Sentenza n.56 del 1985

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 56

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263-ter del codice di procedura penale (Provvedimenti del giudice competente per il riesame), introdotto dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla custodia cautelare), promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1982 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento di riesame avverso il decreto di convalida del fermo emanato nei confronti di Saporito Tommaso, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 dell'anno 1983.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.

 

Ritenuto in fatto

 

Il minore Tommaso Saporito, in stato di fermo di polizia giudiziaria, convalidato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, proponeva richiesta di riesame al Tribunale di Catanzaro avverso il decreto di convalida del fermo.

Il Tribunale, premesso che nei confronti della disciplina del riesame avverso i provvedimenti restrittivi della libertà personale potevano prospettarsi varie questioni di legittimità costituzionale, tra cui quella dell'art. 263-bis, in relazione all'art. 238 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il riesame del decreto di convalida del fermo, ha ritenuto "preliminare" la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 della Costituzione, dell'art. 263-ter cod. proc. pen., introdotto dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532, "nella parte in cui nulla dispone per il riesame dei provvedimenti coercitivi relativi ad imputati minorenni", questione che ha sollevato con ordinanza del 25 settembre 1982.

Secondo il giudice a quo, dalla formulazione degli artt. 263-bis e 263-ter cod. proc. pen. non sarebbe consentito dedurre, per l'istituto del riesame, "la competenza del Tribunale ordinario provinciale", giacche questa - "attesa la particolarità delle strutture e delle finalità dell'intero processo minorile", con riguardo al quale più volte la Corte (sentenze n. 10 del 1966 e n. 198 del 1972) ebbe a ribadire l'esigenza dell'istituzione di un giudice naturale per i minorenni - risulterebbe in contrasto con l'art. 25 Cost.. Non potrebbe però affermarsi nemmeno la competenza del tribunale per i minorenni o della sezione per i minorenni della corte d'appello, dato che il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale determina l'"attribuzione ad un organo giurisdizionale di nuova e specifica competenza per ipotesi di riesame ed appello su provvedimenti istruttori restrittivi della libertà". In sostanza, la mancata previsione di una specifica disciplina per i provvedimenti restrittivi della libertà personale concernenti reati commessi da minori degli anni diciotto apparirebbe il frutto di "una mera omissione", confermata (tra l'altro) dal silenzio in ordine alle misure alternative alla custodia preventiva nei casi previsti dall'art. 247 cod. proc. pen..

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 27 aprile 1983.

É intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata "inammissibile, in quanto irrilevante ai fini del decidere il giudizio nel corso del quale é stata proposta". E ciò perché la convalida del fermo non rientrerebbe tra i provvedimenti suscettibili di riesame: il Tribunale avrebbe dovuto - semmai - sollevare in via "preliminare" la questione di legittimità dell'art. 263-bis nella parte in cui non prevede il riesame del decreto di convalida del fermo e poi denunciare l'illegittimità dell'art. 263-ter: "ogni questione in ordine all’asserita mancata individuazione del giudice competente ad operare il riesame" sarebbe, perciò, "irrilevante, proprio perché il decreto di convalida del fermo non é tra i provvedimenti suscettibili di riesame".

Ove, poi - possibilità, questa, del tutto astratta ed ipotetica - l'istituto del riesame fosse esteso al fermo, ne conseguirebbe che la procedura introdotta dalla legge n. 532 del 1982 sarebbe applicabile anche ai procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, operando il generale rinvio, disposto dall'art. 34 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, alle norme dei codici, delle leggi e dei regolamenti per quanto non diversamente stabilito nel decreto stesso. I dubbi che possono sorgere in merito all'individuazione del giudice competente per il riesame dovrebbero, perciò, essere risolti alla stregua del precetto contenuto nell'art. 9 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, che configura, appunto, quale giudice naturale per i procedimenti riguardanti i minorenni, il tribunale per i minorenni: a tale organo - e non al tribunale indicato nell'art. 263-ter cod. proc. pen. - spetta, infatti, decidere sulle richieste di riesame riguardanti reati commessi da minorenni.

 

Considerato in diritto

 

1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro porta al vaglio di questa Corte, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 Cost., l'art. 263 - ter cod. proc. pen., introdotto dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532, "nella parte in cui nulla dispone per il riesame dei provvedimenti coercitivi relativi ad imputati minorenni" (rectius, relativi a procedimenti per reati commessi da minori degli anni diciotto).

Nella specie, un imputato minorenne in stato di fermo di polizia giudiziaria, convalidato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, aveva avanzato, ai sensi dell'art. 263-bis cod. proc. pen., richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del fermo, richiesta poi trasmessa dallo stesso Procuratore della Repubblica al Tribunale di Catanzaro, quale "tribunale capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento" (cosiddetto tribunale della libertà), in ritenuta ottemperanza al disposto dell'art. 263 - ter, primo comma, cod. proc. pen..

Così investito della richiesta, il Tribunale di Catanzaro, a causa anche della novità del caso (la legge n. 532 del 1982 era entrata in vigore appena da un mese, per giunta durante il periodo feriale), si trovava di fronte ad una serie di dubbi "preliminari", taluni prospettati dalle parti ed altri sollevati d'ufficio, tutti puntualmente elencati nell'ordinanza, che ha, tuttavia, ritenuto prioritario quello tradottosi nella questione di legittimità ora in discussione.

2. - Nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della questione, perché "irrilevante al fine del decidere il giudizio nel corso del quale ... é stata proposta", e ciò in quanto "il decreto di convalida del fermo non rientra tra i provvedimenti suscettibili di riesame". Più precisamente, "ogni questione in ordine all'asserita mancata individuazione del giudice competente ad operare il riesame appare irrilevante proprio perché il decreto di convalida del fermo non é tra i provvedimenti suscettibili di riesame".

Pur essendo esatte le premesse di ordine concettuale da cui muove l'eccezione dell'Avvocatura, in piena conformità, del resto, a numerosi precedenti di questa Corte (v., ad es., sentenze n. 95 del 1979, n. 74 del 1980, n. 30 del 1982, n. 143 del 1983, n. 327 del 1983, ove si conclude per l'inammissibilità della questione allorché non potendosi in nessun caso fare applicazione nel procedimento a quo della norma denunciata, "qualsiasi pronuncia nel merito da parte di questa Corte non avrebbe alcuna influenza sul giudizio nel corso del quale la questione é stata proposta"), sono le particolarità del caso di specie - i cui contorni vanno, pertanto, meglio precisati - a consentire il superamente dell'eccezione.

In primo luogo, non si può non tener conto del fatto che per il Tribunale di Catanzaro a venire in discussione non é, come afferma l'Avvocatura, "l'asserita mancata individuazione del giudice competente ad operare il riesame", ma, ben più in radice, l'asserita mancata previsione di un riesame in qualsiasi sede dei provvedimenti coercitivi relativi a procedimenti per reati commessi da imputati minorenni: ne consegue che l'ordinanza de qua non evidenzia un semplice problema di competenza in ordine al riesame dei provvedimenti coercitivi relativi a procedimenti per reati commessi da imputati minorenni (tribunale ordinario o tribunale per i minorenni?), bensì lamenta addirittura la sottrazione di tali provvedimenti al nuovo rimedio giurisdizionale del riesame.

Si aggiunga che il giudice a quo non ha dato per scontato che la convalida del fermo sia e debba restare provvedimento non suscettibile di riesame, tanto é vero che ha elencato tra i suoi dubbi di ordine "preliminare" anche quello relativo alla legittimità costituzionale della mancata previsione - persino per i reati attribuiti ai maggiorenni - del riesame nei riguardi del decreto di convalida del fermo. In tal modo viene meno la possibilità di affermare che, quand'anche la questione attualmente dedotta risultasse fondata, la pronuncia della Corte non avrebbe influenza alcuna. Un effetto specifico sarebbe comunque riscontrabile, qualora venisse riconosciuta la sottoponibilità a riesame dei provvedimenti coercitivi relativi a procedimenti per reati commessi da imputati minorenni: tale riconoscimento, infatti, implicherebbe pure il riconoscimento che esiste un giudice legittimato (lo stesso giudice a quo od un altro giudice) a sollevare la seconda, più circoscritta, questione di legittimità già adombrata dal giudice a quo.

Naturalmente, per ovvie esigenze di economia processuale, meglio avrebbe fatto il Tribunale di Catanzaro a sollevare congiuntamente entrambe le questioni che in quel momento gli erano parse meritevoli di considerazione. A maggior ragione, le medesime esigenze di economia processuale debbono, però, condurre la Corte a scendere nel merito della sola questione proposta, tanto più trattandosi di materia attinente a restrizioni della libertà personale.

3. - La censura sollevata dall'ordinanza di rimessione, anche se nemmeno una parola vi viene spesa a dimostrazione del dedotto contrasto con i quattro parametri costituzionali richiamati, sarebbe da considerare fondata, qualora risultasse esatto quanto affermato dal Tribunale di Catanzaro: cioé che la legge 12 agosto 1982, n. 532, nulla disponendo per il riesame dei provvedimenti coercitivi relativi a (procedimenti per reati commessi da) imputati minorenni, sottrarrebbe tali provvedimenti al suddetto riesame.

Già in ordine alla non dissimile questione proposta con riguardo ai procedimenti di competenza dei tribunali militari, questa Corte (sentenza n. 50 del 1985) ha avuto modo di asserire che "se la legge de qua fosse inapplicabile al rito dei tribunali militari, si determinerebbe una situazione di grave disparità a danno dei cittadini sottoposti alla giurisdizione militare in tempo di pace, giacché soltanto a questi resterebbe precluso il riesame nel merito dei provvedimenti restrittivi della libertà personale". Ma, anche qui, come nell'occasione appena ricordata, si può ben ripetere che "alla Corte non sembra che nella realtà si verifichi la detta situazione". Anche qui, cioé, il fatto che la legge nulla espressamente disponga circa l'applicabilità del nuovo istituto non risulta "ostativo". Mentre, nel caso del rito militare ad ovviare al silenzio é "il principio generale sancito dall'art. 261 c.p.m.p." in ordine sia al profilo oggettivo delle materie sia al profilo soggettivo delle competenze, nel caso del rito minorile - come esattamente rileva l'Avvocatura Generale - ad ovviare al silenzio soccorrono due regole altrettanto fondamentali: per ciò che attiene al profilo oggettivo delle materie, "il generale rinvio operato dall'art. 34 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, alle norme dei codici, delle leggi e dei regolamenti, per quanto non diversamente disposto dal decreto stesso" e, per ciò che attiene al profilo soggettivo delle competenze, il generale "disposto dell'art. 9 del succitato R.D.L.", che demanda alla competenza del tribunale per i minorenni "tutti i procedimenti penali" per reati commessi dai minori degli anni diciotto, senza possibilità ormai di eccezione alcuna (v. sentenza n. 222 del 1983).

4. - Ad avallare la suddetta conclusione, in contrapposto all'interpretazione indicata dal giudice a quo, sovviene in modo decisivo la giurisprudenza della Corte di cassazione. Più volte intervenendo, fin dai mesi immediatamente successivi alla presente ordinanza di rimessione, su conflitti o ricorsi occasionati proprio da richieste di riesame concernenti imputati minorenni, la Corte di cassazione si é costantemente pronunciata - in sintonia con l'orientamento subito espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura e con l'opinione unanime di copiosa dottrina - nel senso che, "essendo innaturale che dal nuovo regime debbano restare esclusi i provvedimenti riguardanti gli imputati minorenni", la "portata non eccezionale" (e, quindi, generale) del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, comporta che tutte le nuove attribuzioni "devolute dalla legge n. 532 del 1982 al tribunale ordinario" spettano, nel settore minorile, al "tribunale per i minorenni".

Si può, perciò, ripetere ancora una volta (v., da ultimo, sentenze n. 72 e n. 325 del 1983, n. 104 del 1984) che la presenza di un "diritto vivente", anche se consolidatosi in tempo successivo all'ordinanza di rimessione, vale a privare di fondamento questioni di costituzionalità insorte sulla base di interpretazioni e applicazioni opposte al "diritto vivente" stesso.

Né giova addurre in contrario gli inconvenienti che sul piano pratico possono nascere dalla particolare strutturazione del tribunale per i minorenni, non sempre in grado di garantire la diversità fra i giudici del riesame e quelli del giudizio principale. Si tratta di un problema non certamente nuovo (anche se destinato ad acuirsi) per il settore della giustizia minorile, data la pluralità di funzioni da sempre incombenti, sin dalla fase istruttoria, sul tribunale per i minorenni. Di tale problema, proprio all'indomani dell'entrata in vigore della legge 12 agosto 1982, n. 532, si é specificamente occupato il Consiglio Superiore della Magistratura. Per una migliore funzionalità dell'istituto del riesame nei procedimenti minorili non resta, dunque, che auspicare, come già si é fatto per i tribunali militari (sentenza n. 50 del 1985), l'adozione di misure organizzative veramente idonee e di altrettanto opportuni adeguamenti legislativi. Soprattutto la disciplina delle cause d'incompatibilità, ferma alle scelte del 1930, sarebbe da riconsiderare a fondo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell'art. 263-ter cod. proc. pen., introtrodotto dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 marzo 1985.

Leopoldo ELIA - Giovanni CONSO

Depositata in cancelleria l'8 marzo 1985.