Sentenza n.99 del 1987

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SENTENZA N. 99

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

        ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge Reg. Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1976 n. 2 (Integrazione della L.R. 5 agosto 1975 n. 48 concernente: "Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia"), in riferimento all'art. 8, lett. f della legge 22 ottobre 1971 n. 865 promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1978 dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia sui ricorsi riuniti proposti da Di Giovanni Alberto ed altri contro Regione Friuli-Venezia Giulia iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 21 novembre 1984 dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia sui ricorsi riuniti proposti da Mattiussi Danilo contro Regione Friuli-Venezia Giulia iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220-bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 18 luglio 1985 dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Iaccheo Giovanni contro Regione Friuli-Venezia Giulia iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 1ø Serie Speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Destro Ezio nonché gli atti di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. - Con le tre ordinanze citate in epigrafe il Tribunale Regionale Amministrativo del Friuli-Venezia Giulia prospetta un dubbio di legittimità costituzionale relativamente agli articoli 1 e 2 della legge, emanata dalla predetta Regione, 15 marzo 1976 n. 2 (Integrazione della L.R. 5 agosto 1975 n. 48 concernente: "Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia") che, dettando le norme per l'inquadramento del personale degli enti soppressi dalla legge 21 ottobre 1971 n. 865 (c.d. riforma della casa) e trasferito alla regione medesima, ne prevede l'inquadramento in soprannumero nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza e stabilisce, nel contempo, criteri di corrispondenza che, fra l'altro, escludono l'inquadramento di detto personale nella qualifica funzionale di dirigente della regione.

2. - A monte delle disposizioni sospettate di incostituzionalità sta l'art. 8 dell'anzidetta legge statale n. 865 del 1971, che, nel delegare al Governo lo scioglimento degli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, pone il seguente principio direttivo: "Trasferire... alle regioni il personale... degli enti soppressi... salvaguardandone i diritti acquisiti...".

La delega é stata esercitata con il d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036 (Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica) secondo il quale "al personale trasferito deve essere assicurato un trattamento economico globale e di quiescenza non inferiore a quello goduto all'atto del trasferimento, nonché la destinazione a funzioni corrispondenti a quelle già esercitate" (art. 19, primo comma).

Con successivo decreto legge del 2 maggio 1974 n. 115, contenente norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (convertito nella legge 27 giugno 1974 n. 247), é stata prevista, per il personale trasferito al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del Comitato per l'Edilizia residenziale, la salvaguardia dei diritti quesiti ai sensi dell' art. 19 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036.

Sulla base di tali disposizioni legislative, il Ministero dei lavori pubblici, con suo decreto del 28 dicembre 1974 n. 5427, disponeva, con decorrenza 1ø gennaio 1975, il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia sia di trenta dipendenti di due enti soppressi, l'I.S.E.S. (Istituto per lo Sviluppo della Edilizia Sociale) e l'I.S.S.C.A.L. (Istituto Servizio Sociale, Case per i Lavoratori), sia quello di altri due dipendenti destinati in via definitiva a prestare servizio presso il costituendo Consorzio Regionale fra gli Istituti Autonomi per le case popolari della Regione.

A seguito di tale atto la Regione Friuli-Venezia Giulia ha adottato la legge regionale 18 giugno 1975 n. 35, che é stata poi sostituita dalla L.R. 15 marzo 1976 n. 2, di cui fanno parte le disposizioni sospettate di incostituzionalità. Le ordinanze a quibus hanno origine da ricorsi presentati da un certo numero di dipendenti pubblici "trasferiti" contro gli atti regionali di inquadramento (in soprannumero) e il conseguente trattamento economico. Il t.a.r. del Friuli-Venezia Giulia, ritenuto tali atti conformi agli articoli 1 e 2 della citata L.R. n. 2 del 1976, ha invece dubitato della legittimità costituzionale delle norme di legge regionale che vi stavano a base.

3. - Con la prima ordinanza (R.O. n. 205/79) si prospetta la violazione degli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, del principio generale dell'ordinamento costituito dal divieto di retroattività della legge regionale, delle norme fondamentali di una riforma economico-sociale (art. 8 della legge n. 865 del 1971; artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 1036 del 1972; art. 23 del d.l. n. 115 del 1974) e, infine, dell'art. 68, capoverso, dello statuto.

3.1. - Secondo il giudice a quo, i profili di possibile contrasto con l'art. 3 Cost. sono individuati, da un lato, nell'inquadramento in soprannumero e in un'unica qualifica nell'ambito della stessa carriera, e dall'altro, nel fatto che la normativa regionale ha alterato le distinzioni giuridiche esistenti negli ordinamenti di provenienza, eliminando ogni differenza in ordine allo status giuridico e mantenendole solo per quanto riguarda il trattamento economico.

3.2. - Il parametro dell'art. 36 Cost. viene invocato nell'ordinanza del t.a.r. Friuli-Venezia Giulia in quanto l'inquadramento nella medesima qualifica del personale appartenente alla stessa carriera non tiene conto delle qualifiche già rivestite dai dipendenti nel ruolo di provenienza, né consente l'inquadramento fra i dirigenti regionali dei dipendenti aventi una qualifica direttiva nell'ente di provenienza, non tenendo così conto della qualità del lavoro prestato.

3.3. - La violazione dell'art. 97 Cost., primo e secondo comma, viene prospettata dal giudice a quo sotto tre diversi profili:

a) prima di tutto perché la legge regionale impugnata, dettando una disciplina applicabile solo ad una parte del personale identificato per la sua provenienza da enti disciolti conterrebbe una disciplina distinta da quella generale per esigenze non ricollegabili alle strutture o alle funzioni degli uffici regionali;

b) inoltre, la violazione del principio del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione sarebbero la conseguenza del mancato rispetto di una riforma economico-sociale in tema di soppressione e successione di alcuni enti edilizi, la legge statale sulla riforma della casa, che ha compiuto una valutazione in ordine alla posizione giuridica del personale da trasferire, cui andrebbe garantito lo stato giuridico ed economico goduto nonché la destinazione a funzioni corrispondenti a quelle esercitate;

c) infine, il non aver fatto riferimento, nell'inquadramento del personale, ad elementi obiettivi, quali le funzioni già esercitate, si porrebbe in contrasto con il secondo comma dell'art. 97 Cost. perché la razionale utilizzazione del personale sarebbe un elemento inscindibile nella definizione della struttura degli uffici (sotto l'aspetto soggettivo), delle attribuzioni e delle responsabilità proprie dei funzionari.

3.4. - Come quarto profilo di incostituzionalità l'ordinanza del giudice a quo, premesso che il d.m. n. 15427/74 obbliga il legislatore regionale all'inquadramento e all'immissione nei ruoli regionali del personale trasferito, adduce che le norme impugnate violerebbero il principio di irretroattività della legge regionale perché questa, non rispettando la legge statale (L. 865/71 e d.P.R. 1036/72), avrebbe i caratteri di una c.d. legge provvedimento, priva di astrattezza e disciplinante effetti giuridici già regolati con legge statale. Secondo il giudice a quo, infatti, il personale degli enti soppressi era, ope legis, in servizio presso la Regione alla data del 1ø gennaio 1975 per effetto della normativa statale e del citato d.m. n. 15427/74 ed aveva diritto all'inquadramento in base alla disciplina vigente a quell'epoca.

3.5. - Il quinto profilo di incostituzionalità riguarda i limiti della potestà legislativa della Regione che, seppur esclusiva, é tenuta al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. Poiché alla legge sulla casa non potrebbe essere negato tale carattere, l'ordinanza ravvisa che l'art. 19 d.P.R. 1036/72, emanato come decreto delegato di quella legge, sarebbe stato violato dalle norme regionali nella parte in cui prevedono l'inquadramento in soprannumero e non garantiscono le posizioni giuridiche acquisite nell'ente di provenienza né il trattamento economico conseguito (mancato riconoscimento della quattordicesima e quindicesima mensilità previste invece dalle norme regolamentari degli enti di provenienza).

3.6. - Da ultimo, il giudice a quo ritiene leso l'art. 68 dello statuto della Regione, secondo il quale "le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale".

Più precisamente, il giudice a quo, pur non negando il potere della regione di introdurre differenze (giustificate) rispetto alla normativa statale, adduce che nel caso di specie sarebbero state violate norme statali appositamente emanate per regolare il rapporto di impiego del personale trasferito alla Regione dagli enti edilizi soppressi (artt. 18 e 19 d.P.R. 1036/72 e 23 d.l. 115/74), oltrechè principi generali della disciplina del rapporto di impiego statale, quali quelli che tutelano il diritto alla conservazione della qualifica e all'esercizio delle funzioni e il diritto alla conservazione del trattamento economico già acquisito.

4. - Si é costituito in giudizio il sig. Ezio Destro, uno dei ricorrenti davanti al giudice amministrativo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ezio Trampus e Antonio Memeo, il quale aderisce sostanzialmente ai profili di illegittimità costituzionale sopra riassunti.

5. - La Regione, costituitasi in giudizio con atto di intervento e memoria, respinge tutte le questioni di costituzionalità sollevate nell'ordinanza di rimessione.

Sulla affermata violazione dell'art. 3 Cost. essa osserva che la "posizione soprannumeraria" non é affatto lesiva di diritti o interessi del personale che vi é collocato, avendo l'unico scopo di non dilatare la pianta organica in presenza di eccezionali e non ripetibili situazioni.

Nemmeno si porrebbe un problema di rispetto dell'art. 3 Cost. per l'inquadramento del personale degli enti soppressi in un'unica qualifica, perché identica disposizione é prevista per il restante personale regionale. Sull'azzeramento delle diversità di situazioni esistenti negli ordinamenti di provenienza relativamente allo status giuridico, la Regione si richiama, per negare la violazione del parametro costituzionale invocato, a quanto già osservato da questa Corte nella sentenza n. 10/80.

Circa le affermate violazioni degli artt. 36 e 97 Cost., la Regione, premessa un'eccezione di inammissibilità per le censure relative all'art. 97 Cost. in quanto formulate genericamente, si richiama ancora alla citata sentenza n. 10/80 di questa Corte.

La Regione, inoltre, nega il carattere retroattivo delle disposizioni impugnate, rilevando che le norme statali non disciplinano, né possono disciplinare, gli aspetti regolati dalla normativa regionale, quali le modalità dell'inquadramento, la "presa in carico" del personale e l'attribuzione ad esso di un certo trattamento economico. Di conseguenza, secondo la Regione, la legge regionale non poteva che riferirsi alla data del passaggio del personale alla Regione (1ø gennaio 1975), avvenuto il 28 dicembre 1974, e quindi non poteva non regolare una situazione determinatasi ben prima della sua emanazione.

Con riferimento all'affermata violazione delle norme fondamentali di una riforma economica e sociale, la Regione, dopo aver avanzato il dubbio che gli artt. 8 L. 861/1975, 18 e 19 d.P.R. 1036/1972 e 23 d.l. 115/1974 possano essere ritenuti tali, si richiama alle considerazioni svolte nella citata sentenza n. 10/80 con riguardo alla tutela delle posizioni originarie del personale trasferito alla regione.

Per quanto riguarda la salvaguardia del trattamento economico, la Regione osserva che, in base alle norme introdotte dalle disposizioni impugnate, il personale trasferito ha, innanzitutto, ottenuto l'inglobamento nello stipendio di vari assegni e indennità che nell'Amministrazione di appartenenza ne erano esclusi, con beneficio per la determinazione del quantum degli aumenti biennali, della tredicesima e di ogni altro compenso accessorio rapportato alla misura dello stipendio. Inoltre, sulla base delle stesse norme, é previsto un assegno ad personam, allo scopo di escludere ogni pur remota eventualità di reformatio in peius. Infine, aggiunge la Regione, nel 1982 (L.R. 9 dicembre 1982, n. 81, art. 42) la quattordicesima e la quindicesima mensilità sono state inglobate nello stipendio tabellare del personale de quo.

Anche per confutare l'affermata violazione dell'art. 68 dello statuto, la Regione si richiama alle considerazioni che questa Corte ha svolto nella sentenza n. 10/80, laddove si osserva che la norma che impone la salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche assolve soltanto alla transitoria esigenza di evitare una reformatio in peius dello status dei dipendenti interessati.

6. - Con l'ordinanza n. 35/1985 il t.a.r. del Friuli-Venezia Giulia, dopo aver premesso che il ricorrente, arch. Danilo Mattiussi, ricopriva nell'ente di provenienza una qualifica dirigenziale (rectius: direttiva), che tale qualifica ricomprendeva nella sua declaratoria funzioni rientranti nella qualifica regionale di dirigente, che il ricorrente, conformemente alla cit. L.R. n. 2 del 1976, non era stato inquadrato nella qualifica regionale di dirigente, ha sollevato questione di costituzionalità della legge regionale per violazione del principio della conservazione delle mansioni del personale, costituente norma fondamentale di una riforma economico-sociale.

6.1. - Si é costituita soltanto la Regione che si é limitata ad affermare che la legge statale n. 861/75 non é legge di grande riforma economico- sociale e che il principio della conservazione delle mansioni del personale non é un principio fondamentale della supposta grande riforma.

7. - Infine, anche con l'ordinanza n. 17/1986, il t.a.r. del Friuli-Venezia Giulia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 della cit. L.R. n. 2/76 nella parte in cui non prevede l'inquadramento del personale degli enti edilizi soppressi nella carriera dirigenziale.

L'ordinanza, dopo aver mostrato di ritenere che nel caso di specie si sia avuto l'inquadramento in carriera (regionale) direttiva del personale in possesso, nell'ente di provenienza, della carriera dirigenziale (e non direttiva, come é invece nella realtà), indica come norma parametro, costituente riforma economico-sociale, solo l'art. 8, lettera f della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

7.1. - Anche in tal caso si é costituita la Regione che, ancora una volta, si é limitata a negare il carattere di grande riforma economico-sociale della legge n. 865 del 1971 e, comunque, il carattere di norma fondamentale della parte relativa al personale.

8. - Alla pubblica udienza del 13 gennaio 1987 l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, ha chiesto il rigetto delle questioni di costituzionalità proposte rimettendosi agli atti di causa.

Considerato in diritto

1. - Poiché con le ordinanze in epigrafe si sollevano questioni identiche o connesse, le cause sono riunite e decise con un'unica sentenza.

2. - Le questioni di costituzionalità riguardano gli artt. 1 e 2 l.r. 15 marzo 1976 n. 2, con i quali si fissano le modalità di inquadramento nell'amministrazione regionale del personale proveniente da enti pubblici edilizi soppressi, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost., nonché 4 e 68 Stat. F.V.G., come precisato in narrativa.

Considerato che sono già state dichiarate infondate da questa Corte identiche questioni attinenti ai profili degli artt. 3 (sent. n. 73 del 1979), 36 (sent. n. 10 del 1980), 97 Cost. (sentt. n. 10 del 1980, n. 278 del 1983) e dell'art. 68 Stat. F.V.G. (sent. n. 188 del 1985); e considerato che nelle odierne ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi, non resta che ritenere le relative questioni manifestamente infondate.

3. - Nuovo é invece il profilo di costituzionalità relativo all'art. 4 Stat. F.V.G. - nel duplice aspetto della violazione del principio generale della irretroattività della legge regionale e del mancato rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali - che perciò va affrontato nel merito con il presente giudizio.

Così come sono prospettate e nei termini di cui si dirà in motivazione, le censure sono tuttavia infondate.

4. - La presunta violazione del principio generale della irretroattività delle leggi regionali, addotta dalla prima delle ordinanze qui considerate (r.o. 205/1979), é in realtà insussistente.

In effetti, il trasferimento alla Regione del personale che apparteneva agli enti pubblici edilizi soppressi, la decorrenza dello stesso e i principi o le salvaguardie attinenti al passaggio di quei dipendenti all'amministrazione regionale, sono stati disciplinati da una catena di atti statali che, partendo dall'art. 8 l. n. 865/1971 e dall'art. 19 d.P.R. n. 1036 del 1972, si é chiusa con il d.m. 28 dicembre 1974 n. 15427, il quale ha disposto l'effettivo trasferimento con decorrenza 1ø gennaio 1975. Tuttavia, diversamente da quanto ritiene il giudice a quo, al fine di rendere operativo il predetto trasferimento, era necessario che la Regione adottasse le leggi occorrenti alla predisposizione delle specifiche modalità di inquadramento del personale trasferito, al suo inserimento nell'organizzazione degli uffici amministrativi regionali e alla conseguente attribuzione di un trattamento economico con salvaguardia dei diritti acquisiti (secondo quanto prescritto dall'art. 8 l. n. 865/1971). Al pari di ogni norma di attuazione che si colloca all'ultimo anello di una catena discendente di atti normativi, le disposizioni regionali in questione, fra cui sono comprese le norme impugnate, pur se successive alla data della decorrenza del trasferimento del personale de quo, non aggiungono al patrimonio giuridico dei soggetti interessati alcun diritto che non fosse già previsto, quantomeno in via di principio o di previsione astratta, nelle disposizioni di legge statale collocate a monte del trasferimento stesso. La loro "retroattività", pertanto, é del tutto apparente e, perciò stesso, non si pone neppure il problema del contrasto con il divieto di retroattività della legge regionale affermato da questa Corte (sentenze nn. 91/1982, 23/1978 e 123/1957) nei confronti di leggi regionali che prendono in considerazione e disciplinano situazioni giuridiche verificatesi prima della loro entrata in vigore, al fine di darne una disciplina diversa da quella statale.

5. - Altrettanto infondata é la censura prospettata dalle ordinanze a quibus in relazione alla presunta violazione del limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, che l'art. 4 Stat. F.V.G. prevede a carico della competenza legislativa regionale primaria o esclusiva. Infatti, anche se l'art. 8 lett. f della l. n. 865/1971 e l'art. 19 del d.P.R. n. 1036/1972 sono da considerare come rientranti nelle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, non si riscontra alcuna violazione delle stesse ad opera delle norme impugnate, ove le disposizioni di raffronto siano correttamente interpretate.

5.1. - Come questa Corte ha più volte affermato (sentt. nn. 219/1984 e 151/1986), la natura di riforma economico-sociale di determinate norme va individuata attraverso una valutazione dell'oggetto delle norme stesse, della loro motivazione politico sociale, del loro scopo, del loro contenuto e delle modificazioni che esse intendono apportare nei rapporti sociali. Poiché tale valutazione deve riguardare le specifiche norme considerate, seppure nella loro connessione con altre norme, la qualificazione logica di alcune disposizioni di una certa legge come norme fondamentali di riforma economico-sociale non si estende automaticamente a tutte le disposizioni comprese nella legge medesima. Pertanto, che una precedente pronunzia di questa Corte abbia ritenuto come riforme economico-sociali altre disposizioni della l. n. 865/1971 (sent. n. 13/1980) non esime da una valutazione ad hoc delle norme impugnate.

In sé e per sé considerato l'art. 8 lett f della l. n. 865/1971, in collegamento con l'art. 19 del d.P.R. n. 1036/1972 che configura l'esercizio del corrispondente potere delegato, non costituisce di certo una norma fondamentale di riforma economico-sociale. Tuttavia é ormai acquisito alla giurisprudenza di questa Corte che, se le norme esecutive o di dettaglio non debbono considerarsi necessariamente attratte dalla natura di riforma economico-sociale delle norme principali da cui logicamente dipendono, non si può escludere l'estensione di tale qualifica a norme diverse da quelle contenenti i principi fondamentali della riforma, purché legate con queste ultime da un rapporto di coessenzialità o di necessaria integrazione (sentt. nn. 219/1984 e 151/1986). Ebbene, da tale punto di vista, l'intero art. 8 della legge n. 865/1971, nonché l'art. 19 del d.P.R. n. 1036/1972 che, rappresentandone l'esercizio della corrispondente delega, fa corpo con esso, é espressamente diretto a riorganizzare su basi nuove il complesso delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare. Rispetto a questo compito - di cui la ristrutturazione e il riordinamento degli I.A.C.P. operanti nel territorio di ogni singola Regione, insieme alla razionalizzazione e alla semplificazione della rete degli enti pubblici edilizi sia nazionali che locali, sono le parti più qualificanti - i principi relativi al trasferimento del personale (oltrechè del patrimonio) appartenente agli enti pubblici soppressi rappresentano indubbiamente un elemento di necessaria integrazione delle norme fondamentali della riforma economico-sociale di cui trattasi.

5.2. - Premesso tutto ciò, resta da esaminare la conformità degli artt. 1 e 2 della l.r. F.V.G. n. 2/1976 rispetto agli artt. 8 lett. f l.n. 865/1971 e 19 d.P.R. n. 1036/1972. Apparentemente l'art. 8 lett. f della legge di delega appena citata contiene una formulazione più riduttiva rispetto a quella contenuta nell'art. 19 del corrispondente decreto delegato: mentre il primo prevede che il trasferimento dei dipendenti dagli enti pubblici soppressi alla Regione debba avvenire "salvaguardandone i diritti acquisiti", il secondo invece dispone che "al personale trasferito dev'essere assicurato un trattamento economico globale e di quiescenza non inferiore a quello goduto all'atto del trasferimento, nonché la destinazione a funzioni corrispondenti a quelle già esercitate". Quest'ultima espressione ha indotto i giudici a quibus a ritenere che l'art. 19 del d.P.R. da ultimo citato imponga la salvaguardia, oltrechè del trattamento economico, anche del tipo di mansioni inerenti alla qualifica già rivestita, e a sospettare di incostituzionalità, pertanto, gli artt. 1 e 2 della l.r. F.V.G. n. 2/1976 che provvedono a inquadrare il personale trasferito nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza, ma non assegnando allo stesso mansioni identiche a quelle precedentemente svolte.

Tuttavia, una corretta interpretazione sistematica del citato art. 19 induce a considerare errato il significato che i giudici a quibus hanno ritenuto di inferire dalle predette disposizioni, anche se questo appaia indubbiamente suggerito dal tenore letterale delle disposizioni medesime.

Innanzitutto, al di là di ipotesi di evidente contraddizione, una norma delegata dall'incerto significato lessicale dev'esser interpretata, per quanto possibile, in armonia con le corrispondenti disposizioni contenute nella legge di delega. Ebbene, l'art. 8 lett. f della l. n. 865/1971 presenta una formulazione - suffragata peraltro dai lavori preparatori, nel corso dei quali fu respinto un emendamento diretto ad assicurare una corrispondenza delle mansioni dopo il trasferimento - che esclude in modo inequivoco l'assegnazione al personale trasferito delle stesse mansioni svolte nell'amministrazione di provenienza.

In secondo luogo, lo stesso legislatore statale, intervenendo successivamente nella stessa materia con il d.-l. 2 maggio 1974 n. 115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale), all'art. 23, comma 3, del medesimo decreto-legge si é riferito all'art. 19 del d.P.R. n. 1036/1972 interpretandolo come norma che impone la mera salvaguardia dei diritti quesiti, e non già l'assegnazione delle stesse mansioni svolte precedentemente.

Da ultimo va considerato che, dovendosi interpretare ogni disposizione in armonia con i principi costituzionali, ove l'art. 19 appena citato dovesse essere interpretato nel modo prospettato dai giudici a quibus, si opererebbe una sostanziale vanificazione della competenza che l'art. 4 n. 1 Stat. F.V.G. assegna alla legislazione esclusiva di quella Regione (ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto).

Del resto, seppure per profili diversi, sulla stessa linea si é mossa questa Corte quando, andando in contrario avviso rispetto al giudice a quo, ha interpretato l'espressione "posizioni di carriera ed economiche" come non ricomprendenti le mansioni (sentenza n. 10/80), e quando ha evidenziato come il riferimento delle vecchie carriere alle mansioni fosse soltanto "astratto e generico" (sentenza n. 99/86).

L'interpretazione sistematica qui accolta riceve ulteriore conforto dalla considerazione che né al personale inquadrato nei ruoli regionali a seguito del primo trasferimento di funzioni amministrative del 1972, né a quello inquadrato successivamente a seguito del d.P.R. n. 616 del 1977 é stata garantita la conservazione del tipo di mansioni inerenti alla qualifica già rivestita. In altri termini, se si seguisse l'interpretazione proposta dai giudici a quibus si avrebbe un trattamento per i dipendenti degli enti edilizi soppressi diverso da quello assicurato in casi analoghi ad altro personale pubblico, di cui non é dato vedere alcuna giustificazione.

5.3. - Una volta chiarito il significato dell'art. 19, primo comma, del d.P.R. n. 1036 del 1972, é agevole negarne la violazione da parte delle norme regionali impugnate che disciplinano il trattamento economico e l'inquadramento in soprannumero del personale degli enti edilizi soppressi.

Come già affermato da questa Corte (sentenza n. 6/1986), la garanzia per il personale trasferito alle regioni relativa al mantenimento del complessivo trattamento economico già goduto nell'amministrazione di provenienza anche dopo il suo inquadramento nei ruoli regionali, lungi dal comportare il mantenimento di tutti i benefici goduti nell'amministrazione di provenienza, é soltanto diretta ad assicurare che il trattamento complessivo spettante dopo l'inquadramento non sia inferiore a quello anteriore all'inquadramento medesimo, comprensivo di tutti i benefici. Ma né i giudici a quibus, né la parte costituita prospettano questa doglianza.

Egualmente infondata é la questione che fa leva sull'inquadramento in soprannumero, poiché é palese la sua estraneità alla prescritta garanzia del mantenimento del trattamento economico goduto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi; dichiara:

a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1976 n. 2 (Integrazione della l.r. 5 agosto 1975 n. 48 concernente lo stato giuridico e il trattamento economico del personale della Regione), sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 4 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia;

b) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli indicati al punto a) del presente dispositivo, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione e 68 dello statuto speciale della Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE