Ordinanza n. 257 del 1983

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ORDINANZA N. 257

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1979 dal Pretore di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di Tortora Vittorio ed altro iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 1979;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice relatore Michele Rossano.

Considerato che il Pretore di Nocera Inferiore, con ordinanza 21 aprile 1979, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione, sollevata dal difensore degli imputati, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 21 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione;

rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene né un riferimento alla fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;

ritenuto, pertanto, che non é stata rispettata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della questione; che, di conseguenza, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: sentenza n. 127 del 1983; ordinanze n. 130 e n. 140 del 1983), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 legge 10 maggio 1976, numero 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), proposta dal Pretore di Nocera Inferiore, con ordinanza 21 aprile 1979, in - riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.