Sentenza n. 325 del 1983

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SENTENZA N. 325

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

          Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile ed alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi) promossi con ordinanze emesse il 3 gennaio 1977 dal Giudice delegato del Tribunale di Reggio Emilia e il 25 maggio 1978 dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte al n. 72 del registro ordinanze 1977 e al n. 474 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 1977 e n. 3 del 1979.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

udito nella pubblica udienza del 7 giugno 1983 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto in fatto

1.1. - Nelle procedure di fallimento della s.n.c. Azienda molitoria di Azzolini Sestilio e fratelli e dei soci Afro, Sestilio e Gian Andrea Azzolini, avanti il Tribunale di Reggio Emilia il Giudice delegato depositò, sotto la data del 17 novembre 1976, il progetto di ripartizione dell'attivo nel quale furono in via privilegiata collocati, ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., introdotto con l'art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 426, i creditori artigiani; l'INPS fece, a sensi dell'art. 110 u.c. l. fall., pervenire osservazioni con le quali assumeva che la collocazione privilegiata dei creditori artigiani, che attentava alla capienza del proprio credito, era preclusa dall'art. 15 l. 29 luglio 1975, n. 426 ("Le disposizioni dei precedenti articoli si osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Esse si applicano altresì se il privilegio é stato fatto valere anteriormente qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa") in quanto siffatta disciplina transitoria prevede l'applicabilità della nuova normativa ai processi in corso, ma limitatamente ai crediti già qualificati come privilegiati dalla previgente disciplina, e, come tali, fatti valere ed ammessi nello stato passivo fallimentare prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

1.2. - Con ordinanza emessa il 3 gennaio 1977 (comunicata l'11 e notificata il 19 dello stesso mese di gennaio, pubblicata nella G.U. n. 94 del 6 aprile 1977 e iscritta al n. 72 R.O. 1977) il Giudice delegato ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, l. 29 luglio 1975, n. 426, nella parte in cui, con riferimento alle procedure in corso, esclude (limitandola ai soli creditori già privilegiati) dall'applicazione della nuova normativa i soli creditori già chirografari che la legge stessa riqualifica come privilegiati, sul riflesso che a) la giurisprudenza, nell'interpretazione dell'art. 66 comma quinto l. 30 aprile 1969, n. 153, aveva escluso che il credito fatto valere come chirografario e come tale ammesso al passivo del fallimento prima dell'entrata in vigore della legge ma da questa riqualificato come privilegiato (quale - con riferimento a quella legge - il credito dei lavoratori per retribuzioni precedenti all'ultimo semestre) potesse giovarsi della nuova prelazione nella sede del riparto dell'attivo opponendosi - a stare alla sent. 29 ottobre 1970, n. 222 della Cassazione - l'effetto preclusivo connesso al decreto di esecutorietà dello stato passivo, b) sulla base di tale interpretazione, si verificherebbero in danno del creditore - ammesso come chirografario nel procedimento in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa - al quale questa attribuisca causa di prelazione, tre situazioni di sperequazione, nelle quali si sostanzierebbero altrettante violazioni dell'art. 3 Cost., e cioè ba) mentre il creditore munito di causa di prelazione dalla precedente normativa é - se la normativa nuova gli riconosce un grado poziore rispetto a creditori pur privilegiati sotto le normative precedente e nuova - preferito a costoro, il creditore, olim chirografario ma munito dalla nuova normativa di causa di prelazione, non consegue tale risultato, bb) il creditore già chirografario, il quale ottenga, a sensi dell'art. 101 l. fall., l'ammissione tardiva del proprio credito privilegiato in tempo successivo alla nuova normativa, che lo munisce di privilegio, potrebbe opporre la causa di prelazione al creditore ammesso ai sensi dell'art. 95 l. fall. in tempo anteriore alla nuova normativa, che gli riconosce che la causa di prelazione, finirebbe quindi con trar vantaggio dalla propria negligenza, bc) nell'espropriazione forzata individuale, infine, nella quale le cause di prelazione assumono rilievo sol nella fase di distribuzione della somma ricavata, il creditore chirografario all'atto dell'intervento potrebbe giovarsi della causa di prelazione attribuitagli dalla nuova normativa entrata in vigore tra il tempo dell'intervento e la fase di distribuzione delle somme ricevute, laddove tale riconoscimento in identiche sequenze temporali non riverrebbe al creditore nella procedura concorsuale, c) la questione sollevata d'ufficio assume sicura rilevanza nel procedimento fallimentare in corso (che non potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa), nel quale "la collocazione privilegiata dei creditori artigiani a norma dell'art. 2751 bis n. 5 c.c. - introdotto dall'art. 2 della legge n. 426 - proposta dal curatore nel progetto di riparto finale pregiudica "la capienza" dei creditori privilegiati (ammessi come tali nello stato passivo) di settimo grado e dei gradi successivi" e "quindi il riparto finale deve essere sospeso, dovendosi invece procedere a quello parziale relativo all'attivo immobiliare e alla porzione dell'attivo mobiliare sufficiente a soddisfare i crediti con grado privilegiato preferito agli artigiani (prestatori di lavoro subordinato e professionisti: art. 2751 bis, nn. 1 e 2, cod. civ.)".

1.3. - Avanti la Corte non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri e si é costituito il solo INPS con atto depositato il 21 aprile 1977, con il quale ha poggiato la conclusione d'infondatezza della proposta questione su ciò che il temperamento alla piena retroattività della disciplina dei privilegi introdotta nel 1975, cui é addivenuto l'impugnato art. 15 comma primo, non é irrazionale ed é comunque rispettoso del canone della normale irretroattività sancito nell'art. 11 delle preleggi.

2.1. - Con ordinanza emessa il 25 maggio 1978 nel procedimento civile tra la Società Industrie Arredamenti di Budrio e il Fallimento Ditta Ralma di Saracco Mario (notificata il 13 e comunicata il 22 del successivo mese di giugno, pubblicata nella G.U. n. 3 del 3 gennaio 1979 e iscritta al n. 474 R.O. 1978) il Tribunale di Torino, premesso in fatto che la Società attrice, ente cooperativo di produzione, la quale, a seguito di insinuazione tardiva ex artt. 95 e 96 l. fall., era stata ammessa al passivo del fallimento della ditta convenuta per lire 30.644.000 in via chirografaria conformemente alla sua richiesta e alla in allora vigente normativa, era risultata soccombente in un giudizio promosso dalla curatela per revocatoria ex art. 67, comma primo l. fall. ed aveva versato al fallimento la somma di lire 10.313.500 per capitale e lire 5.700.080 per interessi e spese, che la s.r.l. Industria Arredamenti di Budrio, con ricorso del 27 novembre 1977, aveva chiesto l'insinuazione tardiva, ai sensi degli artt. 101 e 71 l. fall., del credito di lire 16.013.580 in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 5 (sub art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 426) chiarendo altresì che il medesimo privilegio venisse riconosciuto al credito di lire 30.644.000 già ammesso in via chirografaria in sede di verifica tempestiva effettuata prima dell'entrata in vigore della legge n. 426/1975 e che a seguito della opposizione del curatore alla ultima richiesta il procedimento era proseguito ai sensi dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 101 l. fall. e considerato in diritto che quanto meno la domanda di lire 10.313.500 sarebbe da accogliere anche per quanto attiene alla natura privilegiata del credito a stregua dell'art. 15 l. 29 luglio 1975, n. 426 "mentre al riconoscimento della natura privilegiata del credito già tempestivamente insinuato ed ammesso in via chirografaria é di ostacolo l'efficacia preclusiva, a ogni riesame del credito e della sua qualità, del decreto di approvazione dello stato passivo definitivo" ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 15 l. 29 luglio 1975, n. 426, nella parte in cui, in relazione alla procedura in corso, dopo esaurite le operazioni di cui agli artt. 96 e 97 l. fall., non consente ai creditori già chirografari di far valere le nuove cause di prelazione riconosciute dalla l. 29 luglio 1975, n. 426.

Ha osservato il Tribunale che a) l'omessa previsione, in cui incorrerebbe la impugnata norma, della posizione di coloro che hanno acquisito la qualità di creditore privilegiato in grazia della nuova normativa entrata in vigore sol dopo la loro ammissione al passivo in qualità di chirografari, si risolverebbe in una situazione di ingiusto svantaggio di questi rispetto ad altri che hanno insinuato tardivamente il loro credito divenuto privilegiato in applicazione della nuova normativa, b) l'art. 101 l. fall. consente l'ammissione tardiva del creditore che non si é tempestivamente insinuato, non già il riconoscimento della causa di prelazione a favore di chi ha ottenuto l'ammissione nella qualità di creditore chirografario, che aveva formato esclusivo oggetto della insinuazione tempestiva, c) d'altro canto, non é dato, in sede di riparto finale, riesaminare la situazione del credito riconosciuto privilegiato né attribuire qualità di creditore privilegiato a chi fu ammesso, tempestivamente o tardivamente, quale creditore chirografario, oggetto essendo del riparto finale, sulla base della disciplina regolatrice dell'ordine tra privilegi, la determinazione della corretta collocazione sul ricavo, non già il riconoscimento al creditore ammesso come chirografario di una causa di prelazione e ciò anche in considerazione del fatto che la Corte costituzionale, con sent. 159/1972, si era preoccupata di consentire in buona sostanza la riapertura dei termini di cui all'art. 100 l. fall. per le impugnazioni dei crediti ammessi da parte di altro creditore ma senza interloquire sulla tutela da accordare a un creditore già ammesso in via chirografaria che pur avrebbe interesse, nell'ambito di una procedura ancora pendente, a vedere riconosciuta una causa di prelazione sopravvenuta.

Di qui - sempre a giudizio del Tribunale di Torino - "il verificarsi di una ingiustificata disparità di trattamento, nell'ambito della medesima procedura concorsuale, tra soggetti che vantano una identica posizione sostanziale non essendo assicurata ai medesimi uguale tutela giurisdizionale in modo da costituire, a parere del Collegio, una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione".

2.3. - Avanti la Corte si é costituito, con atto depositato il 21 aprile 1977, l'INPS; non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - Alla pubblica udienza del 7 giugno 1983, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, non si é presentata la difesa dell'INPS.

Considerato in diritto

4. - In tempo successivo ai due incidenti che per prospettare questione in concreto identica d'illegittimità vanno riuniti, la giurisprudenza della Cassazione si é consolidata nel senso che il titolare di un credito ammesso al passivo fallimentare come chirografario ha diritto di avvalersi del privilegio istituito successivamente alla formazione dello stato passivo dalla l. 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153 in materia di privilegi) e, pertanto, ha privato di valore pratico il sospetto d'incostituzionalità ingenerato nei giudici a quibus da ciò che l'art. 15 della or menzionata legge inibirebbe al creditore ammesso come chirografario al passivo fallimentare di fruire della causa di prelazione istituita successivamente alla conseguita esecutorietà dello stato passivo. Sequenza, dunque, procedurale e normativa identica a quella che ha formato oggetto della sent. 72/1983, con la quale la Corte ha enunciato il principio che, a seguito del mutato orientamento giurisprudenziale pur in quel caso verificatosi, "il presupposto da cui ha preso le mosse il giudice a quo per sollevare la prospettata questione non può quindi dirsi più sussistente" e ne ha inferito che "le prospettate questioni sotto i vari profili dedotte, in quanto ricollegabili tutte a tale diversità, risultano prive di giuridico fondamento", e, pertanto, ha dichiarato non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni in allora sollevate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 72/1977 e 474/1978, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 15 l. 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153 in materia di privilegi), nella parte in cui non consente ai creditori ammessi al passivo fallimentare come chirografari di far valere le nuove cause di prelazione istituite con la l. 426/1975.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

         Depositata in cancelleria il 17 novembre 1983.