Sentenza n. 159 del 1972

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 SENTENZA N. 159

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 composta dai signori:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 506-510 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1972 dal pretore di Brunico nel procedimento penale a carico di Crazzolara Ernst, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un incidente d’esecuzione di quattro decreti penali di condanna a carico d’Ernst Crazzolara, i quali, nella precaria assenza di questi, erano stati notificati a mani del padre convivente, il pretore di Brunico, con ordinanza del 22 gennaio 1972, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 169 del codice di procedura penale, per quanto concerne il giudizio per decreto, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Ad avviso del pretore, sussisterebbe disparità di trattamento tra l'imputato irreperibile, che non può essere condannato per decreto (sent. n. 90 del 1963), e l'imputato assente, il quale, pur trovandosi nella stessa posizione di fatto del primo, quando si sia allontanato senza una meta prefissa o senza averla comunicata ai conviventi, é, invece, assoggettabile a tale forma di giudizio.

Tenuto, poi, conto che l'opposizione al decreto può essere proposta - ed entro breve termine - soltanto dall'interessato personalmente o per tramite di procuratore speciale, la norma denunziata - nella parte concernente la notificazione dello stesso decreto a mani del consegnatario convivente o, in mancanza, del portiere o di chi ne fa le veci - opererebbe, nel procedimento monitorio, in contrasto con il principio dell'inviolabilità del diritto di difesa.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parte.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione di legittimità costituzionale riguarda l'art. 169 del codice di procedura penale, nel caso di sua applicazione al procedimento per decreto penale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. - La Corte ha già esaminato sotto diversi profili alcune questioni di legittimità costituzionale dell'art. 169 cod. proc. pen., ritenendo fondata solo la denunzia mossa all'ultimo capoverso (nel senso che i termini, anziché dalla data di spedizione, ad opera dell'ufficiale giudiziario, della comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, debbano decorrere dalla data di ricevimento della raccomandata: sent. n. 77 del 1972).

3. - Tenendo conto degli argomenti posti a base di precedenti sentenze (n. 170 del 1963, n. 27 del 1966 e n. 48 del 1969), con le quali questa Corte ha disatteso le censure attinenti al procedimento per decreto penale nelle sue peculiarità processuali (artt. 506-510 cod. proc. pen.), la questione ora proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., va risolta nel quadro più generale dei principi affermati a proposito della prima notifica all'imputato non detenuto, nella già citata sentenza n. 77 del 1972.

4. - Senza dubbio, la relativa brevità del termine s’inserisce nel sistema del codice.

Nel prefissare il termine per l'opposizione al decreto penale, il legislatore ha operato una sua scelta tipicamente discrezionale, che sarebbe illegittima solo se - nell'assenza di un metro, a livello costituzionale, per la congruità del termine stesso - quest'ultimo vanificasse, sul piano dell' id quad plerumque accidit, l'azione difensiva: ciò che può dirsi qui escluso dai dati dell'esperienza. Tale congruità "deve essere valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti, quanto in relazione alla funzione assegnata all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento giuridico" (Corte cost. 1962, n. 93; vedansi anche le sentenze n. 59 del 1969, n. 10 del 1970 e n. 136 del 1971).

Va aggiunto, per completezza e di passaggio, che l'art. 192, secondo comma, cod. proc. pen. introduce un'eccezione all'art. 509, primo comma, facultando sia i genitori per i figli minori sottoposti alla loro potestà - soggetti penalmente capaci, se ultradiciottenni (art. 98 cod. pen.), e processualmente capaci, se ultraquattordicenni (art. 120, terzo comma, cod. pen.; art. 159, n. 1, e art. 169, quarto comma, cod. proc. pen.) - sia il tutore per le persone sottoposte a tutela, a proporre l'impugnazione che spetta ad imputati meno atti a prevedere e a provvedere, cioé a predisporre idonee misure per l'eventualità di una notifica in loro assenza. E, come é noto, l'opposizione al decreto monitorio rientra nella categoria dei mezzi di impugnazione, pur con caratteristiche che la differenziano dai mezzi ordinari.

Non é, pertanto, vulnerato il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.): questa Corte ha più volte affermato che non sono richieste identiche modalità per il suo esercizio, potendo esso venire diversamente regolato ed adattato alle speciali esigenze dei singoli procedimenti, purché non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni (vedansi le sentenze n. 46 del 1967 e n. 16 del 1970; e, per qualche accostamento, n. 108 del 1963).

5. - Neppure sussiste la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) - come assume, invece, il pretore di Brunico - per l'incompatibilità tra la procedura per decreto penale - che consente solo all'imputato personalmente o per mezzo di procuratore speciale di interporre opposizione (articolo 509, primo comma, cod. proc. pen.) - e la dichiarazione di irreperibilità dell'imputato (art. 170 cod. proc. pen.: vedasi la sentenza n. 90 del 1963 di questa Corte), la quale attribuisce al difensore il potere di impugnazione. La posizione dell'irreperibile é ben diversa da quella del precariamente assente, sicché appare del tutto giustificato il differente trattamento processuale, che all'uno e all'altro é riservato.

All'opposto, la compatibilità violerebbe l'art. 3 Cost., dato che - essendo il decreto penale opponibile solo dall'interessato o da un suo procuratore speciale - verrebbe meno il trattamento processuale unitario della categoria degli irreperibili; d'altronde, sarebbe irragionevole pretendere, ai fini dell'osservanza del precetto costituzionale, che sia notificato a mani proprie un decreto penale emesso nei confronti di chiunque si sia allontanato anche momentaneamente dalla sua abitazione o dal luogo in cui abitualmente esercita la sua attività professionale.

Di converso, un utile rimedio é stato escogitato dal prudente magistero della Cassazione, secondo la quale, per l'imputato da tempo assente, che non abbia dato notizie del suo nuovo recapito, occorre procedere alla notificazione con il rito degli irreperibili. Ne discende che l'imputato erroneamente ritenuto assente e, in effetti, irreperibile, cui sia stato notificato il decreto di condanna, ben può eccepire la nullità della notificazione e la conseguente mancata istituzione del rapporto processuale.

6. - L'espresso obiettivo dell'ordinanza é di rendere obbligatoria, nel caso particolare del decreto penale, la notifica a mani proprie; ma é ovvio che si tratta di riforma che non spetta alla Corte di attuare, anche a prescindere dal rilievo che ciò andrebbe contro le necessità pubblicistiche del potere punitivo e del sollecito svolgimento del processo, imposte dal carattere e dai fini della pretesa punitiva in generale e del rito per decreto penale in ispecie; necessità che vanno contemperate con l'osservanza delle garanzie della difesa e non, da questa, vanificate.

E qualora l'ordinanza, lamentando la brevità del termine (che già una Commissione ministeriale di studio propose di portare a dieci giorni: Progetto di modificazioni per l'aggiornamento del codice di procedura penale, Roma, 1950), ne volesse un allargamento, ciò non eliminerebbe l'eventualità che l'interessato non ne abbia tempestiva contezza.

Rilievi critici, se mai, vanno spostati dall'art. 169 all'articolo 509, primo comma, cod. proc. pen., il quale, per altro, non é oggetto di discussione: problema di cui, de iure condendo, aveva proposto una soluzione, per quanto parziale ed insufficiente, la citata Commissione ministeriale di studio, prevedendo che la richiesta dell'ordinario giudizio in contraddittorio mediante l'opposizione potesse essere avanzata anche dal difensore che l'imputato avesse nominato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del codice di procedura penale, per quanto riguarda la sua applicazione al procedimento monitorio (articoli 506-510 dello stesso codice), sollevata dal pretore di Brunico con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Enzo CAPALOZZA

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1972.