Sentenza n. 25 del 1964
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SENTENZA N. 25

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo comma, e 18, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sulla istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1963 dal Tribunale per i minorenni di Napoli nel procedimento penale a carico di Sabatino Vincenzo, iscritta al n. 155 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963.

Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento penale a carico di Sabatino Vincenzo, il Tribunale dei minorenni di Napoli, con ordinanza 27 giugno 1963, ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo comma, e 18, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Premesso che l'attività del consulente tecnico nella esecuzione della perizia costituisce un mezzo di attuazione della difesa, intesa in senso tecnico specifico, l'ordinanza osserva che dalla inderogabilità del rito sommario nei procedimenti a carico dei minori e dalla correlativa impossibilità del consulente tecnico di svolgere a pieno, in tale rito, la sua attività, sembra consegua menomazione del diritto di difesa. Essa pone in rilievo che il consulente tecnico non può assistere alle operazioni compiute dal perito di ufficio durante la esecuzione della perizia disposta nella istruzione sommaria, né può procedere, nella fase dibattimentale, all'esame del periziando in mancanza del Giudice istruttore. Inoltre, per lo stesso motivo, ove in questa fase la perizia sia disposta, le parti non possono avvalersi della facoltà prevista dagli artt. 314 e segg. del Codice di procedura penale, ma possono soltanto presentare un loro consulente tecnico all'udienza alla quale il dibattimento viene rinviato.

L'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 31 agosto 1963.

Nel presente giudizio non vi é stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Considerato in diritto

 

Nel sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo comma, e 18, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, il Tribunale dei minorenni di Napoli muove dalla premessa che, non essendo consentita l'istruzione formale nei procedimenti davanti quel Tribunale e mancando il Giudice istruttore, non possono trovare applicazione le norme del Codice di procedura penale relative alla perizia, con che verrebbe a mancare l'intervento e l'opera del consulente tecnico, e si verificherebbe la lesione del diritto di difesa.

Ritiene la Corte che la suddetta premessa non é esatta e che, ad escludere qualsiasi dubbio di illegittimità, appare sufficiente una retta interpretazione della legge istitutiva dei Tribunali per i minorenni.

Ed invero l'art. 13 di questa non si limita a stabilire che, per i reati di competenza di detto Tribunale, si procede sempre con istruzione sommaria. Regola espressamente il caso in cui sia necessario procedere a perizia (comma secondo dello stesso articolo) e - in deroga al Codice di procedura penale - dispone che "quando occorre una perizia, é ordinata dal P.M. ed eseguita secondo le norme stabilite per la istruzione formale in quanto applicabili". Il significato di questa chiara norma - che pur l'ordinanza non ha preso in esame - va inteso come obbligo imposto al P.M. di applicare le disposizioni relative alla perizia dettata dal Codice di rito; cioè come inserimento della perizia vera e propria nella istruttoria eseguita dal Pubblico Ministero presso il Tribunale dei minorenni con le modalità e le garanzie della formale istruttoria, e con la sostituzione dell'organo che vi procede: non più il Giudice istruttore ma il Pubblico Ministero. É vero che l'inciso "in quanto applicabili" può restringere la portata della norma, ma questa é soltanto questione di interpretazione affidata alla saggezza del giudice, il quale deve tenere presente la finalità della norma di garantire i diritti della difesa nella esecuzione della perizia e deve quindi fare in modo che tanto il difensore quanto il consulente tecnico possano espletare compiutamente la loro opera.

La giurisprudenza formatasi in materia di istruzione sommaria nel procedimento davanti ai Tribunali ordinari non può avere alcuna attinenza con il procedimento davanti al Tribunale dei minorenni, non soltanto per la suindicata disposizione, che in materia di perizia modifica del tutto le comuni norme di procedura, ma anche per le sostanziali differenze fra i due procedimenti.

Nell'uno dei quali il rito sommario, ammesso per i casi di facilità e brevità delle indagini e per i casi in cui non sia necessaria la perizia, ha carattere eccezionale, mentre il rito formale costituisce la regola; nell'altro, invece, il rito sommario é la unica e sola forma della istruzione, e, come tale, ha bisogno talvolta di essere completato ed integrato da qualche norma speciale.

Sono peraltro evidenti ed apprezzabili le ragioni che hanno indotto il legislatore ad adottare il rito sommario nei procedimenti davanti al Tribunale dei minorenni. La giustizia minorile ha una particolare struttura in quanto é diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni; e la istruzione sommaria, per la rapidità con cui viene condotta e per la normale facilità delle indagini rispetto a reati commessi da chi, anche per ragioni di età, non é in grado di modificare od alterare gli elementi di prova, appare più aderente alle finalità che si vogliono raggiungere. Mentre, per quanto attiene più specificatamente ai diritti della difesa, va richiamato il pensiero già espresso in altre sentenze da questa Corte e cioè che la garanzia di tale diritto non esclude che le modalità del suo esercizio siano regolate secondo le speciali caratteristiche della struttura di ciascun procedimento.

Le stesse considerazioni valgono a dimostrare anche la legittimità della perizia disposta dal Tribunale in sede dibattimentale ed eseguita fuori del dibattimento. Non dice la legge quale organo deve essere delegato per la esecuzione della perizia fuori del dibattimento, ma il silenzio non é di per se stesso motivo di illegittimità, allorquando non mancano al giudice elementi interpretativi, per la retta applicazione della legge, col rispetto di tutti i diritti difensivi garantiti dalla Costituzione;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo comma, e 18, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sulla istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni, proposta dal Tribunale dei minorenni di Napoli in riferimento al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 1964.