Ordinanza n.22 del 1984

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ORDINANZA N. 22

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

         Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 aprile 1981 n. 178 (Estensione della norma dell'art. 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali) promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1982 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra D'Alessandro Umberto ed altri, iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 dell'anno 1982. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 aprile 1981, n. 178, nella parte in cui non consente al datore di lavoro di detrarre dalle imposte dovute anziché dall'imponibile la retribuzione erogata ai dipendenti relativamente ai giorni di assenza per funzioni elettorali, in riferimento agli artt. 3, 51 e 53 della Costituzione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non dà motivazione adeguata della rilevanza della questione proposta, non contenendo alcun cenno dei fatti oggetto del procedimento a quo;

che perciò risulta del tutto incerta l'applicabilità nel giudizio dell'art. 2 della legge 30 aprile 1981, n. 178, anziché dell'art. 119 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361;

che pertanto non si é ottemperato al disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale richiede vengano riferiti i termini e i motivi della eccezione;

che dunque tale questione é manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, legge 30 aprile 1981, n. 178, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 1984.