Sentenza n. 222 del 1983

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SENTENZA N. 222

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, promossi con le ordinanze emesse il 16 settembre 1980 dal tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Pietropaolo Alfredo ed altro, e il 12 marzo 1982 dal tribunale di Catanzaro, nel procedimento penale a carico di Spina Maurizio, rispettivamente iscritte ai nn. 858 del registro ordinanze 1980 e 283 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56 del 1981 e n. 269 del 1982.

Udito, nella camera di consiglio del 27 aprile 1983, il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto in fatto

1. - Con sentenza istruttoria in data 31 maggio 1980 Sedda Francesco e Pietropaolo Alfredo venivano rinviati a giudizio innanzi al tribunale ordinario di Genova, per rispondere di un furto che erano stati accusati di aver commesso, in concorso fra loro. Al momento del fatto, avvenuto 1'8 novembre 1974, il Pietropaolo, a differenza del Sedda, era ancora minorenne.

Al dibattimento, svoltosi il 16 settembre 1980, il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronunciava un'ordinanza, con la quale sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, commi primo e secondo, 24, comma secondo, e 31 della Costituzione, dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, "nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni".

Il giudice a quo premette che la Corte costituzionale, chiamata più volte in passato ad esaminare l'articolo impugnato sotto il profilo della coimputazione fra minorenni e maggiorenni, con l'ultima delle decisioni pronunciate in materia (sentenza n. 198 del 1972) ha riconosciuto la illegittimità costituzionale - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - della deroga, dalla norma stessa prevista, alla competenza del tribunale per i minorenni, nell'ipotesi in cui il reato commesso dal minore sia distinto e diverso da quello compiuto dal maggiorenne (ancorché fra tali reati sussista connessione); mentre, in relazione all'altra ipotesi, del concorso di minori e maggiori degli anni diciotto nello stesso reato (l'unica nella quale la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni per i reati commessi da minori degli anni diciotto é rimasta, dopo quella sentenza, operante) la questione é stata allora esaminata, e dichiarata non fondata, soltanto in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

In questi anni - si osserva nell'ordinanza - si sono andati tuttavia sempre più diffusamente affermando, con ampi riscontri nei principi sanciti dagli artt. 2, 3, secondo comma, 30 e 31 della Costituzione, orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che guardano al minore come ad un "reale" soggetto di diritti, in ogni settore (famiglia, scuola, lavoro, ecc.) in cui si trovi ad operare. In tale contesto anche il procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni appare indirizzato verso quella preminente tutela del minore - chiave di interpretazione di tutto il c.d. diritto minorile - in vista della quale la stessa realizzazione della pretesa punitiva deve ritenersi subordinata a prospettive di recupero e reinserimento sociale. Come dimostrano, oltre alla composizione del collegio giudicante, caratterizzata dalla presenza, accanto ai togati, di giudici "laici" benemeriti dell'assistenza sociale, le diverse e particolari garanzie assicurate all'imputato dal rito minorile: istruttoria soltanto sommaria, e quindi più agile e snella; individuazione di organi ausiliari specializzati; previsione di ricerche obbligatorie sui precedenti personali e familiari del minore, sotto l'aspetto psichico, morale e ambientale; svolgimento delle udienze a porte chiuse, con possibilità di intervento, peraltro, dei prossimi congiunti dell'imputato, nonché di rappresentanti per l'assistenza e la protezione dei minori. Cosicché, nella peculiarità delle sue funzioni, il giudice minorile viene ora visto più che come "giudice delle sanzioni", come "giudice promotore dei diritti del minore", e parimenti il pubblico ministero, che lo affianca, non come mero titolare dell'azione penale, ma piuttosto come organo chiamato a contribuire alla realizzazione dell'indubbio interesse dello Stato al reinserimento del minore.

Di fronte a tali esigenze - prosegue il giudice a quo sta il criterio ispiratore della sottrazione del minore, nei casi in questione, in forza della contestata deroga, alla competenza del tribunale per i minorenni: l'opportunità, cioé, del "simultaneus processus", dell'unicità del procedimento, onde evitare che in ordine al medesimo fatto vi sia diversità di accertamenti e valutazioni. Criterio che ha un'indubbia rilevanza, ma che, pur costituendo una regola generale del nostro ordinamento processuale penale, non potrebbe certo dirsi compiutamente "costituzionalizzato", e dovrebbe comunque ritenersi subordinato alla richiamata preminenza dell'interesse del minore.

Va considerato, del resto, che originariamente, prima della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 1963,1'art. 9 del r.d.l. n. 1404 del 1934 ammetteva, per tutti i procedimenti a carico di minorenni con coimputati maggiorenni, una possibilità di separazione (con conseguente eventualità di disparità di giudicati), attraverso una facoltà discrezionale di stralcio attribuita al procuratore generale, con quella sentenza peraltro eliminata. E vanno considerate, altresì, le recenti innovazioni legislative intese a porre rimedio agl'inconvenienti che potrebbero verificarsi nei casi di procedimenti separati relativi a coimputati, mediante l'aggiunta al codice di procedura penale (artt. 9 e 3 della legge 8 agosto 1977, n. 534) dell'art. 348 bis che consente di sentire liberamente "le persone imputate dello stesso reato... nei confronti delle quali si procede separatamente" - e dell'art. 144 bis, che a sua volta prevede, per tale ipotesi, la possibilità di acquisizione e lettura di atti dei procedimenti separati, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile.

Alla luce di tali argomentazioni - conclude l'ordinanza - la denuncia di illegittimità della norma in questione deve ritenersi non manifestamente infondata, in riferimento, principalmente, all'art. 3, comma primo, della Costituzione, ipotizzandosi al riguardo violazione del principio di eguaglianza tra tali soggetti e gli altri minori autori di reati, che quanto all'esigenza di recupero e reinserimento, di gran lunga maggiormente garantita nel procedimento avanti all'organo specializzato, sono tutti su un piano di sicura parità. Ma anche con riferimento al secondo comma dello stesso art. 3, giacché il tribunale minorile, anche nel settore penale, svolge una precisa funzione di garanzia dello sviluppo della personalità dell'adolescente, e una eccezione alla sua generale competenza si configura come un ostacolo a tale sviluppo. Si fa altresì richiamo all'art. 31 della Costituzione, atteso che, a differenza dal tribunale ordinario, l'organo giudiziario minorile é certamente strumento di protezione dell'infanzia e della gioventù. Ed infine, all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, non già nel senso che il minore non possa usufruire, anche nel procedimento ordinario, degli uffici del difensore, ma secondo una nozione più ampia (e non solo tecnica) della difesa: come possibilità, cioé, per il minore stesso, di utilizzare tutte le opportunità a lui offerte dal procedimento avanti all'organo specializzato.

Quanto alla rilevanza della questione nel procedimento in corso, il tribunale sottolinea che, trattandosi appunto di un procedimento a carico di un minore coimputato con un maggiorenne, solo in virtù della norma impugnata il collegio é chiamato a giudicare detto minore, così sottratto alla competenza del tribunale per i minorenni.

Notificata, comunicata e regolarmente pubblicata l'ordinanza di rinvio, nessuna delle parti si é costituita innanzi alla Corte, né si é avuto intervento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - In seguito a rapporto con cui i Carabinieri di Sellia Marina avevano denunciato, per concorso in furto aggravato, Di Fatta Baldassarre e Sposito Antonio, maggiorenni, e Spina Maurizio, minore degli anni diciotto, il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, con decreto in data 18 luglio 1980, considerato che il procedimento penale aperto nei confronti dei suddetti era suscettibile di essere immediatamente definito con rito direttissimo per i primi due imputati, arrestati e rei confessi, mentre non poteva procedersi allo stesso modo a carico del terzo, denunciato in stato di irreperibilità, ordinava lo stralcio della posizione di quest'ultimo. Nel successivo giudizio, con sentenza 11 agosto 1980, il tribunale di Catanzaro condannava, per il delitto loro ascritto, sia il Di Fatta che lo Sposito, con concessione di attenuanti e sospensione condizionale, alla pena di un mese di reclusione e di lire 30.000 di multa ciascuno. Successivamente, anche il minore Spina, nel frattempo rintracciato, veniva citato a giudizio, innanzi allo stesso tribunale ordinario, per rispondere di concorso nel reato suddetto. Al dibattimento, svoltosi il 12 marzo 1982, il P.M. eccepiva tuttavia, in relazione all'art. 25, comma primo, della Costituzione, la illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, "nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni pur nell'ipotesi in cui si proceda separatamente a carico del solo minore per reato commesso in concorso con persone maggiori degli anni diciotto". Alle argomentazioni svolte dal P.M. si associava la difesa dell'imputato. Con ordinanza emessa al termine della discussione il tribunale, ritenuta la rilevanza della eccezione, la dichiarava non manifestamente infondata.

Nella motivazione del provvedimento, esposti i fatti e le su riferite vicende processuali, il giudice a quo osserva che nei casi come quello in questione, una volta verificatasi la separazione dei giudizi, più non sussiste esigenza di simultaneo processo e di economia processuale, e che il principio, di ordine processuale, della "perpetuatio iurisdictionis" non può trovare preminente considerazione su quello, costituzionalmente garantito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, che vieta di sottrarre l'imputato al suo giudice naturale precostituito per legge.

Adempiute le formalità di rito per le notifiche, comunicazioni e pubblicazione dell'ordinanza, non si é avuta costituzione di parte innanzi alla Corte, né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - L'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, attribuisce alla competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali per reati commessi dai minori degli anni diciotto, soggiungendo, al comma secondo, che la disposizione non é applicabile quando nel procedimento vi sono coimputati maggiorenni. Questa Corte, con sentenza n. 198 del 1972, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta norma "nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni diciotto siano coimputati dello stesso reato".

Proprio per tale residua ipotesi l'ordinanza del tribunale di Genova sottopone al giudizio di questa Corte, come esposto in narrativa, la questione di legittimità costituzionale del citato art. 9, "nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni".

Ritiene il giudice a quo che la norma contrasti con vari precetti costituzionali. Innanzi tutto con l'art. 3, comma primo, della Costituzione, poiché darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento tra i minori che vengano a trovarsi nella descritta situazione, e gli altri minori, autori di reati, che restano sottoposti al giudizio del tribunale per i minorenni, pur essendo, gli uni come gli altri, su un piano di sicura parità quanto all'esigenza di recupero e reinserimento sociale, maggiormente garantita dal procedimento avanti all'organo specializzato. Con il comma secondo dello stesso art. 3, in quanto il tribunale minorile svolge anche nel settore penale una precisa funzione di garanzia dello sviluppo della personalità dell'adolescente, e un'eccezione alla sua generale competenza si configurerebbe come un ostacolo a tale sviluppo. Con l'art. 31 della Costituzione, essendo l'organo giudiziario minorile, a differenza dal tribunale ordinario, uno degli strumenti di protezione della gioventù ivi previsti e che vanno favoriti. Infine, con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, in quanto il minore, per effetto della denunciata norma, si vedrebbe negata la possibilità di avvalersi per la sua difesa delle particolari garanzie offerte dal procedimento innanzi al tribunale per i minorenni, che gli viene precluso.

2. - La stessa suindicata norma della legge istitutiva del tribunale per i minorenni é sospettata di illegittimità costituzionale dal tribunale di Catanzaro, per contrasto con l'art. 25, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo che sia il giudice ordinario, in deroga alla competenza del tribunale per i minorenni, a conoscere del reato che il minore é accusato di aver commesso in concorso con maggiorenne, non pone limiti alla deroga stessa, in quanto non restituisce il minore al giudizio del tribunale per i minorenni, nell'ipotesi in cui, di fatto, si proceda separatamente nei suoi confronti.

Nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo osserva che, ove per vicende processuali si verifichi la separazione del giudizio a carico del minore da quello a carico del coimputato maggiorenne, le esigenze del simultaneus processus e di economia processuale, poste a base della deroga, più non sussistono. Né vale invocare il principio di ordine processuale della perpetuatio iurisdictionis, posto che esso non può trovare preminente considerazione su quello, garantito dal precetto costituzionale, che vieta di sottrarre l'imputato al giudice naturale precostituito per legge.

3. - Evidente é la connessione tra le prospettate questioni: i relativi giudizi vengono quindi riuniti per essere decisi con unica sentenza.

4. - La questione proposta dal tribunale di Genova é fondata.

La deroga alla competenza del tribunale per i minorenni quando nel procedimento vi siano coimputati maggiorenni, ha già più volte formato oggetto del sindacato di legittimità costituzionale. Questa Corte, con sentenza n. 130 del 1963, ha ritenuto che tale deroga non contrasti con l'art. 25 della Costituzione, atteso che "é evidente in questa disposizione l'ispirazione alla necessità del simultaneus processus per il motivo della connessione", che costituisce "un criterio fondamentale di attribuzione della competenza". Circa, poi, la possibilità della separazione dei procedimenti, prevista nello stesso comma secondo dell'art. 9, ove l'unico processo non sia ritenuto indispensabile, la Corte, con la medesima sentenza, ha ritenuto la norma scindibile nelle sue proposizioni, e ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 25 della Costituzione, limitatamente alla parte in cui, affidando al Procuratore generale della Corte di appello ogni decisione sull'opportunità dello spostamento di competenza, gli dava poteri espressamente qualificati come esenti da qualsiasi sindacato.

Alla medesima "esigenza di uniformità nel giudizio sull'accertamento del fatto e sulla sua valutazione" la Corte ha fatto appello, nella successiva sentenza n. 10 del 1966, per negare che la deroga in parola contrasti con l'art. 3 della Costituzione; e si é richiamata alla precedente sentenza, dianzi menzionata, che faceva "salva una nuova disciplina della materia", rilevando che "la mancanza attuale di questa nuova normativa né include l'illegittimità costituzionale del principio di separabilità dei procedimenti, né travolge nell'illegittimità costituzionale la regola che unifica il processo innanzi all'organo ordinario, ove debba essere ritenuto inscindibile".

Nella citata sentenza n. 198 del 1972, infine, si é affermato che "la necessità del simultaneus processus che la Corte nella sua precedente decisione ha posto a giustificazione della deroga alla competenza del tribunale per i minorenni per l'ipotesi di procedimenti contro minori e maggiori coimputati dello stesso reato, non ricorre quando il reato commesso dal minore... sia distinto e diverso da quello compiuto dal maggiore degli anni diciotto, anche se fra tali reati sussiste connessione"; pertanto, come già ricordato, la Corte ha riconosciuto che la norma impugnata contrastava con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non limitava la competenza del giudice ordinario nei confronti dei coimputati minori al caso di procedimenti nei quali minori e maggiori degli anni diciotto siano coimputati dello stesso reato.

Le tre pronunce della Corte, dunque, per giustificare la deroga hanno fatto tutte leva sulla esigenza del simultaneus processus, considerata preminente rispetto alla ratio ispiratrice della istituzione di un giudice specializzato per gl'imputati minorenni. In particolare, per quanto concerne il rispetto del principio di eguglianza, la ragionevolezza della disparità del trattamento riservato a minori autori del medesimo reato, giudicati da organi a composizione diversa e con diverso procedimento, a seconda vi siano o meno coimputati maggiorenni, é stata dedotta dall'ordinamento, in esso ravvisando una sorta di preponderante favor per il cumulo processuale, ritenuto necessario per prevenire l'eventualità di giudizi difformi.

5. - Ma posteriormente alle richiamate decisioni di questa Corte, il sistema del codice di procedura penale appare sensibilmente modificato, per quanto concerne gli effetti della connessione, da un complesso di disposizioni, dalle quali emerge un deciso orientamento in senso riduttivo.

Giova in proposito ricordare che, in correlazione con l'accentuato ricorso, per varie categorie di reati, al giudizio direttissimo, si pone come regola, nell'ambito della connessione, la separazione dei procedimenti. Ed invero, l'art. 35 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, nel prescrivere, per i reati da essa previsti, il rito direttissimo, stabilisce che "per i reati connessi si procede, di regola, previa separazione dei giudizi". Del pari gli artt. 17 e 26 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, nel prevedere il giudizio direttissimo per determinati reati, stabiliscono che "la connessione opera soltanto se é indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato". Formule analoghe, procedendosi con giudizio direttissimo, si ritrovano in successive leggi: art. 4 del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito con modificazioni in legge 30 aprile 1976, n. 159, recante disposizioni penali in materia d'infrazioni valutarie; art. 80 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per taluni delitti commessi da appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Anche al di fuori della instaurazione del procedimento direttissimo, il legislatore nell'ultimo decennio ha inciso in senso limitativo sui casi e sugli effetti della connessione nel processo penale. Così l'art. 31 della già citata legge n. 152 del 1975 ha introdotto un'ulteriore deroga, disponendo che i reati commessi da ufficiali o agenti di polizia per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi "sono di regola giudicati separatamente". Sempre nella stessa linea di tendenza, ma con portata di carattere generale, va soprattutto tenuta presente la "novella" dell'art. 48 bis (art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 534), in punto di "rilevanza della connessione", secondo cui la connessione non produce effetti né sulla competenza né ai fini della riunione, rispetto ai procedimenti relativi a reati commessi da arrestati, detenuti o internati, ai reati per i quali l'imputato o gl'imputati sono stati sorpresi in flagranza e ai reati per i quali la prova appare evidente, procedendosi in questi casi separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati. Norma, quest'ultima, operante pure nella ipotesi di connessione per concorso di persone nel medesimo reato, e che é stata ritenuta dalla Corte di cassazione applicabile anche per il concorso del minore con il maggiore di età, ove il primo soltanto sia stato sorpreso in flagranza.

Della citata legge n. 534 del 1977 va del pari ricordato, nella stessa prospettiva, l'art. 10, che ha sostituito il testo dell'art. 414 del codice di procedura penale, disponendo che qualora l'ordinanza di rinvio a giudizio o la richiesta o il decreto di citazione abbiano per oggetto un reato attribuito a più imputati o più reati attribuiti a uno o più imputati, il giudice, sentite le parti, possa ordinare la separazione dei giudizi, ove si manifesti la possibilità di definire prontamente uno o più dei procedimenti riuniti. Infine, nell'intento di ovviare ai possibili inconvenienti della separazione, la stessa legge n. 534 del 1977, mediante gli artt. 3,9 e 11, ha inserito nel codice di procedura penale disposizioni che consentono, nei casi in cui si proceda separatamente nei confronti di imputati dello stesso reato o di reati connessi, di acquisire e dare lettura di atti dei procedimenti separati, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile (art. 144 bis); e di sentire liberamente, tanto nella fase istruttoria che in quella dibattimentale, le persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei cui confronti si proceda separatamente (artt. 348 bis e 450 bis).

6. - Né può dirsi, invero, che l'orientamento, quale é dato desumere dalla attuale normazione, verso una attenuazione della rilevanza della connessione ai fini dell'attribuzione della competenza, abbia carattere contingente: posto che l'art. 2 della legge 3 aprile 1974, n. 108, nel dettare i principi ed i criteri direttivi della delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, già prevedeva, al punto 13, per la disciplina dell'istituto della connessione, non solo la eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente, ed il potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse, ma anche, per quanto attiene al profilo che qui interessa, la "esclusione della connessione nel caso di imputati minori". Nella relazione della Commissione ministeriale sul progetto preliminare del codice di procedura penale si legge in proposito che "ai fini del maggiore snellimento e della semplificazione del nuovo processo, é stato seguito l'orientamento di ridurre notevolmente i casi di connessione"; e che l'art. 14 del progetto riproduce la direttiva n. 13 della legge delega "escludendo l'operatività della connessione in caso di reati commessi in regime di concorso da imputati minori e maggiori degli anni diciotto".

Scaduto il 31 ottobre 1979 il termine, più volte prorogato, per l'esercizio della delega, analogo orientamento si evince anche dai lavori parlamentari preordinati al suo rinnovo, essendo da ultimo previsto, nella relazione che accompagna il testo apprestato dalla IV Commissione della Camera dei deputati, presentata il 17 novembre 1982, che i principi relativi alla disciplina della connessione rimangano quasi del tutto immutati rispetto a quelli della precedente delega, salvo piccole modifiche di coordinamento. Per i minori, poi, é ivi prevista, con apposita direttiva (n. 87), una disciplina del processo ispirata ai principi generali del nuovo processo penale, "con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione", nonché dall'attuazione di vari criteri, tra cui é indicata, alla lett. a), la "non operatività della connessione tra procedimenti concernenti imputati minorenni al momento della commissione del fatto e procedimenti concernenti imputati maggiorenni".

7. - La Corte, nuovamente chiamata a verificare se contrasti con il precetto dell'art. 3 della Costituzione la norma che alla competenza penale del tribunale per i minorenni, avente carattere di generalità per gl'imputati minori degli anni diciotto, tuttora sottrae soltanto quei minori che siano coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato, ritiene di non poter più invocare, a differenza da quanto operato nelle precedenti pronunce, l'esigenza del simultaneus processus, per giustificare la deroga alla competenza del giudice specializzato. Ed invero, la sopravvenuta evoluzione dell'ordinamento processuale penale dimostra chiaramente come in esso, a seguito delle apportate modifiche, il timore del possibile conflitto di giudicati per effetto della separazione dei procedimenti, timore che é alla base del ricorso al processo cumulativo, più non prevalga necessariamente su altre esigenze parimenti meritevoli di tutela. Del resto già questa Corte aveva in passato avuto occasione di affermare nella sentenza n. 139 del 1971, che "la connessione é un criterio fondamentale di attribuzione della competenza", ma "nei limiti in cui il simultaneus processus non pregiudica esigenze che l'ordinamento considera preminenti".

In contrapposto alla cennata esigenza, cui la contestata deroga intende sopperire, si pone, infatti, con rilievo che la Corte riconosce preminente, la finalità perseguita con la istituzione di un giudice specializzato per gl'imputati minorenni. "Il tribunale per i minorenni - si legge nella relazione del Consiglio superiore della magistratura per il 1971 sullo stato della giustizia - fu istituito proprio perché si ritenne che il minore, spesso portato al delitto da complesse carenze di personalità dovute a fattori familiari, ambientali e sociali, dovesse essere valutato da giudici specializzati che avessero strumenti tecnici e capacità personali particolari per vagliare adeguatamente la personalità del minore al fine di individuare il trattamento rieducativo più appropriato". Questa Corte - che già nella sentenza n. 25 del 1964 aveva osservato come la giustizia minorile abbia una particolare struttura "in quanto é diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni" - ha fatto in proposito richiamo, nella sentenza n. 46 del 1978, alla "necessità di valutazioni del giudice fondate su prognosi ovviamente individualizzate in ordine alla prospettiva di recupero del minore deviante", nell'ambito di quella "protezione della gioventù", che trova fondamento nell'ultimo comma dell'art. 31 della Costituzione. La "tutela dei minori" si colloca così tra gl'interessi costituzionalmente garantiti, come questa Corte ha sottolineato in varie pronunce (sentenze n. 25 del 1965, nn. 16 e 17 del 1981); ed il tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può essere annoverato tra quegli "istituti" dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla "protezione della gioventù". A conferma di tale configurazione stanno la particolare struttura del collegio giudicante (composto, accanto ai magistrati togati, da esperti, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia), gli altri organi che ne preparano o fiancheggiano l'operato, nonché le peculiari garanzie che assistono l'imputato minorenne nell'iter processuale davanti all'organo specializzato. E tutto ciò, appunto, in vista dell'essenziale finalità del "recupero del minore deviante", mediante la sua rieducazione ed il suo reinserimento sociale, in armonia con la meta additata dal terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, nonché dall'art. 14, paragrafo 4, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (adottato a New York il 19 dicembre 1966 e la cui ratifica ed esecuzione sono state disposte con legge 25 ottobre 1977, n. 881), a norma del quale la procedura applicabile ai minorenni rispetto alla legge penale dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro rieducazione.

Alla luce delle su esposte considerazioni la residua deroga alla generale competenza del tribunale per i minorenni risulta ormai carente di adeguata giustificazione; e poiché ogni deroga ad una disciplina generale (specie se la disciplina, come quella in esame, sia preordinata a tutela di interessi costituzionalmente garantiti) dev'essere sorretta da valide ragioni giustificative, evidente appare il suo contrasto con il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione. Ne consegue la dichiarazione di illegittimità costituzionale del denunciato art. 9 del d.l. n. 1404 del 1934, nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato.

8. - Resta in conseguenza assorbita, per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale della denunciata norma in parte qua, la questione sollevata dal tribunale di Catanzaro.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 858 R.0.1980 e 283 R.O. 1982,

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -  Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI – Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.