ORDINANZA N. 298
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), in relazione agli artt. 2, 4, 5 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1981 dal Tribunale di Tolmezzo nel procedimento penale a carico di Magrini Giulio, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33 del 1982; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Tolmezzo, con ordinanza emessa il 30 gennaio 1981, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione agli artt. 2, 4, 5 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché verrebbe ad essere assoggettata ad un trattamento sanzionatorio meno severo la detenzione di armi comuni da sparo non denunciate rispetto alla detenzione di armi clandestine denunciate, in conseguenza dell'applicabilità soltanto alla prima fattispecie dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895;
considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, né contiene il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze n. 130 del 1983, n. 78 del 1983, n. 18 del 1983);
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con ordinanza del 30 gennaio 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 5 ottobre 1983.