Sentenza n. 248 del 1976
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SENTENZA N. 248

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 8 luglio 1975, n. 306, avente per oggetto "Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione", promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 18 agosto 1975, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1975.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia autonoma di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con atto notificato il 18 agosto 1975, la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del suo vicepresidente pro-tempore, all'uopo autorizzato con deliberazione 12 agosto 1975, n. 3957 della Giunta provinciale, ha impugnato davanti a questa Corte la legge statale 8 luglio 1975, n. 306 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 23 luglio 1975), recante norme per l'incentivazione dell'associazionismo tra i produttori agricoli nel settore zootecnico e per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

Premesso in linea di fatto: che con la legge impugnata é stata adottata, allo scopo di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole, una normativa, valevole per l'intero territorio nazionale, diretta ad incentivare i fenomeni associativi in seno ai produttori agricoli nel settore zootecnico ed a disciplinare i criteri di determinazione del prezzo di vendita del latte; che, per il perseguimento di tali scopi la legge (art. 2) fa carico alle Regioni ed alle Province autonome di Bolzano e di Trento di definire con proprie leggi le modalità costitutive delle associazioni dei produttori; che, peraltro, la legge (art. 6) stabilisce direttamente quali debbano essere la composizione, la struttura organizzativa e le finalità di tali associazioni, demandando loro, tra l'altro, il compito di deliberare regolamenti e programmi di vendita vincolanti per i produttori, dei quali, pure direttamente, determina i doveri nei confronti dell'organismo associativo di appartenenza; che, inoltre, la legge (art. 5) prevede la costituzione presso ogni Regione di un "Comitato economico per la contrattazione e la valorizzazione del prodotto", determinandone la composizione e prescrivendo che le Regioni e le Province autonome debbano provvedere al loro insediamento nel più breve tempo possibile; che, infine, direttamente stabiliti sono, altresì, i criteri per la determinazione del prezzo del latte (artt. 8 e 9) mentre é preveduto che le Regioni e le Province autonome debbono determinare con proprie leggi lo standard merceologico del latte, le percentuali di maggiorazione in rapporto alla qualità del prodotto, le norme tecniche per la valutazione ed i controlli del contenuto di grasso e proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame.

Tanto premesso in fatto, a sostegno del ricorso si deducono i seguenti motivi di diritto:

a) violazione degli artt. 4, 5, 8, n. 21, 9, nn. 3, 8 e 10, e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in quanto con la legge impugnata, in contrasto con le norme statutarie sopra richiamate, che attribuiscono alla Provincia ricorrente competenza legislativa esclusiva in materia di "agricoltura... e patrimonio zootecnico" la potestà legislativa della Regione viene compressa in modo tale da ridursi alla mera esecuzione della legge statale;

b) violazione dell'art. 9, nn. 3, 8 e 10 dello Statuto che attribuisce alla Provincia competenza legislativa primaria anche in materia di "commercio", "incremento della produzione industriale" e di "igiene e sanità" in quanto le sopra richiamate norme della legge statale impugnata, anche per quanto attiene a tali materie, riducono la potestà legislativa della Provincia alla mera funzione di esecuzione tassativa della detta legge statale.

Si conchiude, pertanto, con il chiedere la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge statale suddetta per violazione delle norme statutarie indicate nei motivi di gravame.

Nel giudizio, così promosso, si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto di costituzione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, comunque, respinto.

Inammissibile in quanto, non risultando che la Provinciaabbia legiferato in materia, ai sensi dell'art. 105 dello Statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, fino a quando non sia disposto diversamente con legge provinciale, si applica la legge statale.

Infondato, in quanto l'art. 8, lett. f), del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, che approva le norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di agricoltura e foreste, ha confermato la competenza statale in ordine agli interventi per la regolamentazione del mercato agricolo, mentre l'art. 10, lett. b), ha delegato alle Province autonome l'esercizio delle relative funzioni amministrative.

Tali disposizioni troverebbero corrispondenza nell'art. 4 lett. m), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di agricoltura e foreste), dichiarato costituzionalmente legittimo con la sentenza di questa Corte n. 142 del 1972, con la quale fu affermata la estraneità alla sfera regionale degli interventi relativi alla politica di mercato ed al commercio dei prodotti agricoli, riservati alla competenza statale.

Nella discussione orale, peraltro, l'avvocato dello Stato ha dichiarato di rinunziare alla eccezione di inammissibilità del ricorso e di insistere nel chiedere la dichiarazione di infondatezza.

Considerato in diritto

1. - Come si é riportato in narrativa, la Provincia autonoma di Bolzano impugna davanti a questa Corte l'intera legge statale 8 luglio 1975, n. 306, avente per oggetto: "Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione", sostenendone la illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 4, 5, 8, n. 21, 9, nn. 3, 8 e 10, e 16 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, in quanto tutta la materia disciplinata con la impugnata legge statale, rientrerebbe nella competenza legislativa primaria conferita alla Provincia ricorrente dalle norme statutarie sopra richiamate.

Così precisati i termini della controversia e tenute presenti le deduzioni del patrocinio delle parti contendenti, valgono le seguenti considerazioni di diritto.

2. - Anzitutto deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, già sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, ancorché questa vi abbia, poi, rinunziato, dato che, se fondata, dovrebbe essere rilevata d'ufficio.

Ma fondata non é: dovrebbe, infatti, trovare la sua base sul principio della continuità della competenza legislativa statale, allorché la Regione, o come nella specie la Provincia, titolare di potestà legislativa primaria nella stessa materia, non ne abbia fatto uso, ma possa sempre farne uso in contrasto o a complemento di quanto disposto dal legislatore statale.

Ma, secondo quanto assume la Provincia ricorrente, con la legge impugnata lo Stato non soltanto avrebbe invaso la sfera di competenza legislativa provinciale ma ne avrebbe compresso il contenuto in modo tale da limitarlo alla mera esecuzione di tassative disposizioni statali.

Di fronte a tale assunto, che, almeno in parte, trova fondamento in talune norme della legge statale impugnata, viene meno il presupposto (persistenza di potestà legislativa primaria completa per la Provincia) necessario per la fondatezza della prospettata eccezione di inammissibilità del ricorso che, pertanto, dev'essere respinto.

3. - Si deve, quindi, passare all'esame del merito ed, al riguardo, si osserva quanto segue.

Come già si é posto in rilievo, la legge statale impugnata ha per oggetto: "Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo del latte alla produzione".

In forza degli artt. 4, 5, 8, n. 21, 9 nn. 3, 8 e 10, e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, la Provincia di Bolzano ha potestà legislativa primaria in materia di sviluppo della cooperazione, di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico, commercio, incremento produzione industriale. Indubbiamente, anche a stare alla sua semplice intestazione, la legge impugnata inciderebbe notevolmente fino ad assorbirla, sulla potestà legislativa provinciale, quale risulta dalle norme statutarie testé richiamate.

Senonché, l'art. 8 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, approvate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, statuisce che resta ferma la competenza degli organi statali in ordine, tra l'altro: "... f) agli interventi per la regolamentazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in favore di organismi associativi di produttori agricoli".

Sul piano di questa normativa deve subito rilevarsi che per quanto attiene alle "norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione" non soltanto non é ravvisabile la violazione di alcuna delle norme statutarie a riferimento, ma, soprattutto, si verte in materia - coordinamento e disciplina dei prezzi - che, come questa Corte ha più volte affermato (da ultimo con la sentenza n. 246 di pari data) appartiene esclusivamente alla competenza statale.

Per questa parte, pertanto, il ricorso della Provincia di Bolzano risulta senz'altro infondato.

Resta, in conseguenza, da accertare se ed entro quali limiti le norme della legge impugnata riguardanti l'"incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico" possano trovare fondamento nella potestà statale di "interventi per la regolamentazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in favore di organismi associativi di produttori agricoli" di cui alla sopra riportata lettera f) dell'art. 8 del d.P.R. n. 279 del 1974.

Posto nel dovuto rilievo il raffronto tra intitolazione e contenuto della legge impugnata da un lato, e, dall'altro, formulazione della potestà della quale il legislatore statale ha evidentemente inteso avvalersi (testé riportata lettera f) dell'art. 8 del d.P.R. n. 279 del 1974), deve trarsi la conclusione che con il termine "incentivazione" il legislatore ha inteso significare "gli interventi per la regolazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in favore di organismi associativi di produttori agricoli". ossia impulso alle regioni (o alle province autonome) diretto al fine di indurle all'esercizio della potestà legislativa primaria loro spettante per l'attuazione degli organismi associativi di produttori agricoli ritenuti necessari per la regolazione del mercato agricolo.

Se così é, risulta evidente che tutto quanto nella legge impugnata esula dal semplice impulso per risolversi in comando imperativo, eccede dal contenuto e dal fine di quanto dispone la più volte citata lettera f) dell'art. 8 del d.P.R. n. 279 del 1974 e si risolve in una illegittima compressione della potestà legislativa primaria spettante, in materia, alla Provincia ricorrente. Conseguentemente, per quanto concerne la Provincia autonoma di Bolzano, vanno dichiarate illegittime le seguenti norme della impugnata legge statale n. 306 del 1975:

a) l'art. 2, esclusi i primi due commi;

b) l'art. 5, comma primo, limitatamente all'imposizione del termine di sessanta giorni;

c) l'art. 6;

d) i primi due commi dell'art. 7.

Entro questi limiti il ricorso deve essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 5, primo comma, quanto all'imposizione del termine di sessanta giorni; 6, 7, primo e secondo comma, della legge 8 luglio 1975, n. 306 (Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione), limitatamente alla loro applicazione nella Provincia autonoma di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1976.