrare l'offerta dei prodotti agricoli (cfr. il secondo considerando Reg. Cee n. 1360 del 1978), si propone evidentemente di mettere in atto misure in grado di incidere mediatamente anche sui prezzi e sui termini del mercato agricolo. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. ad es. sentt. nn. 94 e 165 del 1985, n. 304 del 1987), ai fini della determinazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni (o Province Autonome) la materia oggetto di competenza legislativa regionale non può essere identificata soltanto in base a una correlazione di strumentalità rispetto a un determinato scopo o risultato, tanto più se questi criteri rischiano, come nel caso in questione, di condurre a definizioni della materia in grado di vanificare del tutto la competenza regionale in agricoltura, per il semplice fatto che ogni attività agricola é in definitiva strumentale rispetto al mercato. Proprio perciò é stato di recente ribadito da questa Corte (sent. n. 304 del 1987) che, persino nei casi in cui una determinata disciplina della produzione agricola o della struttura delle unità produttive sia inserita nella prospettiva finale di una modifica dei prezzi o dei termini del mercato, ciò che rileva primariamente, ai fini predetti, é il contenuto e l'oggetto specifico dell'atto normativo impugnato. Sicché, anche sotto quest'ultimo profilo, gli interventi previsti dall'art. 2 della legge impugnata, come del resto quelli contemplati negli altri articoli in contestazione, appaiono inerire a fasi diverse dalla produzione-immissione nel mercato e dall'incontro della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli, nonché dai relativi termini e prezzi. Come tali, essi non concernono la sub-materia politica dei prezzi e del mercato, che le citate norme di attuazione degli Statuti del Trentino-Alto Adige e della Sardegna conservano alla competenza statale, ma rientrano piuttosto nella materia agricoltura, assegnata alla competenza legislativa primaria della Regione e delle Province ricorrenti. Ciò posto, e premesso che l'intera legge n. 674 del 1978 afferma esplicitamente di avere lo scopo di integrare il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978 n. 1360 e, di fatto, detta norme di attuazione-integrazione che si interpongono fra il citato regolamento comunitario e la competenza legislativa primaria vantata dalle ricorrenti in materia di agricoltura, sorge il problema relativo alla costituzionalità della predetta legge e, in primo luogo, dell'art. 2 della stessa, rispetto alle disposizioni statutarie che conferiscono alle Regioni e alle Province ricorrenti l'anzidetta competenza legislativa.

2. - É infondata la questione di costituzionalità concernente l'art. 2 della legge n. 674 del 1978 sia in relazione all'art. 8 n. 21 St. T.A.A., sia in relazione all'art. 3 lett. d St. Sa., che attribuiscono, rispettivamente, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Sardegna la competenza legislativa esclusiva in materia di agricoltura.

2.1. - Secondo l'orientamento costante di questa Corte (cfr., da ultimo, sent. n. 304 del 1987) é incontestabile che l'attuazione dei regolamenti comunitari incidenti su materie di competenza regionale spetti in via di principio alle Regioni (o alle Province ad autonomia differenziata). Tuttavia questa stessa Corte ha contemporaneamente ammesso che, in presenza di determinate circostanze, tale principio possa subire eccezioni o attenuazioni, nel senso di permettere l'interposizione di norme statali fra quelle comunitarie e quelle regionali (o provinciali).

Fra queste deroghe viene innanzitutto in considerazione l'ipotesi che lo stesso regolamento comunitario esiga, esplicitamente o implicitamente, un'integrazione delle proprie norme, coinvolgente interessi ricadenti nella sfera di competenza statale. Ciò può accadere quando i regolamenti contengano disposizioni la cui fattispecie presenti uno o più elementi da determinare, come le norme facoltizzanti ovvero quelle che prevedono la possibilità di scelta fra distinte opzioni, oppure le disposizioni che autorizzano gli Stati membri a legiferare in deroga alle norme del regolamento medesimo o, ancora, quelle contenenti precetti parzialmente in bianco. La stessa evenienza può accadere, poi, quando gli stessi atti comunitari contengano disposizioni non autosufficienti, nel senso che appaiono inapplicabili in un determinato ordinamento nazionale in mancanza di una predisposizione, da parte di quest'ultimo, di più specifiche modalità di attuazione, connesse ora a esigenze di tipo operativo, come l'istituzione di nuovi uffici o di nuovi servizi dell'amministrazione centrale, ora alla necessità di rispettare determinati doveri costituzionali, come ad esempio l'esigenza di un'idonea copertura finanziaria derivante dall'art. 81 Cost. in relazione a nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale eventualmente comportate dall'applicazione del regolamento stesso.

La necessità di interposizione di norme statali può nascere, inoltre, da esigenze proprie dell'ordinamento nazionale in cui deve essere applicato il regolamento comunitario. Quando, ad esempio, si renda necessario assicurare il soddisfacimento di ben individuate finalità unitarie, che impongono un'uniformità di attuazione delle disposizioni comunitarie, é pienamente ammissibile un intervento legislativo dello Stato che stabilisca gli elementi indefettibili della disciplina normativa ovvero le misure di indirizzo e di coordinamento nei confronti dell'esercizio delle competenze legislative e/o amministrative delle Regioni (o delle Province ad autonomia differenziata). Allo stesso modo, quando l'inerzia degli organi regionali (o provinciali) conduca a una sostanziale evasione di obblighi comunitari o quando si riscontri comunque un'eccezionale situazione di urgenza di fronte alla quale sussista il rischio oggettivo dell'impossibilità di un adempimento tempestivo e puntuale degli obblighi comunitari da parte delle Regioni (o delle Province autonome), allora, come ha più volte affermato questa Corte (sentt. n. 182 del 1976, n. 81 del 1979 e n. 304 del 1987), appare del tutto legittimo un intervento dello Stato mediante l'esercizio del suo potere sostitutivo, che avviene in via normale e successiva, nel primo caso, e in via eccezionale, provvisoria e preventiva, nel secondo caso.

Rispetto a questo quadro interpretativo, nel caso di specie esistono due distinti motivi che inducono a giustificare, quantomeno in linea di principio e salvo a vedere le specifiche modalità adottate, l'interposizione di norme nazionali fra quelle comunitarie e quelle regionali. Il primo motivo é dato dal rilievo che lo stesso regolamento comunitario n. 1360 del 1978, come ha riconosciuto anche la Corte di Giustizia delle Comunità europee nella decisione 28 marzo 1985 (in causa 272/83), presenta in più punti una struttura normativa che esige un'integrazione da parte di fonti di carattere nazionale, sia statali che regionali. Il secondo é rappresentato dal fatto che il medesimo regolamento, se non ha dato luogo a evasioni tali da parte regionale da legittimare l'intervento sostitutivo dello Stato (tantomeno configurabile in una legge emanata soltanto quattro mesi dopo l'adozione del regolamento stesso), né ha operato in circostanze tali da poter giustificare la prefigurazione dell'oggettiva impossibilità di tempestivo adempimento da parte delle Regioni (tanto più che esso non fissa scadenze per la propria esecuzione, salvo che per un aspetto marginale: v. art. 11, n. 3, reg. com.), pone tuttavia una disciplina che comporta comunque la determinazione di più specifiche modalità di applicazione, alcune delle quali, come si dirà tra breve, sono connesse allo scopo di soddisfare esigenze di uniformità che solo il legislatore statale può porre, dato l'interesse nazionale che le sorregge.

Questi due motivi sono compresenti e, in qualche modo, si intrecciano, in relazione alle censure mosse contro le numerose disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 674 del 1978, onde ritenere infondati i sospetti di incostituzionalità sollevati nei ricorsi in esame. La loro sinergia é tanto più significativa nel caso di specie in quanto il fatto che l'esigenza di un intervento del legislatore nazionale sia fondata su un regolamento comunitario comporta, come questa Corte ha già avuto modo di affermare in passato (v. ad es. sent. n. 340 del 1983), quel coinvolgimento di valori costituzionali, connessi alla particolare posizione di quei regolamenti nel sistema delle fonti normative, che é necessario per giustificare la legittimità di misure di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle autonomie differenziate.

2.2. - Sotto i profili ora considerati, viene innanzitutto in rilievo il fatto che il regolamento comunitario n. 1360 del 1978 contiene varie disposizioni che stabiliscono norme di principio, le quali, anche se tutt'altro che equivoche, sono così generali da lasciare uno spazio per ulteriori precisazioni normative.

Il principio che le organizzazioni associative debbono avere statuti che assicurino il controllo delle associazioni e delle loro decisioni - il quale, pur se espressamente enunciato soltanto a proposito delle associazioni eventualmente allargate a soggetti diversi dai produttori agricoli (di cui all'art. 5 n. 2), vale in realtà per qualsiasi forma associativa si voglia perseguire - mentre non vanta particolari svolgimenti all'interno del regolamento stesso, esige comunque la predisposizione di misure specifiche che permettano ad esso l'espansione normativa che il legislatore comunitario intende conferirgli. Ciò significa che, sotto l'aspetto considerato, le disposizioni regolamentari lasciano un ampio spazio alle fonti nazionali, le quali, nel rispetto delle rispettive sfere di competenza, possono e debbono fornire una determinazione maggiore di quel principio, stabilendo tanto le regole generali in materia di appartenenza alle varie associazioni, di deleghe, di forme di rappresentanza, di elezioni e di votazioni, quanto le norme più specifiche e più rispondenti alle varie esigenze che si possono riscontrare localmente nelle stesse materie. Ed é chiaro che, attesa la ripartizione di competenze vigente nel nostro ordinamento, anche lo Stato può intervenire per occupare con proprie norme il predetto spazio, poiché, pur trattandosi di una materia sulla quale si esercita la competenza legislativa primaria della Regione e delle Province ricorrenti, resta pur sempre al legislatore statale il potere di fissare - nei termini e nei limiti precedentemente ricordati - una normazione-quadro diretta ad assicurare un minimo di uniformità all'attuazione del predetto principio comunitario.

Questo é, in realtà, quanto ha fatto il legislatore statale nei punti 1, 2, 3 e 6 dell'art. 2 della legge n. 674 del 1978. Al fine di rendere operativo il principio del controllo delle associazioni da parte dei soci e al fine di conferire alla sua attuazione un minimo di uniformità, il legislatore nazionale ha infatti stabilito nei punti anzidetti: a) che ciascun socio possa partecipare soltanto a una determinata associazione operante nel medesimo settore e nello stesso territorio, senza poter partecipare ad altre organizzazioni, tanto se aderenti all'associazione de qua, quanto se comunque operanti nel medesimo settore e nello stesso territorio; b) che nelle associazioni maggiori (quelle con più di 300 associati) sia riconosciuto il principio un socio un voto, sia costituita un'assemblea sociale formata da delegati eletti su liste separate e nell'ambito di assemblee parziali con non meno di 50 soci, sussista la medesima proporzione fra i delegati eletti dalle cooperative e quelli eletti dai soci singoli, siano delegati soltanto i soci, siano tenute assemblee parziali per l'elezione dei delegati secondo modalità dirette a garantire i diritti dei soci (fissazione dell'o.d.g., convocazione in tempo utile); c) che sia assicurata la partecipazione delle minoranze negli organi direttivi ed esecutivi; d) che, salvo quanto già diversamente previsto, la delega del voto in assemblea possa farsi solo a favore di un componente del nucleo familiare.

Come appare evidente, si tratta di norme che, mentre conferiscono un'articolazione operativa a un principio generalissimo contenuto nelle disposizioni comunitarie, nello stesso tempo fissano alcuni punti fermi essenziali perché la legislazione regionale e le norme degli statuti associativi diano un'attuazione a quel principio che sia dotato di un minimo di uniformità. Trattandosi di regole che non esauriscono tutte le potenzialità delle norme comunitarie di cui sono attuazione, le disposizioni ora considerate lasciano una sostanziale discrezionalità tanto alla competenza legislativa primaria della Regione e delle Province ricorrenti quanto a quella statutaria delle associazioni di produttori e delle relative unioni. Nell'ambito delle rispettive sfere di azione, le une e le altre hanno infatti la possibilità di attuare, secondo modalità dettate dal loro legittimo e libero apprezzamento, principi - come quello dell'eguaglianza dei voti dei soci, di una relativa proporzionalità della rappresentanza nelle assemblee generali delle associazioni e del rispetto di uno standard minimo di garanzia dei diritti dei soci - che nelle disposizioni legislative impugnate sono, in effetti, soltanto enunciati.

2.3. - Considerazioni non dissimili valgono anche per altre disposizioni contenute nell'art. 2 della legge impugnata, in particolare nei punti 8 e 10 del predetto articolo. Anche in relazione alle norme anzidette sussiste, infatti, il duplice profilo appena accennato: quello dipendente dalla natura del regolamento comunitario, che lascia agli Stati nazionali la libertà di determinare svariate forme associative, nonché quello specificamente proprio dell'ordinamento statale, cui spetta il potere di fissare standards minimi di uniformità e misure di indirizzo e di coordinamento nei confronti della normazione regionale.

Come ha riconosciuto anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa Commissione C.e.e. contro Repubblica Italiana, decisa il 28 marzo 1985, il regolamento comunitario n. 1360 del 1978, mirando ad incoraggiare l'associazione degli agricoltori al fine di intervenire nel processo economico mediante forme di azione comune, lascia ai singoli Stati interessati la libertà di stabilire le varie forme associative, purché queste siano idonee, a favorire l'accorciamento dei circuiti commerciali tramite la concentrazione dell'offerta e l'utilizzazione comune degli impianti di trasformazione, cioè a realizzare lo scopo posto a base del regolamento stesso. Sicché quando il legislatore nazionale prevede, accanto alle altre forme associative, la promozione di imprese cooperative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di trasformazione, nonché di commercializzazione dei prodotti (art. 2, punto 8), non solo non contravviene alle norme del regolamento comunitario, come ha precisato la stessa Corte di Giustizia europea nella decisione appena citata (punto 15), ma, svolgendone altresì le finalità, adattandole alla particolare struttura agricola nazionale e avendo anche presente il preciso compito costituzionale relativo alla promozione della cooperazione (art. 45 Cost.), formula nel contempo un impulso e un indirizzo nei confronti della legislazione regionale (e provinciale) in direzione sia del coordinato raggiungimento degli obiettivi comunitari, sia dello sviluppo della cooperazione agricola. Rispetto a quest'ultima finalità lo Stato, nell'utilizzare legittimamente una facoltà implicita nel regolamento comunitario, esercita un potere che gli é proprio, in quanto l'incentivazione su tutto il territorio nazionale di una forma associativa di particolare pregio costituzionale rientra indubbiamente nelle proprie competenze e non offende l'autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta in materia alla Regione e alle Province ricorrenti.

Sulla medesima linea si colloca, poi, la disposizione di cui al punto 10 dell'art. 2 della legge impugnata, la quale, nello stabilire che i rapporti economici tra le cooperative aderenti all'associazione e i singoli soci delle stesse siano regolati dallo statuto delle cooperative medesime, pone una norma, che, oltre ad essere coerente e complementare con la disciplina integrativa-attuativa ricordata al capoverso precedente, si conforma al dovere costituzionale di garantire alle cooperative il mantenimento dei loro specifici caratteri e delle loro finalità (art. 45 Cost.).

2.4. - Possono essere ricondotte in pari modo a quegli spazi vuoti che il regolamento comunitario lascia alla discrezionale scelta degli Stati membri anche altre disposizioni della legge impugnata, come i punti 7 e 9 del predetto art. 2. La promozione di programmi per le aziende associate nell'ambito delle attività di ricerca e di sperimentazione agraria, di riconversione e di razionalizzazione produttiva che si svolgono al livello nazionale, nonché la cura della rilevazione e della divulgazione dei dati e delle informazioni volte al miglioramento dell'offerta dei prodotti, che le associazioni dovrebbero svolgere in collaborazione coi competenti servizi nazionali e regionali e avvalendosi dei centri e degli istituti per le ricerche di mercato, tanto pubblici che privati, rappresentano infatti due finalità legate da un nesso di coerente e strumentale complementarità con gli obiettivi fissati dalle norme comunitarie di cui si pongono come attuazione-integrazione (concentrazione e razionalizzazione dell'offerta, etc.) e, nello stesso tempo, sono il contenuto di disposizioni di scopo o norme di indirizzo rivolte alle Regioni e alle associazioni di produttori di indubbio interesse nazionale o super-regionale. Come tali, esse sono legittimamente disposte dal legislatore statale, tanto più che esprimono anche un'autorizzazione rivolta ai menzionati enti e organi nazionali a prestare la loro collaborazione e il loro ausilio alle associazioni dei produttori agricoli e agli enti regionali operanti per l'incentivazione delle associazioni stesse.

2.5. - Anche i restanti punti (nn. 4 e 5) dell'art. 2 della legge impugnata pongono alcune norme-quadro dirette a rendere operativo il regolamento comunitario n. 1360 del 1978. In tali ipotesi, tuttavia, l'esigenza prevalente che il legislatore nazionale ha presente é piuttosto quella di far sì che le associazioni dei produttori (e le relative unioni) siano dotate di uno strumentario minimo comune, che, da un lato, possa assicurare ad esse procedure giuridiche di azione di carattere similare e, dall'altro, possa agevolare una relativa omogeneità e confrontabilità di strumenti e di poteri, anche al fine di permettere alle autorità pubbliche i controlli più adeguati in vista del raggiungimento delle finalità contenute nel predetto regolamento comunitario e dell'adempimento dell'obbligo di trasmettere periodicamente determinate informazioni agli organi comunitari. Ciò non toglie che, pur in riferimento alle ipotesi in questione, appaia presente anche l'esigenza di dar forza operativa al principio del controllo delle associazioni (e delle relative unioni) da parte dei soci.

Questa duplice esigenza é chiaramente presente tanto nella previsione che le associazioni adottino regolamenti interni, programmi di produzione e di commercializzazione, nonché convenzioni e contratti, anche interprofessionali, per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti, quanto nella connessa previsione che, per l'esercizio di questi rilevanti poteri, l'assemblea sociale debba deliberare a maggioranza assoluta dei soci (o dei delegati di questi) in prima convocazione e a maggioranza semplice (dei presenti) nella seconda (sempreché intervenga almeno 1/5 degli associati).

Le stesse esigenze sono pure evidenti nelle successive disposizioni, di cui al punto 5 dell'art. 2, che conferiscono all'associazione il potere di vigilanza sul rispetto, da parte degli associati, degli obblighi associativi, nonché il potere di irrogare sanzioni nelle ipotesi di violazione degli stessi, compresa l'esclusione del socio inadempiente in caso di gravi e ripetute infrazioni. Questi poteri, oltretutto, possono considerarsi impliciti tanto nelle varie previsioni di controlli contenute nel regolamento comunitario, quanto nelle finalità istituzionali riconosciute alle associazioni medesime.

Ciò che occorre sottolineare, comunque, é che sia nell'ipotesi di cui al punto 4, sia in quella di cui al punto 5, si tratta di disposizioni che, per il legame necessario con le esigenze di una loro uniforme attuazione nel territorio nazionale, non possono non rientrare nei poteri normativi e di indirizzo dello Stato. Poteri che, nel caso, appaiono legittimamente esercitati in quanto rispondenti ai requisiti di validità ricavabili dalla costante giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. sentt. nn. 340 del 1983, 195 del 1986 e 304 del 1987). Essi, infatti, stabilendo una normativa-quadro limitata alla previsione di un nucleo minimo di strumenti e di poteri, lasciano, come esige la costante giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. sentenze nn. 340/83 e 304/87) alla competenza legislativa (primaria) della Regione e delle Province ricorrenti un'ampia possibilità di scelta e un intatto potere di legiferazione nel merito (come quello di specificare le varie forme di vigilanza o dei diversi tipi di sanzioni a fronte delle distinte ipotesi di violazione degli obblighi associativi; quella di vincolare le associazioni ad adottare determinate disposizioni nei loro regolamenti o di collegare i loro programmi a specifiche finalità, e così via).

3. - Del pari infondate sono le questioni di costituzionalità, sollevate soltanto dalle Province autonome di Trento e Bolzano sempre in relazione all'art. 8 n. 21 St. T.A.A. (competenza legislativa primaria in materia di agricoltura), le quali concernono gli artt. 3, 4, 5, 11, nei primi tre commi, e 13 della legge n. 674 del 1978.

Dal momento che le suddette censure sono state prospettate dalle ricorrenti subordinatamente al riconoscimento che le disposizioni impugnate, le quali nel loro tenore letterale si riferiscono genericamente alle regioni, siano ritenute applicabili alle Province medesime, occorre preliminarmente sciogliere il presente dubbio. A giudizio di questa Corte, tutte le disposizioni oggetto della presente censura sono efficaci tanto verso le regioni a statuto ordinario quanto verso quelle ad autonomia differenziata, comprese le Province ricorrenti. A questa conclusione induce il fatto che, mentre alcune disposizioni (artt. 3, seconda parte, art. 5 n. 1 e 2) contengono criteri normativi generali di diretta derivazione dai principi informatori del regolamento comunitario n. 1360 del 1978, cui sono legati da un nesso di strumentalità necessaria, altre invece (art. 3, prima parte; art. 4; art. 5 n. 3; art. 11 comma 1ø, 2ø e 3ø; art. 13) contengono norme o misure di coordinamento generale che, in tanto possono avere un significato, in quanto si riferiscono a tutte le regioni, qualunque sia il loro tipo di autonomia. Nell'uno e nell'altro caso é dunque, implicito il riconoscimento dell'applicabilità delle disposizioni impugnate anche alle Regioni e alle Province ad autonomia differenziata.

3.1. - Cominciando dalle disposizioni menzionate da ultimo, va precisato che esse prevedono distinte misure di coordinamento che, per un verso, sono legate a istanze presenti nel predetto regolamento comunitario e, per altro verso, rispondono a esigenze nazionali unitarie connesse all'attuazione del regolamento medesimo.

L'art. 11 della legge 674 del 1978 prevede, nei primi tre commi, che ogni Regione istituisca comitati regionali di vigilanza e di coordinamento nei confronti delle unioni di associazioni operanti nella regione considerata. Questi comitati, previsti in parallelo con analoghi comitati nazionali di settore, hanno essenzialmente compiti di coordinamento e di vigilanza nei confronti delle unioni riconosciute in ogni regione (art. 11 e 3) e, in questa prospettiva, sono tenuti anche ad esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti, in ordine alle vicende più rilevanti delle stesse unioni e associazioni (v. artt. 3 e 4). La previsione di questi comitati é strettamente dipendente dall'esigenza ispiratrice del regolamento comunitario n. 1360 del 1978, relativa al superamento della polverizzazione delle unità produttrici e della sussistente disorganizzazione nell'immissione sul mercato dei prodotti agricoli e, di conseguenza, dall'esigenza del loro inserimento in strutture più complesse e in processi programmatori funzionanti sia al livello nazionale che regionale.

Nello stesso tempo, l'istituzione di questi comitati regionali rappresenta una necessaria modalità di attuazione delle predette norme comunitarie, diretta a predisporre strutture di coordinamento di base costituenti la premessa indispensabile per la realizzazione di una programmazione di settore al livello nazionale. Ciò é reso particolarmente evidente dall'art. 11, commi 1 e 2, il quale, nel prevedere che tali comitati siano composti da rappresentanti delle unioni riconosciute, stabilisce nel capoverso che questi siano integrati da delegati provenienti sia dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, sia dalle associazioni o dagli enti nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, ai quali, in ogni caso, dev'essere attribuito soltanto un voto consultivo. Con queste disposizioni, la legge n. 674 del 1978 non solo é ben lontana dal violare l'autonomia regionale costituzionalmente garantita, ma piuttosto manifesta un'attenzione particolare verso la stessa, al punto che, pur nella composizione di organi misti di coordinamento, quali sono i predetti comitati, circoscrivono i poteri dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali alla semplice formulazione di un parere non vincolante. Più in generale, comunque, esse mirano a istituire strutture di coordinamento, nelle quali siano esclusivamente presenti gli interessi dei produttori associati, se pure in raccordo con quelli di categoria, e la cui finalità é quella di soddisfare l'interesse nazionale sottostante alla creazione di una rete programmatoria di settore: una rete il cui nucleo forte degli interessi e il cui centro decisionale é in definitiva individuato dalla legge nel livello regionale, e in particolare nelle unioni di produttori e nelle strutture di coordinamento della regione (o provincia autonoma).

3.2. - I medesimi argomenti valgono, senza ulteriori aggiunte, per il rigetto delle censure mosse all'art. 13 della legge 674 del 1978. Questo articolo prevede alcune norme transitorie, volte a regolare tanto la composizione dei comitati nazionali (primo comma), quanto quella dei comitati regionali (secondo comma), per i primi tre anni di applicazione della legge, sulla base della presunzione che per questo periodo non siano state istituite le unioni regionali riconosciute. A parte che é difficile immaginare i motivi di doglianza da parte delle Province ricorrenti rispetto all'esercizio di un potere propriamente statale, quale quello di disciplinare (in via transitoria) la composizione di un'unione di produttori di carattere nazionale (tanto é vero che le norme corrispondenti che stabiliscono la disciplina definitiva dello stesso fenomeno, cioè l'art. 11 commi 4 e 5, non sono oggetto di impugnazione), resta il fatto che le disposizioni relative alla composizione provvisoria dei comitati regionali (art. 13 cpv.) non si distaccano sostanzialmente dai criteri enunciati all'art. 11, commi 2 e 3, analizzati nel punto precedente. Sicché anche per essi vale l'argomento che la previsione di una composizione-tipo, estensibile a tutte le regioni, appare finalizzata all'interesse nazionale di approntare una rete di istituzioni di coordinamento aventi una struttura omologa proprio allo scopo di rendere più agevole e più efficiente lo svolgimento del processo programmatorio di settore su tutto il territorio nazionale.

3.3. - Nell'ambito delle disposizioni appena esaminate esistono tuttavia norme di dettaglio che, anche se stabilite al fine di manifestare un'esigenza di coordinamento, non lasciano comunque alcuna discrezionalità al legislatore regionale. Questo é il caso della disposizione di cui all'ultima parte dell'art. 11, comma 3ø, la quale stabilisce che i comitati regionali durano in carica tre anni. Questa Corte ha più volte affermato, (in particolare nelle sentt. nn. 214 del 1985 e 195 del 1986) che eventuali disposizioni di dettaglio poste dal legislatore nazionale a corredo di norme di coordinamento hanno un'efficacia dispositiva o suppletiva, nel senso che producono i loro effetti all'interno dei singoli ordinamenti regionali solo fintantoché la regione interessata non abbia provveduto ad adeguare la disciplina normativa di sua competenza ai principi posti dal legislatore statale. Da questo criterio la Corte non ha alcun motivo di discostarsi anche in tale occasione, di modo che, nei sensi appena detti, va rigettata la censura di illegittimità costituzionale nei confronti della disposizione ora considerata.

3.4. - Espressione del potere statale giustificato da esigenze unitarie da preservare in sede di attuazione di un regolamento comunitario, sono anche gli artt. 4 e 5 della legge impugnata.

L'art. 4, nel riconoscere al legislatore regionale il compito di determinarne le modalità, prevede che in ogni regione sia istituito un albo delle associazioni riconosciute. Questo compito se, per un verso, soddisfa l'interesse nazionale affinché si abbia, regione per regione, l'intero quadro delle associazioni di produttori e lo si abbia in base a strumenti di conoscenza omologhi e raffrontabili, per altro verso appare necessariamente strumentale all'obbligo degli Stati-membri di comunicare alla Commissione C.e.e. gli estremi delle associazioni e delle unioni riconosciute, suddivise per settori produttivi omogenei, nonché i dati relativi alle revoche del riconoscimento delle medesime (cfr. artt. 7 e 9 reg. com.).

Lo stesso articolo prevede, poi, che il legislatore regionale determini le modalità per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo spettanti alle regioni nei confronti delle associazioni dei produttori, ponendo, come indirizzo statale, alcune norme a garanzia delle associazioni medesime: in particolare che il potere di revoca del riconoscimento di un'associazione, previsto in via di massima dal regolamento comunitario n. 1360 del 1978 (art. 8) per gravi infrazioni delle norme ivi previste, debba esser esercitato con atto motivato, previa diffida e sentito il parere del Comitato regionale di vigilanza di cui all'art. 11 della legge impugnata. Si tratta di un indirizzo posto a tutela dei diritti dei privati, quali sono le associazioni dei produttori, la cui legittima adozione, come tale, non può essere fondatamente contestata al legislatore statale.

L'art. 5, infine, nel prevedere che le Regioni disciplinino le unioni di associazioni stabilendo, oltreché le regole per le revoche del loro riconoscimento e per la loro partecipazione alla programmazione agricola regionale, le modalità per il loro riconoscimento, fissa, in relazione a queste ultime, alcune norme di indirizzo: in particolare a) che le unioni siano costituite da associazioni di produttori del settore che, anche se situate in zone limitrofe, siano state riconosciute dalla regione; b) che, nel loro ambito, spetti a ciascuna associazione un numero di voti proporzionale al numero degli associati. Si tratta, come appare evidente, di norme di indirizzo adottate per le unioni in parziale parallelismo con quelle previste per le associazioni dall'art. 2 della legge impugnata, la cui legittimità costituzionale é stata precedentemente vagliata nel punto 2.2. Le ragioni per l'infondatezza delle censure proposte che sono state allora esposte valgono naturalmente anche per i profili qui considerati.

3.5. - Nell'ambito del secondo gruppo di censure resta da esaminare quella relativa all'art. 3. In questo articolo si dispone che in casi di gravi necessità, dichiarati dall'autorità competente, le delibere delle associazioni possono essere provvisoriamente dotate di un'efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati, sempreché operino nei territori interessati, mediante decreti adottati dal Presidente della Regione o dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, secondo i rispettivi ambiti di competenza. Nella parte finale dell'articolo, poi, si prevede che tali delibere siano adottate con la maggioranza richiesta per le decisioni più rilevanti, cioè quella assoluta, e che esse devono ottenere il parere favorevole dei già menzionati comitati di vigilanza (di quello nazionale, in caso di competenza statale, di quello regionale, in caso di competenze delle regioni o province autonome).

Le disposizioni ora ricordate sono impugnate dalle Province ricorrenti, non già per il loro contenuto normativo (poiché questo si limita a prevedere poteri da ripartire tra Stato e Regioni in base alle regole costituzionali sulle rispettive competenze), ma per il fatto stesso che lo Stato abbia previsto, con una propria legge, quei poteri eccezionali. Sotto questo profilo la censura é infondata poiché le disposizioni impugnate pongono una norma derogatoria rispetto ai principi generali dell'ordinamento che regolano l'efficacia delle delibere associative, la cui adozione, proprio per l'oggetto della disciplina dettata, non può spettare che allo Stato. Del resto, esorbita dall'interesse regionale e pertiene invece all'interesse nazionale stabilire una regola, come quella relativa all'efficacia erga omnes delle delibere associative (se pure in via eccezionale e provvisoria), che tocca anche diritti di privati sottoponibili a una disciplina generale e insuscettibili di un trattamento differenziato da regione a regione.

3.6. - In conclusione va detto che alla base delle disposizioni oggetto del secondo gruppo di censure, come del resto di quelle oggetto delle precedenti, sta essenzialmente la particolare natura del regolamento comunitario di cui la legge impugnata si pone come normativa di attuazione-integrazione. Quando un regolamento comunitario contiene, fra le altre, norme non-autoapplicative o non autosufficienti e lascia addirittura molteplici spazi vuoti nel complesso contesto della sua struttura normativa, il principio generale della sua diretta applicazione da parte delle Regioni (o delle Province autonome) dev'essere contemperato con le esigenze legate alla determinazione da parte dello Stato di principi, di indirizzi e di strumenti di attuazione comunque collegati a un interesse nazionale. Tuttavia, come ha riconosciuto anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella già citata decisione avente ad oggetto la stessa legge qui in contestazione, se, per un verso, un regolamento come quello n. 1360 del 1978, che comporta un'attuazione implicante una produzione normativa su ben quattro livelli (quello del Consiglio delle Comunità europee, quello della Commissione C.e.e., quello statale e quello regionale), pone problemi più complessi e più particolari, al punto da indurre a rivedere posizioni tradizionali (come ha fatto quella stessa Corte a proposito delle norme riproduttive o ripetitive), per altro verso questa più complessa articolazione non può giustificare illegittime compressioni dell'ultimo livello, quello regionale. A giudizio di questa Corte, questa eventualità non si é verificata nel caso, poiché le disposizioni impugnate, pur nelle complesse condizioni del necessario raccordo con i regolamenti comunitari, si sono limitate a porre norme di principio oppure misure di indirizzo e di coordinamento o, ancora, modalità di attuazione legate a precise esigenze unitarie o a doverose finalità costituzionali. Che, in via di fatto, le Regioni e le Province autonome non abbiano utilizzato le possibilità di determinazione normativa a loro disposizione ed, in sostanza, abbiano invece semplicemente recepito nelle proprie leggi le norme della legge impugnata é un argomento a posteriori e de facto che non può essere utilizzato in sede di legittimità costituzionale, tanto più che potrebbe essere interpretato in un doppio e opposto senso (cioè sia come prova della reale sussistenza di un interesse nazionale, sia come prova della mancanza di spazi di normazione primaria).

4. - Infondata é, infine, la terza censura prospettata contro la legge impugnata.

Le Province autonome di Bolzano e di Trento sollevano il dubbio di un contrasto con l'art. 78 St. T.A.A. degli artt, 9, cpv., e 10, alinea, della legge n. 674 del 1978 nella parte in cui non prevedono che le somme ivi considerate siano devolute, per le quote di loro spettanza, alle Province ricorrenti e siano invece ripartite tra le Regioni con deliberazione del C.i.p.a.a. (di cui all'art. 2, l. 27 dicembre 1977, n. 984), d'intesa con la Commissione interregionale (di cui all'art. 13, l. n. 281 del 1970). Tuttavia, in contrario va ribadito quanto questa Corte ha gia affermato (v. sent. n. 195 del 1986), vale a dire che i principi posti dall'art. 78 St. T.A.A. non si applicano ai finanziamenti settoriali di tipo straordinario, quali sono quelli previsti nelle disposizioni oggetto della presente impugnazione, che espressamente si riferiscono al fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281 sia per le spese volte a favorire la costituzione e il funzionamento delle associazioni di produttori, sia per quelle dirette a incentivare i programmi di cui all'art. 10 della legge impugnata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 11 primo, secondo e terzo comma, e 13 della legge 20 ottobre 1978 n. 674 in riferimento all'art. 8 n. 21 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, in riferimento all'art. 8, n. 21, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige ed all'art. 3, lett. d), dello Statuto della Regione Sardegna;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 capoverso e 10, alinea, della legge n. 674 del 1978 in riferimento all'art. 78 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI