SENTENZA N. 61
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 5, lett. f, 6 e 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, promossi con quattro ordinanze emesse il 24 giugno 1966 dal pretore di Milano in altrettanti procedimenti penali rispettivamente a carico di Casella Ettore, Branca Pierluigi, Catenacci Mario e Marsure Gianni, iscritte ai nn. 140, 141, 142 e 143 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 19 agosto 1967.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
L'art. 5, lett. f della legge 30 aprile 1962, n. 283, sancisce il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, di vendere, di detenere per vendere o somministrare ai propri dipendenti o comunque distribuire per il consumo sostanze colorate artificialmente, quando la colorazione non sia autorizzata, o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte. E l'art. lo della stessa legge conferisce al Ministro per la sanità il potere di approvare con proprio decreto l'elenco dei colori che possono essere impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari, determinandone le caratteristiche fisico-chimiche, gli standards di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti e le modalità di uso. Avvalendosi di tale potere, il Ministro, con decreto del 19 gennaio 1963, non solo ha approvato l'elenco dei coloranti e degli alimenti di cui é autorizzata la colorazione, ma ha reso altresì obbligatoria, sulla confezione degli alimenti colorati artificialmente, la dicitura, a caratteri indelebili e chiaramente leggibili, "colorati con.. " seguita dalla denominazione e dal numero dei coloranti impiegati (artt. 3 e 7). La violazione di tali disposizioni é punita con la pena dell'ammenda.
Nel corso di quattro procedimenti penali a carico di Marsure Gianni, Casella Ettore, Branca Pierluigi e Catenacci Mario, denunziati per avere prodotto e venduto sostanze e bevande alimentari colorate artificialmente senza indicare il nome e la sigla delle materie coloranti impiegate, il pretore di Milano ha ritenuto che la norma la quale conferisce al Ministro il potere di determinare le "modalità di uso dei coloranti" violi la riserva di legge sancita dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione e, con quattro distinte ordinanze di identico contenuto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, lett. f, 6 e 10 della legge sopraindicata.
Nelle ordinanze si precisa che l'obbligo imposto con un decreto ministeriale della indicazione sulle confezioni dei nomi e delle sigle dei coloranti impiegati costituisce un precetto nuovo e diverso da quello contenuto nell'art. 5, lett. f della legge, che prescrive soltanto l'indicazione della colorazione artificiale.
Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 19 agosto 1967.
Nel presente giudizio, non vi é stata costituzione di parti, ma é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, assistito e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'Avvocatura dello Stato ritiene che la questione sia infondata. Alla stregua dell'orientamento della Corte costituzionale, desumibile dalla sentenza n. 26 del 1966, non può fondatamente pretendersi che le modalità di uso, di cui all'art. 10 della legge n. 283 del 1962, debbano trovare esplicita analitica indicazione di contenuto e di limiti nella legge. Ed invero anche nel caso in esame si può affermare quanto é stato rilevato in detta sentenza, e cioè che, come vi sono esigenze tecniche che inducono il legislatore ad affidare al Ministro per la sanità il compito di stabilire quali sono i coloranti non vietati, determinandone le caratteristiche fisico-chimiche, gli standards di purezza, ecc. così sono esclusivamente tecnici i criteri ai quali la predetta autorità amministrativa deve ispirarsi nel porre le relative disposizioni, ivi comprese quelle attinenti alle modalità di uso dei coloranti stessi.
E qualora l'autorità amministrativa superasse i limiti insiti nella funzione di mero completamento della fattispecie penale - già individuata e delineata nella disposizione di legge - il provvedimento sarebbe impugnabile non per illegittimità costituzionale ma per mezzo dei normali rimedi all'uopo approntati dall'ordinamento.
Considerato in diritto
Secondo le ordinanze di rimessione, l'art. 10 della legge 30 aprile 1963, sarebbe viziato di illegittimità, nella parte in cui prescrive che il Ministro per la sanità, non soltanto approva, con suo decreto, l'elenco dei colori che possono essere impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari, ma determina altresì i casi di impiego e le "modalità d'uso" dei coloranti. In virtù di questa amplissima discrezionalità, il Ministro ha emanato, con decreto del 19 gennaio 1963, la norma secondo la quale gli alimenti colorati artificialmente debbono recare sulla confezione - o, se venduti sfusi, sul cartello denominante l'alimento - la dicitura: "colorato con... seguita dalla denominazione, o dal numero del - o dei - coloranti impiegati" (art. 3). Poiché il contravventore a questa disposizione, é punito a termini dell'art. 6 della legge sopraindicata, la sanzione penale verrebbe comminata per un precetto posto in essere da un atto amministrativo, anziché dalla legge, con violazione quindi dell'art. 25 della Costituzione, per cui nessuno può essere punito se non in forza della legge.
La questione non é fondata.
L'art. 5, lett. f della legge n. 283 del 1962 contiene non soltanto il divieto di usare sostanze coloranti non autorizzate, ma anche l'obbligo della indicazione "a caratteri chiari ben leggibili" della colorazione. L'art. 3 del decreto ministeriale 19 gennaio 1963, prescrivendo quanto innanzi specificato, non ha creato affatto un obbligo nuovo o diverso, siccome ritiene il pretore di Milano, ma si é limitato a dare dettagli, sicché il precetto penale é dettato dalla norma di legge e non dall'atto amministrativo.
Comunque, per quanto riguarda le ulteriori specificazioni, va considerato che con la sentenza n. 26 del 1966 questa Corte ha deciso che il principio di legalità della pena può considerarsi soddisfatto quando la legge indichi con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. Orbene, da un canto il termine "modalità di uso" non consente arbitrarie dilatazioni, ponendo di per se stesso un limite di applicazione a quelle modalità che sono normalmente usate secondo criteri suggeriti dalla tecnica in casi simili. Dall'altro, la norma in esame rimane circoscritta e contenuta entro i limiti sostanzialmente tecnici segnati da quei principi cui é ispirata nel suo complesso la legge sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande: tutela della salute pubblica, vigilanza sulle materie usate negli alimenti, e controllo anche da parte del pubblico perché non vengano adoperati coloranti non autorizzati, in quanto ritenuti pregiudizievoli per la salute. La produzione, il commercio e la vendita delle sostanze alimentari colorate vengono disciplinate sotto svariati aspetti, dagli artt. 6, 7, 8, 11, 12, 14, eccetera della legge n. 283, mentre esigenze tecniche impongono che la normazione più dettagliata e specifica della materia venga affidata al potere dell'autorità amministrativa.
É da escludere pertanto che le norme impugnate abbiano violato il principio di legalità della pena sancito dall'art. 25 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, lett. f, 6 e 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1969.