SENTENZA N. 30
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 cod. pen. mil. di pace (Estranei alle forze armate dello Stato - Attività sediziosa) promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1976 dal Pretore di Messina nel procedimento penale a carico di Lanza Maria ed altro, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 29 dicembre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblicata del 24 novembre 1981 il Giudice relatore Michele Rossano;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di Lanza Maria e Billé Giuseppe - imputati del reato di cui agli artt. 14 (estranei alle Forze Armate dello Stato) e 182 (attività sediziosa) c.p.m.p. - il Pretore di Messina, con ordinanza 21 giugno 1976, ha sollevato di ufficio le questioni di legittimità costituzionale dell'intero codice penale militare di pace, approvato con r.d. 20 febbraio 1941, n. 76, in riferimento agli artt. 52, comma ultimo, e 103, comma ultimo, della Costituzione; dell'art. 14 stesso codice (estranei alle Forze Armate dello Stato) in riferimento agli artt. 3 e 25, comma primo, della Costituzione; e dell'art. 182 medesimo codice penale militare di pace (attività sediziosa), in riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione.
L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 29 dicembre 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 16 ottobre 1976, chiedendo che delle questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate alcune inammissibili, altre irrilevanti e altre non fondate.
Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Messina ha sollevato di ufficio le questioni di legittimità costituzionale dell'intero codice penale militare di pace, approvato con r.d. 20 febbraio 1941, n. 76, in riferimento agli artt. 52, comma ultimo, e 103, comma ultimo, della Costituzione; dell'art. 14 stesso codice (estranei alle Forze Armate dello Stato) in riferimento agli artt. 3 e 25, comma primo, della Costituzione; e dell'art. 182 medesimo codice penale militare di pace (attività sediziosa), in riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione.
2. - É preliminare l'esame delle questioni di legittimità costituzionale dell'intero codice penale militare di pace, che il Pretore di Messina prospetta in quanto tale codice, "permeato dallo spirito antidemocratico", esprime "una concezione puramente repressiva dei rapporti di subordinazione all'interno delle forze armate", che, oltre all'esigenza della disciplina, "mira a sottrarre al militare i suoi fondamentali diritti di cittadino con la pretesa talora irragionevole (in tempo di pace) di una assoluta sottomissione". E il contrasto dell'intero codice penale militare di pace con gli artt. 52, comma ultimo, e 103, comma ultimo, della Costituzione può, secondo il Pretore, essere fondatamente sostenuto ed affermato anche al di là delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 del codice militare di pace; e la Corte, qualora lo ritenesse opportuno, potrebbe estendere l'indagine anche alle norme non direttamente censurate.
Le questioni sono inammissibili.
Questa Corte ha più volte ritenuto rituale la proposizione di una questione di legittimità costituzionale riguardante un intero testo legislativo nel suo complesso, quando si tratti di norme intimamente collegate le une con le altre, sicché non é dato enucleare singole disposizioni, ma tutte devono essere considerate nel loro insieme in ordine al sistema che pongono ed attuano (sentenza n. 78 del 1958, n. 44 del 1959; n. 38 del 1960; n. 35 del 1961; n. 53 del 1962; nn. 64 e 75 del 1963; n. 38 del 1965). Ora l'impugnato articolo 14 c.p.m.p. prescrive, nel comma primo, che le persone estranee alle Forze Armate, che concorrono a commettere un reato militare, sono soggette alla legge penale militare; e, nel comma secondo, che, oltre ai casi espressamente enunciati dalla legge, alle persone estranee alle Forze Armate, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 94, 136, 140, 141, 145, 182, 184 stesso codice, si applicano le pene stabilite per i militari, secondo le disposizioni dell'art. 65; tuttavia il giudice può diminuire la pena.
L'altra norma specificamente impugnata, art. 182 c.p.m.p., prevede il delitto, di attività sediziosa, del quale può essere soggetto attivo anche l'estraneo delle Forze Armate in base all'espresso richiamo contenuto nell'art. 14 stesso codice; ed é del tutto indipendente dalle altre norme del codice medesimo. É, quindi, da escludere che nel caso di specie debba necessariamente procedersi ad una valutazione dell'intero codice penale militare di pace.
L'eventuale pronuncia di illegittimità di norme diverse da quelle impugnate non potrebbe esplicare alcuna influenza sul procedimento penale pendente davanti al Pretore di Messina.
3. - É anche inammissibile, per difetto di rilevanza. nel suddetto procedimento penale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 c.p.m.p. - che, secondo il Pretore di Messina, violerebbe il principio del giudice naturale sancito dall'art. 25, comma primo, della Costituzione - dato che nella specie le persone estranee alle Forze Armate sono state rinviate a giudizio davanti allo stesso Pretore di Messina, cioè davanti a quello che l'ordinanza di rimessione considera il giudice naturale precostituito per legge, e non davanti al Tribunale Militare.
4. - Il Pretore di Messina afferma, poi, che l'art. 14 c.p.m.p. é in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto determina una disparità di trattamento non giustificata in danno dei civili, dato che la legge penale militare prevede pene maggiori di quelle che sarebbero loro applicabili se fossero soggetti alla legge penale comune.
La questione non é fondata.
Non sussiste la violazione del principio di eguaglianza perché non ha consistenza la premessa da cui muove il giudice a quo. Infatti l'art. 182 c.p.m.p. non trova riscontro nel codice penale comune.
5. - Illegittima sarebbe, infine, secondo il Pretore, per contrasto con l'art. 21, comma primo, della Costituzione, la norma contenuta nell'art. 182 c.p.m.p., poiché é stata considerata dalla prevalente giurisprudenza sufficiente ad integrare il reato di attività sediziosa ogni critica che sia andata oltre all'intenzione di reclamare pretesi diritti per disfunzioni di ordine materiale e abbia investito il comportamento dei superiori (perché ritenuto arbitrario repressivo o diretto a realizzare discriminazioni politiche) ovvero temi di propaganda politica.
Neppure quest'ultima censura é fondata.
Invero, correttamente valutata, la condotta sanzionata dall'art. 182 c.p.m.p. non consiste nella critica anche aspra degli ordinamenti militari, sorretta come tale dalla garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero (cfr. sentenza di questa Corte n. 71 del 1978, che concerne questione analoga).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero codice penale militare di pace, approvato con r.d. 20 febbraio 1941, n. 76, sollevate dal Pretore di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 52, comma ultimo, e 103, comma ultimo, della Costituzione;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 c.p.m.p. (Estranei alle Forze Armate dello Stato) sollevata dallo stesso Pretore di Messina con la citata ordinanza in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 182 stesso codice, in riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione, sollevate dal medesimo Pretore di Messina con la suddetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.
Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1982.