ORDINANZA N. 130
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e degli artt. 6 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1982 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Ierardi Vittorio e s.p.a. Italtel Montaggi ed altro, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 del 22 settembre 1982.
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Pretore di Milano ha con l'ordinanza in epigrafe sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e degli artt. 6 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost.: ad avviso del giudice a quo, la normativa censurata lede infatti gli anzidetti precetti costituzionali per non aver previsto che l'astensione obbligatoria dal lavoro e il godimento dei riposi giornalieri a tutela delle madri lavoratrici e dei neonati sia garantita anche al padre, nel caso in cui l'assistenza della madre venga, per morte od altra causa, a mancare;
che nel presente giudizio non si é costituita la parte privata, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio.
Considerato che l'ordinanza di remissione non svolge alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, né contiene il minimo riferimento al caso di specie;
considerato altresì che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte resta in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di remissione termini e motivi della questione;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e degli artt. 6 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1983.