ORDINANZA N. 96
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973. n. 597. in riferimento all'art. 51 stesso D.P.R. (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (i/a)), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia sul ricorso proposto da Marconi Pietro, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che, con ordinanza del 18 novembre 1981, la Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia - nel corso di un procedimento introdotto per chiedere che "il reddito di partecipazione ad un'impresa familiare" fosse qualificato "lavoro autonomo e quindi non assoggettabile all'ILOR (Imposta locale sui redditi)" - ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 52 (rectius 53) della Costituzione, dell'art. 5 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui assoggetta all'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) il reddito delle imprese familiari imputandolo a ciascun collaboratore familiare; per il dubbio che ciò determini un'ingiustificata discriminazione tra contribuenti, assoggettando all'ILOR i redditi da impresa familiare e mandando invece esenti quelli da lavoro autonomo, a seguito della sentenza di questa Corte n. 42 del 25 marzo 1980.
Considerato che nell'ordinanza di rimessione difetta ogni motivazione sulla rilevanza nel giudizio de quo della questione sollevata, né sono indicate con chiarezza le premesse di fatto che formano oggetto del giudizio stesso, nel quale comunque - alla luce degli elementi addotti - l'eccezione di incostituzionalità appare del tutto irrilevante;
che, pertanto, é stato eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che obbliga il giudice a quo ad esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v. da ultimo, ordinanze nn. 257, 258, 259
, 281, 298, 299/1983 e 6, 7, 17, 22/1984).PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in carriera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1984.