Sentenza n. 44 del 1959
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SENTENZA N. 44

ANNO 1959

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 22 agosto 1947, n. 8; 5 marzo 1951, n. 24; 23 dicembre 1954, n. 49; 6 maggio 1955, n. 40, e 22 dicembre 1955, n. 43, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1958 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale nel procedimento sul ricorso proposto da Di Salvo Rosario, Porzio Ugo ed altri contro l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, iscritta al n. 5 del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 21 febbraio 1959 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 10 febbraio 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1959 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

uditi l'avv. Giuseppe Lanza per Porzio Ugo e l'avv. Antonio Sorrentino per il Presidente e l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - L'Assessore per la P. I. della Regione siciliana, Con decreto 18 gennaio 1956, n. 206 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 19, del 17 marzo 1956), bandi un concorso magistrale speciale per titoli per il 60% dei posti di insegnante elementare in soprannumero. Contro questo decreto un gruppo di insegnanti propose ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, sostenendo in via principale l'illegittimità costituzionale di cinque leggi regionali richiamate nel medesimo decreto, insieme con altre, a fondamento della potestà esercitata dall'Assessore regionale, perché promulgate in violazione dell'art. 14, lett. r e q, dello Statuto speciale.

Le leggi recano rispettivamente la data del 22 agosto 1947, n. 8; del 5 marzo 1951, n. 24; del 23 dicembre 1954, n. 49; del 6 maggio 1955, n. 40, e del 22 dicembre 1955, n. 43, e contengono, la prima e la seconda, norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di direttore didattico e di insegnante elementare, la terza e la quinta, norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di insegnante elementare, la quarta norme per l'istituzione di un ruolo di insegnanti elementari in soprannumero.

In via subordinata i ricorrenti chiesero l'annullamento del decreto assessoriale per violazione di legge e incompetenza.

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale, nei termini dedotti dai ricorrenti, rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata, richiamandosi alla sentenza n. 1 del 1958 di questa Corte, che dichiarò l'illegittimità costituzionale della legge regionale 21 giugno 1957, n. 21, la quale regolava i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie dei maestri elementari, e ai motivi che la sorreggono e che erano stati posti già dai ricorrenti a fondamento della loro eccezione di incostituzionalità. In conseguenza il Consiglio di giustizia amministrativa con ordinanza 13 dicembre 1958 ha disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché questa si pronunzi sulla legittimità costituzionale delle cinque leggi regionali sopra indicate.

2. - Nel giudizio si é costituito il signor Ugo Porzio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lanza (deduzioni depositate in cancelleria il 5 gennaio 1959) ed ha addotto a sostegno della fondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale i seguenti motivi:

La Regione siciliana non può esercitare la sua potestà legislativa in materia di stato giuridico ed economico dei maestri elementari, in quanto i maestri elementari sono impiegati dello Stato e tali restano fino a quando con la procedura stabilita dall'art. 43 dello Statuto non saranno dettate le norme per il passaggio degli uffici e del personale statale alla Regione. Né le norme che stabilirono un regime provvisorio in questa materia (D. L. C. P. S. 30 giugno 1947, n. 567), attribuendo al Presidente e alla Giunta regionale siciliana le potestà già dell'Alto Commissario per la Regione siciliana, possono essere invocate in questo caso, perché esse esclusero dalla loro sfera di efficacia appunto la materia delle nomine, licenziamenti, promozioni e trasferimenti del personale degli uffici statali (R. D. 18 marzo 1944, n. 91, e D. L. L. 28 dicembre 1944, n. 416) e quindi anche quella dei concorsi, che é, come sostiene la difesa del Porzio, "l'unico mezzo di accesso alle nomine".

La riprova del fatto che i maestri elementari sono rimasti in Sicilia dipendenti statali si troverebbe in una serie di circostanze, quali il modo con cui i Provveditori agli studi compilano i ruoli di anzianità senza distinguere tra maestri provenienti da concorsi statali e maestri provenienti da concorsi regionali, la possibilità di trasferimenti dei maestri dalle sedi regionali a quelle del restante territorio nazionale e viceversa, la retribuzione dei maestri elementari che prestano servizio in Sicilia, che é a carico del bilancio dello Stato.

3. - Nel giudizio si é costituito l'Assessore per la P. I. della Regione siciliana (deduzioni depositate l'11 febbraio 1959), ed é intervenuto il Presidente della Regione siciliana (atto di intervento depositato in cancelleria lo stesso giorno), l'uno e l'altro rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Sorrentino.

La difesa regionale precisa in linea di fatto due cose: la prima che i ruoli in soprannumero dei maestri delle scuole elementari furono istituiti con la legge regionale 6 maggio 1955, n. 40, non impugnata dallo Stato, con norme analoghe a quelle contenute nella legge statale 27 novembre 1954, n. 1170; la seconda che questa legge statale nell'art. 7 dispose che un primo contingente di posti, pari al 60% di quelli disponibili, sarebbe stato riservato ai maestri che in un concorso magistrale per titoli ed esami indetto dai Provveditorati agli studi o dall'Assessorato per la P. I. della Regione siciliana avessero conseguito l'idoneità con una votazione complessiva non inferiore a 105 su 175, riconoscendosi, così, implicitamente da parte dello Stato, la legittimità dell'esercizio della potestà amministrativa regionale in materia di concorsi per insegnanti elementari.

Ciò premesso, la difesa regionale lamenta, in via pregiudiziale, che il Consiglio di giustizia amministrativa non abbia motivato per nessuna delle cinque leggi impugnate la sussistenza del rapporto di incidentalità con la questione di cui esso Consiglio era investito. Vero é che giudice della pregiudizialità é il giudice a quo, ma vero sarebbe anche, Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che l'ordinanza di rimessione non può omettere la motivazione della rilevanza, o darne una che debba essere considerata come inesistente. Inoltre, e sarebbe il secondo vizio dell'ordinanza, la norma contenuta nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non consentirebbe di indicare genericamente come viziata di incostituzionalità un'intera legge nel suo complesso, ma imporrebbe di precisare le disposizioni di legge rispetto alle quali il giudice a quo non ritiene manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale.

Se si superasse codesta eccezione, la Regione sostiene che si dovrebbe esaminare, ancora in via preliminare, se la dedotta questione di costituzionalità, che riguarda in sostanza la ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regione possa essere proposta in via incidentale, quando lo Stato non abbia ritenuto di dover impugnare in Via principale la legge regionale.

Infine, e nel merito, la difesa regionale sostiene che a torto si invocherebbe in questo caso la sentenza n. 1 del 18 gennaio 1958 della Corte costituzionale. Questa sentenza non avrebbe posto il principio che l'esercizio della potestà legislativa regionale é condizionato al trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative nella stessa materia, ma avrebbe fondata l'illegittimità della legge regionale 21 giugno 1957, n. 21, relativa ai trasferimenti e alle assegnazioni provvisorie, sul fatto che essa si riferiva a tutti indistintamente gli insegnanti elementari, anzi prevalentemente se non esclusivamente a quelli dei ruoli statali, con l'implicita ammissione che la Regione siciliana potrebbe istituire, indipendentemente dal passaggio di funzioni dallo Stato alla Regione, propri ruoli di maestri elementari. Questo sarebbe appunto il caso presente dato che la legge regionale 6 maggio 1955, n. 40, ha istituito ruoli in soprannumero per ciascuna provincia come ruoli regionali e non statali, dettando perciò norme per il personale della Regione.

4. - Con la memoria difensiva del Presidente e dell'Assessore per la P. I. della Regione siciliana, depositata il 16 aprile 1959, la difesa regionale precisa che delle cinque leggi denunziate per incostituzionalità, la legge 23 dicembre 1954 fu già impugnata davanti all'Alta Corte per la Sicilia, ma da questa fu ritenuta legittima. Ciò non vieterebbe una seconda impugnativa in via incidentale della legge sempre che, per altro, secondo quanto ha affermato la Corte costituzionale, codesta impugnativa sia proposta sotto profili diversi e sia sorretta da argomenti diversi: in questo caso, invece, si riprospetterebbero i medesimi profili e si ripeterebbero i medesimi argomenti fatti valere davanti all'Alta Corte per la Regione siciliana. Ritiene inoltre la difesa della Regione che questo medesimo argomento valga per altre tre delle leggi impugnate e precisamente la legge 22 agosto 1947, n. 8, la legge 5 marzo 1951, n. 24, e la legge 22 dicembre 1955, n. 43, tutte e tre in vari ma stretti rapporti sostanziali con quella ora ricordata del 1954. Resterebbe, dunque, soltanto la legge 6 maggio 1955, n. 40, che ha istituito i ruoli dei maestri elementari in soprannumero, la quale, per altro, non avrebbe interferito su rapporti di impiego statali, perché si sarebbe limitata a istituire ruoli regionali: cosa tanto più manifesta quando si consideri che i ruoli soprannumerari sono sì costituiti a fianco di quelli ordinari, ma sono autonomi rispetto a questi.

Infine, la difesa della Regione prospetta anche la tesi se non si possa trovare il fondamento della potestà legislativa esercitata dalla Regione con la promulgazione di questa legge 6 maggio 1955, n. 40, nella norma contenuta nell'art. 17, lett. i, dello Statuto, secondo la quale la Regione può emanare norme legislative in tutte le materie di prevalente interesse regionale. Concorrerebbero, a suo avviso, le due condizioni per un legittimo esercizio di tale potestà: la prima che la legge regola una materia, quale quella dell'istruzione elementare, di interesse esclusivamente regionale; la seconda che la legge si é tenuta rigorosamente nei limiti assegnati dall'art. 17 alla legislazione secondaria o concorrente, come si può vedere da un confronto tra essa e l'anteriore legge statale 27 novembre 1954, n. 1170.

 

Considerato in diritto

 

1. - Non sono fondate le eccezioni che la difesa regionale solleva nei riguardi dell'ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa.

L'ordinanza appare congruamente motivata anche in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Dalla ampia esposizione in fatto e in diritto si ricava che, impugnato dai ricorrenti un atto amministrativo basato sopra alcune leggi regionali richiamate nell'atto stesso, il giudizio in quella sede non si poteva definire se non dopo la pronuncia sulla legittimità costituzionale di quelle leggi, che é opportuno qui elencare:

legge 22 agosto 1947, n. 8, contenente norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di direttore didattico e di insegnante elementare; legge 5 marzo 1951, n. 24, contenente modifiche alla legge suddetta; legge 23 dicembre 1954, n. 49, contenente norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di insegnanti elementari; legge 6 maggio 1955, n. 40, concernente la istituzione di un ruolo di insegnanti elementari in soprannumero; legge 22 dicembre 1955, n. 43, contenente modifiche alla legge 23 dicembre 1954, n. 49.

Vero é che nell'ordinanza si solleva la questione di legittimità costituzionale delle leggi elencate, denunziate nel loro intero testo, ed é anche vero che in diversi casi questa Corte ha ritenuto che non può dirsi adeguatamente formulata una questione di legittimità costituzionale quando non vengano specificate le singole disposizioni di legge in ordine alle quali si propone il giudizio della Corte costituzionale. Ma bisogna tener presente che, nella specie, era contestata la potestà della Regione ad emanare quelle leggi. Il giudice a quo ha considerato che, trattandosi di definire la competenza legislativa della Regione in una certa materia, fosse da sollevare la questione di legittimità costituzionale non rispetto a singole disposizioni delle leggi che erano state poste a base del provvedimento amministrativo impugnato, ma rispetto alle leggi stesse nella loro integrità. E poiché dall'ordinanza questo criterio risulta chiaro e risulta motivato, la Corte non potrebbe rifare il giudizio di rilevanza, sostituendosi al giudice a quo.

E questa, in definitiva, é la ragione per la quale non possono essere accolte le eccezioni mosse dalla difesa regionale contro l'ordinanza.

2. - Ancora in linea pregiudiziale la difesa della Regione solleva il dubbio se la questione proposta, riguardando nella sua sostanza la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regione, possa essere prospettata in via incidentale, quando lo Stato non abbia ritenuto di intervenire e la legge regionale non sia stata impugnata. Si aggiunge che, essendo stata la legge 23 dicembre 1954 ritenuta legittima dall'Alta Corte per la Sicilia, detta legge potrebbe essere riesaminata in questa sede solo se l'impugnativa fosse proposta sotto profili diversi e fosse sorretta da argomenti diversi (sentenza di questa Corte n. 7 del 24 gennaio 1958): in questo caso, invece, si prospetterebbero i medesimi profili e si ripeterebbero i medesimi argomenti fatti valere davanti all'Alta Corte. Questo stesso rilievo varrebbe anche per altre tre delle leggi in esame: quelle del 22 agosto 1947, del 5 marzo 1951 e del 22 dicembre 1955, tutte e tre in vari ma stretti rapporti sostanziali con la ricordata legge del 1954.

La Corte osserva che in sede di giudizio incidentale non può avere alcuna influenza il fatto che la legge denunziata per incostituzionalità non sia stata impugnata, in via principale, dallo organo che ne avrebbe avuto il potere; tanto più che, nel caso attuale, lo Stato non é parte né nel giudizio a quo né nel giudizio incidentale e che pertanto l'atteggiamento dei suoi organi rispetto alle leggi denunciate non può avere alcuna influenza in questi giudizi.

Per quel che si riferisce all'altro rilievo della difesa regionale - che nella specie non ci sarebbero motivi nuovi rispetto alla questione già decisa dall'Alta Corte - é da osservare che la questione relativa alla competenza della Regione siciliana in materia di scuola elementare é stata posta dal Consiglio di giustizia amministrativa e dovrà essere esaminata dalla Corte sulla base dei criteri enunciati con le sue recenti sentenze del 14 gennaio 1958, n. 1, e del 16 dicembre dello stesso anno, n. 77, che hanno esaminato funditus gli attuali rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana in questo campo.

3. - Passando ad esaminare le leggi regionali denunziate, é opportuno notare che un gruppo é costituito dalle quattro leggi del 22 agosto 1947, 5 marzo 1951, 23 dicembre 1954 e 22 dicembre 1955, le quali, nonostante il loro numero, formano un corpo unico di pochi articoli, in quanto le leggi stesse, dal 1947 al 1955, si sono sovrapposte l'una all'altra. Questo corpo di norme disciplina i concorsi per l'assunzione dei direttori didattici e degli insegnanti elementari di ruolo nella Regione siciliana.

La legge 6 maggio 1955 istituisce presso ogni Provveditorato agli studi della Regione un ruolo di maestri in soprannumero in aggiunta al ruolo organico dei maestri delle scuole elementari e ne stabilisce le modalità di assunzione ed il trattamento economico; detta, poi, le norme per il passaggio di questo personale nel ruolo organico.

Di fronte a tutte queste leggi occorre ribadire la constatazione fatta dalla Corte con le sentenze, già ricordate, del 14 gennaio e del 16 dicembre 1958: i maestri delle scuole elementari della Sicilia dipendono ancora dallo Stato e dipenderanno dallo Stato fino a quando i servizi dell'istruzione elementare ed il relativo personale non saranno passati alla Regione con l'osservanza del procedimento stabilito dall'art. 43 dello Statuto siciliano o in altra guisa legittimamente efficace. In tale periodo le funzioni che sono state esercitate dalla Regione in questa materia si debbono considerare come esercitate dagli organi regionali in veste di organi decentrati dell'Amministrazione statale.

Nella presente causa la difesa regionale ha sostenuto che tutte le leggi denunciate non rientrerebbero nella materia prevista dalla lettera q, bensì in quella della lett. r dell'art. 14 dello Statuto siciliano e, in subordinata ipotesi, che costituirebbero manifestazioni della potestà legislativa integratrice di cui allo articolo 17 dello Statuto stesso.

É irrilevante, ai fini del decidere, lo stabilire, nel presente giudizio, se l'attività degli organi regionali in questa materia debba essere inquadrata sotto l'art. 14, lett. q, o sotto lo stesso art. 14, lett. r. Qualunque sia la soluzione, una cosa é certa: che i servizi dell'istruzione elementare e lo stato giuridico del relativo personale dipendono e dipenderanno dallo Stato fino a quando non avverrà il passaggio dallo Stato alla Regione. Questa constatazione fatta dalla Corte con le sentenze sopra ricordate non viene in alcun modo contraddetta tanto se le attribuzioni della Regione si fondino sulla lett. r quanto se si basino sulla lett. q dell'art. 14.

Non é meritevole di adesione l'altra tesi regionale, e cioè che la potestà legislativa della Regione possa derivare dall'art. 17 dello Statuto regionale. Se in materia di istruzione elementare la Regione siciliana ha competenza legislativa primaria ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la contraddizione non consente che la stessa Regione abbia competenza concorrente ai sensi dello art. 17. Questa Corte ha chiarito che nell'attuale periodo transitorio, che durerà fino a quando non avverrà il trasferimento dei servizi, la Regione non può esercitare i poteri che istituzionalmente le competono; essa ha agito soltanto in veste di organo decentrato dell'Amministrazione statale. Ora, poiché, come ha ritenuto la Corte nella più volte richiamata sentenza n. 77 del 1958, la Regione svolge questa attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato a norma dell'art. 20 dello Statuto regionale, é da escludere che la stessa Regione possa legittimamente sovrapporre o giustapporre alle leggi dello Stato ed alle direttive del Governo centrale proprie leggi sussidiarie.

I risultati dell'esame fino a questo punto compiuto convincono che, anche a seguito del dibattito svoltosi nella presente causa, i principi posti dalla Corte nelle due sentenze più volte richiamate circa i rapporti attuali tra Stato e Regione siciliana rispetto ai servizi dell'insegnamento elementare restano fermi.

Sulla base di tali principi occorre ora esaminare le leggi denunziate.

Ritiene la Corte che le quattro leggi relative ai concorsi di assunzione dei maestri e dei direttori didattici non siano da dichiarare costituzionalmente illegittime.

Occorre, anzitutto, riportarsi al periodo in cui quelle leggi furono emanate. Tale periodo va dal 1947 al 1955 e si svolge tutto in una fase di incertezza nei rapporti tra Stato e Regione nel campo dei servizi dell'istruzione elementare. La Regione ha ritenuto di potere legiferare in una materia di sua competenza prima ancora che avvenisse il passaggio dei servizi. Queste leggi presupponevano che il personale da assumere fosse personale regionale. Chiarito che il personale dei direttori didattici e quello dei maestri é ancora personale statale, la conseguenza é che questo gruppo di leggi non é, in concreto, applicabile. In sostanza, queste leggi, emesse in vista di un evento che ancora non si é verificato - l'assunzione di direttori didattici e di insegnanti elementari di ruoli regionali - costituiscono un corpo di norme che da un lato non interferiscono sulla competenza dello Stato, che resta integra fino al passaggio dei servizi, e dall'altro non urtano contro disposizioni costituzionali, in quanto l'esistenza di queste leggi non sposta l'applicazione dei principi relativi al passaggio dei servizi giacché queste leggi saranno applicabili solo quando la Regione potrà assumere personale proprio in questo settore.

A tale conclusione non può ostare il fatto che, essendo state queste leggi applicate fino ad oggi, gli atti emanati in base ad esse potrebbero essere considerati illegittimi. Anzitutto, é da notare che questa eventualità é piuttosto remota, in quanto questi atti sono stati emessi dagli organi regionali in veste di organi decentrati dell'Amministrazione statale e con l'osservanza di norme regionali che in massima parte corrispondono, nella sostanza e spesso anche nella forma, a norme statali.

Ma pur se ridotto, in pratica, a proporzioni modeste, il fenomeno resta inalterato: gli atti amministrativi emanati in base a disposizioni regionali difformi da quelle statali potrebbero essere dichiarati illegittimi non perché illegittima era la legge (regionale) applicata, ma perché quegli atti non sono stati adottati in base alla legge (statale) applicabile.

Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale non può sottrarsi la legge 6 maggio 1955, n. 40, che istituisce un ruolo di maestri in soprannumero.

Anzitutto, non é esatto che i maestri in soprannumero, assunti in base alla legge regionale 6 maggio 1955, apparterrebbero alla categoria dei dipendenti regionali.

Intanto, una prima cosa appare certa. I maestri del ruolo in soprannumero, che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale predetta, passano nel ruolo organico, sono dipendenti statali, in quanto il ruolo organico é, in atto, ruolo statale. Su questo carattere del ruolo dei maestri nel territorio della Regione siciliana, non é il caso di ripetere cose già diffusamente dette sopra.

É, dunque, sicuro che, disciplinando con una sua legge 11 passaggio dei maestri in soprannumero nel ruolo organico ancora statale, la Regione ha invaso l'attuale sfera di competenza dello Stato.

Ma non può dirsi altrimenti delle disposizioni della stessa legge che prevedono la prima assunzione dei maestri in soprannumero. Basta confrontare la legge regionale del maggio 1955 e la legge statale, sopra citata, del 27 novembre 1954 per rilevare, senza possibilità di dubbio, che la Regione, nell'erroneo presupposto di esercitare il potere legislativo in una materia di sua competenza e nel presupposto non meno erroneo che la legge statale non fosse applicabile in Sicilia (e l'applicazione poteva esser fatta dagli stessi organi regionali in veste di organi di decentramento statale), istituiva nel maggio 1955 quei posti di insegnanti in soprannumero che lo Stato aveva istituito nel novembre dell'anno precedente; e la Regione istituiva quei posti dettando disposizioni quasi identiche a quelle statali.

Ciò significa che la Regione si ingeriva illegittimamente in un campo non ancora passato alla sua gestione regolando la situazione di una categoria di personale insegnante, che deve formare parte integrante della schiera dei maestri delle scuole elementari statali. Maestri di ruolo e maestri in soprannumero non possono essere distinti in due categorie, dipendenti l'una dallo Stato e l'altra dalla Regione.

Queste osservazioni nei riguardi della legge 6 maggio 1955 dimostrano come il caso di tale legge sia diverso da quello delle quattro leggi sopra esaminate. Le leggi relative ai concorsi, essendo inapplicabili per i ruoli statali ed essendo inapplicabili per i ruoli regionali ancora inesistenti, non arrecano invasione di competenza né violazione di norme o principi costituzionali, mentre la legge del maggio 1955 é costituzionalmente illegittima perché determina una invasione della attuale competenza statale e perché viola i principi relativi al passaggio dei servizi dallo Stato alla Regione.

4. - Occorre esaminare per ultimo un argomento che la difesa regionale trae dalla citata legge 27 novembre 1954, n. 1170, concernente la istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali. L'art. 7 di detta legge dispose che fossero ammessi al concorso speciale per titoli ed al concorso per titoli ed esame nella prima formazione del ruolo soprannumerario i maestri che avessero conseguito l'idoneità con un certo punteggio nei concorsi indetti anche dall'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana o che, fra altri titoli, possedessero quello di avere superato le prove di esame in precedenti concorsi indetti anche dall'Assessorato predetto.

La difesa regionale sostiene che con questa disposizione é stato dato un riconoscimento espresso al potere amministrativo della Regione di indire i concorsi. La Corte trova esatta questa illazione, se essa significa che il legislatore statale ha messo sullo stesso piano i concorsi banditi dai Provveditorati agli studi e quelli banditi dall'Assessore regionale, in quanto trattasi di concorsi indetti da organi statali diretti e da un organo di decentramento statale. Questa interpretazione resta nel quadro dei rapporti tra Stato e Regione quale é stato tracciato dalla Corte.

Ma se la difesa regionale volesse sostenere che la legge statale del 1954 costituisca il riconoscimento di un potere proprio della Regione, esercitato ed esercitabile indipendentemente dal passaggio dei servizi, questa interpretazione non sarebbe meritevole di accoglimento. Non si può, infatti, interpretare l'art. 7 fuori e contro il sistema costituzionale dei rapporti tra Stato e Regione; in altri termini, non si può attribuire ad una isolata disposizione di legge, dettata per disciplinare una particolare e transitoria situazione, l'effetto di regolare tra lo Stato e la Regione siciliana i rapporti, così complessi, relativi ai servizi ed al personale insegnante della scuola elementare.

Piuttosto, l'art. 7 della legge del 1954 potrebbe avere appropriato rilievo in altra sede ove fosse, in ipotesi, interpretato nel senso di convalida di atti emanati in questa materia dagli organi regionali come organi di decentramento statale.

Questo accenno é diretto a richiamare l'attenzione degli organi competenti sui possibili rimedi atti a fronteggiare la penosa situazione di chi potrebbe subire un pregiudizio a causa della scarsa chiarezza che per più di un decennio ha improntato i rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana in questa materia, determinando gravi incertezze nelle fonti di diritto.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa regionale;

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 6 maggio 1955, n. 40, concernente la istituzione di un ruolo di insegnanti elementari in soprannumero, in riferimento agli articoli 14 e 43 dello Statuto della Regione siciliana;

dichiara, nei sensi espressi nella motivazione, non fondate le questioni di illegittimità costituzionale, proposte con ordinanza 13 dicembre 1958 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali 22 agosto 1947, n. 8; 5 marzo 1951, n. 24; 23 dicembre 1954, n. 49, e 22 dicembre 1955, n. 43, concernenti i concorsi regionali per posti di direttore didattico e di insegnante elementare.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1959.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI  - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA.

 

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1959.