Sentenza n. 731 del 1988

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SENTENZA N.731

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Lombardia notificati il 6 e l'8 ottobre 1984, depositati in Cancelleria il 17 e il 19 successivi ed iscritti ai nn. 42 e 43 del registro ricorsi 1984, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro dei trasporti in data 1° agosto 1984, avente per oggetto: <Emanazione di norme regolamentari previste dall'art. 100, punto 8, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (tessere di libera circolazione)>.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi gli avvocati Antonio Rogazzini per la Regione Toscana, Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Entrambi i ricorsi per conflitto di attribuzione sono diretti a impugnare, per motivi in buona parte coincidenti, il medesimo atto, vale a dire il decreto del Ministro dei trasporti 1 agosto 1984, con il quale e regolato il rilascio delle tessere di libera circolazione sulle ferrovie, tramvie, filovie, impianti a fune, servizi automobilistici e di navigazione interna per l'intero territorio nazionale. Pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica decisione.

2. - Entrambe le ricorrenti, fanno riferimento al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 recante (su delega conferita al governo dalla legge 6 dicembre 1978, n. 835) nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. E sostengono che l'atto impugnato, emesso per disciplinare in via regolamentare la libera circolazione (e particolarmente il rilascio delle tessere di libera circolazione) ai sensi dell'art. 100 punto 8 del detto d.P.R. sia invasivo delle loro competenze in materia di trasporti pubblici di interesse regionale (art. 117 Cost.) per avere violato le norme racchiuse nel d.P.R. medesimo.

In particolare la Regione Toscana premette che sono attribuite alla competenza regionale a norma dell'art. 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni concernenti i servizi pubblici di trasporto <di interesse regionale> esercitati con linee tramviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo ed automobilistiche, e che sono riservate allo Stato, a norma del successivo art. 86, le funzioni di controllo sulla sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali. E osserva, su tale premessa, che il Ministro era abilitato dall'art. 100, n. 8, del d.P.R. n. 753 del 1980, a porre norme regolamentari con riferimento alle dette funzioni, e quindi con il duplice limite che il rilascio delle tessere fosse disposto al fine dell'espletamento dei controlli sulla sicurezza e regolarità dei tra sporti e di polizia e nei confronti di date categorie espressa mente indicate, investiti delle relative attribuzioni o di compiti accessori, come il personale della Direzione generale della motorizzazione civile (MCTC), quello di altre amministrazioni dello Stato che presti la propria opera presso il Ministero dei trasporti in collaborazione con la detta Direzione, e coloro che nell'interesse della stessa svolgono attività di ricerca, studio o consulenza. ciò posto, deduce che l'atto impugnato, prevedendo il rilascio delle tessere a categorie non investite delle attribuzioni ed estranei ai compiti suindicati, ha varcato il duplice limite come sopra posto.

Da canto suo la Regione Lombardia, oltre a formulare censure analoghe, rileva che il Ministro era abilitato a porre norme regolamentari in materia di rilascio delle tessere per le sole ferrovie in concessione (art . 1 00, comma primo, d.P.R. n. 753 del 1980) e prospetta ancora che a causa delle dedotte violazioni di legge, consistenti nel rilascio di tessere al di fuori dei casi previsti, si sarebbe determinato un <pregiudizio reale e sostanziale di ordine finanziario> per essa regione, attributaria, ex lege 10 aprile 1981, n. 151, di risorse destinate al ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto, con accollo dell'eventuale ulteriore onere risultante dall'eccedenza rispetto ai parametri stabiliti (sulla base della spesa storica).

3. - I conflitti sono inammissibili.

Posto che essi si presentano come conflitti di interferenza, nel senso che le regioni non rivendicano come propria la competenza esercitata dal Ministro, ma deducono che dall'esercizio illegittimo di questa e derivato un turbamento per l'esercizio di una loro competenza, e necessaria, per la rilevanza delle denunciate violazioni, non solo la configurabilità della competenza, che si assume in tal modo incisa, come competenza costituzionalmente garantita, ma anche la configurabilità della stessa incisione. Occorre, cioè, che fra la competenza che si asserisce incidente e quella (sempreché costituzionalmente garantita) che si asserisce incisa intercorra un rapporto particolare, come: l'avere entrambe un oggetto comune sul quale sono destinate a intervenire a dati livelli o sotto dati aspetti, cioè l'essere entrambe destinate ad essere esercitate nel medesimo procedimento, o comunque l'una nel presupposto o in vista dell'esercizio dell'altra per il conseguimento di un certo risultato, tanto più se l'ente portatore della competenza incisa sia di questo complessivamente responsabile o vi abbia preminente interesse.

Orbene un siffatto rapporto non e configurabile nel settore in argomento, in cui l'art. 100 individua e giustappone in materia di (rilascio di tessere) di libera circolazione ai fini di controlli sulla sicurezza e sulla regolarità dei trasporti due competenze a oggetto ben distinto e a svolgimento del tutto indipendente: una competenza dello Stato per quel che concerne il personale della M.C.T.C. e altre categorie svolgenti con esso collaborazione (n. 8, prima parte) e una competenza delle regioni per quel che riguarda il personale regionale addetto alla vigilanza sui servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse (n. 8, seconda parte).

Tanto meno può parlarsi di un risultato ascrivibile alla regione o di preminente interesse della medesima, alla cui produzione Stato e regione debbano concorrere, con riferimento a un servizio di vigilanza in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei trasporti pubblici considerato nel suo complesso, giacché un siffatto risultato complessivo sarebbe in ogni caso ascrivibile a una competenza statale (cfr. non tanto l'art. 86, comma terzo, del d.P.R. n. 616 del 1977 - abrogato con l'art. 104 del d.P.R. n. 753 del 1980 - ma gli artt. 1, comma terzo, 100, comma secondo, 101 del detto d.P.R. n. 7 5 3 e la stessa abrogazione dell'art . 86, comma terzo d.P.R. n. 616 ad opera dell'art. 104 del d.P.R. n. 753).

Per quanto concerne l'assunto della Regione Lombardia concernente l'asserito <pregiudizio reale e sostanziale di ordine finanziario> derivante dalle denunciate illegittimità nel rilascio delle tessere di libera circolazione, va considerato che esso-riconosciuto dalla stessa ricorrente come non rilevante ai fini del presente conflitto-non sostanzia censura prospettabile sotto il profilo di una lesione dell'autonomia finanziaria regionale, tenuto conto del carattere indiretto del nesso istituibile fra le illegittimità denunciate e un eventuale disavanzo di gestione. Va peraltro osservato che nel sistema della legge n. 151 del 1981, (recante principi fondamentali nella materia e istitutiva del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto) tali disavanzi non sono posti a carico delle regioni nel senso indicato dalla ricorrente. A1 riguardo va considerato il disposto dell'art. 6, commi terzo e quarto della detta legge, il quale precisa che rimangono a carico delle imprese di trasporto e, semmai, degli enti locali, i disavanzi non coperti dai contributi di esercizio, cui e tenuta la regione, sia pure, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, in misura non inferiore a quanto a tale scopo ad esse e attribuito dallo Stato attraverso il Fondo per gli investimenti e il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi (cfr. altresì l'art. 9, che delinea il ruolo svolto dalla regione nel circuito di distribuzione e di successiva assegnazione agli enti o alle aziende di trasporto delle somme del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi). E va ricordata la sentenza di questa Corte n. 307 del 1983, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma primo del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131, perché, non conformandosi alla legge n. 151, aveva posto a carico delle regioni, senza fornire alle medesime i mezzi necessari (ed anzi prescrivendo ad esse di farvi fronte con <il maggior gettito dei tributi propri>) l'onere, peraltro per l'anno in corso, del ripianamento dei disavanzi in parola (cfr. altresì la sentenza di questa Corte n. 245 del 1984, la quale, per analoghi motivi, ha dichiarato l 'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 7, comma tredicesimo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato contro lo Stato in ordine al decreto del Ministro dei trasporti 1° agosto 1984 (Emanazione di norme regolamentari previste dall'art. 100, punto 8 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753: tessere di libera circolazione) dalla Regione Toscana e dalla Regione Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.

 

Francesco SAJA - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 30/06/88.