ORDINANZA N.166
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, promossi con tre ordinanze emesse il 1° dicembre 1975 dal tribunale di Ascoli Piceno nei procedimenti penali a carico di Panella Umberto, Melega Giuseppe e Donno Antonio rispettivamente iscritte ai nn. 270, 271 e 272 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 20 luglio 1977.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che il tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dell'art. 20 della legge 7 febbraio 1929, n. 4, in riferimento rispettivamente agli artt. 41 e 43 della Costituzione, 2 del codice penale e 3 della Costituzione.
Considerato che la prima questione, relativa alla legittimità costituzionale dei monopoli tabacchi, è stata dichiarata non fondata dalla sentenza n. 209/1976 e che la seconda questione, relativa alla cd. ultrattività delle norme penali finanziarie è stata dichiarata non fondata dalle sentenze nn. 164/1974 e 6/1978 e manifestamente infondata dalle ordinanze nn. 279/1974; 43, 89, 182 e 245/1975; 62 e 231/ 1976; 134 e 158/1977.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevate dal tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe, in riferimento rispettivamente agli artt. 41 e 43 della Costituzione, 2 del codice penale e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/11/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI –Giuseppe FERRARI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15/12/80.