SENTENZA N. 104
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 9 ottobre 1967, n. 973 (Istituzione di un'addizionale alla imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL in sostituzione della imposta sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e relativa addizionale provinciale per il periodo successivo al 31 dicembre 1965) e degli artt. 1 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa ai Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e 82 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione dell'IRPEF), promossi con le seguenti ordinanze:
1) tre ordinanze emesse il 23 maggio 1977 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili vertenti tra ENEL e Amministrazione delle finanze dello Stato iscritte ai nn. 558, 559, 560 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 20 dicembre 1977 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra ENEL e Amministrazione delle finanze dello Stato iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 dell'anno 1978;
3) ordinanza emessa il 3 marzo 1978 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra ENEL e Amministrazione delle finanze dello Stato iscritta al n. 451 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 359 dell'anno 1978;
4) nove ordinanze emesse il 6 marzo 1981 dal Tribunale de L'Aquila nei procedimenti civili vertenti tra ENEL e Amministrazione delle finanze dello Stato iscritte ai nn. 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 e 415 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1981;
5) ordinanza emessa l'8 gennaio 1981 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra ENEL e Amministrazione delle finanze dello Stato iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1981;
6) ordinanza emessa il 18 novembre 1981 dal Tribunale de L'Aquila nel procedimento civile vertente tra ENEL e Amministrazione delle finanze dello Stato iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 dell'anno 1982;
7) due ordinanze emesse il 13 dicembre 1979 dal Tribunale di Venezia nei procedimenti civili vertenti tra ENEL e Amministrazione delle finanze dello Stato iscritte ai nn. 243 e 244 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione dell'ENEL nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Marcello Cogliati Dezza per l'ENEL e l'Avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con tre ordinanze, emesse sotto la stessa data del 23 maggio 1977 (notificate il 29 settembre e comunicate il 3 ottobre dello stesso 1977; pubblicate nella G. U. 15 febbraio 1978 n. 46 e iscritte ai nn. 558 e 560 R.O. 1977) nei procedimenti promossi, con distinti atti di opposizione ad ingiunzioni fiscali (la prima della Dogana di Savona per la somma di lire 14.937.915, la seconda della Dogana di Massa Carrara per la somma di lire 11.418.715, la terza della Dogana di Genova per la somma di lire 47.429.655; tutte somme dovute per il primo quadrimestre 1974) spiegati dall'ENEL contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, il Tribunale di Genova ritenne rilevante e giudicò, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità della l. 9 ottobre 1967 n. 973 (istitutiva di un'addizionale all'imposta di consumo dell'energia elettrica a carico dell'ENEL, con divieto di rivalsa) sul riflesso che 1) la legge impugnata era da stimarsi ancora in vigore per non ricorrere gli estremi della abrogazione implicita in forza della operata riforma tributaria né della abrogazione espressa delle imposte "sostituite", e il permanente vigore se ne poteva dedurre dall'art. 21 comma secondo D.P.R. 638/1972, II) il principio di eguaglianza, assicurato dall'art. 3 Cost., sembrava violato per essere l'imposta di consumo dell'energia elettrica, con divieto di rivalsa, stata istituita nei confronti del solo ENEL ed al dichiarato fine di sottoporre l'Ente ad una imposizione straordinaria, e III) l'art. 53 appariva violato per essere la straordinaria imposizione svincolata dai normali indici della capacità contributiva dell'ENEL.
1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto comune ai tre incidenti, depositato il 7 marzo 1978, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha contestato il carattere straordinario dell'imposta e l'applicazione dell'art. 3 Cost. alle norme tributarie le quali debbono fondarsi sul principio della capacità contributiva, che non risulta violato per essere la imposta de qua un tributo indiretto sulla produzione, e ponendo in rilievo la peculiarità dell'ENEL; argomentazioni che hanno indotto l'Avvocatura a concludere per la infondatezza della proposta questione.
2.1. - Con nove ordinanze rese - in separati giudizi di opposizione, proposti dall'ENEL contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, I) all'atto, notificato ad istanza della Dogana principale di Pescara il 10 aprile 1979, d'ingiunzione a pagare la somma di lire 86.353.335 a titolo di addizionale all'imposta erariale energia elettrica a tutto il 31 dicembre 1978 per la Provincia de L'Aquila, Il) all'atto, notificato ad istanza della Dogana di Ortona il 22 maggio 1979, d'ingiunzione a pagare la somma di lire 105.013.830 a titolo di addizionale all'imposta erariale energia elettrica, interessi e indennità di mora a tutto il 31 dicembre 1978, III) all'atto, notificato ad istanza della Dogana principale di Pescara il 26 marzo 1979, d'ingiunzione a pagare la somma di lire 20.527.595 a titolo di addizionale imposta energia elettrica, riferita ai consumi di energia elettrica da gennaio a dicembre 1978, di indennità di mora e accessori, IV) all'atto, notificato ad istanza della Dogana principale di Pescara il 5 giugno 1979, d'ingiunzione a pagare la somma di lire 98.889.650 a titolo di addizionale imposta erariale energia elettrica e interessi a tutto il 31 dicembre 1978, V) all'atto, notificato ad istanza della Dogana principale de L'Aquila il 16 novembre 1978, d'ingiunzione a pagare la somma di lire 18.617.850 a titolo di addizionale imposta erariale energia elettrica riferita al consumo di energia elettrica al 31 dicembre 1977 e d'indennità di mora, Vl) all'atto, notificato ad istanza della Dogana principale di Giulianova il 5 dicembre 1975, d'ingiunzione a pagare la somma di lire 11.837.702 a titolo di addizionale imposta erariale energia elettrica per il periodo successivo al 1 gennaio 1974 e d'indennità di mora, VII) all'atto, notificato ad istanza della Dogana di Ortona il 23 gennaio 1976, di ingiunzione a pagare le somme di lire 23.362.530 a titolo di addizionale imposta erariale energia elettrica e di lire 1.705.930 per interessi legali del 5% annuo calcolati dal 31 dicembre 1974, VIII) all'atto, notificato ad istanza della Dogana principale di Pescara il 13 febbraio 1976, d'ingiunzione a pagare le somme di lire 9.747.530 a titolo di addizionale imposta erariale energia elettrica sul consumo dell'energia elettrica riferito al 31 agosto 1975 e di lire 900.325 a titolo di interessi di mora fino al 31 dicembre 1975, - sotto la data del 6 aprile 1981 (notificate il 23 e comunicate il 27 del medesimo mese di aprile 1981; pubblicate nella G. U. n.. 283 del 14 ottobre 1981 e iscritte ai nn. 407 a 415 R.O. 1981), ma aventi la stessa motivazione, il Tribunale de L'Aquila ritenne rilevante sul riflesso che la prospettata abrogazione tacita della legge tributaria, la cui vigenza era per contro sostenuta dall'Amministrazione Finanziaria, rendesse oggettivamente preminente l'esame dell'eccezione dell'ENEL e, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., giudicò non manifestamente infondata la questione di legittimità della l. 9 ottobre 1967 n. 973 perché I) la potenziale violazione del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., e prospettabile sulla base della stessa struttura singolare della imposizione, dalla quale discende anche la possibile violazione del principio della proporzionale capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., II) la descritta situazione é prospettabile sia con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della riforma tributaria, sia - ed ancor più - con riferimento al periodo successivo alla riforma, caratterizzata da una sostanziale ristrutturazione del sistema impositivo.
2.2. - Avanti la Corte si é costituito per l'ENEL in forza di procura speciale autenticata nella firma dal not. Capasso di Roma (rep. n. 114001 del 21 maggio 1981), l'avv. Marcello Cogliati Dezza che, con deduzioni depositate il 3 novembre 1981, haconcluso per l'accoglimento della questione, sollevata anche d'ufficio dal Tribunale de L'Aquila, argomentando, in riferimento all'art. 3 Cost., da ciò che l'Ente costituisce l'unico contribuente soggetto non solo all'IRPEG e all'ILOR ma anche alla addizionale alla quale altri enti, che pur svolgono la stessa attività (produzione di energia elettrica per il 23,6% del totale), non sono soggetti, e, in riferimento all'art. 53 Cost., che nella l. 973/1967 non si é tenuto conto della capacità contributiva dell'ENEL' ma si sarebbe mirato alla percezione di un gettito che le condizioni economiche dell'Ente non avrebbero giustificato, e insistendo nell'osservare che, ove si prendano in considerazione la riforma tributaria, l'abolizione, a questa consecutiva, d'imposte in luogo delle quali era stata creata l'addizionale, e l'istituzione, in loro vece, di tributi ai quali anche l'Ente é assoggettato, ci si troverebbe di fronte ad un'imposta sostitutiva a carico di un unico contribuente che peraltro soggiace a tutte le imposte che gravano sulla generalità dei soggetti passivi - compresi quelli che svolgono la stessa sua attività -. Con breve memoria, depositata il 22 settembre 1983, la difesa dell'ENEL al fine di rafforzare il sospetto, che dall'essere stati gli incidenti assegnati a trattazione nella adunanza in camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 poteva affiorare, della irrilevanza della questione, ha accompagnato la copia semplice della sent. 25 ottobre 1982 n. 5578 della sezione I civile della Corte di Cassazione reiettiva del ricorso dell'Amministrazione finanziaria contro la sent. 19 giugno 1981 n. 539, con la quale la Corte d'appello di Firenze aveva giudicato abolita con la riforma del 1973 la addizionale.
É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con deduzioni depositate il 3 novembre 1981, con le quali l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione insistendo nel rilevare che la censura, basata sulla violazione dell'art. 3 Cost., sarebbe assorbita dal richiamo dell'art. 53 Cost. e, comunque, le diversità tra l'ENEL e le altre imprese elettriche, non assoggettate alla addizionale, sarebbero evidenti, e che la ripetuta addizionale ha natura di imposta indiretta sulla produzione, sulla quale non può incidere l'art. 53.
3.1. - Con ordinanza emessa il 18 novembre 1981 (notificata il 22 dicembre e comunicata il 29 dello stesso mese di dicembre; pubblicata nella G. U. n. 143 del 26 maggio 1982 e iscritta al n. 60 R.O. 1982) nel procedimento promosso - con atto di opposizione all'ingiunzione, notificata ad istanza della Dogana principale di Pescara il 5 agosto 1975, di pagamento delle somme di lire 13.159.605 per l'addizionale sul consumo di energia elettrica riferito al 31 dicembre 1974 e di lire 1.071.855 a titolo di indennità di mora e interessi di mora al 5% annuo dal 1 gennaio 1975 - dall'ENEL contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, il Tribunale de L'Aquila ritenne oggettivamente preminente sulla eccezione d'irrilevanza, prospettata dalla difesa dello Stato e comunque sollevata d'ufficio, l'esame della questione d'illegittimità, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., della l. 9 ottobre 1967 n. 973, che giudicò non manifestamente infondata, specie in riferimento al periodo successivo alla riforma tributaria, caratterizzato da una sostanziale ristrutturazione del sistema impositivo, per la strutturale singolarità della posizione dell'ENEL.
3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 15 giugno 1982, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha sostanzialmente riprodotto le argomentazioni esposte nell'atto d'intervento sub 1.2. e ribadito la conclusione d'infondatezza della proposta questione.
4. 1. - Con ordinanza emessa il 3 marzo 1978 (notificata il 29 maggio e comunicata l'8 giugno 1978; pubblicata nella G. U. n. 359 del 27 dicembre 1978 e iscritta al n. 451 R.O. 1978) nei tre procedimenti poi riuniti - promossi dall'ENEL contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato - di opposizione I) alla ingiunzione, notificata ad istanza della Dogana di Porto Empedocle il 29 aprile 1975, di pagamento della somma di lire 1.566.237, a titolo di addizionale dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica consumata nel bimestre novembre - dicembre 1973 ed accessori, II) e III) alle ingiunzioni, notificate dalla stessa Dogana di Porto Empedocle il 29 aprile 1975, di pagamento, rispettivamente, della somma di lire 4.486.010, a titolo di addizionale dell'imposta erariale di consumo in base alle dichiarazioni di consumo di energia elettrica del bimestre marzo - aprile 1974 e del bimestre maggio - giugno 1974 ed accessori, il Tribunale di Palermo esaminò la questione d'illegittimità, sollevata dall'Ente in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 1 l.9 ottobre 1971 n. 825 e 82 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598 (rectius 597) nella parte in cui non includono, fra i tributi rispettivamente da sopprimere e di cui é stata disposta la soppressione, l'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica istituita a carico dell'ENEL dall'art. 1 l. 9 ottobre 1967 n. 973, in sostituzione dell'imposta comunale su le industrie, i commerci, le arti e le professioni, della relativa addizionale provinciale, dell'imposta camerale e del contributo speciale di cure; dopo aver precisato che l'ingiunzione relativa al bimestre novembre - dicembre 1973 riguarda in realtà l'acconto dovuto per il bimestre gennaio - febbraio 1974, ne ritenne la rilevanza vuoi escludendo la esistenza nella normativa di elementi atti ad inferirne l'intenzione, dal legislatore nutrita, di limitare preventivamente nel tempo il vigore della addizionale nemmeno con riferimento al tempo in cui era prevista l'entrata in vigore della riforma tributaria, la quale, al momento dell'approvazione della l. 9 ottobre 1967 n. 973, era ancora allo stadio di progetto di legge, vuoi negando la implicita soppressione della addizionale per effetto dell'art. 82 D.P.R. 597/1973 che, in esecuzione della delega conferita al Governo dalla l. 825/1971, ha soppresso l'imposta comunale su le industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale, l'imposta camerale ed il contributo speciale di cure per non essere la sorte della addizionale legata alla vicenda dei tributi che ha sostituito, vuoi escludendo che l'addizionale sia stata soppressa in virtù dell'art. 42 D.P.R. 601/1973, relativo all'abrogazione delle disposizioni concernenti esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi tributari sostitutivi, non confermate dalla predetta legge, per non essere l'obbligo, per l'ENEL di corrispondere senza diritto a rivalsa una addizionale all'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica, in sostituzione degli altri tributi innanzi specificati, equiparabile ad un'agevolazione, vuoi infine negando che il D.P.R. 638/1972 sancisca una espressa abrogazione dell'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia e constatando, per contro, che l'art. 2 di tale decreto, con attribuire ai comuni somme pari a quelle percepite da questi enti locali per il 1971 a titolo di compartecipazione all'addizionale di che trattasi, ha mutato soltanto la destinazione del gettito della imposta. Assodata in tal guisa la rilevanza, l'adito Tribunale, dopo aver richiamato le tre ordinanze del Tribunale di Genova (sopra 1.) in punto alla l. 973/1967, estese il sospetto d'incostituzionalità agli artt. 1 l. 825/1971 e 82 D.P.R. 597/1973 nella parte in cui non includono fra i tributi rispettivamente da sopprimere o di cui é stata disposta la soppressione l'addizionale all'imposta di consumo sull'energia elettrica sul riflesso che, a decorrere dal 1 gennaio 1974, l'ENEL ai sensi dell'art. 2 b) D.P.R. 598/1973 e dell'art. 2 D.P.R. 599/1973, é soggetto all'IRPEG e all'ILOR, cioé allo stesso trattamento cui sono assoggettati gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio commerciale e, per giunta, all'addizionale creata per esso Ente in sostituzione di altri tributi in atto soppressi. e che non sembrano profilabili, a giustificazione della constatata disparità di trattamento, situazioni nettamente differenziate.
4.2. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse dell'ENEL giusta delega in calce alle deduzioni depositate il 13 settembre 1978, gli avv.ti Marcello Cogliati Dezza e Claudio Berliri, sottolineando a conforto della conclusione di dichiarazione di incostituzionalità i passi salienti della motivazione della ordinanza di rimessione e negando, in aggiunta, fondatezza all'argomento, dalla difesa dello Stato basato sulla posizione peculiare dell'ENEL per ciò che in materia tributaria non sussiste - ad eccezione dell'addizionale - alcuna situazione particolare dell'Ente vuoi soggettivamente perché l'ENEL é soggetto a tutte le imposte da cui sono gravati gli altri enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, vuoi oggettivamente perché l'energia elettrica, prodotta dall'ENEL al pari di quella prodotta da altri, é, per l'appunto, gravata dalla imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e, infine, all'incirca un quarto della energia prodotta in Italia é di produzione di terzi (aziende municipalizzate, società private, riproduttori, Ferrovie dello Stato, ecc.). Ciò argomentato in riferimento all'art. 3 Cost., ha la difesa dell'ENEL sostenuto la violazione dell'art. 53 Cost. ponendo in rilievo che i tributi, sostituiti per il solo Ente dall'addizionale, sono stati a loro volta sostituiti per la generalità dei contribuenti da altre imposte alle quali lo stesso ENEL é soggetto.
É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 16 gennaio 1979, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha riprodotto le argomentazioni versate nell'incidente proposto dal Tribunale di Genova (supra 1.2.) che ha confermato anche in riferimento all'ampliatio determinata dal Tribunale di Palermo ed ha concluso per la infondatezza della intera questione.
5.1. - Con ordinanza emessa il 20 dicembre 1977 (notificata il 7 e comunicata il 21 del successivo marzo 1978; pubblicata nella G. U. n. 186 del 5 luglio 1978 e iscritta al n. 212 R.O. 1978) nel procedimento promosso dall'ENEL contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato avverso la ingiunzione, notificata ad istanza dell'Ufficio di Dogana Roma I il 3 ottobre 1974, di pagamento di lire 103.222.425 a titolo di addizionale relativa all'imposta energia elettrica, liquidata in base a dichiarazioni di consumo mensili e bimensili, di indennità di mora e bollo quietanza, il Tribunale di Roma giudicò - con riferimento al periodo posteriore al 10 gennaio 1974 - rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione d'illegittimità della l. 973/1967 e degli artt. 1, punto 1 l. 825/1971 e 82 D.P.R. 597/1973 nella parte in cui non comprendono tra i tributi aboliti l'addizionale di cui all'art. 1 l. 973/1967, argomentando in punto di rilevanza da ciò che l'addizionale, per avere carattere d'imposta indiretta sulla produzione, non é una imposta sostitutiva, tale da risentire immediatamente della soppressione del tributo sostituito che é imposta diretta sul reddito netto, e che la sua soppressione non e seguita neppure alla riforma tributaria per esplicito o per implicito, né in virtù della legge di delega, a proposito della quale il giudice a quo rilevò che la Commissione parlamentare ebbe ad osservare che " la elencazione dei tributi soppressi deve ritenersi tassativa, così che non é dato al Governo di poter ritenere che ve ne siano, per implicito, compresi altri non specificamente indicati", né infine, per l'esercizio 1973, dal D.P.R. 638/1972, il cui art. 2, nel regolare l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 l. 825/1971, prevede, per il quinquennio 1973 - 1977, la corresponsione ai Comuni di somme di importo pari a quelle attribuite ai medesimi per l'anno 1971 a titolo di compartecipazione all'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica dovuta dall'ENEL, mentre dal 1 gennaio 1974 - ferma restando per il quinquennio la attribuzione ai Comuni di somme di importo pari a quelle attribuite ai medesimi per il 1971 a titolo di compartecipazione all'addizionale delle imposte di consumo dovute dall'ENEL - é soppresso. Sulla non manifesta infondatezza argomentò il Tribunale, in relazione all'art. 3 Cost., dal trattamento deteriore riservato all'ENEL rispetto ad altre società ed enti produttori e distributori di energia elettrica, e, in relazione all'art. 53 Cost., dall'essere l'addizionale svincolata dai normali elementi indice della capacità contributiva dell'ENEL.
5.2. - Avanti la Corte, nell'interesse dell'ENEL si é, giusta delega in calce alle deduzioni depositate il 14 luglio 1978, costituito l'avv. Marcello Cogliati Dezza sottolineando i passi più incisivi della motivazione della ordinanza di rimessione e, in particolare, il divieto, fatto all'ENEL, di esercitare la rivalsa, e concludendo per la declaratoria di fondatezza della proposta questione in quanto, quand'anche potesse ammettersi la legittimità dell'addizionale al tempo della sua istituzione, la riforma tributaria, nel momento in cui, pur sostituendo con altre imposte quei tributi in sostituzione dei quali per il solo ENEL era stata creata l'addizionale, non ha abolito anche questa ultima; la difesa dell'ENEL ha prodotto il bilancio dell'Ente al 31 dicembre 1976 con la relazione del Consiglio d'Amministrazione inferendone che in Italia la produzione da parte dell'Ente copriva soltanto il 76,4 % e, pertanto, esistevano altri soggetti che, pur producendo il 23,6 per cento, non erano tenuti alla corresponsione dell'addizionale. Nella ulteriore brevissima memoria, depositata il 27 dicembre 1983, la difesa dell'ENEL ha richiamato 596 sentenze di vari giudici (non esclusa la Corte di Cassazione) che, in accoglimento delle opposizioni dell'Ente, hanno dichiarato avvenuta l'abrogazione della addizionale senza prospettarsi la questione di costituzionalità.
É intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 25 luglio 1978, con il quale ha concluso per la infondatezza della questione aggiungendo alle considerazioni, svolte in precedenti interventi, che l'addizionale non é stata collegata ad alcuna contropartita e, pertanto, sarebbe privo d'importanza il rilievo, fatto dal Tribunale, su ciò che l'addizionale venga applicata senza contropartita dal 1 gennaio 1974 per non essere la situazione dell'ENEL mutata a seguito della riforma tributaria.
6.1. - Con ordinanza resa l'8 gennaio 1981 (notificata il 22 e comunicata il 27 del successivo aprile; pubblicata nella G. U. n. 283 del 14 ottobre 1981 e iscritta al n. 421 R.O. 1981) nel procedimento introdotto dall'ENEL nei confronti dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato con atto di opposizione all'ingiunzione, emessa il 10 ottobre 1974 dalla Dogana di Brescia e notificata il 24 gennaio 1975, di pagamento di lire 88.668.220, oltre gli interessi maturandi e spese di esecuzione, a titolo di addizionale di imposta sul consumo di energia elettrica per l'anno 1974, il Tribunale di Brescia giudicò rilevante e non manifestamente infondata - in rapporto agli artt. 3 e 53 Cost. -, in riferimento al periodo posteriore al 10 gennaio 1974, la questione d'illegittimità della l. 973/1967 nonché degli artt. 1 punto 1) l. 825/1971 e 82 D.P.R. 597/1973 nella parte in cui non comprendono tra i tributi aboliti l'addizionale di cui all'art. 1 l. 973/1967, argomentando in punto alla rilevanza da ciò che dalla abolizione, disposta dall'art. 82 D.P.R. 597/1973, delle imposte in sostituzione delle quali venne istituita l'addizionale sulla imposta di consumo dell'energia elettrica, non discende automaticamente la eliminazione di quest'ultima per essere questa legata alla sola imposta di consumo che non é venuta meno, e per non rinvenirsi per contro un collegamento strutturale con la prima, e sottolineando che la eliminazione dei regimi sostitutivi, prevista dall'art. 42 D.P.R. 601/1973, attiene alle sostituzioni che si concretano in agevolazioni (oltreché in esenzioni tributarie) tra le quali non rientra l'addizionale per colpire questa la produzione della energia elettrica non già il relativo reddito, e che l'assoggettamento dell'ENEL all'ILOR non comporta di per sé stesso abolizione dell'addizionale di cui alla l. 973/1967, che non é imposta diretta né é stata ricompresa tra le varie imposte da abolire, minuziosamente indicate nella legge delega 825/1971, né dai decreti delegati che ne sono conseguiti. Sulla non manifesta infondatezza della proposta questione rilevò il Tribunale in rapporto all'art. 3 Cost. che dal 1 gennaio 1974 l'ENEL é soggetto, al pari di ogni altro ente pubblico o privato avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, all'IRPEG e all'ILOR e, unico tra tutti i contribuenti, é anche assoggettato - in sostituzione di altre imposte che sono state abolite - alla addizionale, e ciò sebbene esistano, sia pure con importanza più limitata, altri soggetti produttori e distributori di energia elettrica, e in rapporto all'art. 53 Cost. che la addizionale é svincolata dai normali elementi costituenti indice della capacità contributiva in quanto colpisce la produzione dell'energia elettrica indipendentemente dal relativo reddito
6.2. - Sotto la stessa data del 3 novembre 1981 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri riproducendo a sostegno della declaratoria d'infondatezza considerazioni versate in altri interventi, mentre, nell'interesse dell'ENEL, si é costituito, giusta delega in calce alle deduzioni, l'avv. Marcelio Cogliati Dezza riecheggiando in particolare argomentazioni, svolte per l'incidente sub 5.2., a sostegno della declaratoria di fondatezza.
7.1. - Con due ordinanze, emesse sotto la stessa data del 13 dicembre 1979 ma pervenute alla Corte il 13 marzo 1983 (notificate il 19 e comunicate il 20 del mese di febbraio 1980; pubblicate nella G. U. n. 191 del 13 luglio 1983 e iscritte ai nn. 243 e 244 R.O. 1983) nei separati procedimenti introdotti dall'ENEL nei confronti dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato con atti di opposizione I) all'ingiunzione, notificata ad istanza della Dogana principale di Venezia il 13 febbraio 1975, di pagamento dell'importo complessivo di lire 2.203.710 a titolo di addizionale all'imposta di consumo, indennità e interessi legali nella misura del 5% annuo maturati e maturandi dal 9 novembre 1974 al giorno dell'effettivo pagamento, oltre bollo di quietanza e II) all'ingiunzione, notificata ad istanza della Dogana principale di Venezia il 13 gennaio 1978, di pagamento dell'importo complessivo di lire 6.037.575 a titolo di addizionale all'imposta di consumo sull'energia elettrica oltre gli interessi di mora (situazione al luglio 1976), il Tribunale di Venezia giudicò rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità A) dell'art. 1 della l. 973/1967 nella parte in cui, in sostituzione di altre imposte, pone a carico dell'ENEL, senza diritto di rivalsa, una addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, e B) degli artt. 1 l.825/1971 e 82 D.P.R. 597/1973 nella parte in cui non ricomprendono tra i tributi da abolire, e poi aboliti, l'addizionale di cui alla l. 973/1967, puntualizzando, a proposito della rilevanza, argomenti già svolti in ordinanze di rimessione di altri giudici mediante la esposizione delle disposizioni normative che si sono succedute nel tempo, e, a proposito della non manifesta infondatezza, insistendo sulla in - giustificata previsione del trattamento esclusivo riservato all'ENEL e sull'aggravamento apportato con l'applicazione all'Ente dell'ILOR.
7.2. - Avanti la Corte é intervenuto in ambo i procedimenti il Presidente del Consiglio dei ministri con unico atto depositato il 2 agosto 1983, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato, in aggiunta ad argomentazioni già esposte in precedenti interventi, ha, in relazione alle questioni di costituzionalità prospettate con riguardo al periodo posteriore al 10 gennaio 1974 dal giudice a quo, considerato che l'addizionale non é una imposta sostitutiva in senso proprio né mai é stata collegata ad alcuna "contropartita" e che la riforma tributaria non ha apportato modifiche di rilievo alla situazione dell'Ente. Nell'interesse dell'ENEL si sono costituiti, nel solo incidente introdotto con la ordinanza iscritta al n. 243 R.O. 1983, giusta delega in calce alle deduzioni, depositate il 5 giugno 1980, gli avv.ti Marcello Cogliati Dezza e Claudio Berlin richiamando argomenti esposti in precedenti incidenti e concludendo che, anche ad ammettere la legittimità dell'addizionale al tempo della sua istituzione, i provvedimenti sulla riforma tributaria, nel momento in cui, sostituendo con altre imposte quei tributi in sostituzione dei quali per l'ENEL, e soltanto per l'ENEL, era stata istituita l'addizionale, non hanno abolito anche quest'ultima incorrendo nella conseguente violazione degli artt. 3 e 53 Cost..
8. - Con memoria, comune agli incidenti iscritti ai nn. 212 e 481/1978, 421/1981 e 243/1983, depositata il 12 ottobre 1983, in allegato alla quale sono state esibite in copia le sentenze 13 marzo 1982 del Tribunale di Napoli, 23 febbraio 1979 del Tribunale di Firenze e 25 ottobre 1982 n. 5586 della Corte di Cassazione, la difesa dell'ENEL ha in via principale insistito sulla irrilevanza della questione (ritenuta dalla Cassazione nella sentenza 5586/1982) a) richiamando aa) l'art. 14 l. delega 825/1971, da interpretare nel senso di una modifica del titolo di attribuzione della somma, proveniente da entrata diversa dalla addizionale che ne riuscirebbe soppressa, ab) l'art. 82 D.P.R. 597/1973 il cui comma secondo andrebbe interpretato nel senso che il legislatore abbia inteso eliminare dal sistema i tributi precedentemente istituiti in sostituzione dei tributi soppressi ed in armonia con il "criterio generale di limitare nella maggior possibile misura le deroghe ai principi di generalità e di progressività dell'imposizione", richiamato nell'art. 9 della legge delega, b) argomentando, in subordine, dal criterio di incompatibilità che sarebbe offeso dalla coesistenza di un'imposta (l'addizionale in questione), creata in sostituzione di altre imposte (ICAP ecc.) con un tributo (ILOR) sostitutivo di quelli dalla prima sostituiti (criterio contro il quale non varrebbe addurre l'attribuzione all'addizionale del carattere di jus singolare per la gravità dell'attentato al criterio invocato), c) ravvisando nella specie gli estremi dell'abrogazione prevista dall'art. 15 d.p.c.c. per essere stata l'intera materia ridisciplinata dalla riforma tributaria e, più propriamente, per ricorrere la c.d. abrogazione per presupposizione (interpretazione non svalutata dalla eterogeneità tra imposta sostitutiva - addizionale e imposte sostituite ICAP ecc. -, sottolineata dal Presidente del Consiglio dei ministri, per essere la prima assimilabile non tanto all'imposta di consumo quanto ad una imposta sul reddito pur anomalmente commisurata su un parametro che prescinde dal reddito effettivo), d) invocando la direttiva per la quale tra due interpretazioni della stessa normativa va preferita quella non in contrasto con la Costituzione. Su questa linea la difesa dell'Ente ha ribadito, in subordine, gli argomenti a sostegno della declaratoria d'incostituzionalità a) richiamando la C. cost. 49/1969 a conforto della tesi che la peculiarità dell'ENEL non escluderebbe la violazione del principio di eguaglianza (tesi che sarebbe comunque smentita vuoi dall'esistenza di altri enti come l'ENEL, vuoi dalla materia tributaria cui la diseguaglianza si riferisce, vuoi dalla circostanza che gli interventi statali in favore dell'ENEL per risolversi in inutili andirivieni di somme, esaspererebbero la irrazionalità della situazione) e b) negando pertinenza alle argomentazioni svolte dall'interveniente circa il modo di operare della capacità contributiva in tema di imposte indirette e, in particolare, di imposte sul consumo dal momento che la addizionale ha natura sostanziale di imposizione sul reddito, ancorché commisurata - proprio per eludere il principio della capacità contributi - va - su un presupposto artatamente diverso.
9. - Nella pubblica udienza del 10 gennaio 1984 nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Cogliati Dezza, nell'interesse dell'ENEL ha eccepito l'irrilevanza delle questioni prospettate, per essere l'addizionale soppressa con la riforma tributaria, e a sostegno della fondatezza ha addotto l'incostituzionalità di norme che prevedono un tributo a carico di un solo soggetto.
L'Avvocato dello Stato Angelini Rota ha sollecitato la restituzione degli atti e nel merito ha insistito per la declaratoria d'infondatezza.
Considerato in diritto
10.1. - I giudici a quibus vanno distinti in due gruppi, nel primo dei quali si collocano i Tribunali di Genova e L'Aquila che hanno nei dispositivi delle ordinanze di rimessione impugnato la sola l. 9 ottobre 1967 n. 973 istitutiva della Addizionale alla imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL e nel secondo sono da annoverare i Tribunali di Palermo, Roma, Brescia e Venezia che hanno menzionato nei dispositivi delle ordinanze anche gli artt. 1 l. 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e 82 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione dell'IRPEF) che a far tempo dal 1 gennaio 1974 ha abolito sette categorie di tributi e con la stessa decorrenza ha abrogato le disposizioni relative agli aboliti tributi e ogni altra disposizione, non compatibili con quelle del D.P.R. 597/1973.
Per contro, le motivazioni delle ordinanze non solo pongono in chiaro che anche i Tribunali del primo gruppo hanno argomentato dalla inidoneità degli artt. 1 l. 825/1971 e 82 D.P.R. 597/1973 ad abrogare a far tempo dal 1 gennaio 1974 la l. 973/1967, ma evidenziano che hanno formato oggetto delle ingiunzioni fiscali e delle successive opposizioni dell'ENEL i soli importi di Addizionale dall'ente corrisposti in tempo successivo al 1 gennaio 1974 talché i cenni alla autorità dell'addizionale in tempi anteriori al 31 dicembre 1973 non hanno trovato eco nei momenti statuitivi delle ordinanze.
Limitato in tal guisa il trema decidendum nulla si oppone a riunire i 18 incidenti ai fini di unitaria decisione.
10.2. - La stragrande maggioranza dei giudici di merito e la Corte di Cassazione hanno fatto oggetto di "diritto vivente" la idoneità degli artt. 1 l. 825/1971 e 82 D.P.R. 597/1973 ad abrogare tacitamente la legge istitutiva della Addizionale a carico dell'ENEL a far tempo dal 1 gennaio 1974 e, pertanto, diviene superfluo lo scrutinio di costituzionalità della Corte che non può essere indotta a diverso avviso dall'apprezzamento di conformità della tacita abrogazione all'art. 3 Cost., con il quale la sezione I civile della Corte di Cassazione ha confortato, nella sent. 8 giugno - 25 ottobre 1982 n. 5576 di rigetto del ricorso dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato, l'ampia motivazione condotta al livello di art. 15 d.p. c.c. per la marginalità dell'apprezzamento.
Va confermata la giurisprudenza di questa Corte, introdotta con sent. 72/1983 e ribadita con sent. 325/1983, in virtù della quale il "diritto vivente", anche se consolidatosi in tempo successivo alle ordinanze di rimessione, vale a privare di fondamento questioni di costituzionalità insorte sulla base di interpretazioni e applicazioni opposte al "diritto vivente" stesso; giurisprudenza che merita conferma anche perché le date di tre ordinanze di rimessione sono successive alla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione (e di due altre, in tutto identiche alla n. 5576/1982 per motivazione in diritto e per data di pubblicazione).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i 18 incidenti (nn. 558 a 560 R.O. 1977, 212 e 451 R.O. 1978, 407 a 415 R.O. 1981, 80 R.O. 1982, 243 e 244 R.O. 1983), dichiara non fondata, nei limiti e ai sensi di cui in motivazione, la questione d'illegittimità della l. 9 ottobre 1967 n. 973 (Istituzione di un'addizionale alla imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL in sostituzione della imposta sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e relativa addizionale provinciale per il periodo successivo al 31 dicembre 1965) e degli artt. D.L. 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e 82 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione dell'IRPEF), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria l'11 aprile 1984.