ORDINANZA N. 7
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 699 del codice penale (Porto abusivo di armi), in relazione all'art. 54 del D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, tabella Allegato A (Testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative), all'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), ed all'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), promossi con le seguenti ordinanze:
1. - n. 10 ordinanze emesse il 28 gennaio, il 26 ottobre ed il 18 novembre 1977 dal Pretore di Dorgali, iscritte ai nn. da 181 a 190 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 14 giugno 1978.
2. - ordinanza emessa il 28 marzo 1980 dal Pretore di Olbia nel procedimento penale a carico di Selles Segliesi Rodolfo, iscritta al n. 657 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 12 novembre 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Pretore di Dorgali, con dieci ordinanze, di identico contenuto, emesse la prima il 28 gennaio 1977, otto il 26 ottobre 1977 e l'ultima il 18 novembre 1977, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 699 cod. pen., in relazione all'art. 54 del D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, tabella Allegato A, ed all'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui reprime penalmente l'omesso pagamento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia;
e che analoga questione é stata sollevata dal Pretore di Olbia, con ordinanza del 28 marzo 1980, in relazione anche all'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente decisi:
considerato che le ordinanze di rimessione non adducono alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, né contengono il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 299, 298, 281, 259, 258 e 257 del 1983).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 699 cod. pen., in relazione all'art. 54 del D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, tabella Allegato A, all'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, ed all'art. 8 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 17 gennaio 1984.