SENTENZA N. 62
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 22 luglio 1975, n. 319 e tabelle allegate A, B, C, E, F (Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense); e dell'art. 444, sub. 1, della legge 11 agosto 1973, n. 533, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1976 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra l'Associazione nazionale avvocati pensionati e la Cassa nazionale previdenza ed assistenza avvocati e procuratori legali, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 3 giugno 1976;
2) ordinanza emessa il 19 maggio 1976 dal pretore di Vercelli nel procedimento civile vertente tra Bussi Marco ed altri e la Cassa nazionale previdenza ed assistenza avvocati e procuratori legali, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976;
3) ordinanza emessa il 30 giugno 1976 dal pretore di Trieste nel procedimento civile vertente tra Toncic Francesco ed altri e la Cassa nazionale previdenza ed assistenza avvocati e procuratori legali, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del 1 dicembre 1976;
4) ordinanza emessa il 22 giugno 1976 dal pretore di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Bartoletti Giancarlo ed altri e la Cassa nazionale previdenza ed assistenza avvocati e procuratori legali, iscritta al n. 641 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del 1 dicembre 1976;
5) ordinanza emessa il 19 luglio 1976 dal pretore di Massa nel procedimento civile vertente tra Firomini Severino ed altri e la Cassa nazionale previdenza ed assistenza avvocati e procuratori legali, iscritta al n. 665 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976;
6) ordinanza emessa il 19 giugno 1976 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Arizzi Franco ed altri e la Cassa nazionale previdenza ed assistenza avvocati e procuratori legali, iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976.
Visti gli atti di costituzione dell'Associazione nazionale avvocati pensionati ed altri avvocati, di Grenga Marcello, di Lorenzi Francesco, di Bussi Marco ed altri, di Toncic Francesco ed altri, di Bartoletti Giancarlo, di Firomini Severino ed altri, di Arizzi Franco ed altri e della Cassa nazionale previdenza avvocati, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
uditi gli avvocati Filippo Ungaro ed Elio Fazzalari per l'Associazione nazionale avvocati pensionati, l'avv. Elio Fazzalari per Grenga Marcello, l'avv. Luigi Cavalieri per Bussi ed altri, l'avv. Emanuele Flora per Toncic ed altri, gli avvocati Carlo Lessona e Aldo Sandulli per Bartoletti, Firomini e Arizzi, l'avv. Mario Nigro per la Cassa nazionale previdenza avvocati, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento civile promosso dall'Associazione nazionale avvocati pensionati contro la Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati e procuratori, avente ad oggetto il trattamento economico operato dalla Cassa mediante riduzione della pensione già goduta (ciò in applicazione dell'art. 9 legge 22 luglio 1975, n. 319, sulla previdenza e assistenza forense e dei numeri 2 e 3 della tabella F allegata, secondo cui é prevista una decurtazione della pensione di anzianità attribuita agli ultrasettantenni, ed anche di quella di invalidità, qualora il pensionato conservi l'iscrizione all'albo) il pretore di Roma, quale giudice del lavoro, con ordinanza 3 febbraio 1976 ha sollevato questione di legittimità delle predette norme, adducendo la violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 4 e 38 della Costituzione.
La disciplina impugnata contrasterebbe con l'art. 3, primo comma, perché creerebbe privilegio a favore di quei professionisti che godano di altri redditi e possano quindi più facilmente rinunciare ad una quota della pensione per restare iscritti nell'albo. Altra irrazionale disparità di trattamento consisterebbe nell'essersi stabilito uguale ammontare di pensione (L. 150.000) sia per i pensionati di età inferiore ai 70 anni (n. 1 della tabella F) sia per i pensionati maggiori dei 70 anni che conservino l'iscrizione agli albi, presupponendo erroneamente che la capacità lavorativa degli ultrasettantenni si conservi uguale a quella dei primi. La disciplina impugnata contrasterebbe anche col secondo comma dell'art. 3 Cost. perché, forzando i professionisti in questione ad abbandonare l'esercizio della professione per evitare la decurtazione della pensione, impedirebbe il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese.
Evidente sarebbe anche il contrasto con l'art. 4 della Costituzione in quanto, secondo il giudice a quo, la decurtazione della pensione a danno degli iscritti all'albo professionale si tradurrebbe in un sicuro incentivo alla cancellazione dall'albo e quindi in una remora al libero esercizio del diritto al lavoro.
Anche il principio dettato dall'art. 38 della Costituzione, secondo cui é diritto dei lavoratori che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di invalidità e vecchiaia, sarebbe violato per effetto della riduzione della pensione imposta dalle norme censurate. Invero, l'ammontare della pensione di L. 220.000 mensili, spettante al professionista che non conservi la iscrizione all'albo, corrisponderebbe a quella già fissata a suo tempo con la legge 24 dicembre 1969, n. 991, a favore di tutti i professionisti anche se avessero conservato l'iscrizione all'albo, fin da allora ritenuta appena sufficiente, tanto che ne era stata prevista la perequazione in caso di aumento del costo della vita superiore al 10%. La riduzione attualmente disposta per il caso di conservazione della iscrizione all'albo, unitamente all'aumentato costo della vita, farebbe invece scendere il trattamento previdenziale al di sotto dei livelli minimi sufficienti, come sopra considerati non riducibili dallo stesso legislatore, e si porrebbe quindi in contrasto con la invocata garanzia costituzionale.
Con ordinanza emessa il 30 giugno 1976 il pretore di Trieste ha sollevato analoghe questioni, svolgendo argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle sopra richiamate. In questa causa si sono costituite le parti private, rappresentate e difese dagli avvocati Emanuele Flora e Giuseppe e Luigi Montesano, che hanno ribadito, sviluppandole, le ragioni di illegittimità esposte nell'ordinanza.
Nella causa proveniente dal pretore di Roma si é costituita la sopraddetta Associazione nazionale avvocati pensionati, in persona del Presidente avv. Benedetto Guarini, il quale si é costituito anche in proprio unitamente agli avvocati Gino Bacchiani, Ferruccio Cascioli, Carlo Fumo, Bruno Ghisleni, Gino Lanzara, Arturo Gottardi, Francesco Giuseppe Pascale, Antonio Ribon, Ottaviano Santelli e Pietro Sindici, tutti rappresentati e difesi dall'avv. prof. Filippo Ungaro e dall'avv. prof. Valente Simi, che hanno depositato le proprie deduzioni, con cui ribadiscono le censure formulate dal giudice a quo, svolgendole ampiamente. In particolare, la difesa osserva che il reddito del professionista, che continua ad esercitare, sarebbe meramente eventuale, onde é infondato voler giustificare la decurtazione della pensione con la presunzione della conservazione di reddito professionale. L'aleatorietà di tale reddito escluderebbe, altresì, la possibilità di considerarlo come una sicura alternativa alla quota di pensione perduta, ed evidenzierebbe ancor più la lamentata violazione del diritto al lavoro derivante dalla norma impugnata.
Richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, la difesa esclude che il principio, ivi accolto, della legittimità del divieto del cumulo fra retribuzione lavorativa e una quota della pensione di vecchiaia possa ritenersi operante nel caso in esame, il quale, diversamente dalle ipotesi cui la giurisprudenza stessa si riferirebbe, riguarda non redditi di lavoro subordinato, bensì redditi di autonomo lavoro professionale, di natura eventuale, e, come tali, non adatti a garantire la convenienza della continuazione dell'attività professionale di fronte alla perdita ex lege di una quota della pensione.
La difesa pone, infine, in evidenza la irragionevolezza della decurtazione censurata, che toglierebbe ai professionisti iscritti all'albo una parte di quello che sarebbe loro spettato in base ai contributi versati e contrasterebbe così, anche sotto questo profilo, con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Si é anche costituito l'avv. Marcello Grenga, quale fruente di pensione di invalidità, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Elio Fazzalari che ha tempestivamente depositato deduzioni con cui aderisce alle censure svolte nell'ordinanza di rinvio. Fuori termine si é invece costituito l'avv. Francesco Lorenzi, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ciccotti.
Si é infine costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato nei termini le proprie deduzioni.
Nel contestare le tesi affermate nell'ordinanza, l'Avvocatura osserva anzitutto che l'ammontare della pensione forense costituirebbe il massimo consentito delle entrate stabilite per legge a favore della Cassa nazionale, e consistenti nei contributi diretti e personali degli avvocati (di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 22 luglio 1975, n. 319) e nei contributi indiretti gravanti sugli atti di cui alle tabelle C e D allegate alla stessa legge. Né sarebbe consentito il raffronto fra la pensione forense e quella dei dipendenti pubblici e privati, per i quali ultimi soltanto rappresenterebbe una retribuzione differita, commisurata alla quantità e qualità del lavoro prestato, mentre per gli avvocati e procuratori sarebbe soltanto il corrispettivo dei contributi versati con riferimento non all'interesse di un singolo, ma a quello dell'intera categoria, ed al cui ammontare sarebbe quindi indissolubilmente legata. La limitazione della pensione di coloro che continuano l'esercizio della professione rispetto alle L. 220.000 attribuite a coloro che invece cessano l'attività, apparirebbe in ogni modo giustificata dalla percezione di un reddito professionale, ben superiore alla riduzione della pensione, la cui applicazione, comunque, sarebbe conseguente alla libera scelta dell'interessato.
L'Avvocatura esclude così che la censurata riduzione della pensione possa costituire violazione del diritto al lavoro garantito dall'art. 4 della Costituzione, giacché attuerebbe soltanto un adeguamento della pensione alle esigenze di vita dei singoli interessati, i quali resterebbero liberi di preferire la prosecuzione del lavoro o l'acquisizione del trattamento completo di pensione. Secondo l'Avvocatura, poi, le condizioni patrimoniali dei singoli professionisti pensionati non potrebbero essere prese in considerazione ai fini della comparazione dei relativi trattamenti che non potrebbero ovviamente avere riguardo ad altro che all'attività lavorativa cui si riferiscono, così come sarebbero irrilevanti le condizioni economiche dei singoli rispetto all'ammontare di tutte le altre pensioni o stipendi.
E neppure sussisterebbe la pretesa irrazionalità dell'equiparazione fra gli avvocati pensionati nonostante la differenza di età allorché essi conservino l'iscrizione all'albo, essendo logico ritenere che se esercitano una professione e ne ricavano un reddito, ciò giustifica la misura restrittiva in esame, indipendentemente dall'età raggiunta.
Con ordinanza emessa il 19 maggio 1976 dal pretore di Vercelli nel procedimento civile vertente tra l'avv. Bussi Marco ed altri e la Cassa nazionale previdenza avvocati e procuratori, concernente la situazione contributiva dei predetti professionisti per effetto dell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1975, n. 319, il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intera suddetta legge sotto diversi profili.
Anzitutto, il sistema pensionistico ivi previsto violerebbe l'art. 3 Cost. perché, a fronte di posizioni contributive differenziate porrebbe irrazionalmente un trattamento previdenziale fisso, cioè corrisposto a tutti in eguale misura nonostante detta differenziazione contributiva. Inoltre, la invariabilità della pensione violerebbe il principio della proporzionalità della retribuzione garantito dall'art. 36 Cost. data la natura di retribuzione differita della pensione stessa, ed il suo mancato adeguamento alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Apparirebbe anche violato il principio della capacità contributiva fissato dall'art. 53 della Costituzione poiché la legge impugnata prevede una forma di contribuzione indiretta, a mezzo marche, in misura indifferenziata rispetto alle tariffe professionali, il che causerebbe un pregiudizio evidente a danno sia dei professionisti che svolgono prevalentemente attività contenziosa rispetto a quelli che svolgono invece attività stragiudiziale, sia dei professionisti impegnati in questioni di modesto valore economico rispetto a quelli che trattano controversie di elevato valore.
Altro profilo di contrasto con l'art. 53 della Costituzione il pretore ha ravvisato poi nel sistema di aliquote progressive introdotto dalla legge impugnata per le contribuzioni dirette ivi pure previste a carico dei professionisti (tabella A) che attuerebbe una falsa applicazione del principio invocato, in virtù del quale il sistema fiscale dovrebbe essere informato a criteri di progressività solo per quanto concerne le imposte personali e non per quanto concerne le altre imposte.
La legge impugnata, inoltre, anche per il pretore di Vercelli, sarebbe in contrasto con l'art. 38 Cost. per motivi analoghi a quelli svolti nella ordinanza del pretore di Roma, sopra menzionata, con la precisazione che le esigenze di vita garantite dalla norma invocata, dovrebbero essere rapportate allo status da ciascuno conseguito con il proprio lavoro.
Infine, il giudice a quo denuncia il contrasto dell'art. 444 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (competenza territoriale del giudice del lavoro), con gli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, senza svolgere o indicare alcun argomento al riguardo.
In questa sede si sono ritualmente costituite le parti private, rappresentate e difese dall'avv. Luigi Cavalieri che, nelle proprie deduzioni, prospetta anche la pretesa illegittimità della normativa impugnata per contrasto con l'art. 23 Cost. (non richiamato da alcuna ordinanza) perché offrirebbe al potere esecutivo la facoltà di imporre oneri ai contribuenti in violazione della riserva di legge posta al riguardo dalla norma costituzionale.
Riguardo agli altri profili di incostituzionalità, la stessa difesa ha svolto, sviluppandole, le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rinvio, estendendo i motivi prospettati con riferimento alla assunta mancanza di proporzionalità fra prestazioni previdenziali e contribuzioni anche alla pretesa illegittimità della norma impugnata, per contrasto con la garanzia del diritto al lavoro sancito dall'art. 4 Cost., che sarebbe leso per effetto del pesante onere senza contropartita imposto ai professionisti.
Si é costituita la Cassa di previdenza avvocati, rappresentata e difesa dagli avvocati proff. Giuseppe Chiarelli e Mario Nigro, i quali hanno tempestivamente depositato le deduzioni difensive.
In sostanza, la difesa obbietta, quanto al denunziato contrasto della legge impugnata con l'art. 3 Cost., che il sistema pensionistico in discussione, di natura mutualistica, tenderebbe, come tale, ad assicurare ad ogni componente della categoria, mediante i contributi di tutti gli appartenenti, un determinato trattamento all'avverarsi delle condizioni previste. Le differenti posizioni contributive individuali si compenserebbero tra loro nell'attuazione del detto scopo comune e non potrebbe quindi ravvisarsi, nella specie, violazione dell'invocata garanzia costituzionale.
Infondato sarebbe anche il richiamo dell'art. 36 Cost., poiché, nel rapporto previdenziale mutualistico in esame, il diritto alla pensione non si configurerebbe come pretesa di una retribuzione differita, relativa ad un rapporto di lavoro, ma troverebbe titolo in una ragione creditoria fondata sullo stesso rapporto mutualistico.
Il richiamo all'art. 38 della Costituzione non sarebbe poi pertinente, sempre in vista della precisata natura mutualistica del rapporto, che escluderebbe l'applicabilità nella specie della invocata garanzia.
Comunque, il riferimento contenuto nell'ordinanza alle esigenze di vita da rapportare necessariamente allo status da ciascuno conseguito col proprio lavoro sarebbe arbitrario perché la garanzia costituzionale investirebbe le esigenze di vita in senso obbiettivo, e non rapportate alla posizione di lavoro dell'interessato singolo.
Non avrebbero infine alcun fondamento i richiami all'art. 53 Cost. essendo sufficiente osservare in proposito che, nella specie, sempre in relazione alla ripetuta natura mutualistica del rapporto, si sarebbe fuori del sistema tributario, cui invece la detta norma costituzionale evidentemente si riferisce.
Anche in questa causa si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha depositato, peraltro fuori termine, le proprie deduzioni.
Con ordinanza emessa il 22 giugno 1976, nella causa vertente fra Bartoletti Giancarlo e altri contro la Cassa nazionale suddetta, ed avente ad oggetto la illegittimità delle contribuzioni imposte agli attori a norma delle disposizioni di cui agli artt. 4, 7 e 9 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e delle allegate tabelle A, B, C, E, F, il pretore di Pistoia ha sollevato questione di legittimità delle dette norme per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, adducendo motivi coincidenti sostanzialmente con quelli enunciati nella citata ordinanza del pretore di Vercelli, con riguardo, inoltre, anche alle contribuzioni imposte a carico degli avvocati pensionati che proseguano l'attività professionale.
Si sono ritualmente costituite le parti private, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Sorrentino e Carlo Lessona.
La difesa sviluppa argomentazioni a sostegno delle censure, ponendo particolarmente in evidenza le pretese incongruità e sperequazioni del sistema adottato dal legislatore per quanto riguarda la sproporzione fra il momento contributivo ed il momento previdenziale del sistema stesso specie per quanto riguarda casi estremi di forti divari di reddito tra professionisti, che godono tuttavia di una pensione identica, nonché le contribuzioni dirette o indirette, imposte ai professionisti già pensionati, che non troverebbero rispondenza in prestazioni previdenziali a loro favore.
La difesa svolge poi raffronti fra il sistema sancito dalla legge del 1975, n. 319, e quelli accolti con riguardo alle pensioni INPS ed ai trattamenti previdenziali di altre categorie di lavoratori autonomi, per inferirne la singolarità del trattamento adottato per gli avvocati, che non troverebbe ragionevole giustificazione e, quindi, sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. anche sotto questo profilo, dovendosi escludere che la particolarità del sistema possa trovare valide ragioni nelle generiche funzioni di solidarietà e mutualità che potrebbero essergli attribuite.
Insistendo poi sul contrasto fra la normativa impugnata e gli artt. 36 e 38 Cost. la difesa pone particolarmente in luce l'applicabilità di tali precetti costituzionali anche alle pensioni spettanti ai lavoratori autonomi, dovendosi il principio generale di garanzia previdenziale intendere esteso a tutte le pensioni di lavoro, e dovendosene quindi rispettare la proporzionalità fra prestazione previdenziale intesa come retribuzione differita e quantità e qualità del lavoro prestato.
Il carattere mutualistico del sistema non potrebbe d'altra parte indurre a negare la validità degli argomenti suddetti, poiché non potrebbe in ogni caso escludere l'operatività del principio di proporzionalità garantito dall'art. 36 Cost.
Si é anche costituito tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha ribadito le tesi già svolte nella causa proveniente dal pretore di Vercelli.
Con ordinanza emessa il 19 luglio 1976 nel procedimento civile vertente fra Firomini Severino ed altri e la Cassa nazionale suddetta, ed avente ad oggetto questioni analoghe a quelle trattate nel giudizio avanti al pretore di Pistoia dinanzi menzionato, il pretore di Massa ha sollevato questioni di legittimità coincidenti con quelle sollevate avanti al detto pretore di Pistoia, aggiungendovi peraltro anche la pretesa violazione dell'art. 53 Cost. sotto profili analoghi a quelli esposti nell'ordinanza del pretore di Vercelli sopra menzionata.
Si sono costituite in questa sede le parti private, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Sorrentino e Carlo Lessona, che hanno svolto argomentazioni difensive analoghe a quelle esposte nella causa precedente e, in più, a proposito della pretesa violazione dell'art. 53 Cost., nello svolgere tesi sostanzialmente coincidenti con quelle esposte in proposito nell'ordinanza del pretore di Vercelli, hanno osservato, in particolare, che le marche da applicare a titolo di contribuzioni indirette sarebbero irripetibili e costituirebbero una prestazione imposta a carico del professionista senza riferimento proporzionale alla sua complessiva capacità contributiva, aggiungendo altresì che con riguardo alle aliquote contributive fissate percentualmente sul reddito professionale, la falsa applicazione del criterio di progressività sancito dall'art. 53 deriverebbe dal fatto che non tutte le imposte si presterebbero all'applicazione di tale principio, e segnatamente le contribuzioni in esame in funzione delle quali la capacità contributiva dei soggetti verrebbe settorialmente scomposta, tenendo conto solo del reddito professionale e non degli altri eventuali redditi dello stesso soggetto.
La difesa ha anche prospettato autonomamente la pretesa violazione dell'art. 53 Cost. sotto il profilo della assunta violazione della proporzione fra prelievo fiscale e spesa pubblica che sarebbe postulata dalla detta norma costituzionale, e che non sarebbe rispettata nella specie per la esorbitanza della misura delle contribuzioni imposte rispetto alla necessità della Cassa, che si tradurrebbe in una singolare ipotesi di indebito arricchimento parafiscale in danno di una particolare categoria di contribuenti.
Con ordinanza emessa il 19 giugno 1976 nel procedimento civile vertente fra Arizzi Franco ed altri e la Cassa nazionale suddetta, avente oggetto analogo a quella proveniente dal pretore di Pistoia, il pretore di Firenze ha sollevato questioni corrispondenti a quelle di cui alla ordinanza del predetto pretore.
Nell'ordinanza di rinvio sono diffusamente svolte le argomentazioni a sostegno delle censure relative alla pretesa violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost. come sopra sollevate con la riferita ordinanza.
Si aggiunge, inoltre, un espresso riferimento al raffronto fra il sistema contributivo previsto dalla legge n. 319 del 1975 e quello previsto da un lato dal sistema generale INPS e, dall'altro, dalle Casse di previdenza di altre categorie professionali come gli ingegneri ed architetti, i commercialisti ed i geometri, traendosene motivi di illegittimità coincidenti con quelli esposti al riguardo nelle difese delle parti private relative alla causa proveniente dal pretore di Pistoia.
Per quanto riguarda la pretesa violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione, nell'ordinanza sono contenute argomentazioni corrispondenti a quelle contenute nelle riferite difese delle parti private, ponendosi in evidenza che il carattere mutualistico del sistema non apparirebbe fondatamente invocabile nella specie, data l'attribuzione di minimi di pensione indipendentemente dallo stato di effettivo bisogno dell'avente diritto e dalla proporzionalità con la sua contribuzione. L'art. 38, poi, in particolare, sembrerebbe applicabile nella specie per l'indubbia natura di garanzia di sicurezza sociale del sistema pensionistico in esame e l'operatività conseguenziale di detta norma costituzionale, che, appunto, sancisce l'obbligatorietà di tale garanzia.
A proposito della pretesa violazione dell'art. 53 Cost., nell'ordinanza sono contenute considerazioni coincidenti con quelle svolte in proposito dalla difesa delle parti private nella causa proveniente dal pretore di Massa, salvo per quanto riguarda la pretesa violazione della norma sotto il profilo del difetto di corrispondenza fra prelievo tributario e spesa pubblica. Anche in questa causa si sono costituite le parti private, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Sorrentino e Carlo Lessona, che hanno ribadito tutte le tesi difensive già svolte nei precedenti analoghi giudizi.
Nella causa proveniente dalla pretura di Roma, la difesa dell'Associazione nazionale avvocati e procuratori ha depositato una memoria illustrativa con cui svolge ulteriori argomentazioni a favore delle tesi già sostenute, insistendo in particolare sulla pretesa natura di minimo vitale di pensione che sarebbe stato riconosciuto all'ammontare di L. 220.000 mensili dalla legge n. 991 del 1969 e che pertanto, ai sensi dell'art. 38 Cost., non sarebbe suscettibile di decurtazione. Osserva inoltre che le pensioni in esame sarebbero in ogni caso indipendenti dal reddito professionale ed invariabili anche in relazione alla contribuzione imposta al pensionato che seguiti a lavorare, per cui dovrebbe escludersi in materia l'operatività di criteri in base ai quali la giurisprudenza della Corte ha ritenuto la ammissibilità del divieto di cumulo fra le pensioni dell'INPS e retribuzione lavorativa, criteri che, appunto, sarebbero applicabili solo alle pensioni sostitutive della retribuzione ed adeguate ad essa.
Anche la difesa dell'avv. Grenga ha depositato una memoria con cui riprende le tesi già svolte; osserva che l'esigenza di rispettare l'art. 38 Cost. sarebbe ancora più evidente ed inderogabile per i professionisti titolari di pensione per invalidità che, di fronte alla irrisorietà dell'assegno, sarebbero costretti, nonostante la invalidità, ad industriarsi a proseguire un'attività professionale per raggiungere un minimo vitale di reddito.
Propone poi ulteriori considerazioni circa la violazione dell'art. 3 Cost., che deriverebbe dalla parificazione, nell'ambito degli avvocati pensionati, delle condizioni di quelli pensionati per invalidità a quelli pensionati per vecchiaia, parificazione che non terrebbe conto della necessità di trattare, invece, i primi in modo da tenere conto della accertata riduzione della loro capacità lavorativa.
Nelle cause provenienti dalle preture di Vercelli, Firenze, Massa e Pistoia, le difese delle parti private (avv.ti Cavalieri, Lessona, Sandulli e Sorrentino) hanno presentato una memoria cumulativa con cui insistono sulle tesi già svolte ed espongono critiche al sistema contributivo de quo tendenti a riaffermare che esso finirebbe, in alcuni casi, con l'incidere sui redditi professionali in misura assolutamente sproporzionata rispetto alle prestazioni assicurate. Ciò renderebbe evidente l'irrazionalità del sistema stesso, che rappresenterebbe così un unicum nella nostra legislazione previdenziale, differenziato in relazione tanto ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi.
La difesa svolge poi un ampio ed analitico esame della giurisprudenza della Corte in materia pensionistica, desumendone particolarmente l'accoglimento del principio di proporzionalità della pensione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ed all'entità delle contribuzioni versate, nonché la necessità dell'osservanza sia della garanzia della capacità contributiva con riguardo alle imposizioni in esame, sia dei criteri di razionalità nella strutturazione di ogni sistema pensionistico.
Nella causa proveniente dalla pretura di Vercelli, la Federazione sindacati avvocati e procuratori, in persona del segretario generale avv. Luigi Cavalieri, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Cervati, ha poi depositato il 10 febbraio 1977 una memoria con cui chiede di essere ammessa, quale principale associazione di categoria dei detti professionisti, ad intervenire in questa sede in adesione alle denunzie di illegittimità costituzionale sollevate contro la legge 22 luglio 1975, n. 319, nel suo complesso e nelle sue specifiche disposizioni; ma all'inizio di udienza la difesa ha dichiarato di non insistere nell'intervento.
Nella causa proveniente dalla pretura di Trieste, la difesa delle parti private ha pure depositato una memoria con cui richiama la giurisprudenza della Corte in materia di cumulo della pensione con il trattamento di attività lavorativa, desumendone il principio secondo cui la pensione di vecchiaia é computabile con la retribuzione ed é pertanto illegittimo qualsiasi divieto di cumulo.
Inoltre, riferendosi alle obbiezioni dell'Avvocatura circa la corrispondenza del trattamento pensionistico in esame alla situazione economica della Cassa, osserva che tali argomentazioni non sarebbero conducenti, riflettendo una situazione di mero fatto, mentre le questioni da risolvere attualmente hanno carattere strettamente giuridico.
Insiste poi in particolare sulla inadeguatezza dell'ammontare della pensione e sulla gravità dell'ostacolo posto dalle norme impugnate alla libertà di lavoro dei professionisti.
Considerato in diritto
1. - Le sei ordinanze di cui in narrativa, sollevano, in ordine alla stessa normativa, questioni identiche ovvero connesse e riconducibili ad uguali principi: per cui é da disporne la riunione onde pervenire a contestuale giudizio.
2. - Anzitutto, va considerata la questione, prospettata particolarmente dalle ordinanze pretorili di Vercelli, Massa e Firenze, secondo cui il sistema normativo in esame sarebbe, nella sua fondamentale struttura, inficiato da illegittimità, secondo l'art. 3 primo comma Cost., in quanto, indipendentemente dalla diversità quantitativa delle prestazioni contributive, la pensione viene, in definitiva, ad essere, per ciascun soggetto, livellata, con la conseguente irrazionale unicità di trattamento, nonostante la suddetta diversità.
3. - La questione non é fondata.
Va rilevato che le fonti di finanziamento per l'erogazione delle pensioni sono qui di origine e natura distinte. Tali fonti consistono: 1) in contributi personali annui da corrispondersi dagli iscritti alla Cassa per scaglioni di reddito professionale (tabella A); 2) in contributi non ripetibili dalle parti, da corrispondersi alla Cassa da ogni avvocato o procuratore in relazione all'esercizio del proprio ministero in qualsiasi procedimento giurisdizionale (tabella B); 3) in contributi, definiti come "oggettivi" e ripetibili nei confronti della parte soccombente, dovuti alla Cassa in relazione a "qualsiasi provvedimento giurisdizionale" (tabella C); 4) in contributi, parimenti definiti come "oggettivi" dovuti in relazione al rilascio di certificati penali (tabella D); 5) in contributi relativi ad incarichi retribuiti conferiti dall'Autorità giudiziaria (tabella E).
Ciò premesso, e riconosciuta in via di principio la differenza tra pensioni cosiddette contributive e pensioni retributive, caratterizzate queste ultime da un sistema di liquidazione che "prescinde dall'ammontare delle contribuzioni accreditate sul conto individuale" (sentenza n. 30 del 1976) va osservato che, nella situazione in esame, si é dato luogo ad un sistema che ha abolito i conti individuali per dar luogo ad una gestione collettiva. La natura di gestione collegata meramente a individuali prestazioni contributive qui non ricorre, ove si consideri che a costituire il fondo concorrono notevoli apporti, mediante applicazione di marche, da parte di utenti del servizio giudiziario per rilascio di certificati (tabella D) e, altresì, che, per larga parte, si tratta di contributi ripetibili dalla parte soccombente (tabella D). Pertanto, la pensione viene qui ad assumere carattere di pensione di categoria, che rientra, nel fine e nei mezzi, nel quadro generale dell'adempimento dei doveri di solidarietà sociale, cui si richiama l'art. 2 della Costituzione.
La Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati e Procuratori risponde a questi fini generali nell'ambito della categoria, sicché per essa resta superato il concetto stesso di semplice mutualità per espandersi, appunto, in quello della previdenza. E questa Corte, con la sentenza n. 146 del 1972 ha già precisato che "la previdenza sociale unitariamente concepita abbraccia tutte le manifestazioni della mutualità ed attua una collaborazione per la difesa contro l'invalidità e la vecchiaia. Il contributo va a favore di tutti gli iscritti".
Ne consegue che l'assunto di irrazionalità, ai sensi dell'art. 3 Cost., del sistema vigente per mancata proporzionale corrispondenza tra oneri personali contributivi e misura della pensione, non é accoglibile. Né, per ritenere il contrario, ha rilievo il paragone, accennato particolarmente nella ordinanza del pretore di Firenze, secondo cui altri sistemi previdenziali (I.N.P.S. - Casse di previdenze per professionisti diversi) riconoscono proporzionalità tra contribuzioni e pensioni. Difetta, invero, l'omogeneità tra sistema e sistema. Per l'I.N.P.S. si é nel campo del lavoro subordinato e non di quello autonomo. Per altre Casse possono sussistere e sussistono diverse calcolazioni derivanti, sia dalle fonti di finanziamento, sia dal numero e dall'età degli iscritti. Questa Corte, con sentenza n. 91 del 1972, proprio a proposito della Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori in relazione alle percentuali dovute per incarichi retributivi conferiti dall'Autorità giudiziaria, ha statuito che ogni valutazione vada ricondotta all'interno e non all'esterno della singola categoria.
4. - Con le ordinanze dei pretori di Vercelli, Massa e Firenze, sempre con riguardo al generale sistema normativo in esame, viene sollevata sotto diversi profili altra questione di legittimità, in riferimento all'art. 53 Cost. Sotto un primo profilo si assume che il sistema di contribuzione indiretta, a mezzo marche, previsto dalla legge in misura indifferenziata rispetto alle tariffe professionali, darebbe luogo a pregiudizio per coloro che trattano cause di modesto valore economico ed, invece, darebbe luogo a vantaggio per coloro che, svolgendo prevalentemente attività stragiudiziale, sfuggirebbero al pagamento delle marche, dovute soltanto per l'esercizio del ministero difensivo davanti agli uffici giudiziari: ciò, quindi, senza che il contributo venga ad essere corrisposto "in ragione della capacità contributiva".
Al riguardo, va ricordato, anzitutto, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i tributi "lato sensu" giudiziari gravanti su soggetti che fruiscono divisibilmente (cioè in modo misurabile per ogni singolo atto) del servizio giudiziario in rapporto o all'esercizio del proprio ministero davanti ad organi giurisdizionali o all'emanazione di provvedimenti giurisdizionali, sono stati ritenuti esclusi dall'assoggettamento al principio della capacità contributiva, che ha appunto riguardo soltanto alle contribuzioni relative a prestazioni di servizi il cui costo non si può determinare divisibilmente (sent. n. 23 del 1968, relativa al versamento delle marche cosiddette Cicerone e n. 91 del 1972 relativa al versamento alla Cassa avvocati di percentuali progressive sulle singole retribuzioni di incarichi conferiti dall'Autorità giudiziaria). Sono state invece ritenute incluse nella garanzia del citato art. 53 Cost. quelle prestazioni contributive che sono caratterizzate dal conseguimento di finalità generali distinte da quelle particolari relative al compimento di singoli atti.
La censura sollevata investe le contribuzioni dovute dai professionisti in relazione alla prestazione della loro attività professionale, mediante l'applicazione di marche di valore proporzionale ai diversi gradi di giurisdizione e per ogni grado di giurisdizione. É chiaro quindi che, nella specie, ci si trova di fronte ad una contribuzione richiesta in relazione alla prestazione di un servizio, identificabile in ogni grado della giurisdizione adita, il cui costo giudiziario viene determinato divisibilmente, in funzione dell'intervento del singolo professionista. Si é pertanto fuori dell'ambito di applicazione della invocata garanzia costituzionale, alla stregua della ricordata giurisprudenza di questa Corte.
Sotto un diverso profilo, si lamenta la violazione dello stesso art. 53 Cost. perché questa norma esigerebbe il rispetto della progressività dell'imposizione solo per quanto riguarda le imposte personali, di carattere globale, e non già per le altre imposte, tra cui bisognerebbe annoverare la contribuzione diretta, proporzionale al reddito professionale, così come prevista dalla tabella A allegata alla legge.
Secondo i criteri già chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte (citata sentenza n. 91 del 1972) questa imposizione, di indubbia natura tributaria é certamente soggetta alla regola dell'art. 53, nella quale rientra, osservandola, ed inquadrandosi nel sistema previdenziale stabilito dalla legge, caratterizzato dal conseguimento di finalità generali, distinte da quelle particolari (come si é detto, divisibili), relative al compimento di singoli atti o serie di atti, e rivestendo così quel carattere di indivisibilità che é stato ritenuto presupposto necessario per l'operatività del principio di proporzionalità contributiva sancito dalla Costituzione. Tale principio, come ha costantemente affermato la giurisprudenza di questa Corte, riflette il necessario collegamento proporzionale di qualsiasi forma di imposizione, purché di natura tributaria, con la idoneità del soggetto passivo all'obbligazione tributaria (sent. nn. 45 del 1964; 16 del 1965; 89 del 1966; 97 del 1968; 91 del 1972) desumibile dalla concreta esistenza del presupposto economico relativo.
D'altra parte, quest'ultimo é identificabile con qualsiasi indice concretamente rivelatore di ricchezza (Corte cost. sent. nn. 91, 120, 144 del 1972 e numerose altre) senza che spetti al giudice di legittimità delle leggi valutare l'entità e la proporzionalità dell'onere tributario, trattandosi di compito riservato al legislatore, salvo il controllo sotto il profilo dell'arbitrarietà delle norme. La pretesa sproporzione fra contribuzione e reddito che deriverebbe dalla scomposizione settoriale dei proventi del professionista, operata commisurando le aliquote progressive sul reddito professionale, indipendentemente dalla considerazione di altri redditi eventuali, non urta contro i criteri sopra enunciati, trattandosi in ogni caso, di contribuzioni commisurate progressivamente ad una fonte di ricchezza concretamente esistente. L'eventuale considerazione globale degli altri redditi rientra nella valutazione discrezionale del legislatore circa l'entità e la proporzionalità dell'imposizione che, d'altra parte, nella specie, come é evidente, non riveste i denunciati caratteri di arbitrarietà.
5. - Secondo le ordinanze dei pretori di Vercelli, Massa, Pistoia e Firenze il sistema in esame sarebbe, comunque, in contrasto con l'art. 36 Cost. dando luogo a pensioni al di sotto della sufficienza. Ma a parte che sia discutibile l'operatività dell'art. 36 fuori dei casi di lavoro dipendente e fuori dell'ambito concettuale di una retribuzione differita, quanto si é sopra ritenuto circa il carattere socio-previdenziale, diffuso, unitario e compensativo della pensione de qua realizzata a seguito di concorrenti calcoli attuariali, basta a far ritenere assorbita nel già detto la presente questione. Ciò non senza rilevare che l'art. 21 della legge in esame consente l'aumento proporzionale delle quote di pensione, in relazione all'indice di variazione del costo generale della vita.
Lo stesso deve dirsi a proposito della censura di inadeguatezza del trattamento per invalidità e vecchiaia parimenti proposta da tutte le ordinanze in riferimento all'art. 38 secondo comma Cost. Valgono, per essa, gli uguali motivi d'ordine sistematico sopra delineati.
6. - Altro oggetto di censura, particolarmente formulato nelle ordinanze dei pretori di Roma e di Trieste, ha riferimento alla normativa che riguarda sia le pensioni di anzianità attribuite agli utrasettantenni, sia le pensioni di invalidità, le quali pensioni, se sia conservata l'iscrizione agli albi, subiscono una decurtazione (tabella F, nn. 2 e 3): da ciò conseguirebbe la violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, Cost. e dell'art. 4, oltre che, di riflesso, dell'art. 38, secondo comma.
La Corte non ritiene fondato il primo argomento prospettato nell'ordinanza del pretore di Roma, secondo cui si darebbe luogo a disparità di trattamento (primo comma art. 3 Cost.) in quanto, per l'avvocato abbiente e provvisto di altri mezzi di sussistenza, sarebbe indifferente rinunciare all'esercizio della professione pur di conservare integra la pensione, a differenza di chi viva esclusivamente dei propri redditi professionali. Invero, si verrebbe qui ad estendere la censura oltre i limiti del rapporto pensionistico, con riferimento a situazioni di mero fatto, soggettive e variabili.
Parimenti non fondato si ravvisa l'altro argomento sottoposto in relazione all'art. 3, comma secondo, e all'art. 4 Cost. secondo cui la particolare normativa in esame, scoraggiando gli ultrasettantenni dal persistere nell'iscrizione all'albo, ostacolerebbe l'estrinsecazione della libertà del cittadino di partecipare, col proprio lavoro, allo sviluppo della società. Anche qui si può rispondere che si tratta di scelte personali e contingenti, che non intaccano i principi contenuti nelle suindicate norme di natura programmatica.
7. - Con l'ordinanza del pretore di Roma viene sottoposto altro profilo di illegittimità, con riferimento all'art. 3 Cost. e in relazione alla normativa che impone la riduzione della pensione di anzianità qualora il professionista ultrasettantenne mantenga l'iscrizione all'albo. Si assume che, mentre, da un lato, é stabilita "a priori" una pensione maggiore per gli ultrasettantenni, in confronto a quella degli infrasettantenni (che siano iscritti o non iscritti all'albo), viceversa viene poi equiparato il trattamento pensionistico degli uni e degli altri (L. 150.000 mensili) qualora perduri per gli ultrasettantenni l'iscrizione all'albo, presupponendo irrazionalmente per questi ultimi la conservazione di pari capacità lavorativa (confronto tra i numeri 1 e 3 della tabella F).
La questione é fondata.
A situazioni, già dapprima riconosciute diseguali per diversità di età e, come tali, incidenti sulla misura della pensione di base (rispettivamente, L. 150.000 e L. 220.000) si fa poi seguire un trattamento inferiore livellato, contrastante con la premessa di una differente capacità di lavoro produttivo, dovuta al naturale regresso di questa capacità per l'avanzare dell'età. Il dato esteriore dell'iscrizione o meno all'albo, privo di per sé solo, di importanza sintomatica, non può eliminare la suaccennata differenza di base. Né va trascurato, nel calcolo complessivo tra ricavi ed oneri, la circostanza che rimane intatto, per l'ultrasettantenne iscritto, l'obbligo di versare alla Cassa i corrispettivi contributi.
Ciò dà luogo ad una discrasia ed all'alterazione di presupposti di interna coerenza tra l'una e l'altra disposizione di confronto.
Sicché risulta violato l'art. 3 Cost. sotto il profilo di una non ammissibile parità di trattamento nonostante situazioni diseguali.
Parimenti risulta di riflesso, violato, in questo caso, secondo in proposito già prospettato, anche l'art. 38 Cost. in quanto l'irrazionale abbassamento, per decurtazione, del livello normale della pensione, viene ad alterare i confini della congruità e dell'adeguatezza. anche da rilevare che la precedente legge n. 991 del 1969 sull'adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori non conteneva alcuna distinzione conseguente, per gli ultrasettantenni, alle ipotesi di iscrizione o meno agli albi. La differenza di trattamento disposta dalla successiva legge n. 319 del 1975 non trova appagante giustificazione negli atti dei lavori parlamentari dai quali risulta essersi soltanto ritenuto, a sostegno, che il compimento degli anni settanta costituirebbe sostanzialmente il limite biologico all'esercizio della attività professionale lavorativa.
Le considerazioni e le conseguenze suesposte valgono ugualmente, stante l'identità di motivi, per quanto riguarda le pensioni d'invalidità espressamente richiamate e anch'esse dalla legge condizionate, nell'ammontare, alla iscrizione o meno negli albi.
8. - Infine, va rilevato che l'ordinanza del pretore di Vercelli solleva questione di legittimità dell'art. 444 della legge n. 533 del 1973 sulla disciplina delle controversie di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie. Ma poiché nei riguardi di questa disposizione, attributiva di competenza funzionale e territoriale al pretore quale giudice del lavoro, l'ordinanza non prospetta, né esplicitamente né implicitamente, alcun motivo, la questione va dichiarata inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 444 legge 11 agosto 1973, n. 533 (disciplina delle controversie di lavoro e delle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie), sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Vercelli in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità dell'intera legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense, e tabelle annesse, questione sollevata con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38 e 53 della Costituzione;
c) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt.4 e 9 della predetta legge 22 luglio 1975, n. 319, in relazione alla tabella F allegata (nn. 2 e 3), nella parte in cui, per le pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e per le pensioni di invalidità, é stabilita una decurtazione di pensione per coloro che conservano l'iscrizione agli albi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1977.