Sentenza n. 73 del 1979
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SENTENZA N. 73

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1973 dalla Corte dei conti, sul ricorso di Lombardo Giovanni contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 17 dicembre 1975.

Visto l'atto di costituzione di Lombardo Giovanni nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;

uditi l'avv. Francesco Lombardi Comite per Lombardo Giovanni e il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 5 dicembre 1973 la III Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha sollevato, nel corso di un giudizio promosso da Lombardo Giovanni, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 - nella parte in cui dispone che, ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, possono essere riscattati i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari, con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione - in riferimento all'art. 3 della Costituzione e sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento che ne deriva per gli impiegati dello Stato rispetto ai dipendenti degli enti locali, per i quali l'art. 69, ultimo comma, dell'Ordinamento della Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali, approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, dispone invece che la durata legale dei corsi universitari, ai fini del riscatto, si considera continuativa risalendo alla data del conferimento della laurea.

Nell'ordinanza si espone che Lombardo Giovanni, magistrato ordinario, aveva presentato al Ministro per la grazia e giustizia domanda rivolta ad ottenere, ai fini del trattamento di quiescenza, il riconoscimento del periodo del corso di laurea in giurisprudenza. Ne aveva avuto un diniego, in quanto egli risultava essersi iscritto nell'ottobre 1937 alla Facoltà di scienze politiche, dalla quale era transitato poi nella Facoltà di giurisprudenza, ottenendo l'iscrizione al terzo anno, per l'anno accademico 1943-44, laureandosi il 5 dicembre 1947 dopo avere prestato servizio militare, già utile ex se ai fini del trattamento di quiescenza, dal 16 luglio 1940 al 31 ottobre 1945 e cioè in un periodo coincidente con la durata legale degli studi di giurisprudenza, che dovevano ritenersi iniziati il 1 novembre 1941.

Il Lombardo impugnò tale provvedimento negativo, contestando che il periodo degli studi universitari anzidetti dovesse farsi decorrere dal 1 novembre 1941.

La Corte dei conti, nell'ordinanza di rimessione, afferma che l'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 - disponendo che ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato possono essere riscattati i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari, con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione, mentre l'art. 69, ultimo comma, dell'ordinamento della Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali, approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, dispone che la decorrenza si calcola risalendo indietro dalla data del conferimento della laurea - pone in essere una differenza di disciplina fra impiegati statali e dipendenti degli enti locali che integra una disparità di trattamento incompatibile con l'art. 3 della Costituzione.

Tale disparità di disciplina - e da ciò emerge secondo la Corte dei conti la rilevanza della questione nel giudizio a quo - comporta che se il Lombardo fosse dipendente di un ente locale potrebbe ottenere il riconoscimento ai fini pensionistici di parte del periodo di studi universitari, non coincidendo esso totalmente, in base alle modalità di calcolo stabilite dal citato art. 69, col periodo di servizio militare; mentre ciò non può ottenere, essendo dipendente statale, per la suddetta coincidenza in base alle modalità di calcolo stabilite dall'art. 7 della legge n. 46 del 1958.

Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, essendo diversi i criteri di calcolo della decorrenza del periodo di studi universitari fissati dalle due norme messe a raffronto dall'ordinanza di rimessione, ma entrambi ragionevoli. Anzi - ha osservato l'Avvocatura dello Stato - il più razionale é proprio il criterio stabilito nell'art. 7 della legge n. 46 del 1958, non sembrando contestabile che, ove mancassero norme specifiche sulle modalità di computo degli anni dei corsi di laurea, questi andrebbero computati, secondo logica, proprio dalla data d'iscrizione al corso, come stabilito dalla norma impugnata. Comunque lo svantaggio che, nel caso prospettato dalla Corte dei conti, la norma sospettata di illegittimità costituzionale arreca alla posizione del dipendente, é del tutto occasionale, ben potendosi ipotizzare la ipotesi inversa, che lo svantaggio, cioè, possa essere arrecato dall'applicazione della norma posta per i dipendenti degli enti locali.

Si é costituita anche la parte privata Lombardo Giovanni, insistendo perché la questione sia ritenuta fondata, e sostenendo che il trattamento diverso stabilito dalla norma impugnata rispetto a quello stabilito dall'art. 69 del r.d.l. del 1938, n. 680, sarebbe obbiettivamente deteriore.

Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (contenente "Norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato") nella parte in cui dispone che, ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, possono essere riscattati i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari "con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione", dubitando che tale ultimo disposto sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto detta una disciplina che sarebbe meno favorevole di quella prevista dall'articolo 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 ("Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali"), a norma del quale, per i dipendenti degli enti locali, la durata legale dei corsi universitari si calcola risalendo alla data del conferimento della laurea.

La questione non é fondata.

2. - Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 3 della Costituzione vieta al legislatore ordinario di dettare norme discriminatorie, ma non impone necessariamente che situazioni analoghe debbano essere sempre sottoposte ad un identico trattamento normativo (da ultimo sentenza n. 209/1975), dovendosi ritenere che rientri nell'ambito della discrezionalità legislativa, non censurabile in questa sede, di dettare anche normative diverse, purché non irragionevolmente discriminatorie.

Le due norme ordinarie messe a raffronto - l'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (ora sostituito dall'analoga norma contenuta nell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato") e l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 - dettano indubbiamente una diversa disciplina in materia di calcolo del periodo universitario di studi riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza. Ma, a parte il rilievo che dette norme si riferiscono a dipendenti pubblici i cui trattamenti di quiescenza sono assoggettati a disciplina per molti aspetti diversa e quindi difficilmente comparabili, va escluso che l'una o l'altra norma abbia intenti ed effetti discriminatori, ovvero sia irrazionale.

Infatti entrambi i criteri di calcolo del periodo di studi universitari posti dalle due norme sono del tutto ragionevoli ed entrambi idonei a risultare, nella concreta applicazione, più o meno favorevoli a seconda dell'epoca in cui il dipendente abbia prestato altri servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza e compiuto i propri studi universitari.

Ne consegue che, mancando ogni intento ed effetto discriminatorio e potendo derivare in concreto eventuali differenze di trattamento solo da particolari circostanze di fatto, la questione deve essere ritenuta non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (contenente "Norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1979.