ORDINANZA N. 258
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1980 dal Pretore di Argenta nei procedimenti penali riuniti a carico di Miserocchi Martino, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 1981;
udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice relatore Michele Rossano.
Considerato che il Pretore di Argenta, con ordinanza 8 ottobre l980, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione, sollevata dal difensore dell'imputato, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
rilevato che l'ordinanza non si riferisce alla fattispecie concreta e contiene un richiamo generico alla suddetta questione di legittimità costituzionale, richiamo che non può costituire la motivazione sulla rilevanza della stessa questione nella causa di merito;
ritenuto, pertanto, che non é stata rispettata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo, di esporre, nella ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della questione; che, di conseguenza, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: sent. n. 69 e n. 127 del 1983; ordinanze n. 130 e n. 140 del 1983) la questione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) proposta dal Pretore di Argenta, con ordinanza 8 ottobre 1980, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.