Sentenza n. 69 del 1971
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SENTENZA N. 69

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

SENTENZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12 bis dei testo unico sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016 (aggiunto dall'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799), promossi con ordinanza emessa il 30 giugno 1969 dal pretore di Conegliano nel procedimento penale a carico di Donati Ugo, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969, e con cinque ordinanze emesse il 4 febbraio 1970 dallo stesso pretore in altrettanti procedimenti penali rispettivamente a carico di Modolo Mario, De Polo Antonio, Benedetti Fortunato, Soldera Gildo e Basei Luciano, iscritte ai nn. 168, 169, 170, 171 e 172 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

Ritenuto in fatto 

Nel corso di sei distinti procedimenti penali a carico di taluni cacciatori imputati, tra l'altro, della contravvenzione all'art. 12 bis del testo unico sulla caccia, per aver esercitato l'arte venatoria in località sottoposte al regime di caccia controllata, sprovvisti del tesserino prescritto dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia, il pretore di Conegliano sollevava questione di legittimità costituzionale del predetto art. 12 bis, per contrasto con il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con ordinanze del 30 giugno 1969 e del 4 febbraio 1970, di identico contenuto. Il giudice a quo rileva che la norma impugnata, delineata la nozione di caccia controllata, stabilisce la soggezione dei cacciatori ad una serie di limiti all'esercizio venatorio, relativi all'epoca, al luogo, alla specie e al numero dei capi di selvaggina stanziale da abbattere, ed ammette i titolari di licenza di caccia ad esercitare la caccia controllata "osservando le condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento tipo nazionale". L'ultimo comma della norma impugnata commina ai contravventori la pena dell'ammenda.

Il pretore di Conegliano ritiene che la norma suddetta, in violazione della riserva di legge stabilita dall'invocato art. 25 della Carta, ricolleghi la pena dell'ammenda alla inosservanza di un precetto che non é formulato nella legge stessa, ma la cui determinazione é attribuita al regolamento emanando ad opera del Comitato provinciale per la caccia.

Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atti di intervento depositati il 14 ottobre 1969 ed il 26 maggio 1970, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.

Rileva l'Avvocatura che, anche secondo la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, non si avrebbe violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, quando la legge, nell'attribuire al regolamento il potere di fissare, per singoli elementi, o nella loro interezza, ipotesi criminose, abbia predeterminato, come nella specie, con sufficiente rigore, questa fissazione.  

Considerato in diritto 

Tutte le ordinanze di remissione propongono la medesima questione che va quindi definita con unica sentenza.

La Corte costituzionale é chiamata a decidere se l'art. 12 bis del t.u. 5 giugno 1939, n. 1016, che punisce con l'ammenda l'attività venatoria svolta in località sottoposte al regime di caccia controllata senza osservare le condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale per la caccia, contrasti o meno con il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, per il dubbio che la norma legislativa abbia in tal modo rinviato all'emanando regolamento l'integrale formulazione del precetto penale.

Questa Corte ha avuto occasione di rilevare più volte come il principio di legalità della pena esiga, da un lato, che sia proprio un atto avente forza di legge ad indicare "con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena"; d'altro canto che sia sempre ed esclusivamente la legge a determinare con quale misura debba venire repressa la trasgressione dei precetti che essa vuole sanzionati penalmente (cfr. sentenze n. 26 del 1966 e n. 61 del 1969).

Il principio ora enunciato appare rispettato anche dalla norma impugnata. Invero l'art. 12 bis del vigente t.u. sulla caccia (aggiunto dall'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799) definisce nelle sue caratteristiche fondamentali il regime di caccia controllata come quello secondo cui l'esercizio venatorio é soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere. I vari regolamenti emanati dai Comitati provinciali della caccia, sulla scorta di un regolamento tipo nazionale, sono stati previsti dalla legge per specificare, principalmente per la necessità di adattare alle diverse condizioni dei luoghi, quelle caratteristiche limitative già fissate, con sufficiente precisione, ad opera della legge.

Pertanto la norma impugnata non ha violato l'invocato principio costituzionale, rimettendo alla fonte regolamentare la specificazione di elementi predeterminati dalla legge.

Qualora, poi, in ipotesi, gli emanati regolamenti, nel precisare le condizioni da osservarsi nell'esercizio della caccia controllata, avessero stabilito oneri o limitazioni non consentite dalla formulazione legislativa, essi risulterebbero evidentemente affetti da vizio di illegittimità, con il conseguente dovere del giudice di disapplicarli, e con la possibilità per l'interessato di ricorrere ai comuni strumenti di tutela giurisdizionale.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 bis del testo unico sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016 (aggiunto dall'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 5 aprile 1971.