Sentenza n. 327 del 1983

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SENTENZA N. 327

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

          Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1982 dal Pretore di Perugia nel procedimento penale a carico di Fabbroni Alberta, iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella pubblica udienza del 16 settembre 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza in data 6 ottobre 1982 emessa nel procedimento penale a carico di Fabbroni Alberta, il Pretore di Perugia ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede il parere della parte civile sull'istanza dell'imputato volta ad ottenere l'applicazione di una sanzione sostitutiva e la conseguente declaratoria di estinzione del reato.

Premesso che, "come indicato dalla dottrina", la sentenza ex art. 77 legge n. 689 del 1981 "fa stato nell'eventuale successivo procedimento civile", il giudice a quo ravvisa nella disciplina impugnata una irragionevole disparità di trattamento tra la parte civile e il pubblico ministero ed una violazione dei diritti di azione e difesa della prima, poiché, mentre il parere del pubblico ministero é richiesto dalla legge ed assume, anzi, carattere vincolante per il giudice, per la parte civile, che pure é titolare di un interesse a concorrere alla formazione del libero convincimento, tale interesse viene pregiudicato con la mancata previsione anche soltanto della sua audizione.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 13 aprile 1983.

Nel giudizio é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.

L'inammissibilità della questione deriverebbe dall'insuscettibilità di applicazione nel caso di specie di una sanzione sostitutiva in quanto il reato contestato all'imputato (falso giuramento della parte) é uno di quelli espressamente esclusi, ai sensi dell'art. 60 legge n. 689 del 1981, dall'ambito di operatività della norma impugnata.

Nel merito, peraltro, la questione dovrebbe considerarsi non fondata, non producendo l'applicazione delle sanzioni sostitutive alcun pregiudizio per la parte civile, che avrebbe pur sempre titolo per assumere sulla richiesta dell'imputato le posizioni che riterrà conformi al suo interesse.

Considerato in diritto

Il Pretore di Perugia pone in discussione, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la legittimità dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede il parere della parte civile sull'istanza dell'imputato diretta ad ottenere l'applicazione di una sanzione sostitutiva e la conseguente declaratoria di estinzione del reato.

L'Avvocatura dello Stato ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della dedotta questione, non essendo la norma impugnata applicabile nel procedimento a quo in quanto il reato contestato all'imputata non consentirebbe l'applicazione di alcuna sanzione sostitutiva.

L'eccezione deve essere accolta.

Dall'esame degli atti di causa risulta che all'imputata é stato esclusivamente contestato il reato di falso giuramento della parte previsto dall'art. 371 c.p., cioè un reato nei cui riguardi l'art. 60, primo comma, della legge n. 689 del 1981, richiamato dall'art. 77, secondo comma, della stessa legge per quanto attiene all'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, espressamente e tassativamente afferma che "le pene sostitutive non si applicano".

Pertanto, non potendo il giudice a quo fare in nessun caso applicazione della norma denunciata, qualsiasi pronuncia nel merito da parte di questa Corte non avrebbe alcuna influenza sul giudizio nel corso del quale la questione é stata proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 17 novembre 1983.