ORDINANZA N. 281
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli) promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1979 dal Pretore di Trapani nel procedimento penale a carico di Patti Vincenzo ed altro, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 1980;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Michele Rossano;
considerato che il Pretore di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dalle parti, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli) - nella parte in cui assoggetta alla stessa sanzione la condotta di chi, pur costruendo senza la prescritta concessione, rispetti le disposizioni poste a tutela dell'interesse urbanistico e la condotta di chi, nel costruire senza licenza, violi anche tali disposizioni - in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene né un accenno alla fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;
ritenuto, pertanto, che non é stata rispettata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre, nella ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della questione; che, di conseguenza, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: sentenza n. 127 del 1983; ordinanze n. 130 e n. 140 del 1983), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza,
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli) proposta dal Pretore di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 21 settembre 1983.