Ordinanza n.166 del 1980
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ORDINANZA N.166

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, promossi con tre ordinanze emesse il 1° dicembre 1975 dal tribunale di Ascoli Piceno nei procedimenti penali a carico di Panella Umberto, Melega Giuseppe e Donno Antonio rispettivamente iscritte ai nn. 270, 271 e 272 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 20 luglio 1977.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dell'art. 20 della legge 7 febbraio 1929, n. 4, in riferimento rispettivamente agli artt. 41 e 43 della Costituzione, 2 del codice penale e 3 della Costituzione.

Considerato che la prima questione, relativa alla legittimità costituzionale dei monopoli tabacchi, è stata dichiarata non fondata dalla sentenza n. 209/1976 e che la seconda questione, relativa alla cd. ultrattività delle norme penali finanziarie è stata dichiarata non fondata dalle sentenze nn. 164/1974 e 6/1978 e manifestamente infondata dalle ordinanze nn. 279/1974; 43, 89, 182 e 245/1975; 62 e 231/ 1976; 134 e 158/1977.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevate dal tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe, in riferimento rispettivamente agli artt. 41 e 43 della Costituzione, 2 del codice penale e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/11/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI –Giuseppe FERRARI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15/12/80.