Sentenza n. 139 del 1971
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SENTENZA N. 139

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 maggio 1969 dal pretore di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di Palladino Alfonso ed altri, iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969;

2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1970 dal pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Guarino Bartolomeo ed altri, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 maggio 1971 il Giudice relatore Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

Ritenuto in fatto 

1. - Il pretore di Nocera Inferiore e quello di Salerno, con le due ordinanze indicate in epigrafe, hanno prospettato il dubbio sulla legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 46 del codice di procedura penale, che consente al giudice di separare i giudizi connessi: il provvedimento del giudice sarebbe insindacabile e distoglierebbe l'imputato dal giudice precostituito ai sensi degli artt. 45 e 46, primo comma, del codice di procedura penale, avendo questa Corte, con sentenza 13 luglio 1963, n. 130, ritenuto criterio fondamentale di competenza quello di connessione.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel procedimento di cui all'ordinanza 12 maggio 1969, ha fatto presente che la questione é irrilevante, o perché conseguenza della separazione dei giudizi é il ripristino della competenza originaria, e quella del pretore sarebbe incontestabile, perché il processo si riferiva a contravvenzione, o perché il pretore avrebbe dovuto rinviare gli atti al tribunale competente per il giudizio al quale quello di cui si tratta era connesso.

Nel merito viene rilevato che la sentenza di questa Corte, invocata dal pretore, riguardava un caso in cui era consentito al p.m. di separare procedimenti con suo provvedimento successivo al sorgere della regiudicanda, che aveva carattere meramente discrezionale, non dovendo indicare i motivi per cui la separazione era disposta; nella specie al magistrato é consentito di separare i procedimenti soltanto se nell'istruzione si manifesta per alcuni imputati o per qualche reato la necessità della chiusura dell'istruzione e sussistono particolari motivi perché essa non sia ritardata. Il provvedimento non é definito insindacabile ed, ove mai tale insindacabilità risultasse da altre norme, queste soltanto susciterebbero dubbi di legittimità costituzionale, non quella denunciata.

3. - All'udienza del 18 maggio 1971 l'Avvocatura generale dello Stato ha confermato le tesi svolte nell'atto d'intervento.

Considerato in diritto 

1. - I due procedimenti debbono riunirsi perché riguardano una medesima questione. In entrambe le ordinanze, infatti, si sostiene che la separazione ex art. 46, secondo comma, del codice di procedura penale dei procedimenti penali riuniti per connessione sottrae la parte al giudice naturale, essendo quello della connessione un criterio fondamentale di attribuzione di competenza.

La questione non é fondata.

2. - La nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in giuoco dal processo. La connessione é un criterio fondamentale di attribuzione della competenza nei limiti in cui il simultaneus processus non pregiudica esigenze che l'ordinamento considera preminenti: la norma impugnata pone al prevalere della ragione di connessione il limite preciso del diverso grado di istruzione dei processi riuniti, quando la chiusura dell'istruzione non può essere ritardata riguardo ad uno dei medesimi a causa delle più lunghe e complesse indagini richieste dall'altro processo. Il secondo comma dell'art. 46 del codice di procedura penale si innesta nel sistema della competenza per connessione portandovi, non eccezione, ma contenuto; e non vale pertanto che al provvedimento di sospensione si può ricorrere quando é già insorta la regiudicanda perché, avendo la norma dettato insuperabili vincoli al potere del giudice, non é supponibile l'uso di quella mera discrezionalità che altre volte questa Corte ha ritenuto causa inidonea di deroga alla competenza per connessione: nella sentenza richiamata dal pretore si é ritenuto, in via generale, costituzionalmente legittima una norma che determina la competenza di un giudice diverso da quello competente secondo le regole generali, quando in essa si enuncino preventivamente i fatti costitutivi del diverso collegamento.

É vero che nella detta sentenza si richiede che la sussistenza dei presupposti sia accertata con valutazioni suscettibili di sindacato e che, ex art. 50 del codice di procedura penale, non sempre l'inosservanza delle norme sulla competenza per connessione produce nullità; ma, nella specie, nelle ordinanze non si fa presente in concreto che il potere di separazione dei procedimenti connessi sia stato esercitato fuori dalle ipotesi di cui alla norma denunciata. Anzi questa norma risulta puntualmente applicata, perché l'unione dei procedimenti di contravvenzione con quelli di omicidio colposo avrebbe prodotto pregiudizio ai primi, essendo le contravvenzioni di breve prescrizione e di facile accertamento, mentre l'omicidio colposo é di più lunga prescrizione.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, proposta dai pretori di Nocera Inferiore e di Salerno, con le ordinanze indicate in epigrafe.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1971.