Sentenza n. 97 del 1968
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SENTENZA N. 97

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 130, 138 e 139 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1966 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette ed indirette di Viterbo sul ricorso di Montalboldi Mario contro l'Ufficio delle imposte di Viterbo, iscritta al n. 231 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza del 24 ottobre 1966 la Commissione distrettuale delle imposte dirette ed indirette di Viterbo, accogliendo un 'eccezione sollevata dal contribuente Mario Montalboldi, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale concernente gli artt. 130, 138 e 139 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

Queste tre disposizioni, ad avviso della Commissione, violerebbero l'art. 53 della Costituzione, in forza del quale tutti devono concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. In particolare, quando agli artt. 130 e 139, l'ordinanza osserva che, mentre i cittadini con reddito inferiore a lire 960 mila non contribuiscono affatto alle spese pubbliche, le categorie intermedie contribuiscono per intero, con l'assorbimento totale del proprio reddito fino ad un certo limite; inoltre le categorie con reddito superiore vedrebbero ricompresa per intero, ai fini della tassazione, anche la predetta quota che, costituendo il presupposto per la creazione dell'obbligazione tributaria e non già una mera esenzione, dovrebbe invece essere in ogni caso esclusa. Per quanto attiene all'art. 138, del pari evidente sarebbe il contrasto con il principio della capacità contributiva. In proposito la Commissione rileva che le detrazioni della quota fissa di lire 240 mila e di lire 50 mila per ogni familiare a carico, fissate nel 1951 e non più adeguate alle mutate esigenze della vita, appaiono simboliche e non idonee ad una effettiva discriminazione tra le varie categorie di contribuenti, con o senza carico di famiglia: perché l'art. 53 della Costituzione fosse rispettato, occorrerebbe, invece, che l'imposta complementare colpisse l'effettiva capacità contributiva in relazione alla diversa composizione del nucleo familiare. L'ordinanza aggiunge che l'illegittimità costituzionale dell'art. 138 risulta ancor più chiara se si considera che nell'ipotesi di separazione dei coniugi la legge ammette la detrazione non già della somma di lire 50 mila per ciascun figlio affidato all'altro coniuge, ma l'effettiva spesa di mantenimento fissata dalla sentenza.

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14 gennaio 1967.

Nel presente giudizio si é costituito solo il Presidente del Consiglio.

3. - Nell'atto di deduzioni dell'11 gennaio 1967 ed in una memoria depositata il 17 maggio 1968 l'Avvocatura dello Stato chiede che la questione sia dichiarata infondata.

Dopo aver ricordato che l'art. 53 della Costituzione - come risulta dalla stessa giurisprudenza di questa Corte - va riferito, sia nel comma relativo alla capacità contributiva sia in quello concernente la progressività dell'imposizione, al sistema tributario nel suo complesso, l'Avvocatura rileva che l'imposta complementare é pienamente conforme al precetto costituzionale, perché applica aliquote progressive ed esenta i redditi minimi.

Questa esenzione esclude che per un reddito inferiore al minimo insorga quella capacità contributiva che la Corte - sentenza n. 89 del 1966 - definì come presupposto di legittima imposizione e che é collegata a fatti o atti economici demandati alla valutazione, purché non arbitraria, del legislatore. L'esenzione, invero, risponde all'esigenza di salvaguardare il c.d. minimo vitale, secondo quanto é suggerito dalla scienza finanziaria ed é imposto dal dovere di non distruggere quelle situazioni economiche e sociali alle quali la stessa Costituzione accorda la sua tutela. Tale salvaguardia si realizza, appunto, attraverso un'esenzione assoluta del reddito inferiore a lire 960 mila: e coerentemente il terzo comma dell'art. 139 (modificato dalla legge 18 aprile 1962, n. 209) assicura in ogni caso l'intangibilità di tale somma.

Per quanto riguarda le censure mosse all'art. 138 nella parte in cui questa disposizione determina le detrazioni fisse per carichi di famiglia, l'Avvocatura osserva che l'abbattimento alla base di tali quote ha una funzione ben diversa dall'esenzione dei redditi minimi e concorre ad attuare un sistema di tassazione progressiva, essendo evidente che proporzionalmente tanto maggiore sarà l'incidenza delle detrazioni quanto minore é il reddito: né sarebbe possibile un sindacato di costituzionalità sulla misura fissata dalla legge, giacché si tratta di una determinazione rimessa alla discrezionalità del legislatore. L'Avvocatura contesta, infine, la validità dell'argomento che l'ordinanza ha creduto di poter trarre dalla norma relativa all'ipotesi di separazione dei coniugi: anche in questo caso, infatti, in definitiva la detrazione é fissata in lire 50 mila, dal momento che, in forza dell'ultima parte dell'art. 138, l'annualità detratta dai redditi del coniuge obbligato a corrisponderla viene valutata nella determinazione complessiva del reddito del coniuge che la riceve.

4. - Nell'udienza pubblica l'Avvocatura ha insistito nelle descritte tesi e conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - In forza dell'art. 130 del testo unico sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (modificato dalla legge 28 maggio 1959, n. 361 e dalla legge 1 marzo 1964, n. 113) non sono soggetti all'imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo delle quote esenti previste dal successivo art. 138, non ecceda la misura annua di lire 960 mila. Il secondo comma dell'art. 139 - modificato dalla legge 18 aprile 1962, n. 209 e dalla citata legge n. 113 del 1964 - stabilisce che in ogni caso l'importo dovuto a titolo di imposta non può superare la differenza fra l'intero reddito e la predetta somma.

Ad avviso della Commissione distrettuale di Viterbo le descritte norme violerebbero l'art. 53 della Costituzione per un triplice motivo: a) perché i soggetti con reddito inferiore al minimo non contribuiscono affatto alle spese pubbliche; b) perché i soggetti con reddito di poco superiore al minimo vedono assorbita dall'imposta l'intera differenza; c) perché la quota minima, costituendo il presupposto dell'imposta tributaria, dovrebbe essere in ogni caso esclusa dal computo dei redditi.

2. - La Corte ritiene che la questione sia infondata sotto tutti i profili prospettati dall'ordinanza di rimessione.

La tesi enunciata dal giudice a quo poggia sul convincimento che la Costituzione prescriva che ad ogni reddito debba necessariamente corrispondere un prelievo di imposta. É vero, invece, che l'art. 53 della Costituzione, nello stabilire che tutti devono concorrere alla spesa pubblica, fa riferimento alla "capacità contributiva" dei soggetti, e con ciò, mentre da un lato impone che a maggior capacità corrisponda un maggior concorso da realizzarsi col criterio della progressività al quale il sistema tributario deve ispirarsi, esclude, dall'altro, che l'obbligo tributario possa sorgere ove tale capacità manchi del tutto. In altri termini, come é stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la capacità contributiva costituisce presupposto di legittima imposizione e, solo ove sia presente, diventa metro di determinazione della quantità di imposta dovuta. Da ciò deriva che essa non coincide affatto con la percezione di un qualsiasi reddito e che vi é soggezione all'imposizione solo quando sussista una disponibilità di mezzi economici che consenta di farvi fronte. Di tal che l'esenzione dall'imposta complementare dei soggetti che godano di un reddito minimo appare pienamente legittima, collegata come essa è ad una razionale presunzione del difetto di una qualsiasi capacità contributiva. Deve anzi affermarsi che, oltre che legittima, essa é addirittura doverosa, perché il legislatore, se può discrezionalmente stabilire, in riferimento a complesse valutazioni economiche e sociali, quale sia la misura minima al di sopra della quale sorge la capacità contributiva, non può non esentare dall'imposizione quei soggetti che percepiscano redditi tanto modesti da essere appena sufficienti a soddisfare i bisogni elementari della vita: se così non disponesse, la legge finirebbe con l'imporre un obbligo di imposta anche là dove una capacità contributiva é inesistente.

Va pure rilevato che tale esenzione costituisce attuazione del fondamentale principio di eguaglianza sostanziale, al quale lo Stato deve ispirarsi anche nell'uso dello strumento fiscale. La rimozione degli ostacoli che di fatto limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini non solo esige che le spese pubbliche abbiano a gravare in misura progressivamente maggiore sui soggetti economicamente privilegiati, ma presuppone altresì che a nessuno l'imposizione tributaria tolga quei mezzi che appaiono indispensabili alle fondamentali esigenze dell'uomo.

3. - Se tale é il fondamento dell'esenzione disposta dall'art. 130, é evidente che essa non deve affatto ridursi, come invece afferma il giudice a quo, in una detrazione fissa per tutti i contribuenti, quale che sia la quantità dei loro redditi. Essenziale, invece, é che in nessun caso l'imposta complementare colpisca e riduca il minimo vitale, ed a ciò provvede puntualmente il secondo comma dell'art. 139 del testo unico (modificato, per quanto riguarda la misura della somma esentata, dalla legge 18 aprile 1962, n. 209 e dalla legge 1 marzo 1964, n. 113), in virtù del quale, come si é già detto, l'importo dovuto a titolo di imposta complementare non può mai superare la differenza fra il reddito complessivo e le 960 mila lire. Che da ciò derivi che chi percepisce un reddito di poco superiore a tale cifra veda assorbita l'intera differenza, é conseguenza ovvia, ma non certa illegittima: ai fini della valutazione costituzionale della norma é sufficiente che il meccanismo dell'imposizione sia tale da impedire che il prelievo tributario vada al di là del limite intangibile del reddito minimo.

4. - La Commissione distrettuale di Viterbo ha impugnato anche l'art. 138 dello stesso testo unico: l'illegittimità costituzionale sarebbe determinata dalla circostanza che le detrazioni di una quota fissa di lire 240 mila e di lire 50 mila per ogni familiare a carico, stabilite in anni lontani e non più aggiornate, apparirebbero "meramente simboliche e non idonee ad un'effettiva discriminazione tra le varie categorie di contribuenti, con o senza carico di famiglia". La violazione dell'art. 53, a parere di quel giudice, risulterebbe ancora più evidente dal confronto con la ben diversa disciplina dettata dall'ultimo comma della stessa disposizione per l'ipotesi di intervenuta separazione personale tra i coniugi.

La Corte osserva che nel sistema dell'imposta complementare le suddette quote detraibili non vengono in considerazione come parte del c.d. minimo vitale. Le detrazioni, infatti, spettano a tutti i contribuenti, indipendentemente dall'ammontare dei loro redditi, e l'art. 130 stabilisce che al lordo di esse vada calcolato il reddito minimo, al di sotto del quale vi é esenzione dall'imposta: il che vuol dire che la legge ha fissato la cifra di quel reddito in base ad una valutazione media dei mezzi occorrenti per i bisogni elementari della vita, senza riferimento a circostanze variabili ed idonee a rivelare esigenze minime differenziate. Da ciò risulta, dunque, che la detrazione di lire 50 mila per ogni familiare a carico, al pari della detrazione fissa di lire 240 mila, costituisce un'agevolazione tributaria diretta ad incidere solo sulla quantità di reddito imponibile, sicché per la sua legittimità costituzionale basta che nel rispetto del principio di eguaglianza essa sia concessa, come in effetti é concessa, a tutti i contribuenti che si trovino nelle stesse condizioni. Né la Corte può sindacarne la misura: la determinazione di questa, infatti, scaturisce da una complessiva valutazione della situazione economica del paese, delle esigenze della pubblica spesa e dell'incidenza che sulle finanze statali può produrre la concessione di maggiori detrazioni, vale a dire da una valutazione discrezionale affidata alla competenza e responsabilità del legislatore.

Anche questa questione, dunque, appare non fondata. E tale conclusione non é scossa dal rilievo che, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 138, in caso di separazione personale il coniuge tenuto a corrispondere, in base a sentenza o ad atto certo, una somma all'altro coniuge al quale i figli siano stati affidati é ammesso a detrarla per l'intero ammontare. La norma, invero, stabilisce anche che la predetta annualità venga computata fra i redditi del coniuge che la riceve, sicché é evidente che questa complessiva disciplina non si pone affatto in contrasto con il primo comma. Essa risolve, infatti, un ben diverso problema, che trova la sua premessa nel principio secondo il quale i redditi della moglie separata non si cumulano con quelli del marito, ma costituiscono autonomo imponibile (art. 131, secondo comma). In presenza di tale regime il legislatore doveva necessariamente stabilire se le somme dovute dall'uno all'altro coniuge debbano essere calcolate fra i redditi del soggetto che ne é debitore ovvero fra i redditi del soggetto che ha diritto a percepirle: la norma impugnata ha scelto questa seconda soluzione. Quel che importa ai fini di un egual trattamento dei contribuenti é che il coniuge al quale il figlio sia stato affidato, e nel cui reddito, come si é visto, vanno computate le somme dovute dall'altro coniuge, possa detrarre la normale quota fissa di lire 50 mila, in applicazione della regola generale contenuta nel primo comma della disposizione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 130, 138, primo comma, e 139, secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, sollevata dalla Commissione distrettuale di Viterbo in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

 

Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI -  Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI

 

 

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1968.