Sentenza n. 136 del 1971
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SENTENZA N. 136

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 472, ultimo comma, 199, primo comma, 500 e 199, terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 novembre 1969 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Cortazza Alberto, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.50 del 25 febbraio 1970;

2) ordinanza emessa il 12 giugno 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Coen Wally, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

Ritenuto in fatto 

1. - Il pretore di Torino, con ordinanza emessa il 3 novembre 1969 nel procedimento penale a carico di Cortazza Alberto ed in sede di esame sull'ammissibilità dell'impugnazione ex art. 207 del codice di procedura penale, ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 472, ultimo comma, e 199, primo comma, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, l'art. 472, ultimo comma, cod. proc. pen., col disporre che "la lettura del dispositivo costituisce la notificazione per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel dibattimento, anche se non presenti alla lettura" violerebbe innanzi tutto il diritto di difesa tutelato dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione. Ciò perché renderebbe all'imputato, la cui presenza al dibattimento é solo presunta, più difficile l'impugnazione, il cui esercizio, oltre che al suo difensore, spetta anche a lui personalmente.

Inoltre, lo stesso articolo del codice di procedura penale, equiparando, nel caso, la situazione dell'imputato assente, ma da considerarsi presente, a quella dell'imputato effettivamente presente, e non a quella del contumace, violerebbe il principio di eguaglianza tutelato dall'art. 3, comma primo, della Costituzione, perché tratterebbe in modo eguale situazioni differenziate e in modo differenziato situazioni analoghe.

Con la stessa ordinanza, il pretore di Torino solleva anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 199, comma primo e terzo, cod. proc. pen. che, assegnando all'imputato termini per l'impugnazione più brevi di quelli concessi al p.m., violerebbe il diritto di eguaglianza e quello di difesa (artt. 3 e 24 Cost.), in quanto contraddirebbe alla equiparazione processuale tra la difesa e l'accusa.

L'ordinanza é stata notificata, comunicata e pubblicata nelle forme di legge.

Nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato che, con deduzioni del 16 marzo 1970, ha chiesto che la Corte dichiari infondate le questioni come sopra proposte.

L'Avvocatura ha motivato la sua richiesta, per quanto concerne la questione che investe l'art. 472, ultimo comma, cod. proc. pen., rilevando che la così detta quasi presenza dell'imputato é configurata sulla base di una volontà negativa da lui espressa, sia pure tacitamente, ma inequivocabilmente, circa il suo diritto di partecipazione all'udienza.

Quanto alla questione che investe l'art. 199 cod. proc. pen. e che concerne i termini differenziati per l'impugnazione tra difesa ed accusa, sostiene poi l'Avvocatura non esservi eguaglianza tra le due posizioni processuali, mentre il maggior termine concesso all'accusa é giustificato dall'essere quest'ultima strutturata in ufficio.

2. - Con ordinanza emessa il 12 giugno 1970, nel corso del procedimento penale a carico di Coen Wally, il tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 500 e 199, comma terzo, del codice di procedura penale, con riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Ritiene il giudice a quo che l'art. 500, prescrivendo che all'imputato contumace la sentenza va notificata per estratto e l'art. 199, comma terzo, aggiungendo che per lui il termine di impugnazione decorre dal giorno della notificazione di esso - anziché da data più certa, come sarebbe ad esempio quella della notifica dell'ordine di carcerazione - violerebbe il diritto di difesa tutte le volte che al contumace la notifica dell'estratto di sentenza é eseguita col rito degli irreperibili, perché esso, non dà alcun affidamento di effettiva e tempestiva conoscenza dell'atto da parte dell'interessato.

Anche questa ordinanza é stata, notificata, comunicata e pubblicata, ma nel relativo giudizio avanti questa Corte nessuno si é costituito.  

Considerato in diritto 

Data la parziale identità dell'oggetto delle questioni proposte con le due ordinanze, i relativi giudizi vengono riuniti e decisi con unica sentenza.

1. - La prima di tali questioni investe l'art. 472, ultimo comma, del codice di procedura penale, che, conferendo alla lettura della sentenza validità di notificazione anche per le parti non presenti alla lettura stessa, ma da considerarsi però presenti al dibattimento, violerebbe, secondo la prima ordinanza, il diritto di difesa dell'imputato tutelato dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione. L'imputato sarebbe menomato nel suo diritto di difesa perché, potendo, nel caso della così detta quasi presenza, anche ignorare la data e il contenuto della sentenza, egli sarebbe privato della conoscenza degli elementi necessari per proporre l'impugnazione, il cui esercizio é riconosciuto, oltre che al suo difensore, anche a lui personalmente.

La questione non é fondata.

Il codice di procedura penale considera in vari articoli la posizione dell'imputato che, per quanto non presente di fatto all'intero dibattimento o a parte di esso, debba tuttavia considerarsi presente a tutti gli effetti, fra cui appunto quello previsto dall'art. 472 citato.

Esaminando i vari casi, si rileva che in tutti ricorre, come dato costante, un elemento, che é quello della sicura conoscenza, da parte dell'imputato, dell'esistenza del giudizio e della data, almeno iniziale, del dibattimento.

Così avviene nel caso dell'art. 125, in cui l'imputato, allorché gli é consentito, si fa rappresentare con mandato speciale dal difensore, o nel caso dell'art. 427, secondo comma, relativo all'imputato detenuto che si rifiuta di assistere all'udienza, o di quello libero che (art. 497, secondo comma), pur essendo impedito, chiede o consente che si procede in sua assenza, ovvero, dopo aver reso l'interrogatorio (art. 428, primo comma), si assenta o non interviene a una successiva udienza o ancora, essendo detenuto (art. 427, terzo comma), evade nel corso dell'udienza o viene allontanato (art. 434, quarto comma) per ordine del giudice o del pubblico ministero.

Ora, la conoscenza della data del dibattimento pone l'imputato nella condizione di poter assumere informazioni, pur che lo voglia, intorno a tutte le vicende di esso, come di apprendere il contenuto della sentenza allorché essa verrà emanata. La possibilità di fatto che l'imputato ha di tenersi al corrente di quanto lo interessa in merito alla proposizione del gravame esclude pertanto ogni menomazione del suo diritto di difesa.

D'altra parte, le conseguenze, anche nel caso che egli trascuri di assumere le informazioni di cui si é detto, sono per l'imputato stesso di scarsa o nulla rilevanza, giacché egli, durante l'assenza (artt. 427 e 428), é rappresentato dal suo difensore, che, in ogni caso, ha il potere di interporre impugnazione (art. 192, ultimo comma) anche con riserva di motivi, da depositarsi poi entro venti giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza (art. 201).

E poiché l'imputato ha anche facoltà di rinunciare all'appello proposto dal difensore (art. 193), é ovvio che egli é sempre tutelato, sia che non intenda proporre impugnazione, sia nel caso che lo voglia. In quest'ultimo caso il lungo termine concesso per la presentazione dei motivi lo pone in condizione di poter far sempre valere, fornendoli in tempo utile al difensore, tutte le ragioni e gli elementi che egli ritiene validi per la sua difesa. Così che il suo apporto personale all'attività processuale é da considerarsi, in ogni caso, salvaguardato.

2. - La seconda delle questioni proposte investe lo stesso art. 472, ma con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Secondo l'ordinanza, la situazione dell'imputato così detto assente o quasi presente, dovrebbe essere equiparata non a quella dell'imputato presente, bensì all'altra dell'imputato contumace.

Anche tale questione non é fondata, in quanto non vi é identità di situazione nei due casi.

Il contumace che, a differenza dell'assente, non ha manifestato alcuna volontà negativa in ordine alla comparizione e alla presenza in udienza, può, in estrema ipotesi, anche ignorare l'esistenza del giudizio o anche soltanto la data del dibattimento. Il che, per le ragioni avanti esposte, non può invece mai verificarsi per l'imputato assente.

La differenza di trattamento nei due casi, in ordine al modo prescelto per determinare la conoscenza legale della data e del contenuto della sentenza, é quindi giustificata.

3. - La terza delle questioni proposte investe l'art. 199 del codice di procedura penale che, col concedere all'imputato solo tre giorni e al pubblico ministero venti o trenta giorni, per proporre impugnazione, porrebbe in essere, secondo il giudice a quo, una disparità di trattamento che contraddirebbe "alla equiparazione tra difesa e accusa che dovrebbe caratterizzare (alla luce dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione) il processo penale". Dal che dovrebbe dedursi che, a causa di tale difformità di trattamento, l'art. 199 violerebbe, col già richiamato art. 24, anche l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Neanche tale questione può ritenersi fondata.

Innanzi tutto la Corte rileva che, per quanto concerne il pubblico ministero, questo é organo di giustizia, preposto, nell'interesse generale, alla difesa dell'ordinamento, con il compito di provvedere alla persecuzione dei reati.

Ciò detto, rileva ancora che i maggiori termini concessi al pubblico ministero per proporre impugnazione trovano giustificazione razionale nella strutturazione stessa dell'organo di accusa in ufficio, il quale, per attendere, tra le altre incombenze, all'esame delle sentenze che pervengono a quell'organo dalle magistrature della circoscrizione, ha evidentemente bisogno di un maggior termine di quanto non occorra all'imputato per decidere intorno al suo personale ed unico interesse.

Del che, e cioè della razionalità della disposizione, é riprova il fatto che il pubblico ministero ha lo stesso termine dell'imputato nel caso che il rappresentante dell'ufficio che propone l'impugnazione sia quello stesso che é intervenuto all'udienza o appartenga alla stessa sede dell'organo giudiziario che ha emesso la sentenza. L'art. 199 determina infatti il termine in venti giorni solo per l'impugnazione del procuratore della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza dal pretore e di trenta per le impugnazioni del procuratore generale contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione, diverso (però) dalla Corte di appello.

4. - Quarta, ed ultima questione proposta, é quella concernente gli artt. 500 e 199, terzo comma, del codice di procedura penale nel loro combinato disposto.

Sostiene il giudice a quo che, se per l'imputato contumace il termine per proporre impugnazione decorre dalla notifica della sentenza, dovrebbe ritenersi violato il diritto di difesa quando tale notifica avvenga nelle forme degli irreperibili (art. 170), perché essa origina solo una presunzione e non dà affidamento di una reale conoscenza.

Quel diritto, secondo lo stesso giudice, verrebbe invece meglio tutelato se il termine per l'impugnazione si facesse decorrere dalla notifica di altro atto, come ad esempio l'ordine di carcerazione, che, determinando l'arresto per l'esecuzione della pena, non potrebbe mai restare ignorato dall'imputato.

Nemmeno tale questione può ritenersi fondata.

La Corte ha avuto recentemente ad occuparsi, nella sentenza n. 54 del corrente anno, della notifica della sentenza all'imputato contumace, ed ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessa di aver efficacia solo con la trasmissione al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado. Così disponendo la Corte ha ritenuto che, prima di procedere alla notifica della sentenza con le forme previste per gli imputati irreperibili, debbano essere rinnovate le ricerche e occorre che venga emesso un nuovo decreto di irreperibilità, aggiungendo in tal modo una ulteriore garanzia a quelle già previste dalla legge.

E poiché queste, così completate, devono considerarsi le maggiori possibili, nell'interesse dell'imputato, in un ordinamento che non voglia abdicare, anche in casi marginali, alla tutela dell'ordine sociale turbato dal delitto, i diritti costituzionali, all'imputato stesso garantiti dall'art. 24, secondo comma, non possono ritenersi, nel caso, violati.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 472, ultimo comma, 199, primo comma, 500 e 199, terzo comma, del codice di procedura penale, solevate, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1971.