Ordinanza n.356 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 356

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1981 dal Giudice istruttore del Tribunale di Prato, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione di Kuhn Benedikt, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Prato, con ordinanza del 10 marzo 1981, ha denunciato:

a) l'illegittimità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, nella parte in cui é prescritta l'adozione del giudizio direttissimo "in ogni caso", e senza possibilità di deroga, per i soli delitti di esportazione illecita di valuta o costituzione illecita di disponibilità valutarie all'estero; b) l'illegittimità, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dell'art. 3 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, in quanto la contravvenzione ivi descritta si sostanzia "in una norma incriminatrice in bianco, che rinvia a disposizioni comprensive non solo di leggi e regolamenti ministeriali, ma altresì di circolari e istruzioni emanate da vari organi (il Ministero per il Commercio Estero, l'Ufficio Italiano Cambi, la Banca d'Italia)";

che nel giudizio si é costituita la parte privata Benedikt Kuhn, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Fantozzi e Giovanni Maria Flick, formulando deduzioni adesive all'ordinanza di rimessione;

che é anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato, quanto alla prima questione, che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge 26 settembre 1986, n. 599, che ha, fra l'altro, sostituito (art. 5) il primo comma dell'art. 4, disponendo che "Per i reati previsti dal presente decreto, sempre che non siano necessarie speciali indagini, si procede a giudizio direttissimo anche in deroga all'articolo 502 del codice di procedura penale";

che, a norma dell'art. 6 della stessa legge 26 settembre 1986, n. 599, "Nei procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge é stato già dichiarato aperto il dibattimento, continua ad applicarsi il disposto del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159";

che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;

Considerato, quanto alla seconda questione, che la stessa risulta manifestamente infondata, dovendo trovare applicazione, con riferimento all'art. 3 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, la medesima ratio decidendi di altre numerose pronunce di questa Corte in tema di determinazione del contenuto del precetto penale ad opera di provvedimenti amministrativi (v., in particolare, sentenze n. 58 del 1975, n. 21 del 1973, n. 113 del 1973, n. 9 del 1972, n. 168 del 1971, n. 69 del 1971, n. 61 del 1969, n. 26 del 1966, n. 96 del 1964, n. 36 del 1964);

Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Prato con ordinanza del 10 marzo 1981;

2) Ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore del Tribunale di Prato relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI